Art. 7.
Spetta alla congregazione di carita' di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, cosi' innanzi all'autorita' amministrativa, come dinanzi all'autorita' giudiziaria.
Spetta alla congregazione di carita' di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, cosi' innanzi all'autorita' amministrativa, come dinanzi all'autorita' giudiziaria.