Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 557/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara - Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 557/2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F._1
BA (Venezuela) e residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
7.03.2025, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carmela Cerullo e Domenico Smarrazzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli al corso Secondigliano n. 246
-ricorrente-
E
(C.F. ), nata l'[...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. Martino Melchionda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Eboli (Sa), alla via Umberto Nobile n. 14,
-ricorrente-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
pagina 1 di 9
Conclusioni: per le parti: come da verbale di udienza del 20.05.2025; il PM in data 11.07.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis. 49 – 51 c.p.c. depositato il 31.05.2024, i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 22.07.2017 in LL (Sa), in regime di comunione dei beni e di avere stabilito la residenza familiare in un appartamento sito in LL
(Sa), alla via L. Curto n. 2, di proprietà di;
che dalla loro unione sono nati il Controparte_1 Per_1
14.09.2018 a Lagonegro (Pz) e il 15.11.2022 a LL (Sa); che, nonostante la Persona_2
nascita di due figli e dopo un lungo periodo di felice convivenza, il rapporto è degenerato a causa di una forte incompatibilità caratteriale portando, con il trascorrere del tempo, a una profonda crisi coniugale;
che da tempo le parti non hanno una comunione affettiva e sentimentale e la convivenza è divenuta insostenibile tant'è che si è allontanato dalla casa coniugale Parte_1
stabilendo il domicilio in PA alla via XX Settembre n. 1.
Su tali premesse hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale e l'omologa delle condizioni concordate come di seguito:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita alla Via L. Curto n. 2 di LL (Sa) e di proprietà esclusiva della Sig.ra resterà assegnata alla stessa, con ogni arredo e pertinenza;
CP_1
3.Di comune accordo, i coniugi stabiliranno le modalità ed i tempi con cui il Sig. potrà Parte_1 asportare i restanti beni personali dall'abitazione coniugale (e comunque entro 30 giorni dal deposito del presente atto) nonché i beni che si trovano nel deposito e nel garage di proprietà della (e comunque entro 60 giorni dal deposito del presente atto), mentre gli altri beni e CP_1
tutti gli arredi presenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità della CP_1
4. I coniugi danno atto che sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di escludere la previsione di qualsivoglia assegno personale a carico dell'uno e dell'altra;
5. I figli ed restano affidati ad entrambi i genitori, i quali, eserciteranno Per_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro pagina 2 di 9 equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
6. I coniugi concordano che i figli abiteranno insieme alla madre nella casa coniugale e il padre potrà frequentarli con le modalità e per il tempo adeguato al mantenimento e allo sviluppo di un corretto rapporto genitore/figli. In ordine alla regolamentazione del diritto di visita del padre, coniuge non assegnatario, i signori e concordano quanto segue: a) il padre CP_1 Parte_1
potrà esercitare il diritto di visita, vedere e tenere con sé la figlia ogni venerdi pomeriggio, Per_1
indicativamente dalle ore 16.30 (orario di uscita da scuola) alle ore 20 dello stesso giorno e, a fine settimana alternati con la madre, dall'orario di uscita da scuola del sabato mattino fino alla domenica sera alle 19 con riaccompagno a casa dalla madre;
nelle settimane nelle quali il padre non dovrà recarsi fuori regione per lavoro, il diritto di visita si estenderà nelle stesse modalità al martedì. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le ragioni della bambina;
b) Durante le festività natalizie, a partire da quest'anno, il padre potrà tenere la figlia il 24 dicembre, Per_1 sino alle ore 10 del 25 dicembre mentre la madre la terrà il 25 e il 26 dicembre e l'anno successivo il contrario;
per il capodanno, a partire da quest'anno, il padre la potrà tenere dal 31 dicembre fino alle ore 10 dell'1 gennaio e la madre il 1 gennaio e l'anno successivo il contrario;
il giorno della Befana sarà alternato tra i genitori;
c) per le festività pasquali, il giorno di
Pasqua, fino alle ore 10 del giorno dopo, lo trascorrerà con il padre ed il giorno di Per_1
Pasquetta con la madre, l'anno successivo il contrario;
d) in relazione alle vacanze estive, il padre potrà tenere la figlia – nei mesi di luglio ed agosto – per complessivi giorni 10 non Per_1
consecutivi, di cui al massimo 7 giorni consecutivi, compatibilmente con gli impegni della minore da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, in ogni caso, ogni genitore dovrà fornire all'altro genitore tutte le informazioni relative all'itinerario di una eventuale vacanza, itinerario, indirizzi e numero di telefono. Le parti concordano che i minori non potranno recarsi ai raduni automobilistici fino al compimento del settimo anno di età, salvo diverso accordo dei coniugi;
e) il giorno del compleanno dei bambini sarà possibilmente unitamente ad entrambi i genitori.
