TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2382/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Giovanni Paolo II, presso Parte_1 orio EC (PEC: che lo Email_1 rappresentano e difendono giusta procura in RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 09/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, impugnando il provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, per l'anno 2016, avente prot. n. 92842, notificato il 12.07.2022, sostenendo la legittimità del rapporto di lavoro fra lo stesso e il datore di lavoro con il conseguente annullamento del Parte_2 provvedimento in contestazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che tra il IG.ra , in qualità di bracciante ed il IG. in qualità di Parte_1 Parte_2 titolare lavoro è intercorso un rapporto di l orrispondente al C.C.N.L. degli operai agricoli relativamente all' anno 2016 da giugno a dicembre per un totale di 152 giornate - per l'effetto dichiarare l'annullabilità e/o illegittimità del provvedimento impugnato di disconoscimento delle giornate di lavoro - Con vittoria di spese e compensi professionali”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della testimonianza, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento di disconoscimento di 152 giornate agricole, relative all'anno 2016, sostenendo la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del fratello (titolare dell'azienda agricola), consistente nell'abbattimento di alberi, Parte_2 nchi e sramatura, sulla base di contratti di taglio sussistenti fra il suo datore di lavoro e , titolare del bosco. Parte_3
3. L'ispezione culminata con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018007451/DDL del 22.04.2022, segnalando un contrasto fra la manodopera denunciata dall'azienda agricola e le effettive esigenze aziendali, concludeva con il disconoscimento di un rapporto di lavoro fra il ricorrente e l'azienda agricola.
4. Tuttavia, le dichiarazioni rese dalle testimoni ( e escusse nel Testimone_1 Testimone_2 corso del giudizio, hanno dimostrato che il ricorre dì al venerdì, Parte_1 abbia lavorato (insieme alle testimoni) alle dipendenz il quale indicava le Parte_2 mansioni da svolgere e provvedeva al pagamento della ret
5. Per tale ragione, provata la sussistenza del rapporto di lavoro fra il ricorrente e l'azienda di il ricorso merita di essere accolto e il provvedimento di disconoscimento delle Parte_2 esso dall'Ente previdenziale deve essere annullato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro tra e l'azienda di nel 2016, e annulla il Parte_1 Parte_2 pro noscimento dell , notificato dall' il CP_1
12.07.2022;
- condanna l' a riconoscere le giornate di disoccupazione agricola richieste dal CP_1 ricorrente;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 600,00€, oltre CP_1 spese gener corrispondere in favore del ricorrente.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Viale Giovanni Paolo II, presso Parte_1 orio EC (PEC: che lo Email_1 rappresentano e difendono giusta procura in RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
n Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento giornate agricole. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 09/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, impugnando il provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, per l'anno 2016, avente prot. n. 92842, notificato il 12.07.2022, sostenendo la legittimità del rapporto di lavoro fra lo stesso e il datore di lavoro con il conseguente annullamento del Parte_2 provvedimento in contestazione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che tra il IG.ra , in qualità di bracciante ed il IG. in qualità di Parte_1 Parte_2 titolare lavoro è intercorso un rapporto di l orrispondente al C.C.N.L. degli operai agricoli relativamente all' anno 2016 da giugno a dicembre per un totale di 152 giornate - per l'effetto dichiarare l'annullabilità e/o illegittimità del provvedimento impugnato di disconoscimento delle giornate di lavoro - Con vittoria di spese e compensi professionali”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento della testimonianza, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento di disconoscimento di 152 giornate agricole, relative all'anno 2016, sostenendo la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del fratello (titolare dell'azienda agricola), consistente nell'abbattimento di alberi, Parte_2 nchi e sramatura, sulla base di contratti di taglio sussistenti fra il suo datore di lavoro e , titolare del bosco. Parte_3
3. L'ispezione culminata con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018007451/DDL del 22.04.2022, segnalando un contrasto fra la manodopera denunciata dall'azienda agricola e le effettive esigenze aziendali, concludeva con il disconoscimento di un rapporto di lavoro fra il ricorrente e l'azienda agricola.
4. Tuttavia, le dichiarazioni rese dalle testimoni ( e escusse nel Testimone_1 Testimone_2 corso del giudizio, hanno dimostrato che il ricorre dì al venerdì, Parte_1 abbia lavorato (insieme alle testimoni) alle dipendenz il quale indicava le Parte_2 mansioni da svolgere e provvedeva al pagamento della ret
5. Per tale ragione, provata la sussistenza del rapporto di lavoro fra il ricorrente e l'azienda di il ricorso merita di essere accolto e il provvedimento di disconoscimento delle Parte_2 esso dall'Ente previdenziale deve essere annullato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro tra e l'azienda di nel 2016, e annulla il Parte_1 Parte_2 pro noscimento dell , notificato dall' il CP_1
12.07.2022;
- condanna l' a riconoscere le giornate di disoccupazione agricola richieste dal CP_1 ricorrente;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 600,00€, oltre CP_1 spese gener corrispondere in favore del ricorrente.
Vibo Valentia, 07/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2