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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 833 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 874 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Rossi Parte_1
e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Pompeo Magno n. 23/a Appellante/Appellato
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cristiana Fabbrizi e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Salaria n. 290 Appellata/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2651/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/03/2025 notificata in data 12/03/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 18/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. dipendente di d'ora in poi Parte_1 Controparte_1 per brevità anche soltanto dal 07/05/2006, con qualifica di operaio e CP_1
1 profilo professionale di addetto spazzamento/raccolta, premesso di aver ricevuto una prima contestazione disciplinare datata 06/04/2017, cui seguiva la sospensione del procedimento disciplinare comunicata con lettera del 14/06/2017, ed una successiva contestazione disciplinare associata alla sospensione cautelare datata 19/10/2023, preceduta da un provvedimento del 13/10/2022 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nonché di essere stato licenziato senza preavviso con nota datata 13/12/2023 consegnatagli in data 26/01/2024, ha agito in giudizio contro CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 e per l'effetto, annullarlo, ed ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura di €. 3.307,87( tremilatrecentosette/87) per ogni mese di illegittima estromissione dal servizio fino all'effettiva reintegra, con condanna al pagamento dei contributi assistenziale e previdenziali;
b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 79.388,88 (settantanovemilatrecentoottantotto/88), o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 39.694,44 (trentanovemilaseicentonovantaquattro/44); d) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni CP_1 maturate nel suddetto periodo, nella misura di €. 10.430,33 (diecimilaquattrocentotrenta/33), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo;
e) in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nell'aprile 2017, per effetto della instaurazione del procedimento disciplinare dell'ottobre 2023; f) per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di relativa sospensione cautelare, dal 13 ottobre 2022 al 18 ottobre 2023, condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 relativo pagamento, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad €. 3.288,76, e quindi nella misura di €. 40.013,24 (quarantamilatredici/24), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo…”. 2. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e Parte_1 ordina ad di reintegrarlo nel posto di lavoro;
condanna al CP_1 CP_1
2 pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a euro 2.842,46) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna l pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, pari a €. 10.430,33; - rigetta, nel resto, il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese processuali”.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità; b) infondata l'eccezione di violazione del principio di immutabilità del fatto contestato e di genericità della contestazione;
c) infondata l'eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione;
d) fondata la censura di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970; e) illegittima la sospensione cautelare disposta dal 19/10/2023 al 26/01/2024, con conseguente condanna di al pagamento in favore del lavoratore delle CP_1 retribuzioni maturate in tale periodo;
f) legittima la sospensione cautelare disposta dal 13/10/2022 al 18/10/2023. 3. Avverso detta pronuncia ha proposto appello, iscritto al R.G. n. Parte_1
833/2025, lamentando l'erroneità della gravata sentenza per non aver il primo giudice dichiarato l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nel 2017 e la conseguente decadenza degli effetti della prima sospensione cautelare, per aver errato nel calcolo della retribuzione globale di fatto e per aver disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti.
3.1. Si è costituita nel giudizio R.G. 833/2025 Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3.1.1. ha proposto altresì appello incidentale, lamentando l'erroneità della CP_1 gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i fatti posti alla base del licenziamento, in ragione di una errata valutazione dei fatti e del mancato svolgimento dell'istruttoria richiesta dalla società.
3.2. Avverso la sentenza n. 2651/2025 anche ha proposto appello, iscritto CP_1 al R.G. n. 874/2025, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i fatti posti alla base del licenziamento, in ragione di una errata valutazione dei fatti e del mancato svolgimento dell'istruttoria richiesta dalla società.
3.3. Si è costituito nel giudizio R.G. n. 874/2025 resistendo al gravame e Parte_1 chiedendone il rigetto.
3.3.1. ha proposto altresì appello incidentale condizionato, lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le eccezioni di violazione del principio di immutabilità del fatto contestato, di tardività della contestazione e di violazione del principio di parità di trattamento.
3 3.4. All'odierna udienza, riunita ex art. 335 c.p.c. la causa R.G. 874/2025 alla causa R.G. 833/2025, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., il giudizio è stato definito come da separato dispositivo. 4. Ritiene la Corte, per ragioni di logica espositiva, di trattare in via prioritaria l'appello principale e l'appello incidentale proposti da atti dall'identico contenuto. CP_1
4.1. Va necessariamente evidenziato, in via preliminare, che ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità per eccessiva genericità dei motivi dell'appello principale proposto da Sul punto osserva la Corte che la predetta impugnazione CP_1 indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, omettendo di confutarle in modo specifico e puntuale, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dalla reclamata. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate. Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione. In conclusione, l'appello principale (e l'appello incidentale) proposto da può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine CP_1 all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale.
4.2. Muovendo ora all'esame del merito delle impugnazioni proposte da CP_1 osserva la Corte, in primo luogo, che pacifica deve ritenersi la ricostruzione dei fatti e della vicenda intercorsa tra le parti come effettuata dal giudice di prime cure, che alle pagine da 4 a 7 della gravata sentenza ha riportato altresì il contenuto della contestazione disciplinare ricevuta dal lavoratore in data 23/10/2023, della lettera di giustificazioni del 15/11/2023 e della lettera di licenziamento datata 23/12/2023, ragion per cui tale ricostruzione deve intendersi qui integralmente richiamata.