7. In relazione al minore , stante la sua tenera età, tutte le condizioni di cui al Persona_2
precedente punto 6 si riterranno applicabili al compimento del quarto anno di età del bambino.
Sino ad allora, i coniugi concordano che il papà potrà frequentare il piccolo solo Persona_2 presso l'abitazione coniugale o comunque in presenza della mamma, e nei giorni e negli orari pagina 3 di 9 concordati, per la frequentazione della figlia;
un giorno al mese, di sabato ed in Per_1
corrispondenza di uno dei fine settimana di visita con , la madre, ove richiesto, Per_1 accompagnerà il minore a PA presso l'abitazione della di lei madre, in Via Persona_2
Europa n. 5, laddove il Sig. potrà prelevare il piccolo per recarsi a casa della Parte_1 Per_2 nonna paterna per un'ora di frequentazione della nonna, e cioè fino all'età di 4 anni, allorché il diritto di visita di dovrà corrispondere a quello previsto per;
trascorsa l'ora con Per_2 Per_1
la nonna paterna, il padre dovrà riportare il piccolo presso la casa della nonna materna Per_2
in PA per riconsegnare alla CP_1
8. Resta stabilito che il predetto calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire la realizzazione concreta dell'interesse a bigenitorialità.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per i figli, con l'intesa che i figli vengano riportati sul passaporto della madre, il padre si impegna, sin da adesso, a sottoscrivere eventuale istanza per il rilascio della carta di identità dei minori.
10. Qualsiasi decisione che possa incidere in qualsiasi modo sulla vita o sul futuro dei minori dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori.
11. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio, anche telefonico, mettendo sempre l'altro genitore a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sui figli e deve consentire al minore di comunicare liberamente con l'altro genitore. Al fine di una pacifica gestione del regime di affidamento e del diritto di visita del coniuge, i ricorrenti si obbligano a non ostacolare l'esercizio dei diritti dell'altro genitore, omettendo comportamenti tesi a renderlo più gravoso, nonché comunicando immediatamente eventuali cambi di residenza e domicilio.
12. Il Sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, l'assegno mensile di Euro 600, di cui 300 per ciascun figlio, da versarsi entro Persona_2
giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra Controparte_1
(coordinate IBAN [...]). Tali somme saranno automaticamente rivalutate ogni anno alla stregua delle variazioni degli indici ISTAT, decorso un anno dalla omologazione della separazione. La misura degli assegni di mantenimento è computata, convenzionalmente, in considerazione delle attuali condizioni economiche lavorative e reddituali pagina 4 di 9 e di cui in premessa, del Sig. e della Sig.ra La misura e le modalità di Parte_1 CP_1
pagamento dei detti assegni potranno essere oggetto di revoca o modifica in ogni tempo, a domanda di parte, secondo la normativa vigente.
13. La signora potrà continuare a richiedere ed utilizzare al 100% l'assegno universale CP_1
per i figli ed il si impegna a fornirle tutti i documenti che si renderanno necessari per Parte_1
l'ottenimento dello stesso;
14. Le spese straordinarie riguardanti i figli (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche, specialistiche, universitarie, sportive, per vacanze, attività extra scolastiche ecce cc) previamente concordate e debitamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura de 50% ciascuno e comune, secondo le linee guida suggerite dal
CNF in merito alle spese straordinarie. 15. In ogni caso, i ricorrenti si riportano al piano genitoriale del 2 maggio 2024. Allegato al presente atto, sottoscritto per adesione e conferma
(all. 13). 16. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
All'udienza dell'11.03.2025, i coniugi sono comparsi personalmente innanzi al Giudice e, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, hanno confermato la volontà di volersi separare chiedendo un rinvio per concordare nuove condizioni.
