Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 964 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Greppi n. 10
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme e impugnazione licenziamento per g.m.o.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 24 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como – Sezione Lavoro – chiedendo CP_1 al Tribunale di
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità con conseguente annullamento del licenziamento intimato alla sig.ra dall'impresa individuale Yilmaz con lettera del 30 novembre 2023; per Parte_1 CP_1
l'effetto: 2.1) in via principale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 3, comma 1,
D.lgs. n. 23/2015, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018: - dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e la sig.ra - condannare CP_1 Parte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
, in persona dell'omonimo imprenditore individuale, al pagamento in favore della sig.ra
[...] di un'indennità pari a sei mensilità e comunque non inferiore a tre mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari al tallone di € 1.133,00 mensili (o a quel diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria), o di quella diversa indennità ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; 2.2) in via subordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 4, D.lgs. n. 23/2015, vista la sentenza della Corte Costituzionale n.
150/2020: - dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e la sig.ra CP_1
- condannare , in persona dell'omonimo imprenditore individuale, al Parte_1 CP_1 pagamento in favore della sig.ra di un'indennità pari a sei mensilità e comunque non Parte_1 inferiore a una mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, pari al tallone di
€ 1.133,00 mensili (o a quel diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria), o di quella diversa indennità ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; * 3) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire da i seguenti importi per i relativi Parte_1 CP_1 titoli, o i maggiori o minori importi per i differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria:
- € 869,67 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità; - € 1.437,53 lordi a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità; - € 485,57 lordi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
- €
206,87 differenze sul TFR, e così in totale di € 2.999,64 lordi. per l'effetto: 4) condannare in persona dell'omonimo imprenditore individuale, a corrispondere alla sig.ra CP_1 gli importi di cui al precedente punto 3) per i titoli ivi specificati, o i maggiori o Parte_1 minori importi per i differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria”.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è CP_1 stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
Come risulta dalla documentazione di causa, è stata assunta dalla Parte_1 convenuta il 2 aprile 2022 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (28 ore settimanali), con qualifica di operaia inquadrata nel
6° livello del CCNL Pubblici esercizi, per lo svolgimento di mansioni di addetta alla consegna a domicilio di alimenti e bevande (v. doc. 3: lettera di assunzione;
doc. 4: cedolini paga;
doc. 5: CCNL Pubblici esercizi).
2 Con lettera del 30 novembre 2023, parte resistente ha comunicato all'odierna ricorrente il licenziamento per g.m.o. adducendo le seguenti motivazioni: “con la presente le comunichiamo che a seguito di mancanza di lavoro, ci vediamo costretti a interrompere il ns. rapporto di lavoro come da oggetto a decorrere dalla data odierna. Non effettuerà il regolare periodo di preavviso di una settimana che le sarà pagato. Sentitamente ringraziamo per il servizio da lei svolto” (v. doc. 7: lettera di licenziamento).
Con il presente giudizio, impugna il licenziamento contestando la Parte_1 ricorrenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal resistente. Lamenta, altresì, di essere rimasta creditrice del convenuto dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché delle differenze retributive a titolo di 13°, 14° e TFR.
Ha concluso, pertanto, come sopra precisato.
*
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
Come noto, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n. 12769).
Nel caso di specie, il suddetto onere non è stato soddisfatto poiché CP_1 non si è costituito e ha rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa.
[...]
Tanto basta per concludere per l'insussistenza del motivo di licenziamento e, conseguentemente, per l'illegittimità dello stesso.
L'art. 3, co. 1, D. Lgs. 23/2015 stabilisce che, “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. Il successivo art. 9 dispone che, “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
3 Con sentenza 8 novembre 2018, n. 194, la Corte Costituzionale ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
La previsione di una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un'indebita omologazione di situazioni che possono essere, e sono, nell'esperienza concreta diverse. Con il prevedere una tutela economica che può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la disposizione censurata comprime l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza”.
Il convenuto deve essere condannato a risarcire il danno che si ritiene equo determinare – tenuto conto dell'anzianità di servizio e delle modalità del licenziamento – in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.133,00 mensili (cfr. buste paga in atti), oltre interessi e rivalutazione.
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ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, e la domanda deve essere accolta.
Al riguardo, con motivazione cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti,
4 entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 16 ottobre 2006, n. 22127).
Sicché, ritenuta la correttezza dei conteggi formulati da parte attrice in forza di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, deve CP_1 altresì essere condannato a pagare in favore della ricorrente € 485,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
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La ricorrente si duole, infine, di essere rimasta creditrice di quanto a lei dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto nonché a titolo di 13° e 14° mensilità.
Si rammenta che, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
Anche il suddetto onere probatorio non è stato soddisfatto stante la contumacia di parte resistente.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, che tengono conto di quanto risultante dalle buste paga in atti e dal CCNL, deve essere CP_1 condannata a corrispondere in favore di € 869,67 a titolo di differenze Parte_1 sulla tredicesima mensilità; € 1.437,53 lordi a titolo di differenze sulla quattordicesima
5 mensilità; € 206,87 a titolo di differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
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La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
[...] dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato in data 30 novembre 2023, condanna al pagamento in favore di di un'indennità CP_1 Parte_1 commisurata a complessive 5 mensilità della retribuzione utile per il TFR (pari a €
1.133,00 mensili), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna, inoltre, il convenuto a pagare in favore della ricorrente € 485,57 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 869,67 a titolo di differenze sulla tredicesima mensilità; € 1.437,53 lordi a titolo di differenze sulla quattordicesima mensilità ed €
206,87 a titolo di differenze sul TFR, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 3.397,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato, da distrarsi a favore dell'Avv. Schenatti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como. 26 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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