Articolo 66 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 65Articolo 67
Versione
30 luglio 1978
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Versione
30 dicembre 1998
Art. 66. (Oneri accessori conglobati nel canone)

Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo. ((25)) --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
Entrata in vigore il 30 dicembre 1998
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