Alla successiva udienza del 20.05.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale la pronuncia della separazione personale secondo l'accordo sottoscritto e depositato dalle parti il 15.05.2025 e il
17.05.2025 riportanti nuove condizioni risetto a quelle riportate in ricorso mentre, per quanto riguarda il diritto di vista del genitore non collocatario, si sono riportati al piano genitoriale.
Il P.M. in data 11.07.2024 nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art. 151 c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni riportate nelle note depositate il 15
e il 17 maggio 2025 che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra ubicata in LL, Via L. Curto CP_1
n. 2, resterà assegnata alla stessa, con arredi e pertinenze.
pagina 5 di 9 3) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di escludere qualsivoglia forma di mantenimento personale a carico dell'uno e dell'altra.
4) I coniugi esprimono il loro reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, per sé stessi e per i figli, con l'intesa che essi vengano riportati sul passaporto della madre. Il padre si impegna a sottoscrivere eventuale istanza per il rilascio della carta d'identità dei figli minori.
5) Il sig. verserà, per il contributo al mantenimento dei figli ed , Parte_1 Per_1 Persona_2
l'importo mensile di € 600,00, di cui € 300,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, e a mezzo bonifico su conto intestato alla il cui iban è riportato nel ricorso introduttivo. CP_1
L'assegno suindicato sarà rivalutato, annualmente, sulla base delle variazioni Istat, a decorrere da un anno dall'omologazione. L'assegno sopra specificato è stato determinato sulla base delle condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle parti.
6) La sig.ra potrà continuare a richiedere e percepire l'assegno mensile per i figli, con CP_1
l'impegno del a fornire la documentazione eventualmente occorrente. Parte_1
7) Le spese straordinarie per i figli (a titolo di esempio, quelle mediche, specialistiche, di studio, sportive, di vacanza, attività extrascolastiche, etc.), previamente concordate, e poi documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione della metà per ognuno.
8) Per le modalità di visita e frequentazione dei figli, le parti si riportano al piano genitoriale, che all'uopo viene allegato”.
Quanto, invece, al diritto di visita del genitore non collocatario, i coniugi si sono riportati al piano genitoriale regolarmente sottoscritto che prevede le seguenti condizioni:
“ I coniugi concordano che i figli ed abiteranno insieme alla madre nella Per_1 Persona_2
casa materna e il padre li potrà frequentare con le modalità di seguito descritte: 1) il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé la figlia ogni martedì e venerdì Per_1
orientativamente dalle ore 17:30/18:00 circa alle ore 21:00/21:30 (anticipando al lunedì
l'incontro del martedì nella settimana in cui si troverà fuori regione per motivi di lavoro, garantendo comunque che il tempo – circa tre ore e mezzo – di presenza sia assicurato) e, a fine settimana alternati con la madre, dalle ore 20,00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore
19.00, con riaccompagno a casa dalla madre. Nondimeno, qualora la piccola dovesse Per_1 andare a scuola di sabato, il padre potrà prelevarla, invece che di venerdì all'uscita di scuola del sabato per tenerla con sé fino alla domenica sera alle ore 19,00. In caso di malattia o altro pagina 6 di 9 impedimento della piccola , al fine di garantire il tempo di presenza con il padre, verrà Per_1
recuperato il fine settimana successivo.
2) Durante le festività natalizie a partire da quest'anno, il padre potrà tenere la figlia dalle Per_1
ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 25 dicembre e dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore
10 del 1gennaio. Il giorno dell'epifania sarà trascorso ad anni alterni con la madre o con il padre.
3) Per le festività pasquali il giorno di Pasqua, fino alle ore 10:00 del giorno dopo, lo Per_1 trascorrerà con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre e l'anno successivo il contrario.
