TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00023 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00245/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
NI DI e SE DI, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. NI
DI, sito in Palermo, viale della Libertà, n. 171;
contro la Prefettura di TR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento N. 00245/2024 REG.RIC.
- dell'informazione interdittiva antimafia resa nei confronti della società ricorrente
(prot. Interno n.-OMISSIS-);
- ove necessario e per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, c. 2-bis, D.lgs. n. 159/2011, prot. Uscita n. 0083141 del
26/10/2023;
- ove necessario e per quanto di ragione, del verbale della riunione del Gruppo
Interforze del 18/10/2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Prefettura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia in epigrafe, resa sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la ricorrente è una società attiva nel settore del deposito commerciale di oli minerali;
- il suo socio unico è stato rinviato a giudizio per i seguenti reati:
(i) il delitto di cui all'art. 416 bis, c. 1, 3, 5 e 6, c.p., per avere unitamente ad altri associati fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e dunque avvalendosi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti (tra l'altro contro la libertà personale e il patrimonio), per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, N. 00245/2024 REG.RIC.
appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri, alfine di impedire e ostacolare il libero esercizio del voto e di procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In particolare, è stato contestato al suddetto socio unico di aver partecipato a "incontri e riunioni riservate con altri membri dell'organizzazione mafiosa, anche finalizzati allo scambio di informazioni; mantenendo contatti, altresì finalizzati allo scambio di informazioni, nonché aventi finalità operative, con esponenti mafiosi appartenenti alle famiglie della provincia di
TR […] nonché con esponenti, anche di vertice, di altre province […]; imponendosi nel territorio quale imprenditore in posizione dominante in forza dalla sua appartenenza a cosa nostra e dell'appoggio fornito dagli altri associati e concedendo a questi ultimi ed a soggetti agli stessi contigui posti di lavoro nelle proprie aziende, nonché prestazioni di servizi e di beni, in particolare il trasporto e la fornitura di carburante a prezzi inferiori a quelli di mercato, anche in conseguenza della fraudolenta sottrazione alle imposizioni dell'Erario, e comunque a condizioni più vantaggiose determinate, unitamente agli altri associati, anche in occasione di riunioni mafiose";
(ii) il delitto di cui agli artt. 99, 110, 629, c. 1, 2, in relazione all'art. 628, c. 3, n. 3,
416-bisl, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, perché, in concorso con altro soggetto, mediante minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza a "cosa nostra", avrebbe costretto un terzo soggetto a rinunciare ad alcune commesse a favore di imprese da costoro amministrate, così procurandosi ingiusti profitti con altrui danno;
(iii) il delitto di cui agli artt. 56, 99, 110, 629, c. 1, 2, in relazione all'art. 628, c. 3, n.
1 a 3, 416-bis 1, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, perché, in concorso con altri soggetti, avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere un lavoratore della ricorrente società a presentare le proprie dimissioni, rinunciando al pagamento degli stipendi arretrati ed alle altre spettanze economiche derivanti dal suo N. 00245/2024 REG.RIC.
rapporto di lavoro, oltre ai benefici connessi ad un periodo di malattia collegata ad un precedente infortunio, ed a procurarsi, in tal modo, ingiusti profitti con altrui danno.
Ciò posto, l'amministrazione ha dato conto del fatto che "i componenti del Gruppo
Interforze, nel corso della riunione in data 18.10.2023, esaminate le risultanze istruttorie, hanno ritenuto, per i motivi sopra esposti, che sussista il fondato pericolo che l'attività dell'impresa, possa anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi dell'art. 91, comma 5 del
D.Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, hanno proposto all'unanimità l'adozione nei confronti della ditta in argomento di un'informazione antimafia di contenuto interdittivo".
Dunque, l'intimata Prefettura ha ritenuto che la ricorrente società potesse essere oggetto di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte o gli indirizzi, tenuto altresì conto del fatto che "gli elementi indicati nel predetto provvedimento giudiziario appaiono indiziari e sintomatici di permeabilità a forme di condizionamento dell'attività imprenditoriale ed impongono in un'ottica di prevenzione e per le finalità del provvedimento antimafia di valutare la sussistenza delle infiltrazioni malavitose nella società in questione, pericolo che, nella fattispecie,
è da ritenersi univoco, concreto ed attuale".
Ciò posto, l'impugnato provvedimento ha altresì dato atto dell'invio della comunicazione di cui all'art. 92, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, a parte ricorrente (nota n.
83141 del 26.10.2023), rimasta inesitata, nonché del fatto che "la mancata presentazione di osservazioni costituisce comportamento meritevole di osservazione
e valutazione da parte dell'Amministrazione tale da indurre questa Prefettura a considerare quale atteggiamento acquiescente rispetto agli addebiti mossi, i quali non hanno trovato alcuna contestazione da parte dell'interessato".
1.1. La ricorrente società ha esposto in fatto quanto segue:
- che la menzionata comunicazione ex art. 92, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, è stata inviata al suo amministratore; N. 00245/2024 REG.RIC.
- che tuttavia, l'anzidetta comunicazione sarebbe stata generica e comunque riferita al socio unico della stessa, momentaneamente assente;
- che non avrebbe dunque tempestivamente riscontrato tale comunicazione, all'esito della quale è stata resa la vista interdittiva.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2-bis, e dell'art. 84 bis, d.lgs.
n. 159/2011. Difetto di contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto di presupposti. Difetto di motivazione;
- II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 94-bis del dlgs. n.159/2011. Difetto ed erroneità della motivazione. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati.
2. Si è costituita l'intimata Prefettura, con atto di mera forma.
3. Con ordinanza presidenziale n. 119 del 20 febbraio 2024 è stata disposta l'acquisizione di ogni atto utile al fine della decisione.
4. L'amministrazione resistente ha adempiuto al superiore ordine istruttorio e, con successiva memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta (ordinanza n. 109 del 6 marzo
2024, confermata in appello con ordinanza n. 223 del 5 luglio 2024 del C.g.a.r.s.).
6. In prossimità dell'udienza di discussione la resistente amministrazione ha dato atto della condanna del socio di maggioranza della ricorrente a n. 18 anni di reclusione, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 629 e 416-bis, c. 1, 3, 4 e 6, c.p. (sentenza del 3 luglio 2024 del Tribunale di Marsala).
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 00245/2024 REG.RIC.
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Non può anzitutto trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 92, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.
Tale doglianza ruota intorno alla tesi secondo cui la resistente amministrazione non avrebbe indicato nella comunicazione resa ai sensi del menzionato art. 92, c. 2-bis,
d.lgs. n. 159/2011, gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, né avrebbe fatto riferimento alla possibilità per il privato di chiedere un'audizione presso la Prefettura.
Non sarebbero state, dunque, adeguatamente garantite le finalità di tutela del contraddittorio sottese a tale comunicazione. Comunicazione, peraltro, inviata all'amministratore della ricorrente società, soggetto non coincidente con il socio unico, i.e. colui che era stato (all'epoca) imputato (e in seguito condannato) nel procedimento penale alla base della misura interdittiva per cui è causa.
2.1. L'infondatezza di tale doglianza discende dalle seguenti considerazioni.
Già in sede cautelare la Sezione (ordinanza n. 109/2024) ha precisato che:
(i) "l'informativa si basa sulla figura del socio unico, rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e di cui all'art. 629 c.p. (reati cd. “spia” ai sensi dell'art. 84, co. 4, lett. a), d. lgs. n. 159/2011)";
(ii) "per quanto attiene al profilo dell'asserita lacunosa comunicazione di avvio del procedimento, in tale atto – che risulta regolarmente inviato alla ditta interessata – vi è un rinvio per relationem alla riunione del G.I.A. del 18.10.2023, il cui verbale è stato versato in atti, e dalla cui visione si sarebbero potuti conoscere i fatti per i quali
è stato avviato il procedimento penale ed emesso il provvedimento di rinvio a giudizio";
(iii) "la mancata indicazione della possibile audizione dell'interessato non pare incidere sulla legittimità del provvedimento finale, venendo in rilievo un'opzione rispetto alla quale l'interessato, pur sollevando profili di ordine formale, non N. 00245/2024 REG.RIC.
chiarisce in alcun punto quale apporto partecipativo avrebbe introdotto al fine di modificare l'esito del procedimento; né, del resto, censura specificamente la valutazione di permeabilità effettuata dal G.I.A. e dal Prefetto sulla base del rinvio a giudizio per cd. reati spia".
Le suddette considerazioni sono state condivise dal giudice di appello (C.g.a.r.s., ordinanza n. 223/2024), il quale ha ulteriormente affermato che:
(i) "la comunicazione ex art. 92 conteneva gli estremi dell'imputazione formulata nei confronti del socio unico (art. 416 bis c.p.) dovendosi presumere, ragionevolmente, che le vicissitudini giudiziarie del socio unico fossero – o, data la struttura sociale, dovessero comunque essere – conosciute (o facilmente conoscibili) dall'appellante e, per essa, dai relativi organi sociali";
(ii) "a prescindere dalla formale completa indicazione nella comunicazione degli elementi da cui desumere il pericolo dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il ricevimento della stessa, ex art. 92-bis codice antimafia, consentiva alla parte di chiedere alla Prefettura l'accesso alla più rilevante documentazione, accesso che non avrebbe potuto esser negato se non in presenza di reali esigenza di segretezza";
(iii) "nella presente fattispecie non risulta che la parte abbia formulato tale istanza alla Prefettura al fine di esercitare compiutamente i propri diritti;
(iv) "anche la richiesta di chiedere l'audizione, da formularsi nel medesimo termine di 20 giorni entro cui depositare note e documenti, è prevista esplicitamente dal comma 2 bis dell'art. 92 del Codice antimafia, citato nell'informazione interdittiva in scrutinio, e neppure tale richiesta, comunque, è stata formulata dall'appellante".
Nel caso di specie, invero, la comunicazione in questione ha espressamente atto della riunione del gruppo interforze del 18.10.2023 (cfr. all. 2 della resistente amministrazione). N. 00245/2024 REG.RIC.
Dalla visione del relativo verbale (cfr. all. 3 di parte resistente) la società ricorrente ben avrebbe potuto conoscere nel dettaglio i fatti alla base della (allora) emananda misura interdittiva.
Alla ricorrente, in altre parole, sarebbe bastato un minimo sforzo per acquisire ogni utile informazione per svolgere adeguate difese in sede procedimentale.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Non solo la ricorrente nulla ha dedotto (né richiesto) in sede procedimentale, ma essa non ha nemmeno articolato plausibili giustificazioni con riguardo a siffatto comportamento (procedimentale) inerte in questa sede processuale, in cui si è limitata a far riferimento a una "momentanea assenza" del socio unico (cfr. p. 2 del ricorso), non ulteriormente precisata.
Momentanea assenza che, di per sé, non è in grado di inibire in alcun modo le sue possibilità di partecipazione procedimentale.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente si è doluta del difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento (nonché della violazione dei principi di proporzionalità e gradualità) nella parte in cui quest'ultimo non avrebbe chiarito le ragioni per cui ha escluso la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011).
3.1. A tale riguardo la Sezione, in sede cautelare (ordinanza n. 109/2024), ha rilevato che "quanto alla violazione dell'art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011, in assenza di deduzioni di parte non si comprende quale ulteriore valutazione avrebbe dovuto effettuare la Prefettura".
Tali considerazioni sono state ulteriormente rafforzate in sede di appello cautelare
(ordinanza n. 223/2024 del C.g.a.r.s.), in cui si è affermato che "in assenza di contributi informativi e difensivi forniti in sede di partecipazione procedimentale, mantiene validità il preliminare giudizio del Prefetto che ha escluso, nella presente fattispecie, l'applicazione delle misure della partecipazione collaborativa, giudizio N. 00245/2024 REG.RIC.
che, nel caso di specie, non appare assunto in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità".
Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento ha espressamente affermato che “dalle riferite risultanze istruttorie emerge la sussistenza di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa univoco, concreto attuale e riconducibile a rapporti qualificati, continuativi, stabili e non episodici e, quindi, non integranti il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione agevolazione richiesto per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011, con la conseguente esclusione della probabilità di un reinserimento della ditta stessa nel circuito dell'economia legale”.
Il che consente di affermare che l'amministrazione prefettizia ha compiuto – nell'ambito della discrezionalità tecnica che connota siffatte determinazioni (cfr., per più ampie considerazioni sul sistema di prevenzione collaborativa, la recente sentenza n. 2373/2025 della Sezione) – una valutazione nient'affatto implausibile, tenuto altresì conto che gli elementi considerati nell'informativa (il cui contenuto è stato compendiato nella superiore narrativa) sono stati confermati ex post dalla severa condanna resa in sede penale nei confronti del socio unico della ricorrente società.
Di talché l'impugnato provvedimento risulta resistere, anche sotto questo profilo, alle censure di parte ricorrente.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. N. 00245/2024 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private menzionate nella presente pronuncia.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD AT ZI N. 00245/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00023 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00245/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
NI DI e SE DI, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. NI
DI, sito in Palermo, viale della Libertà, n. 171;
contro la Prefettura di TR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento N. 00245/2024 REG.RIC.
- dell'informazione interdittiva antimafia resa nei confronti della società ricorrente
(prot. Interno n.-OMISSIS-);
- ove necessario e per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, c. 2-bis, D.lgs. n. 159/2011, prot. Uscita n. 0083141 del
26/10/2023;
- ove necessario e per quanto di ragione, del verbale della riunione del Gruppo
Interforze del 18/10/2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Prefettura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Fabrizio
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia in epigrafe, resa sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la ricorrente è una società attiva nel settore del deposito commerciale di oli minerali;
- il suo socio unico è stato rinviato a giudizio per i seguenti reati:
(i) il delitto di cui all'art. 416 bis, c. 1, 3, 5 e 6, c.p., per avere unitamente ad altri associati fatto parte dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e dunque avvalendosi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti (tra l'altro contro la libertà personale e il patrimonio), per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, N. 00245/2024 REG.RIC.
appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri, alfine di impedire e ostacolare il libero esercizio del voto e di procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In particolare, è stato contestato al suddetto socio unico di aver partecipato a "incontri e riunioni riservate con altri membri dell'organizzazione mafiosa, anche finalizzati allo scambio di informazioni; mantenendo contatti, altresì finalizzati allo scambio di informazioni, nonché aventi finalità operative, con esponenti mafiosi appartenenti alle famiglie della provincia di
TR […] nonché con esponenti, anche di vertice, di altre province […]; imponendosi nel territorio quale imprenditore in posizione dominante in forza dalla sua appartenenza a cosa nostra e dell'appoggio fornito dagli altri associati e concedendo a questi ultimi ed a soggetti agli stessi contigui posti di lavoro nelle proprie aziende, nonché prestazioni di servizi e di beni, in particolare il trasporto e la fornitura di carburante a prezzi inferiori a quelli di mercato, anche in conseguenza della fraudolenta sottrazione alle imposizioni dell'Erario, e comunque a condizioni più vantaggiose determinate, unitamente agli altri associati, anche in occasione di riunioni mafiose";
(ii) il delitto di cui agli artt. 99, 110, 629, c. 1, 2, in relazione all'art. 628, c. 3, n. 3,
416-bisl, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, perché, in concorso con altro soggetto, mediante minaccia anche implicita derivante dall'appartenenza a "cosa nostra", avrebbe costretto un terzo soggetto a rinunciare ad alcune commesse a favore di imprese da costoro amministrate, così procurandosi ingiusti profitti con altrui danno;
(iii) il delitto di cui agli artt. 56, 99, 110, 629, c. 1, 2, in relazione all'art. 628, c. 3, n.
1 a 3, 416-bis 1, c.p., 71, d.lgs. n. 159/2011, perché, in concorso con altri soggetti, avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere un lavoratore della ricorrente società a presentare le proprie dimissioni, rinunciando al pagamento degli stipendi arretrati ed alle altre spettanze economiche derivanti dal suo N. 00245/2024 REG.RIC.
rapporto di lavoro, oltre ai benefici connessi ad un periodo di malattia collegata ad un precedente infortunio, ed a procurarsi, in tal modo, ingiusti profitti con altrui danno.
Ciò posto, l'amministrazione ha dato conto del fatto che "i componenti del Gruppo
Interforze, nel corso della riunione in data 18.10.2023, esaminate le risultanze istruttorie, hanno ritenuto, per i motivi sopra esposti, che sussista il fondato pericolo che l'attività dell'impresa, possa anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi dell'art. 91, comma 5 del
D.Lgs. n. 159/2011 e, pertanto, hanno proposto all'unanimità l'adozione nei confronti della ditta in argomento di un'informazione antimafia di contenuto interdittivo".
Dunque, l'intimata Prefettura ha ritenuto che la ricorrente società potesse essere oggetto di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte o gli indirizzi, tenuto altresì conto del fatto che "gli elementi indicati nel predetto provvedimento giudiziario appaiono indiziari e sintomatici di permeabilità a forme di condizionamento dell'attività imprenditoriale ed impongono in un'ottica di prevenzione e per le finalità del provvedimento antimafia di valutare la sussistenza delle infiltrazioni malavitose nella società in questione, pericolo che, nella fattispecie,
è da ritenersi univoco, concreto ed attuale".
Ciò posto, l'impugnato provvedimento ha altresì dato atto dell'invio della comunicazione di cui all'art. 92, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, a parte ricorrente (nota n.
83141 del 26.10.2023), rimasta inesitata, nonché del fatto che "la mancata presentazione di osservazioni costituisce comportamento meritevole di osservazione
e valutazione da parte dell'Amministrazione tale da indurre questa Prefettura a considerare quale atteggiamento acquiescente rispetto agli addebiti mossi, i quali non hanno trovato alcuna contestazione da parte dell'interessato".
1.1. La ricorrente società ha esposto in fatto quanto segue:
- che la menzionata comunicazione ex art. 92, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, è stata inviata al suo amministratore; N. 00245/2024 REG.RIC.
- che tuttavia, l'anzidetta comunicazione sarebbe stata generica e comunque riferita al socio unico della stessa, momentaneamente assente;
- che non avrebbe dunque tempestivamente riscontrato tale comunicazione, all'esito della quale è stata resa la vista interdittiva.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 2-bis, e dell'art. 84 bis, d.lgs.
n. 159/2011. Difetto di contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto di presupposti. Difetto di motivazione;
- II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 94-bis del dlgs. n.159/2011. Difetto ed erroneità della motivazione. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati.
2. Si è costituita l'intimata Prefettura, con atto di mera forma.
3. Con ordinanza presidenziale n. 119 del 20 febbraio 2024 è stata disposta l'acquisizione di ogni atto utile al fine della decisione.
4. L'amministrazione resistente ha adempiuto al superiore ordine istruttorio e, con successiva memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso.
5. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta (ordinanza n. 109 del 6 marzo
2024, confermata in appello con ordinanza n. 223 del 5 luglio 2024 del C.g.a.r.s.).
6. In prossimità dell'udienza di discussione la resistente amministrazione ha dato atto della condanna del socio di maggioranza della ricorrente a n. 18 anni di reclusione, tra gli altri, per i reati di cui agli artt. 629 e 416-bis, c. 1, 3, 4 e 6, c.p. (sentenza del 3 luglio 2024 del Tribunale di Marsala).
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 00245/2024 REG.RIC.
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Non può anzitutto trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 92, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.
Tale doglianza ruota intorno alla tesi secondo cui la resistente amministrazione non avrebbe indicato nella comunicazione resa ai sensi del menzionato art. 92, c. 2-bis,
d.lgs. n. 159/2011, gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, né avrebbe fatto riferimento alla possibilità per il privato di chiedere un'audizione presso la Prefettura.
Non sarebbero state, dunque, adeguatamente garantite le finalità di tutela del contraddittorio sottese a tale comunicazione. Comunicazione, peraltro, inviata all'amministratore della ricorrente società, soggetto non coincidente con il socio unico, i.e. colui che era stato (all'epoca) imputato (e in seguito condannato) nel procedimento penale alla base della misura interdittiva per cui è causa.
2.1. L'infondatezza di tale doglianza discende dalle seguenti considerazioni.
Già in sede cautelare la Sezione (ordinanza n. 109/2024) ha precisato che:
(i) "l'informativa si basa sulla figura del socio unico, rinviato a giudizio per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e di cui all'art. 629 c.p. (reati cd. “spia” ai sensi dell'art. 84, co. 4, lett. a), d. lgs. n. 159/2011)";
(ii) "per quanto attiene al profilo dell'asserita lacunosa comunicazione di avvio del procedimento, in tale atto – che risulta regolarmente inviato alla ditta interessata – vi è un rinvio per relationem alla riunione del G.I.A. del 18.10.2023, il cui verbale è stato versato in atti, e dalla cui visione si sarebbero potuti conoscere i fatti per i quali
è stato avviato il procedimento penale ed emesso il provvedimento di rinvio a giudizio";
(iii) "la mancata indicazione della possibile audizione dell'interessato non pare incidere sulla legittimità del provvedimento finale, venendo in rilievo un'opzione rispetto alla quale l'interessato, pur sollevando profili di ordine formale, non N. 00245/2024 REG.RIC.
chiarisce in alcun punto quale apporto partecipativo avrebbe introdotto al fine di modificare l'esito del procedimento; né, del resto, censura specificamente la valutazione di permeabilità effettuata dal G.I.A. e dal Prefetto sulla base del rinvio a giudizio per cd. reati spia".
Le suddette considerazioni sono state condivise dal giudice di appello (C.g.a.r.s., ordinanza n. 223/2024), il quale ha ulteriormente affermato che:
(i) "la comunicazione ex art. 92 conteneva gli estremi dell'imputazione formulata nei confronti del socio unico (art. 416 bis c.p.) dovendosi presumere, ragionevolmente, che le vicissitudini giudiziarie del socio unico fossero – o, data la struttura sociale, dovessero comunque essere – conosciute (o facilmente conoscibili) dall'appellante e, per essa, dai relativi organi sociali";
(ii) "a prescindere dalla formale completa indicazione nella comunicazione degli elementi da cui desumere il pericolo dei tentativi di infiltrazione mafiosa, il ricevimento della stessa, ex art. 92-bis codice antimafia, consentiva alla parte di chiedere alla Prefettura l'accesso alla più rilevante documentazione, accesso che non avrebbe potuto esser negato se non in presenza di reali esigenza di segretezza";
(iii) "nella presente fattispecie non risulta che la parte abbia formulato tale istanza alla Prefettura al fine di esercitare compiutamente i propri diritti;
(iv) "anche la richiesta di chiedere l'audizione, da formularsi nel medesimo termine di 20 giorni entro cui depositare note e documenti, è prevista esplicitamente dal comma 2 bis dell'art. 92 del Codice antimafia, citato nell'informazione interdittiva in scrutinio, e neppure tale richiesta, comunque, è stata formulata dall'appellante".
Nel caso di specie, invero, la comunicazione in questione ha espressamente atto della riunione del gruppo interforze del 18.10.2023 (cfr. all. 2 della resistente amministrazione). N. 00245/2024 REG.RIC.
Dalla visione del relativo verbale (cfr. all. 3 di parte resistente) la società ricorrente ben avrebbe potuto conoscere nel dettaglio i fatti alla base della (allora) emananda misura interdittiva.
Alla ricorrente, in altre parole, sarebbe bastato un minimo sforzo per acquisire ogni utile informazione per svolgere adeguate difese in sede procedimentale.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
Non solo la ricorrente nulla ha dedotto (né richiesto) in sede procedimentale, ma essa non ha nemmeno articolato plausibili giustificazioni con riguardo a siffatto comportamento (procedimentale) inerte in questa sede processuale, in cui si è limitata a far riferimento a una "momentanea assenza" del socio unico (cfr. p. 2 del ricorso), non ulteriormente precisata.
Momentanea assenza che, di per sé, non è in grado di inibire in alcun modo le sue possibilità di partecipazione procedimentale.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente si è doluta del difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento (nonché della violazione dei principi di proporzionalità e gradualità) nella parte in cui quest'ultimo non avrebbe chiarito le ragioni per cui ha escluso la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa (art. 94-bis, d.lgs. n. 159/2011).
3.1. A tale riguardo la Sezione, in sede cautelare (ordinanza n. 109/2024), ha rilevato che "quanto alla violazione dell'art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011, in assenza di deduzioni di parte non si comprende quale ulteriore valutazione avrebbe dovuto effettuare la Prefettura".
Tali considerazioni sono state ulteriormente rafforzate in sede di appello cautelare
(ordinanza n. 223/2024 del C.g.a.r.s.), in cui si è affermato che "in assenza di contributi informativi e difensivi forniti in sede di partecipazione procedimentale, mantiene validità il preliminare giudizio del Prefetto che ha escluso, nella presente fattispecie, l'applicazione delle misure della partecipazione collaborativa, giudizio N. 00245/2024 REG.RIC.
che, nel caso di specie, non appare assunto in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità".
Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento ha espressamente affermato che “dalle riferite risultanze istruttorie emerge la sussistenza di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa univoco, concreto attuale e riconducibile a rapporti qualificati, continuativi, stabili e non episodici e, quindi, non integranti il requisito dell'occasionalità dell'agevolazione agevolazione richiesto per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011, con la conseguente esclusione della probabilità di un reinserimento della ditta stessa nel circuito dell'economia legale”.
Il che consente di affermare che l'amministrazione prefettizia ha compiuto – nell'ambito della discrezionalità tecnica che connota siffatte determinazioni (cfr., per più ampie considerazioni sul sistema di prevenzione collaborativa, la recente sentenza n. 2373/2025 della Sezione) – una valutazione nient'affatto implausibile, tenuto altresì conto che gli elementi considerati nell'informativa (il cui contenuto è stato compendiato nella superiore narrativa) sono stati confermati ex post dalla severa condanna resa in sede penale nei confronti del socio unico della ricorrente società.
Di talché l'impugnato provvedimento risulta resistere, anche sotto questo profilo, alle censure di parte ricorrente.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. N. 00245/2024 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private menzionate nella presente pronuncia.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ZI, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio RD, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio RD AT ZI N. 00245/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.