4.3. Il giudice di prime cure ha ritenuto che on abbia fornito adeguata prova CP_1 dei fatti posti alla base dell'irrogato licenziamento, muovendo, in primo luogo, dalla disamina del contenuto dell'audio Report n. 4/2017 del 08/06/2017, documento proveniente da parte datoriale che aveva evidenziato rilevanti criticità nella registrazione delle operazioni di rifornimento nel sistema aziendale, criticità relative soprattutto all'inserimento dei dati relativi ai rifornimenti di carburante, con particolare riferimento all'inserimento degli scontrini. Criticità che, effettivamente, emergono dalla lettura della richiamata relazione, laddove si legge che “nella realtà 4 operativa vigono prassi che si discostano dalla regolamentazione interna…la parziale applicazione delle procedure è ascrivibile, in primo luogo, alla carenza di personale da dedicare…ulteriore causa è riconducibile alle già enunciate carenze organizzative…I dati relativi ai rifornimenti di carburante inseriti a sistema non risultano completi/corretti per mancati/errati inserimenti” e che, pertanto, “le verifiche svolte hanno evidenziato che i dati relativi ai rifornimenti di carburante presenti a sistema (soprattutto le quantità di carburante e la lettura dei KM/ore) non risultano completi/corretti o per carente documentazione a supporto (es. Mod. 75) o per mancati/errati inserimenti. Di fatto, dunque, i dati sia dei rifornimenti interni (presso le sedi aziendali) sia dei rifornimenti esterni (presso i distributori convenzionati, tramite le Carte carburante) sono parziali e non tutte le operazioni vengono regolarmente registrate, come richiesto dalle procedure aziendali, rendendo difficoltose le operazioni di controllo e monitoraggio sui prelievi, consumi (ed eventuali anomalie) e relativi costi”.
4.3.1. Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato come “carenze info-documentali” fossero emerse anche all'esito della c.t.u. disposta nell'ambito del procedimento penale avviato Contr a seguito dell'esposto di e che, a fronte di tali rilievi, relativi alle criticità nell'attuazione pratica delle procedure aziendali relativi alla gestione del carburante, la società resistente non aveva effettuato alcuna deduzione volta a contestare detti rilievi e ad affermare, al contrario, la correttezza dei dati inseriti nel sistema, dati che poi erano stati estrapolati dalla stessa società e consegnati al consulente nominato dal pubblico ministero.
4.3.2. Conseguentemente, in modo corretto e condivisibile, il primo giudice ne ha dedotto, in primo luogo, che non poteva ritenersi provata la condotta - contestata al lavoratore con la contestazione disciplinare - di non aver consegnato lo scontrino relativo alle illegittime operazioni effettuate, atteso che, essendo emerse rilevanti criticità nelle operazioni di inserimento degli scontrini nel sistema aziendale, non poteva esservi certezza circa la riconducibilità della carenza degli scontrini ad una condotta omissiva del lavoratore piuttosto che ad una mancata registrazione degli scontrini medesimi, operazione che competeva ad altri soggetti.
4.3.3. Inoltre, ulteriore conseguenza delle irregolarità accertate nell'inserimento a sistema dei dati relativi ai rifornimenti è stata individuata nella carenza di prova in ordine alle ulteriori condotte contestate, ossia l'utilizzo di carte carburante relative a mezzi in stato di fermo. Difatti, l'originario ricorrente aveva dedotto molteplici circostanze di fatto attinenti l'utilizzo da parte degli autisti delle carte carburante relativa a mezzi in stato di fermo - circostanze descritte dettagliatamente in sentenza e da intendersi qui compiutamente riportate - ed, in particolare, che poteva accadere nella prassi che un mezzo risultante fermo fosse in realtà funzionante e finanche che la carta relativa a un mezzo diverso da quello assegnato venisse consegnata all'autista dal capozona per rifornire un diverso mezzo funzionante. Condotta, quest'ultima, avvalorata anche dalle conclusioni del c.t.u., che aveva evidenziato come “tra l'anno 2017 e il 2020, 2107 driver avessero effettuato almeno un rifornimento con la card di un mezzo fermo (per un totale di 293.858,19 litri di carburante – v. pag. 9 relazione Ctu – 5 doc. 35 fasc. ric.). così riscontrando l'esistenza di una prassi generalizzata di uso di carte carburante relativa a mezzi fermi” (pag. 22 sentenza impugnata).
4.3.4. In definitiva, il Tribunale ha rilevato come la ricostruzione dettagliata operata dal ricorrente sul punto non fosse stata in alcun modo contestata dalla società, che si era limitata a richiamare le procedure aziendali ma senza puntualizzare che l'accertata difformità fra la prassi e le procedure aziendali non corrispondesse al vero, e facendo diversamente riferimento a condotte anomale, come l'utilizzo di carte smarrite o rifornimenti superiori ai limiti fissati dal capozona ovvero ai limiti di capienza del mezzo, che invero non hanno formato oggetto della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento.
4.4. Il comportamento processuale di conferma la correttezza delle CP_1 argomentazioni del primo giudice: nel costituirsi nel giudizio di primo grado, difatti, la società - sulla quale gravava l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento (fra le altre cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7830 del 29/03/2018) - non aveva mosso una specifica e dettagliata contestazione alle circostanze dedotte dal lavoratore e sopra richiamate, limitandosi ad invocare, quale “prova che il ricorrente utilizzava carte di cui era stato denunciato lo smarrimento per fare rifornimento su mezzi a lui assegnati senza però dare la prova dell'avvenuto rifornimento” i documenti acquisiti dal fascicolo della magistratura inquirente e ad evidenziare che “La circostanza eccepita dalla difesa di parte ricorrente sulle criticità del sistema di registrazione può portare a mancanze nelle registrazioni, ma di certo non all'associazione di carte carburante dichiarate smarrite con la matricola di un dipendente” (condotta non contestata a con la nota del 19/10/2023) e Parte_1 che i rifornimenti di mezzi guasti erano stati individuati in quanto il dipendente aveva inserito la propria matricola all'atto dell'utilizzo della carta carburante assegnata a quei mezzi, senza quindi negare che poteva accadere che i capizona assegnassero in taluni casi agli autisti carte carburante relative ad un mezzo diverso da quello in Contr concreto assegnato. Nè tantomeno aveva chiesto di provare le circostanze di fatto allegate nella memoria, pur non conferenti, limitandosi ad opporsi alla prova diretta richiesta dalla controparte ed a richiedere a sua volta prova per testimoni unicamente
“in caso di ammissione della prova richiesta da controparte, senza che ciò significhi inversione dell'onere probatorio”.
4.5. A fronte di tale quadro, le argomentazioni di cui agli appelli (principale ed incidentale) proposti da ono, a giudizio della Corte, insufficienti e idonei a CP_1 scalfire l'accertamento ed il ragionamento logico-giuridico articolato dal giudice di prime cure, poiché, tra l'altro, non si confrontano in maniera adeguata e specifica con quanto affermato dal Tribunale. E difatti: a) la società afferma di aver preso posizione sui fatti posti a fondamento dell'irrogato licenziamento, ma in realtà tale affermazione non trova riscontro sulla lettura della memoria: si sostiene di aver preso posizione sull'argomento della mancata consegna degli scontrini e sulla procedura di registrazione, ma in realtà il richiamo è unicamente alla descrizione, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, della procedura aziendale 6 stabilita per l'utilizzo delle carte carburante e la gestione del rifornimento dei mezzi, senza che possa individuarsi nella richiamata memoria una presa di posizione specifica sulla questione critica della difformità tra la procedura aziendale astratta e la prassi Contr concreta;
b) sostiene che il lavoratore non avrebbe fornito prova di aver consegnato gli scontrini e di non aver posto in essere le condotte illecite contestate, e tuttavia, come si è detto, l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti contestati incombeva soltanto sulla società e non certo sul lavoratore, il quale, in questa inaccettabile prospettiva, avrebbe dovuto fornire la prova negativa di non aver commesso i fatti contestati.
4.5.1. La società lamenta, ancora, la mancata ammissione della prova testimoniale, ma anche sul punto il Tribunale ha correttamente applicato le regole processuali con richiamo al principio di non contestazione, senza che emergesse la necessità di procedere all'istruttoria orale, atteso che, da un lato, nessun ulteriore accertamento in punto di fatto appariva doveroso, mentre dall'altro, come già accennato, la società convenuta non aveva articolato alcuna richiesta di prova diretta (se non in ipotesi di ammissione della prova chiesta dal lavoratore) oltre a non aver posto puntuali contestazioni alle affermazioni di parte ricorrente svolte nell'atto introduttivo. A ciò si aggiunga che i capitoli della prova testimoniale di cui alle “circostanze dal n. 1 al n. 21 Contr della premessa in fatto” della memoria di costituzione di di primo grado avevano ad oggetto unicamente le fasi della procedura aziendale standard di rifornimento dei mezzi e le vicende del procedimento disciplinare, senza alcun riferimento alla conformità della prassi in concreto adottata con le procedure aziendali di gestione del carburante e men che meno all'utilizzo da parte degli autisti, consentito dai capizona, di carte carburante relative a mezzi non funzionanti per il rifornimento dei mezzi a loro assegnati.
4.6. In definitiva, il gravame proposto da lungi dal porre una critica specifica CP_1 all'affermazione del primo giudice secondo cui i dati evincibili dalla relazione Audit interna alla società dimostrerebbero gravi irregolarità nella registrazione delle operazioni di rifornimento, lamenta unicamente che il primo giudice avrebbe attribuito valenza decisiva alla citata relazione da cui peraltro emergerebbe una mera
“prassi” rivelatrice di una “parziale applicazione delle procedure”.
4.6.1. Tuttavia, l'esistenza di tale prassi anche nella presente fase non viene negata, e si continua ad affermare di aver fornito piena prova della condotta posta in essere dal lavoratore attraverso la produzione documentale, che peraltro consiste unicamente nella allegazione degli atti del primo procedimento penale (informativa della Guardia di Finanza, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreto di rinvio al giudizio, decreto di sequestro preventivo) che attengono a fatti diversi rispetto alle condotte di cui alla contestazione disciplinare del 2023, a seguito della quale è stato irrogato il licenziamento. Si consideri, d0'altro canto, che l'informativa della Guardia di Finanza cui si fa riferimento si limita a riportare le risultanze della già disposta c.t.u., e quindi inevitabilmente risente delle medesime “carenze info-documentali” ben evidenziate dal medesimo consulente d'ufficio. 7 4.7. L'appello principale e l'appello incidentale proposti da evono, per tutto CP_1 quanto sin qui esposto, essere rigettati in quanto infondati, mentre resta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Parte_1
5. Muovendo ora alla disamina dell'appello principale proposto da Parte_1 ritiene la Corte che sia infondato il primo motivo del richiamato gravame, che lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo giudice omesso di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nell'anno 2017 e, quindi, di accertare la decadenza degli effetti della prima sospensione cautelare.
5.1. Non vi è dubbio, difatti, che gli episodi oggetto della prima contestazione disciplinare, ossia quelli verificatisi dal 18 al 27 marzo 2017, siano completamente diversi dagli episodi oggetto della seconda contestazione disciplinare, che diversamente vanno dal 08/02/2017 al 15/03/2017, alla stregua di una valutazione condotta con riguardo all'oggetto dei due procedimenti disciplinari e non piuttosto dei procedimenti penali. Invero, sopravvenuto in data 03/10/2022 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel proc. 20669/2020 R.G.N.R., ha irrogato la CP_1 prima sospensione cautelare del 13/10/2022, mentre alla luce delle risultanze del procedimento penale n. 12404/2022 R.G.N.R., la società ha articolato la seconda contestazione disciplinare ed irrogato contestualmente la seconda sospensione cautelare dal servizio.
5.2. Appare chiaro che, seppur la seconda sospensione cautelare si è inevitabilmente sovrapposta alla prima, quest'ultima non è mai venuta meno ed il relativo Contr procedimento disciplinare non si è estinto, non avendo adottato alcuna decisione definitiva in merito a quei fatti: come correttamente affermato dal primo giudice, “La decisione datoriale di avviare e concludere il procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio non può ritenersi indicativo della volontà di rinunciare all'azione disciplinare iniziata precedentemente, nel 2017, né di determinare la decadenza degli effetti della precedente sospensione cautelare”.
5.3. Giova riportare sul punto anche le argomentazioni del decreto del Tribunale di Roma del 02/01/2023, che ha rigettato l'istanza avanzata da ex art. 700 Parte_1
c.p.c. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare del 13/10/2022. Difatti, la richiamata pronuncia ha condivisibilmente statuito che: i) il procedimento sospeso in attesa della definizione del procedimento penale non si estingue, bensì entra in uno stato di quiescenza, destinato a terminare con l'accertamento dei fatti in sede penale;
ii) pertanto, il procedimento disciplinare avviato nel 2017 non può ritenersi estinto, bensì soltanto sospeso e destinato a proseguire per effetto della conclusione delle indagini preliminari;
iii) la società, in modo legittimo e ai sensi dell'art. 68, comma 4, CCNL 2022, tenuto conto della formulazione del capo di imputazione ad opera del pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari, ha provveduto alla sospensione del servizio ricorrendone i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva;
iv) difatti, la sussistenza di un procedimento penale per un capo di accusa che, ove eventualmente
8 accertato in via definitiva, darebbe luogo al licenziamento senza preavviso, garantisce l'esigenza nell'attualità di procedere alla sospensione del lavoratore.
5.4. In definitiva, la motivazione del giudice di prime cure resiste alle critiche del proposto gravame: è indubbio che i due procedimenti disciplinari siano diversi ed autonomi e che, quindi, possano dare adito ad esiti diversi, mentre non emerge una volontà della società di rinunciare al primo procedimento non essendo terminato il processo penale, né si comprende per quale motivo l'avvio del secondo procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti completamente diversi dovrebbe di per sé comportare o implicare una rinuncia al primo procedimento disciplinare, che non può dirsi estinto.
6. Diversamente è fondato il secondo motivo dell'appello principale proposto da essendo indubbio che la tredicesima e la quattordicesima mensilità Parte_1 rappresentino voci fisse e continuative della retribuzione, ai sensi del CCNL applicato, e che, pertanto, debbano essere comprese nella retribuzione globale di fatto.
6.1. Di conseguenza, l'indennità risarcitoria, come determinata in prime cure in misura rimasta esente da qualsivoglia censura, va commisurata non all'importo deducibile dall'ultima busta paga, ossia € 2.842,46 come stabilito in prime cure, bensì all'importo comprensivo delle mensilità aggiuntive e pari, come da conteggio non contestato da Contr
ad € 3.307,87.
7. Le considerazioni svolte comportano, dunque, oltre al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti da assorbito l'appello incidentale CP_1 condizionato proposto da la parziale riforma della gravata sentenza in Parte_1 parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei termini di Parte_1 cui in dispositivo.
8. Tale statuizione comporta una rivisitazione anche della regolazione delle spese di lite di primo grado, con ciò rimanendo assorbite anche le argomentazioni di cui al terzo motivo dell'appello principale proposto dal lavoratore.
8.1. Ritiene la Corte che l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento delle domande in origine proposte da con l'impugnativa del licenziamento Parte_1 giustifichino la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, mentre la restante parte va posta a carico di CP_1 soccombente rispetto alle domande di cui ai punti a) e d) del ricorso di primo grado.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo ad delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 CP_1 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1 ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna
[...]
[..
[...] al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità CP_2 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto determinata quest'ultima in € 3.307,87 e non in € 2.842,46 come stabilito in prime cure. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti da CP_1 assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Compensa per Parte_1 un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 3.900,00 e per il secondo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico di
[...]
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. CP_1
n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo del CP_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
10
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 833 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 874 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Guido Rossi Parte_1
e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Pompeo Magno n. 23/a Appellante/Appellato
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cristiana Fabbrizi e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Salaria n. 290 Appellata/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2651/2025 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/03/2025 notificata in data 12/03/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 18/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. dipendente di d'ora in poi Parte_1 Controparte_1 per brevità anche soltanto dal 07/05/2006, con qualifica di operaio e CP_1
1 profilo professionale di addetto spazzamento/raccolta, premesso di aver ricevuto una prima contestazione disciplinare datata 06/04/2017, cui seguiva la sospensione del procedimento disciplinare comunicata con lettera del 14/06/2017, ed una successiva contestazione disciplinare associata alla sospensione cautelare datata 19/10/2023, preceduta da un provvedimento del 13/10/2022 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nonché di essere stato licenziato senza preavviso con nota datata 13/12/2023 consegnatagli in data 26/01/2024, ha agito in giudizio contro CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 e per l'effetto, annullarlo, ed ordinare la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura di €. 3.307,87( tremilatrecentosette/87) per ogni mese di illegittima estromissione dal servizio fino all'effettiva reintegra, con condanna al pagamento dei contributi assistenziale e previdenziali;
b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 79.388,88 (settantanovemilatrecentoottantotto/88), o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare impugnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, sesto comma, della legge n. 300 del 1970 e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di €. 39.694,44 (trentanovemilaseicentonovantaquattro/44); d) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni CP_1 maturate nel suddetto periodo, nella misura di €. 10.430,33 (diecimilaquattrocentotrenta/33), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo;
e) in ogni caso, accertare e dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nell'aprile 2017, per effetto della instaurazione del procedimento disciplinare dell'ottobre 2023; f) per l'effetto, e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di relativa sospensione cautelare, dal 13 ottobre 2022 al 18 ottobre 2023, condannando in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 relativo pagamento, sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad €. 3.288,76, e quindi nella misura di €. 40.013,24 (quarantamilatredici/24), con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione contributiva di tale periodo…”. 2. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e Parte_1 ordina ad di reintegrarlo nel posto di lavoro;
condanna al CP_1 CP_1
2 pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a euro 2.842,46) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- dichiara l'illegittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente per il periodo dal 19 ottobre 2023 al 26 gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna l pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, delle retribuzioni maturate nel suddetto periodo, pari a €. 10.430,33; - rigetta, nel resto, il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese processuali”.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per difetto di chiarezza e sinteticità; b) infondata l'eccezione di violazione del principio di immutabilità del fatto contestato e di genericità della contestazione;
c) infondata l'eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione;
d) fondata la censura di illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, con applicazione delle tutele di cui all'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970; e) illegittima la sospensione cautelare disposta dal 19/10/2023 al 26/01/2024, con conseguente condanna di al pagamento in favore del lavoratore delle CP_1 retribuzioni maturate in tale periodo;
f) legittima la sospensione cautelare disposta dal 13/10/2022 al 18/10/2023. 3. Avverso detta pronuncia ha proposto appello, iscritto al R.G. n. Parte_1
833/2025, lamentando l'erroneità della gravata sentenza per non aver il primo giudice dichiarato l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nel 2017 e la conseguente decadenza degli effetti della prima sospensione cautelare, per aver errato nel calcolo della retribuzione globale di fatto e per aver disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti.
3.1. Si è costituita nel giudizio R.G. 833/2025 Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3.1.1. ha proposto altresì appello incidentale, lamentando l'erroneità della CP_1 gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i fatti posti alla base del licenziamento, in ragione di una errata valutazione dei fatti e del mancato svolgimento dell'istruttoria richiesta dalla società.
3.2. Avverso la sentenza n. 2651/2025 anche ha proposto appello, iscritto CP_1 al R.G. n. 874/2025, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non sussistenti i fatti posti alla base del licenziamento, in ragione di una errata valutazione dei fatti e del mancato svolgimento dell'istruttoria richiesta dalla società.
3.3. Si è costituito nel giudizio R.G. n. 874/2025 resistendo al gravame e Parte_1 chiedendone il rigetto.
3.3.1. ha proposto altresì appello incidentale condizionato, lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le eccezioni di violazione del principio di immutabilità del fatto contestato, di tardività della contestazione e di violazione del principio di parità di trattamento.
3 3.4. All'odierna udienza, riunita ex art. 335 c.p.c. la causa R.G. 874/2025 alla causa R.G. 833/2025, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., il giudizio è stato definito come da separato dispositivo. 4. Ritiene la Corte, per ragioni di logica espositiva, di trattare in via prioritaria l'appello principale e l'appello incidentale proposti da atti dall'identico contenuto. CP_1
4.1. Va necessariamente evidenziato, in via preliminare, che ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità per eccessiva genericità dei motivi dell'appello principale proposto da Sul punto osserva la Corte che la predetta impugnazione CP_1 indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, omettendo di confutarle in modo specifico e puntuale, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dalla reclamata. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate. Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione. In conclusione, l'appello principale (e l'appello incidentale) proposto da può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine CP_1 all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale.
4.2. Muovendo ora all'esame del merito delle impugnazioni proposte da CP_1 osserva la Corte, in primo luogo, che pacifica deve ritenersi la ricostruzione dei fatti e della vicenda intercorsa tra le parti come effettuata dal giudice di prime cure, che alle pagine da 4 a 7 della gravata sentenza ha riportato altresì il contenuto della contestazione disciplinare ricevuta dal lavoratore in data 23/10/2023, della lettera di giustificazioni del 15/11/2023 e della lettera di licenziamento datata 23/12/2023, ragion per cui tale ricostruzione deve intendersi qui integralmente richiamata.
4.3. Il giudice di prime cure ha ritenuto che on abbia fornito adeguata prova CP_1 dei fatti posti alla base dell'irrogato licenziamento, muovendo, in primo luogo, dalla disamina del contenuto dell'audio Report n. 4/2017 del 08/06/2017, documento proveniente da parte datoriale che aveva evidenziato rilevanti criticità nella registrazione delle operazioni di rifornimento nel sistema aziendale, criticità relative soprattutto all'inserimento dei dati relativi ai rifornimenti di carburante, con particolare riferimento all'inserimento degli scontrini. Criticità che, effettivamente, emergono dalla lettura della richiamata relazione, laddove si legge che “nella realtà 4 operativa vigono prassi che si discostano dalla regolamentazione interna…la parziale applicazione delle procedure è ascrivibile, in primo luogo, alla carenza di personale da dedicare…ulteriore causa è riconducibile alle già enunciate carenze organizzative…I dati relativi ai rifornimenti di carburante inseriti a sistema non risultano completi/corretti per mancati/errati inserimenti” e che, pertanto, “le verifiche svolte hanno evidenziato che i dati relativi ai rifornimenti di carburante presenti a sistema (soprattutto le quantità di carburante e la lettura dei KM/ore) non risultano completi/corretti o per carente documentazione a supporto (es. Mod. 75) o per mancati/errati inserimenti. Di fatto, dunque, i dati sia dei rifornimenti interni (presso le sedi aziendali) sia dei rifornimenti esterni (presso i distributori convenzionati, tramite le Carte carburante) sono parziali e non tutte le operazioni vengono regolarmente registrate, come richiesto dalle procedure aziendali, rendendo difficoltose le operazioni di controllo e monitoraggio sui prelievi, consumi (ed eventuali anomalie) e relativi costi”.
4.3.1. Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato come “carenze info-documentali” fossero emerse anche all'esito della c.t.u. disposta nell'ambito del procedimento penale avviato Contr a seguito dell'esposto di e che, a fronte di tali rilievi, relativi alle criticità nell'attuazione pratica delle procedure aziendali relativi alla gestione del carburante, la società resistente non aveva effettuato alcuna deduzione volta a contestare detti rilievi e ad affermare, al contrario, la correttezza dei dati inseriti nel sistema, dati che poi erano stati estrapolati dalla stessa società e consegnati al consulente nominato dal pubblico ministero.
4.3.2. Conseguentemente, in modo corretto e condivisibile, il primo giudice ne ha dedotto, in primo luogo, che non poteva ritenersi provata la condotta - contestata al lavoratore con la contestazione disciplinare - di non aver consegnato lo scontrino relativo alle illegittime operazioni effettuate, atteso che, essendo emerse rilevanti criticità nelle operazioni di inserimento degli scontrini nel sistema aziendale, non poteva esservi certezza circa la riconducibilità della carenza degli scontrini ad una condotta omissiva del lavoratore piuttosto che ad una mancata registrazione degli scontrini medesimi, operazione che competeva ad altri soggetti.
4.3.3. Inoltre, ulteriore conseguenza delle irregolarità accertate nell'inserimento a sistema dei dati relativi ai rifornimenti è stata individuata nella carenza di prova in ordine alle ulteriori condotte contestate, ossia l'utilizzo di carte carburante relative a mezzi in stato di fermo. Difatti, l'originario ricorrente aveva dedotto molteplici circostanze di fatto attinenti l'utilizzo da parte degli autisti delle carte carburante relativa a mezzi in stato di fermo - circostanze descritte dettagliatamente in sentenza e da intendersi qui compiutamente riportate - ed, in particolare, che poteva accadere nella prassi che un mezzo risultante fermo fosse in realtà funzionante e finanche che la carta relativa a un mezzo diverso da quello assegnato venisse consegnata all'autista dal capozona per rifornire un diverso mezzo funzionante. Condotta, quest'ultima, avvalorata anche dalle conclusioni del c.t.u., che aveva evidenziato come “tra l'anno 2017 e il 2020, 2107 driver avessero effettuato almeno un rifornimento con la card di un mezzo fermo (per un totale di 293.858,19 litri di carburante – v. pag. 9 relazione Ctu – 5 doc. 35 fasc. ric.). così riscontrando l'esistenza di una prassi generalizzata di uso di carte carburante relativa a mezzi fermi” (pag. 22 sentenza impugnata).
4.3.4. In definitiva, il Tribunale ha rilevato come la ricostruzione dettagliata operata dal ricorrente sul punto non fosse stata in alcun modo contestata dalla società, che si era limitata a richiamare le procedure aziendali ma senza puntualizzare che l'accertata difformità fra la prassi e le procedure aziendali non corrispondesse al vero, e facendo diversamente riferimento a condotte anomale, come l'utilizzo di carte smarrite o rifornimenti superiori ai limiti fissati dal capozona ovvero ai limiti di capienza del mezzo, che invero non hanno formato oggetto della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento.
