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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11858/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 910/2023 del Giudice di Pace di Procida, nella causa iscritta al n. 63 R.G. 2023 pubblicata
in data 11.5.2023(depositato in cancelleria il 30.11.2023) e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano (C.F. ), Parte_1 C.F._1
giusta procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 22594, Racc. n.10527 del
27/09/2022, rogato dal Notaio , con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Persona_1
Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1 Pt_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellata contumace
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Augusto VIGO MAJELLO (C.F.: ), del Foro di C.F._2 e presso lo studio del quale elettivamente domicilia in 80122 - alla via Andrea d'Isernia n. Pt_1 Pt_1
20, giusta procura alle liti, rilasciata da (C.F.: ), in qualità di Controparte_3 C.F._3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata Pt_2
per atto del Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 Persona_2
Appellata adesiva
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, dinanzi al giudice di pace di Procida, conveniva in giudizio Controparte_1
l' nonché il L'opponente deduceva di essere venuta a Controparte_4 Parte_1
conoscenza della cartella n. 07120130132932887.000 dell'importo di euro 527,43 emessa a suo carico dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a fronte del mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti anni 2010 (T.A.R.I.) (credito tributario vantato dal odierno appellante). Proponeva Parte_1
quindi opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere l'accertamento negativo del credito, stante l'intervenuto decorso della prescrizione estintiva. Si costituivano l' e il Controparte_4 Parte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua incompetenza territoriale. Con
[...]
sentenza n. 910/2023, il giudice di pace di Procida accoglieva la domanda e annullava la cartella di pagamento n. 07120130132932887.000 condannando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Parte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il ha proposto gravame lamentando l'erroneità della decisione di primo grado;
in Parte_1
particolare, nel chiedere l'integrale riforma della decisione, l'appellante ha reiterato le eccezioni, disattese dal primo giudice, di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale del giudice adito, nonché di inammissibilità per carenza di interesse ad agire. sebbene regolarmente citata, non si è Controparte_1
costituita. Si è costituita la quale ha aderito ai motivi di appello del Controparte_4 Pt_1
appellante.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione senza la concessione dei termini di legge.
Venendo all'esame del merito, carattere preliminare e potenzialmente assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L'attore ha richiesto l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione successiva alla data di notifica della stessa.
Così delineati i termini della fattispecie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e
le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In relazione al citato art. 2 co. 1 d. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018
riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) d. lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso
recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di
imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020). La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata, perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla
giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con arresti non sempre univoci (cfr. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un.,
ordinanza n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022 e, da ultimo,
Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022). Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore in primo grado deduceva l'intervenuta prescrizione di crediti per omesso pagamento di tassa
SMALTIMENTO RIFIUTI, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
Al rigetto della domanda segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del giudice di pace di Procida Parte_1
n. 910 del 2023 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da CP_1
alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, innanzi alla quale la causa dovrà essere
[...]
riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Controparte_1
nonché in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate, quanto al Parte_1
primo grado, in complessivi € 429,00, di cui € 346,00,00 per compensi ed € 63,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado, in complessivi €
742,00, di cui € 662,00 per compensi ed € 80,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11858/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 910/2023 del Giudice di Pace di Procida, nella causa iscritta al n. 63 R.G. 2023 pubblicata
in data 11.5.2023(depositato in cancelleria il 30.11.2023) e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Femiano (C.F. ), Parte_1 C.F._1
giusta procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco, con atto Rep. N. 22594, Racc. n.10527 del
27/09/2022, rogato dal Notaio , con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Persona_1
Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1 Pt_1
appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellata contumace
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Augusto VIGO MAJELLO (C.F.: ), del Foro di C.F._2 e presso lo studio del quale elettivamente domicilia in 80122 - alla via Andrea d'Isernia n. Pt_1 Pt_1
20, giusta procura alle liti, rilasciata da (C.F.: ), in qualità di Controparte_3 C.F._3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata Pt_2
per atto del Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023 Persona_2
Appellata adesiva
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado di giudizio, dinanzi al giudice di pace di Procida, conveniva in giudizio Controparte_1
l' nonché il L'opponente deduceva di essere venuta a Controparte_4 Parte_1
conoscenza della cartella n. 07120130132932887.000 dell'importo di euro 527,43 emessa a suo carico dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a fronte del mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti anni 2010 (T.A.R.I.) (credito tributario vantato dal odierno appellante). Proponeva Parte_1
quindi opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere l'accertamento negativo del credito, stante l'intervenuto decorso della prescrizione estintiva. Si costituivano l' e il Controparte_4 Parte_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la sua incompetenza territoriale. Con
[...]
sentenza n. 910/2023, il giudice di pace di Procida accoglieva la domanda e annullava la cartella di pagamento n. 07120130132932887.000 condannando l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Parte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il ha proposto gravame lamentando l'erroneità della decisione di primo grado;
in Parte_1
particolare, nel chiedere l'integrale riforma della decisione, l'appellante ha reiterato le eccezioni, disattese dal primo giudice, di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale del giudice adito, nonché di inammissibilità per carenza di interesse ad agire. sebbene regolarmente citata, non si è Controparte_1
costituita. Si è costituita la quale ha aderito ai motivi di appello del Controparte_4 Pt_1
appellante.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione senza la concessione dei termini di legge.
Venendo all'esame del merito, carattere preliminare e potenzialmente assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L'attore ha richiesto l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione successiva alla data di notifica della stessa.
Così delineati i termini della fattispecie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone:
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e
le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le
quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
In relazione al citato art. 2 co. 1 d. lgs. 546/92, la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018
riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 lett. a) d. lgs. n. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso
recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di
imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione” (cfr. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020). La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata, perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla
giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile
avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione con arresti non sempre univoci (cfr. Cass. civ. S.U., sent, n. 12642/2021; Cass. civ., S.U. sent. n.
28709/2020 cit. e Cass. civ. S.U., sent, n. 34447/2019).
Da ultimo, tuttavia, si è consolidato l'orientamento secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un.,
ordinanza n. 16986 del 25/05/2022; nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022 e, da ultimo,
Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022). Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore in primo grado deduceva l'intervenuta prescrizione di crediti per omesso pagamento di tassa
SMALTIMENTO RIFIUTI, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella esattoriale.
Pertanto va dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale in favore del giudice tributario.
Al rigetto della domanda segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del giudice di pace di Procida Parte_1
n. 910 del 2023 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da CP_1
alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, innanzi alla quale la causa dovrà essere
[...]
riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
b) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Controparte_1
nonché in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate, quanto al Parte_1
primo grado, in complessivi € 429,00, di cui € 346,00,00 per compensi ed € 63,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado, in complessivi €
742,00, di cui € 662,00 per compensi ed € 80,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Napoli il 27 marzo 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale