Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 21/05/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1828 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. CARISTIA SEBASTIANO che discute la causa riportandosi alle difese spiegate in atti e rileva di aver provveduto a depositare estratto di libretto di risparmio anni 2019, 2020 e 2021 cointestato alla Parte 1 ed al di lei marito;
rileva inoltre che per mera svista è stato depositato estratto conto con movimento bancario non riconducibile alla parte bensì al datore di lavoro della Parte_1
Per l'CP 1 è presente l'Avv. Rossitto in sostituzione dell'Avv. Marcedone che contesta la produzione odierna in quanto dalla stessa non si può dedurre l'autore dei bonifici di cui agli estratti prodotti, discute la causa riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione e successive difese.
L'avv. Caristia contesta e precisa che gli avvenuti pagamenti a mezzo bonifici sono una ulteriore prova del rapporto di lavoro per come provato in istruttoria.
Il G.L. dispone che venga espunto dal fascicolo telematico la produzione relativa al cc.
Pt 2 in quanto afferente a terzi e non parte del giudizio
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1828/2023 R.G.
Parte 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Caristia Sebastiano giusta procura in atti;
- ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone Controparte_2 giusta procura in atti.
resistente
Svolgimento del Processo
CP
-al fine di sentireCon ricorso depositato il 7.06.2023, la ricorrente conveniva in giudizio l' accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavorativo intercorso con la Parte 4
[...] dal 04/04/2017 al 30/06/2017, dal 04/08/2017 al 31/12/2017, dal 02/03/2018 al
30/06/2018, dal 02/04/2019 al 30/11/2019, dal 01/04/2020 al 30/06/2020, dal 01/07/2020 al
31/12/2020 e dal 01/04/2021 al 30/06/2021 e di conseguenza annullare i provvedimenti di revoca delle prestazioni di disoccupazione agricolo in quanto illegittimi con ogni conseguente statuizione di legge-Disporre e ordinare all' CP_1 la nuova iscrizione dell'esponente nell'elenco annuale dei lavoratori a tempo determinato del Comune di residenza della stessa per i periodi e le giornate sopra indicate e, conseguentemente, confermare le prestazioni previdenziali ed assistenziali dell' CP_1 connesse alla tipologia di lavoro, nonché della posizione assicurativa ai fini pensionistici, esponeva
"la signora Parte 3 come risulta anche dalle comunicazioni obbligatorie telematiche '
UNILAV, è stata assunta dalla Parte 5
come operaio agricolo addetto al magazzino, con contratti a tempo determinato dal
04/04/2017 al 30/06/2017, dal 04/08/2017 al 31/12/2017, dal 02/03/2018 al 30/06/2018, dal
02/04/2019 al 30/11/2019, dal 01/04/2020 al 30/06/2020, dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e dal
01/04/2021 al 30/06/2021; - che la stessa, nei periodi sopra indicati ha svolto, alle dipendenze della citata ditta e seguendo le direttive del datore di lavoro, le mansioni di operaio agricolo addetto al mazzino e, in particolare, si occupava del confezionamento dei vari prodotti agricoli trattati dalla cooperativa ai fini della successiva spedizione;
che per le mansioni svolte ha sempre percepito la dovuta retribuzione come risultante dalle allegate buste paga corrisposta, generalmente, a mezzo bonifico bancario;
- che il magazzino ove prestava attività lavorativa si trova ubicato in Noto (SR), Contrada Gioi SP Noto-Pachino Km 1 snc sita in
Noto (SR), presso la sede legale ed operativa della cooperativa;
- che la esponente, come tutti gli operai addetti al magazzino seppur con le diverse funzioni sopra descritte, osservava turni giornalieri di lavoro dalle 08:00 alle 12:00 del mattino compresa la pausa e dalle 14:30 alle 17:30 del pomeriggio compresa la pausa;
- che a mezzo sms veniva convocata a presentarsi presso la sede CP 1 di Siracusa per la data del 22.11.2021, senza tuttavia che venisse specificato il motivo della convocazione indicando, genericamente e semplicemente, “per fornire notizie all'ispettore Tes_1"; - che la stessa si recava presso gli uffici CP_1 di
Siracusa alla data indicata nell'avviso ma, anche questa volta, non le veniva fornita alcuna informazione circa il motivo della sua convocazione (es. se trattavasi di accertamento sulla sua posizione o di altri lavoratori e/o della ditta) e, pertanto, veniva direttamente interrogata pur senza essere stata edotta sull'oggetto; - che tale ispezione si è conclusa con verbale unico di accertamento e notificazione N. 2020005191/DDL del 18/07/2022 mai notificato alla stessa né, come detto, citato e/o allegato ai provvedimenti oggi impugnati nonostante, certamente, nella disponibilità dell'CP_1 sede provinciale di Siracusa che si presume abbia adottato i detti provvedimenti proprio sulla base di tale accertamento;
che l'esponente nonostante abbia effettivamente svolto l'attività di lavoro dipendente sopra descritta, percependo la dovuta retribuzione, oltre che la disoccupazione agricola ad essa ex lege spettante - come risulta da tutta la documentazione aziendale, nonché presente negli archivi telematici CP_1 e della AG delle Entrate incredibilmente si è vista recapitare i provvedimenti impugnati con i quali sono stati disconosciuti per intero i periodi di lavoro dalla sessa, invece, realmente ed effettivamente svolti;
- che avverso tali provvedimenti in data 08.11.2022 l'esponete proponeva ricorso amministrativo avanti la competente commissione provinciale di Siracusa;
- che nelle more della decisione su tale ricorso l'esponente riceveva gli avvisi di revoca delle prestazioni di disoccupazione agricola percepita” eccepiva dunque Omessa motivazione -Violazione dell'art. 3 L.241/90 e conseguente nullità ex art. 21 septies L. 241/90; Genericità e Illogicità della motivazione- Eccesso di potere e violazione di legge in riferimento all'art. 3 L. 241/90;
Annullabilità dei provvedimenti impugnati ex art. 21 octies, L. 241/90 - Nel merito mancanza di prova ed erronea valutazione degli elementi di fatto, infondatezza della contestazione.-
Violazione del diritto di difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso. CP Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 1' che deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto, e rappresentava che “Gli ispettori del lavoro, dalle dichiarazioni CP raccolte, dai fatti accertati, dai documenti esibiti e dall'utilizzo delle banche dati dell' hanno evidenziato alcune importanti criticità che hanno portato al disconoscimento del predetto rapporto di lavoro (...) Incrociando le dichiarazioni degli operai, i cui rapporti di lavoro si intendono opportunamente provati, è stato possibile accertare come questi ultimi non abbiano mai menzionato la Parte_6 come compagna di lavoro all'interno del Parte_6 ha riferito erroneamente i suoi periodi lavorativi per magazzino (...)la sig.
Parte 7 ", chiedeva il rigetto del ricorso. la
All'udienza odierna, istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, espletata la prova orale, autorizzate le parti al deposito di note, viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
Appare infondata la deduzione di parte ricorrente circa la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, giova infatti osservare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla L. n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale incombe l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Passando ad esaminare la domanda della ricorrente, si rileva che la stessa ha proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro con i caratteri propri della subordinazione relativamente al periodo 04/04/2017 al 30/06/2017, dal 04/08/2017 al
31/12/2017, dal 02/03/2018 al 30/06/2018, dal 02/04/2019 al 30/11/2019, dal 01/04/2020 al
30/06/2020, dal 01/07/2020 al 31/12/2020 e dal 01/04/2021 al 30/06/2021.
E' pacifico che in materia di disconoscimento del rapporto subordinato grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del medesimo.
La Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio
(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845)".
Nel settore dell'agricoltura le prestazioni previdenziali sono condizionate al verificarsi di determinati condizioni ossia lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento.
Grava, pertanto, su chi invoca il diritto ad ottenere le suddette prestazioni l'onere di provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio.
"La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale" (cfr.Cass.5645/2009).
Nel caso che ci occupa a seguito di accertamento, gli ispettori del lavoro, hanno evidenziato alcune importanti criticità incrociando le dichiarazioni degli operai raccolte, dai fatti accertati, dai documenti esibiti e dall'utilizzo delle banche dati dell' ,CP_ che hanno portato al disconoscimento del rapporto di lavoro.
E' consolidato il principio secondo cui "i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)" (cfr. Cass. n. Ordinanza 14 dicembre 2022 n. 36573).
