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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/12/2024, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1953/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(CF Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. FACCHINI CHRISTIAN come da mandato difensivo in atti;
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. LUCIANI FRANCESCA e dall' Avv. PAOLA STORATO
come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6
All'udienza del 10/12/2024 le parti, con nota di deposito del 09/12/2024, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.b della Legge 898/70 sentenza di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Controparte_1
( ) E ( in Verona il 20.06.2009, in C.F._2 Parte_1 C.F._1
regime di separazione dei beni, atto trascritto il 22.06.2009 nei registri di Stato Civile del Comune di
San Martino Buon Albergo (VR) al n.15/P.II/serie A/2009, mandando al Cancelliere di trasmettere
copia autentica dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile
competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Persona_1 Per_2
dei minori presso la madre. Le decisioni di carattere straordinario relative ad istruzione, salute e
formazione verranno prese congiuntamente dai genitori mentre quella di carattere ordinario saranno
prese disgiuntamente dal genitore presente con il minore.
Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne:
- il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche fino al sabato alle ore 13;
- il sabato dalle ore 9 fino alla domenica alle ore 18,00.
Il padre si rende inoltre disponibile ad accompagnare e riprendere i figli per le varie attività
infrasettimanali, compatibilmente con i propri orari di lavoro.
In particolare nella settimana nella quale i bambini sono affidati al padre nel week end, se ne farà
carico per le attività sportive del mercoledì, per entrambi, andata e ritorno.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere i figli ogni volta che se ne presenti l'opportunità nel rispetto
degli impegni dei genitori e della volontà dei minori, previo accordo con la madre.
pagina 2 di 6 - Vacanze estive due settimane anche non consecutive, Natale alternando le festività di Natale e
Capodanno con i relativi periodi, dalla fine delle scuole al 30.12 e dal 31.12 alla ripresa delle scuole.
Pasqua e altri ponti - vacanze scolastiche saranno ripartiti al 50% secondo un calendario che verrà
concordato dai genitori all'inizio dell'anno scolastico.
3) Disporre a carico del signor ed a favore della signora il versamento di un CP_1 Pt_1
assegno mensile per i figli di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con
rivalutazione Istat a partire dal gennaio 2026.
Le spese accessorie, anticipate alternatamente, saranno sostenute dai genitori al 50 % ciascuno,
richiamando espressamente il Protocollo vigente del Tribunale di Verona;
4) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
5) I coniugi dichiarano di essere rispettivamente autonomi economicamente, rinunciano pertanto
reciprocamente ad un contributo di mantenimento e dichiarano di non aver nulla reciprocamente a
pretendere.
7) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza prestando sin d'ora acquiescenza alla stessa.
8) Spese di causa compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con . Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestatava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 02/07/2024 , il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dal verbale di udienza, confermando le condizioni di separazione.
pagina 3 di 6 Con istanza depositata il 18/11/2024 le parti, davano atto che nelle more del procedimento avevano raggiunto un accordo.
Con decreto del 20/11/2024 il Giudice fissava termine ex art. 127 ter cpc sino al 10/12/2024 per il deposito di nota contenente le conclusioni conformi adottate alle parti e la richiesta di rimessione della causa al collegio.
Che, con note depositate il 09/12/2024 le parti depositavano le note conformi e ne chiedevano l'accoglimento.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_1
(a San Bonifacio il 3.6.2010) e (a San Bonifacio il 10.8.2014) - e per essi i
[...] Persona_3
ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dell'altro minore (la minore veniva già sentita all'udienza del Persona_3 Persona_1
26/09/2024) in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimoni celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SAN MA BU ER (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/10/2022 (v.
allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 04/10/2022, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed pagina 4 di 6 inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
09/12/2024 e richiamate all'udienza del 10/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN MA
BU ER il 20/06/2009 tra e , Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SAN MA BU
ER (Atto n. 15 parte II serie A anno 2009), prendendo atto delle condizioni di cui alle note depositate il 09/12/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN
MA BU ER perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 17/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1953/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(CF Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. FACCHINI CHRISTIAN come da mandato difensivo in atti;
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. LUCIANI FRANCESCA e dall' Avv. PAOLA STORATO
come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6
All'udienza del 10/12/2024 le parti, con nota di deposito del 09/12/2024, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.b della Legge 898/70 sentenza di cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Controparte_1
( ) E ( in Verona il 20.06.2009, in C.F._2 Parte_1 C.F._1
regime di separazione dei beni, atto trascritto il 22.06.2009 nei registri di Stato Civile del Comune di
San Martino Buon Albergo (VR) al n.15/P.II/serie A/2009, mandando al Cancelliere di trasmettere
copia autentica dell'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile
competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Persona_1 Per_2
dei minori presso la madre. Le decisioni di carattere straordinario relative ad istruzione, salute e
formazione verranno prese congiuntamente dai genitori mentre quella di carattere ordinario saranno
prese disgiuntamente dal genitore presente con il minore.
Il padre terrà con sé i figli a settimane alterne:
- il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche fino al sabato alle ore 13;
- il sabato dalle ore 9 fino alla domenica alle ore 18,00.
Il padre si rende inoltre disponibile ad accompagnare e riprendere i figli per le varie attività
infrasettimanali, compatibilmente con i propri orari di lavoro.
In particolare nella settimana nella quale i bambini sono affidati al padre nel week end, se ne farà
carico per le attività sportive del mercoledì, per entrambi, andata e ritorno.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere i figli ogni volta che se ne presenti l'opportunità nel rispetto
degli impegni dei genitori e della volontà dei minori, previo accordo con la madre.
pagina 2 di 6 - Vacanze estive due settimane anche non consecutive, Natale alternando le festività di Natale e
Capodanno con i relativi periodi, dalla fine delle scuole al 30.12 e dal 31.12 alla ripresa delle scuole.
Pasqua e altri ponti - vacanze scolastiche saranno ripartiti al 50% secondo un calendario che verrà
concordato dai genitori all'inizio dell'anno scolastico.
3) Disporre a carico del signor ed a favore della signora il versamento di un CP_1 Pt_1
assegno mensile per i figli di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con
rivalutazione Istat a partire dal gennaio 2026.
Le spese accessorie, anticipate alternatamente, saranno sostenute dai genitori al 50 % ciascuno,
richiamando espressamente il Protocollo vigente del Tribunale di Verona;
4) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
5) I coniugi dichiarano di essere rispettivamente autonomi economicamente, rinunciano pertanto
reciprocamente ad un contributo di mantenimento e dichiarano di non aver nulla reciprocamente a
pretendere.
7) Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza prestando sin d'ora acquiescenza alla stessa.
8) Spese di causa compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con . Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestatava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 02/07/2024 , il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti risultanti dal verbale di udienza, confermando le condizioni di separazione.
pagina 3 di 6 Con istanza depositata il 18/11/2024 le parti, davano atto che nelle more del procedimento avevano raggiunto un accordo.
Con decreto del 20/11/2024 il Giudice fissava termine ex art. 127 ter cpc sino al 10/12/2024 per il deposito di nota contenente le conclusioni conformi adottate alle parti e la richiesta di rimessione della causa al collegio.
Che, con note depositate il 09/12/2024 le parti depositavano le note conformi e ne chiedevano l'accoglimento.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_1
(a San Bonifacio il 3.6.2010) e (a San Bonifacio il 10.8.2014) - e per essi i
[...] Persona_3
ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dell'altro minore (la minore veniva già sentita all'udienza del Persona_3 Persona_1
26/09/2024) in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimoni celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di SAN MA BU ER (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/10/2022 (v.
allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 04/10/2022, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed pagina 4 di 6 inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
09/12/2024 e richiamate all'udienza del 10/12/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAN MA
BU ER il 20/06/2009 tra e , Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SAN MA BU
ER (Atto n. 15 parte II serie A anno 2009), prendendo atto delle condizioni di cui alle note depositate il 09/12/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAN
MA BU ER perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 17/12/2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6