4.4. Il comportamento processuale di conferma la correttezza delle CP_1 argomentazioni del primo giudice: nel costituirsi nel giudizio di primo grado, difatti, la società - sulla quale gravava l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento (fra le altre cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7830 del 29/03/2018) - non aveva mosso una specifica e dettagliata contestazione alle circostanze dedotte dal lavoratore e sopra richiamate, limitandosi ad invocare, quale “prova che il ricorrente utilizzava carte di cui era stato denunciato lo smarrimento per fare rifornimento su mezzi a lui assegnati senza però dare la prova dell'avvenuto rifornimento” i documenti acquisiti dal fascicolo della magistratura inquirente e ad evidenziare che “La circostanza eccepita dalla difesa di parte ricorrente sulle criticità del sistema di registrazione può portare a mancanze nelle registrazioni, ma di certo non all'associazione di carte carburante dichiarate smarrite con la matricola di un dipendente” (condotta non contestata a con la nota del 19/10/2023) e Parte_1 che i rifornimenti di mezzi guasti erano stati individuati in quanto il dipendente aveva inserito la propria matricola all'atto dell'utilizzo della carta carburante assegnata a quei mezzi, senza quindi negare che poteva accadere che i capizona assegnassero in taluni casi agli autisti carte carburante relative ad un mezzo diverso da quello in Contr concreto assegnato. Nè tantomeno aveva chiesto di provare le circostanze di fatto allegate nella memoria, pur non conferenti, limitandosi ad opporsi alla prova diretta richiesta dalla controparte ed a richiedere a sua volta prova per testimoni unicamente
“in caso di ammissione della prova richiesta da controparte, senza che ciò significhi inversione dell'onere probatorio”.
4.5. A fronte di tale quadro, le argomentazioni di cui agli appelli (principale ed incidentale) proposti da ono, a giudizio della Corte, insufficienti e idonei a CP_1 scalfire l'accertamento ed il ragionamento logico-giuridico articolato dal giudice di prime cure, poiché, tra l'altro, non si confrontano in maniera adeguata e specifica con quanto affermato dal Tribunale. E difatti: a) la società afferma di aver preso posizione sui fatti posti a fondamento dell'irrogato licenziamento, ma in realtà tale affermazione non trova riscontro sulla lettura della memoria: si sostiene di aver preso posizione sull'argomento della mancata consegna degli scontrini e sulla procedura di registrazione, ma in realtà il richiamo è unicamente alla descrizione, contenuta nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, della procedura aziendale 6 stabilita per l'utilizzo delle carte carburante e la gestione del rifornimento dei mezzi, senza che possa individuarsi nella richiamata memoria una presa di posizione specifica sulla questione critica della difformità tra la procedura aziendale astratta e la prassi Contr concreta;
b) sostiene che il lavoratore non avrebbe fornito prova di aver consegnato gli scontrini e di non aver posto in essere le condotte illecite contestate, e tuttavia, come si è detto, l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti contestati incombeva soltanto sulla società e non certo sul lavoratore, il quale, in questa inaccettabile prospettiva, avrebbe dovuto fornire la prova negativa di non aver commesso i fatti contestati.
4.5.1. La società lamenta, ancora, la mancata ammissione della prova testimoniale, ma anche sul punto il Tribunale ha correttamente applicato le regole processuali con richiamo al principio di non contestazione, senza che emergesse la necessità di procedere all'istruttoria orale, atteso che, da un lato, nessun ulteriore accertamento in punto di fatto appariva doveroso, mentre dall'altro, come già accennato, la società convenuta non aveva articolato alcuna richiesta di prova diretta (se non in ipotesi di ammissione della prova chiesta dal lavoratore) oltre a non aver posto puntuali contestazioni alle affermazioni di parte ricorrente svolte nell'atto introduttivo. A ciò si aggiunga che i capitoli della prova testimoniale di cui alle “circostanze dal n. 1 al n. 21 Contr della premessa in fatto” della memoria di costituzione di di primo grado avevano ad oggetto unicamente le fasi della procedura aziendale standard di rifornimento dei mezzi e le vicende del procedimento disciplinare, senza alcun riferimento alla conformità della prassi in concreto adottata con le procedure aziendali di gestione del carburante e men che meno all'utilizzo da parte degli autisti, consentito dai capizona, di carte carburante relative a mezzi non funzionanti per il rifornimento dei mezzi a loro assegnati.
4.6. In definitiva, il gravame proposto da lungi dal porre una critica specifica CP_1 all'affermazione del primo giudice secondo cui i dati evincibili dalla relazione Audit interna alla società dimostrerebbero gravi irregolarità nella registrazione delle operazioni di rifornimento, lamenta unicamente che il primo giudice avrebbe attribuito valenza decisiva alla citata relazione da cui peraltro emergerebbe una mera
“prassi” rivelatrice di una “parziale applicazione delle procedure”.
4.6.1. Tuttavia, l'esistenza di tale prassi anche nella presente fase non viene negata, e si continua ad affermare di aver fornito piena prova della condotta posta in essere dal lavoratore attraverso la produzione documentale, che peraltro consiste unicamente nella allegazione degli atti del primo procedimento penale (informativa della Guardia di Finanza, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreto di rinvio al giudizio, decreto di sequestro preventivo) che attengono a fatti diversi rispetto alle condotte di cui alla contestazione disciplinare del 2023, a seguito della quale è stato irrogato il licenziamento. Si consideri, d0'altro canto, che l'informativa della Guardia di Finanza cui si fa riferimento si limita a riportare le risultanze della già disposta c.t.u., e quindi inevitabilmente risente delle medesime “carenze info-documentali” ben evidenziate dal medesimo consulente d'ufficio. 7 4.7. L'appello principale e l'appello incidentale proposti da evono, per tutto CP_1 quanto sin qui esposto, essere rigettati in quanto infondati, mentre resta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Parte_1
5. Muovendo ora alla disamina dell'appello principale proposto da Parte_1 ritiene la Corte che sia infondato il primo motivo del richiamato gravame, che lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo giudice omesso di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare avviato nell'anno 2017 e, quindi, di accertare la decadenza degli effetti della prima sospensione cautelare.