La ricorrente, nel corso dell'istruttoria a sostegno della domanda, ha chiesto ammettersi prova orale al fine di provare la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la ditta Parte 4
[...] nel periodo in contestazione.
Sono stati escussi i testi Testimone 2 Testimone 3 , Testimone 4 e Tes 5
[...] Testimone 3 non ha fornito alcun elemento probatorio utile atteso che, come dichiarato agli ispettori ed anche all'udienza del 3.4.2024, esso è stato impiegato come addetto alla raccolta del prodotto, ha sempre lavorato sui campi. Ha riferito “Non conosco la Parte 1 né l'ho mai vista perché come ho detto io lavoravo sempre fuori a raccogliere i limoni nel terreno che si trova dopo Noto, distante dal magazzino. Quando finivamo la raccolta procedevamo allo scarico del prodotto nell'area antistante al magazzino, nelle pedane e poi andavamo a casa.
Preciso che io conosco tutti quelli che lavorano fuori dal magazzino, quelli all'interno li vedo poco, perché noi addetti alla raccolta iniziamo a lavora re presto alle ore 7,00" (cfr dichiarazione Tes 3 ). Il teste Tes 2 ha dichiarato, “non ricordo quando sia stata assunta né quando ha smesso.
Io sono stato assunto nel 2016, ma nel settore dove io dovevo lavorare la sig.ra non vi lavorava, poi nel 2018 m sono stato trasferito come addetto al magazzino e li vi lavorava la che lavorava nel settore addetto ad insaccare i limoni, confezionamento, per il Parte 1
periodo in cui io sono stato in quel settore la Parte 1 è sempre stata nel settore confezionamento. Io ho smesso di lavorare nel 2019 dicembre, mi sembra che quando ho smesso di lavorare la Pt 3 ancora vi lavorare, se mal non ricordo. Sono stato trasferito presso il magazzino nel marzo del 2018, fino al mese di giugno data in cui sono stato licenziato e poi riassunto dall'azienda nel marzo del 2019 e sono rientrato sempre come addetto al magazzino confezionamento ed ho ritrovato la Pt 3 nel dicembre del 2019 sono stato
,
Parte 1 venisse regolarmente retribuita né licenziato definitivamente. Non posso dire se la come venisse retribuita, io venivo retribuito con bonifico. Non so se gli altri dipendenti iniziava a lavorare alle otto del mattino e venissero retribuiti allo stesso modo. La Pt 3
smetteva verso mezzogiorno, penso. Non so dire se osserva altri orari, c'erano orari flessibili a seconda della necessità. Non ricordo se la Pt 3 abbia lavorato anche nel pomeriggio.
A secondo dell'esigenza lavorativa capitava di lavorare a turno o di mattina o solo al pomeriggio ma non ricordo se la ricorrente abbia osservato turni pomeridiani o mattutini" Il teste Pt 2 presidente e rappresentante legale della società cooperativa Parte_4
[...], ha riferito "Non ricordo in questo momento quando abbia iniziato a lavorare, posso dire che ha lavorato presso la cooperativa al 100%. Il suo compito era quello di lavorare in magazzino, impaccava i limoni, cioè li confezionava, quando c'era di pulire puliva e poi li calibrava con una macchina elettronica, la Pt 3 stava all'uscita della macchina e al momento in cui i limoni uscivano calibrati li poneva nella cassetta. Lavorava mediamente dalle ore 8 alle ore 12,30 e poi dalle 14,30 alle ore 15/16,00 ma non tutti i giorni ma in base agli ordini che avevamo pertanto poteva lavora re anche un solo giorno alla settimana o anche sei alla settimana. Veniva retribuita da me a mezzo bonifico, sempre con bonifico;
ero io che davo le direttive alla Pt 3 era sempre a me che comunicava eventuali assenze, si '
assentava raramente. Rispettava sempre l'orario di lavoro, non ricordo fino a quando abbia lavorato, se mal non ricordo mi sembra che abbia lavorato per la cooperativa fino al 2020.