4) Il giorno del compleanno dei bambini sarà trascorso possibilmente unitamente ad entrambi i genitori.
5) Le altre festività, quali il 25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, I novembre, 8 dicembre, la piccola le trascorrerà, alternativamente con il padre e con la madre, dalle ore 10:00 del Per_1
giorno di festa alle ore 19:00 del giorno stesso. Per il giorno della festa del papa, per quello del suo compleanno e del suo onomastico e per la festa patronale di PA (4 ottobre), la piccola starà con il padre (orientativamente dalle ore 17.00 alle 21.00), stesso diritto sarà Per_1 riconosciuto alla madre per i giorni della festa della mamma, per il compleanno e l'onomastico della stessa e per la festa patronale di LL (6 dicembre) se i minori in quel momento staranno con il padre.
6) In relazione alle vacanze estive, il padre potrà tenere la figlia – nel periodo di luglio- Per_1
agosto – dieci giorni consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In ogni caso, ogni genitore dovrà fornire all'altro genitore tutte le informazioni relative all'itinerario di una eventuale vacanza, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Le parti concordano che i minori non potranno recarsi ai raduni automobilistici fino al compimento del settimo anno di età, salvo diverso accordo dei coniugi.
7) Solitamente, i minori si recano nei mesi estivi (orientativamente nei mesi di luglio e agosto) in compagnia della madre nella località marittima di Palinuro (SA), a casa della nonna materna e continueranno a recarvisi. In questo periodo (orientativamente dal 15 giugno al 10 settembre), al fine di garantire un'adeguata permanenza dei piccoli nella su citata località marittima, ed in considerazione delle difficoltà del padre di trasferirsi a Palinuro nel corso della settimana, questi potrà far vista ed avere con sé i figli (restando nella stessa località marittima) tutti i sabato e domenica orientativamente dalle ore 11:00 alle ore 18:00, in sostituzione delle visite pagina 7 di 9 del martedì e venerdì, fatti salvi i 10 giorni di cui al punto 6. A fine settimana alternati, la piccola resterà con padre anche la notte del sabato restando sempre nella stessa località Per_1
marittima. In relazione al minore , stante la sua tenera età, le condizioni di cui Persona_2
sopra, relative alla figlia , saranno applicabili a partire dal compimento del quarto anno di Per_1
età del bambino. Sino ad allora, i coniugi concordano che il papà potrà frequentare e vedere il piccolo solo presso l'abitazione materna, comunque in presenza della mamma, e Persona_2
nei giorni e negli orari concordati, per la frequentazione infrasettimanale (lunedì o martedì e venerdì) della figlia el a domenica sera al riaccompagno a casa della madre della piccola Per_1
orientativamente alle ore 19:00, per trattenersi fino alle ore 21,00. Nondimeno un giorno Per_1
al mese, di domenica ed in corrispondenza di uno dei fine settimana di visita con , il padre Per_1 potrà prelevare dall'abitazione della madre (orientativamente alle ore 11:00) il piccolo Per_2
per far vista alla nonna paterna e alla rete parentale del padre (zii e cugini) con
[...] riaccompagno all'abitazione materna congiuntamente alla riconsegna della piccola , alle Per_1 ore 18,00”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra, come ripotate nelle note depositate telematicamente il 15 e il 17 maggio 2025, non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al loro interesse.
3. Spese al definitivo.
4. Con separata ordinanza dispone la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione delle medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
il 18.09.1971 a BA (Venezuela) e , nata il [...] a [...]
pagina 8 di 9 sant'Arsenio (Sa), i quali hanno contratto matrimonio il 22.07.2017 a LL (atto n. 10 parte II serie A reg. Atti Matrimonio 2017);
➢ omologa le condizioni necessarie di cui alle note depositate telematicamente il 15 e il 17 maggio 2025 e riportate in parte motiva (paragrafo 2);
➢ prende atto delle ulteriori pattuizioni sempre ivi riportate;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (Sa) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) limitatamente alla domanda di separazione;
➢ dispone con separata ordinanza la separazione dell'altra causa e l'ulteriore istruzione riguardo alla medesima;
➢ spese al definitivo.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 9.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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