5.1. Non vi è dubbio, difatti, che gli episodi oggetto della prima contestazione disciplinare, ossia quelli verificatisi dal 18 al 27 marzo 2017, siano completamente diversi dagli episodi oggetto della seconda contestazione disciplinare, che diversamente vanno dal 08/02/2017 al 15/03/2017, alla stregua di una valutazione condotta con riguardo all'oggetto dei due procedimenti disciplinari e non piuttosto dei procedimenti penali. Invero, sopravvenuto in data 03/10/2022 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel proc. 20669/2020 R.G.N.R., ha irrogato la CP_1 prima sospensione cautelare del 13/10/2022, mentre alla luce delle risultanze del procedimento penale n. 12404/2022 R.G.N.R., la società ha articolato la seconda contestazione disciplinare ed irrogato contestualmente la seconda sospensione cautelare dal servizio.
5.2. Appare chiaro che, seppur la seconda sospensione cautelare si è inevitabilmente sovrapposta alla prima, quest'ultima non è mai venuta meno ed il relativo Contr procedimento disciplinare non si è estinto, non avendo adottato alcuna decisione definitiva in merito a quei fatti: come correttamente affermato dal primo giudice, “La decisione datoriale di avviare e concludere il procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio non può ritenersi indicativo della volontà di rinunciare all'azione disciplinare iniziata precedentemente, nel 2017, né di determinare la decadenza degli effetti della precedente sospensione cautelare”.
5.3. Giova riportare sul punto anche le argomentazioni del decreto del Tribunale di Roma del 02/01/2023, che ha rigettato l'istanza avanzata da ex art. 700 Parte_1
c.p.c. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare del 13/10/2022. Difatti, la richiamata pronuncia ha condivisibilmente statuito che: i) il procedimento sospeso in attesa della definizione del procedimento penale non si estingue, bensì entra in uno stato di quiescenza, destinato a terminare con l'accertamento dei fatti in sede penale;
ii) pertanto, il procedimento disciplinare avviato nel 2017 non può ritenersi estinto, bensì soltanto sospeso e destinato a proseguire per effetto della conclusione delle indagini preliminari;
iii) la società, in modo legittimo e ai sensi dell'art. 68, comma 4, CCNL 2022, tenuto conto della formulazione del capo di imputazione ad opera del pubblico ministero all'esito delle indagini preliminari, ha provveduto alla sospensione del servizio ricorrendone i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva;
iv) difatti, la sussistenza di un procedimento penale per un capo di accusa che, ove eventualmente
8 accertato in via definitiva, darebbe luogo al licenziamento senza preavviso, garantisce l'esigenza nell'attualità di procedere alla sospensione del lavoratore.
5.4. In definitiva, la motivazione del giudice di prime cure resiste alle critiche del proposto gravame: è indubbio che i due procedimenti disciplinari siano diversi ed autonomi e che, quindi, possano dare adito ad esiti diversi, mentre non emerge una volontà della società di rinunciare al primo procedimento non essendo terminato il processo penale, né si comprende per quale motivo l'avvio del secondo procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti completamente diversi dovrebbe di per sé comportare o implicare una rinuncia al primo procedimento disciplinare, che non può dirsi estinto.
6. Diversamente è fondato il secondo motivo dell'appello principale proposto da essendo indubbio che la tredicesima e la quattordicesima mensilità Parte_1 rappresentino voci fisse e continuative della retribuzione, ai sensi del CCNL applicato, e che, pertanto, debbano essere comprese nella retribuzione globale di fatto.
6.1. Di conseguenza, l'indennità risarcitoria, come determinata in prime cure in misura rimasta esente da qualsivoglia censura, va commisurata non all'importo deducibile dall'ultima busta paga, ossia € 2.842,46 come stabilito in prime cure, bensì all'importo comprensivo delle mensilità aggiuntive e pari, come da conteggio non contestato da Contr
ad € 3.307,87.
7. Le considerazioni svolte comportano, dunque, oltre al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti da assorbito l'appello incidentale CP_1 condizionato proposto da la parziale riforma della gravata sentenza in Parte_1 parziale accoglimento dell'appello principale proposto da nei termini di Parte_1 cui in dispositivo.
8. Tale statuizione comporta una rivisitazione anche della regolazione delle spese di lite di primo grado, con ciò rimanendo assorbite anche le argomentazioni di cui al terzo motivo dell'appello principale proposto dal lavoratore.
8.1. Ritiene la Corte che l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento delle domande in origine proposte da con l'impugnativa del licenziamento Parte_1 giustifichino la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo, mentre la restante parte va posta a carico di CP_1 soccombente rispetto alle domande di cui ai punti a) e d) del ricorso di primo grado.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo ad delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 CP_1 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1 ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna
[...]
[..
[...] al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità CP_2 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto determinata quest'ultima in € 3.307,87 e non in € 2.842,46 come stabilito in prime cure. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti da CP_1 assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da Compensa per Parte_1 un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo in € 3.900,00 e per il secondo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico di
[...]
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. CP_1
n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo del CP_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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