Da tre anni io non lavoro più in cooperativa (...) Tutti gli operai avevano un contratto a termine che veniva rinnovato ogni tre mesi e ciò per evitar e l'obbligo del contratto a tempo indeterminato tenuto conto che in campagna ci sono periodi in cui non c'è lavoro". Il teste Tes 5 ha dichiarato "Io sono stato assunto a fine novembre del 2016 e vi ho lavorato fino al 2018 e se mal non ricordo la Pt 3 è stata assunta nel 2017, dopo di me, che io ricordi infatti quando sono stato assunto la signora non vi lavorava. La ricorrente era addetta al magazzino, personalmente non l'ho mai vista lavorare, perché probabilmente il mio turno non coincideva con quello della suddetta. I non la conosco perché non l'ho mai vista però so che è stata assunta anche perché come detto mi sono occupato anche dell'amministrazione e vi era il contratto della Pt 3 ed i suoi dati e tutti i documenti che consegnavo al consulente del lavoro. Le donne solitamente erano addette al confezionamento del prodotto, limoni arance a seconda della stagione, non andavano oltre perché non in grado di fare lavori pesanti. I turni erano per tutti dalle 8,00/12,30 e poi dalle ore 14,00-14,30 fino alle ore 17,00. In base al carico di lavoro poteva accadere che gli operai lavoravano solo al mattino o solo nel turno pomeridiano(...) Il magazzino è grande e diviso in tre o quattro settori divisi tra loro da separé tant'è che i lavoratori impegnati all'interno dei vari settori non riescono a vedersi. Poi c'erano gli operai addetti alla raccolta del prodotto che si recavano solo nei fondi e non avevano accesso al magazzino (...) Tutti ricevevamo in contanti un anticipo ed il saldo in bonifico bancario. Non so dire da chi la signora prendesse le direttive di lavoro, a chi chiedeva i permessi o giustificava le assenze. Non so dire quando la ricorrente abbia smesso di lavorare posso dire che quando ho cessato di lavorare nel 2018 la signora ancora era ingaggiata se mal non ricordo (...) I separé erano di cartone. C'erano altre donne che lavoravano, la Pt 3 visivamente non mi è capitato mai di vederla".
Si osserva che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è dato rilevare con esattezza il periodo in cui l'attività lavorativa sia stata svolta dalla ricorrente, in quali giorni e per quante ore essa abbia lavorato presso il magazzino, se al mattino o al pomeriggio.
Peraltro le superiori dichiarazioni si discostano da quanto dichiarato in sede ispettiva da altri operari che non hanno menzionato la ricorrente ad eccezione di Parte 8 e Parte_9
La ricorrente in sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato nel 2020 con una "certa” Pt 8
(probabilmente la Pt 8 che però ha dichiarato che nel 2020 non “ha lavorato per nessuno perché a maggio del 2020 era nato suo figlio" (cfr dichiarazione Pt 8 resa agli ispettori prod. CP
,Testimone_4 ha dichiarato di aver fondato nel 2015 col Parte_9 , compagna di
Parte_4 di cui è socia nonchè membro del consiglio di compagno la cooperativa amministrazione.
In riferimento alla ricorrente, ha dichiarato agli ispettori nel novembre del 2021 che la Pt_3 da circa tre anni lavora nel magazzino, ha precisato che “nei primi anni almeno dal 2016 e fino al 2018 nel magazzino come donne abbiamo lavorato solo io e la figlia del mio compagno Persona 1 e solo occasionalmente vi ha lavorato qualche altra donna, solo dal 2019 in poi hanno cominciato a lavorare in magazzino altre donne" (cfr. dichiarazione Fitula prod.
CP 1).
E' evidente che alla luce del superiore quadro istruttorio, le dichiarazioni raccolte sia in sede ispettiva che nel corso dell'istruttoria non sono idonee a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo in quanto troppo generiche e contraddittorie, allo stesso modo delle buste paga poiché si tratta di atti a formazione unilaterale cosi come dell'estratto conto del libretto a risparmio in ragione del fatto che non è dato provare l'autore dei bonifici in favore della ricorrente.
La S.C ha stabilito infatti che “Laddove emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario" (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996; Css. 9290/2000).
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, considerato che non risulta pienamente dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato in relazione alle giornate di lavoro oggetto di disconoscimento, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 e successive modifiche in ragione del valore della causa delle questioni giuridiche affrontate e della difesa svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
-Rigetta il ricorso
-Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore dell' CP_1, complessivamente in €. 2.697,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna