TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 23
TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio procedimentale e difetto di presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione fosse sufficiente, rimandando al verbale della riunione del Gruppo Interforze, e che la mancata richiesta di audizione o di accesso alla documentazione da parte della ricorrente dimostrasse una mancanza di partecipazione procedimentale e di giustificazioni plausibili.

  • Rigettato
    Difetto di contraddittorio procedimentale

    Il Tribunale ha confermato le argomentazioni relative alla sufficienza della comunicazione e alla mancata partecipazione della ricorrente.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e di presupposto

    Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto acquisire le informazioni necessarie dal verbale per esercitare le proprie difese.

  • Rigettato
    Vizi degli atti principali

    Poiché gli atti principali sono stati ritenuti legittimi, anche questa domanda accessoria è stata respinta.

  • Rigettato
    Mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse motivato l'esclusione delle misure collaborative, indicando che i rapporti erano qualificati, continuativi e stabili, non occasionali, e che ciò era confermato dalla condanna del socio unico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 23
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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