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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1100/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano composizione monocratica, nella persona del giudice designato Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1100 del registro degli affari civili dell'anno 2021, promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate a Carsoli (AQ), Via Roma n. 234 presso lo studio dell'Avv. Maria Lucia
SCAPPATICCI, che rappresenta e difende le stesse giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
e (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ) e (C.F. ) elettivamente C.F._6 Controparte_5 C.F._7 domiciliati in Roma (RM), Via Veio n. 52/B presso lo studio dell'Avv. Valeria PALOMBO, che rappresenta e difende gli stessi giusta procura in atti
CONVENUTI
Controparte_6
[...] [...]
CP_7
[...]
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
CONVENUTI - CONTUMACI
Materia: Proprietà e diritti reali - Usucapione
CONCLUSIONI
Le attrici hanno rassegnato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data
13.1.2025, che di seguito si riportato:
1 “Piaccia al Giudice, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'attrice e per l'effetto dichiarare le attrici, con sentenza costitutiva, comproprietarie, per intervenuta usucapione, degli immobili distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Pereto:
- Foglio 11, particella 731, Sub 8, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 3 vani, Rendita euro 113,10,
Via Borgo Modena, 11, piano 3;
- Foglio 11, particella 731, Sub 6, cat. A/3, Classe 1, Consistenza 4 Vani, Rendita € 150,81, Via Borgo
Modena, 11, piano 3 ed ordinare al Conservatore dei RR.II di L'Aquila di trascrivere l'emananda sentenza. Spese compensate”.
I convenuti costituiti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 16.1.2025, che appresso si riportano “I convenuti, anche in questa sede, non si oppongono all'accoglimento della domanda attrice e chiedono la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale , , , Controparte_6 Parte_3 CP_7
, , , , , CP_8 Controparte_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_3 [...]
, e in qualità di figli ed eredi dei defunti zii , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_2
CP_ Per_
, , e , al fine di sentir dichiarare, in proprio favore, l'acquisto della Per_1 Controparte_4 proprietà per intervenuta usucapione ordinaria degli immobili siti in Pereto (AQ), censiti al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Pereto nella specie: al fg. 11, particella 731, sub. 8, cat. A/3, classe 1, consistenza 3 vani, rendita euro 113,10, Via Borgo Modena, 11 piano 3 (di seguito immobile n. A) ed al fg. 11, particella 731, sub. 6, cat. A/3, classe 1, consistenza 4 vani, rendita euro 150,81, Via Borgo
Modena, piano 3 (di seguito immobile n. B) facenti parte dell'immobile costruito nel 1967 sul terreno sito a Pereto, Via Borgo Modena 11 catastalmente identificato al foglio 2 particella 731, dal nonno
[...]
. CP_7
CP_1 Più precisamente, premesso che a seguito del decesso di quest'ultimo i figli , , , CP_5 CP_2
CP_ Per_
, , e avrebbero iniziato a possedere ciascuno un singolo Per_1 Controparte_4 appartamento del suddetto fabbricato, hanno dedotto di aver posseduto gli immobili di cui alle lett. A e
B da oltre venti anni, uti domini, pacificamente, pubblicamente, esclusivamente ed ininterrottamente per aver unito il loro possesso, in relazione all'immobile di cui alla lett. A, con quello esercitato dalla defunta madre mentre, con riferimento all'immobile di cui alla lett. B, con quello esercitato dalla 13 defunta zia , dopo che la stessa lo trasferì loro con testamento del 21.02.2014 Controparte_5 pubblicato in data 12.10.2019.
2 A ciò hanno aggiunto che, poiché a seguito del decesso del padre la madre e gli zii (tutti CP_7 suoi eredi) avevano erroneamente presentato denuncia di successione del solo terreno, è venuta meno la continuità delle trascrizioni relative all'immobile.
Tanto premesso, hanno, quindi, citato in giudizio i suddetti convenuti in qualità di eredi dei defunti zii CP_ Per_
, , , e , domandando l'accertamento di intervenuta CP_2 Per_1 Controparte_4 usucapione ventennale in loro favore al fine di ottenere un provvedimento che gli consenta di disporre liberamente degli immobili di cui sopra.
B. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, tenutasi in data 2.3.2022, è comparsa la sola parte attrice e il magistrato in precedenza titolare del ruolo, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione alle parti convenute e non costituite, ne ha dichiarato la contumacia assegnando contestualmente alla parte attrice i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. nn. 1 e 2.
Con distinte comparse di costituzione e risposta tardivamente depositate in data 16.05.2022 e
23.05.2022, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
nonchè e non opponendosi all'accoglimento della
[...] Controparte_4 Controparte_5 domanda ex adverso proposta.
C. Disposti di vari rinvii, la causa è stata rimessa dinanzi allo scrivente all'udienza del 13.11.2024 ove è comparsa la sola parte attrice instando per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti.
A scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento di attività istruttoria, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. In tema di possesso fa difetto una norma speculare all'art. 1100 c.c. ma può di certo rinvenirsi un chiaro riferimento al compossesso dall'art. 1102, co. 2 c.c. L'oggetto del compossesso sarebbe da identificare nella cosa nella sua intera estensione mentre la quota segnerebbe il limite interno nei rapporti tra compossessori. Da ultimo è stato ritenuta l'ammissibilità dell'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (Cass. Sez. 2, 13.6.2023, Ord. 16695).
2. L'art. 1102, co. 2 c.c. stabilisce che il partecipante alla comunione non possa stendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
3 In ambito ereditario, posta l'ovvia non usucapibilità della qualità di erede, l'art. 714 c.c. prevede che il godimento separato dei beni ereditari non sia di ostacolo alla domanda di divisione salvo che si sia verificata l'usucapione. Il godimento separato, in sostanza, non è di per sé considerato, elemento costitutivo di un possesso qualificato ad usucapionem.
Il coerede infatti può usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività.
A tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione per il tempo utile ad usucapire
(Cass. Sez. 2, 25.9.2002, n. 13921). Ancor meglio, è stato affermato che in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem"
e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. Sez. 2, 20.9.2007, n. 19478).
In sostanza, il dominio esercitato deve essere connotato da esclusività, cioè impedire il godimento degli altri coeredi, denotando in maniera univoca l'intenzione e comunque il fatto oggettivo di possedere uti dominus e non più uti condominus precludendo l'altrui godimento e con intensità e durata tale da non poter essere giustificata dalla tolleranza fondata sui rapporti (anche familiari) tra le parti.
Il coerede che, dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. In tal senso è stato affermato che il fatto di abitare l'appartamento interessato dalla successione e di avere le chiavi del medesimo continuando ad essere il solo ad averne la disponibilità non indica, di per sé, il possesso esclusivo dell'immobile (Cass. Sez. 2, 8.4.2021, Ord. 9359).
4 In sostanza il possesso per divenire utile all'usucapione dell'intero deve essere non tanto esclusivo nel senso di massima misura dell'uso più intenso quanto, in definitiva, escludente. Superata ogni concezione della usucapione fondata su basi volontaristiche, deve dirsi che tanto più il possesso
è utile ai fini indicati quanto più si svolga in difetto dell'altrui consenso e, anzi, leda in maniera aperta, univoca e manifesta il potere degli altri compossessori.
Non rilevano, poi, certamente in tale senso atti di gestione del bene comune o atti che, comportando il soddisfacimento di soli obblighi o erogazione di spese non possono dare luogo a estensione del potere di fatto sulla cosa in danno di altro compossessore (Cass. Sez. 2, 11.8.2005, n.
16841; Cass. Sez. 2, 12.4.2018, n. 9100). Peraltro, allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, alla sua manutenzione, sussiste la presunzione "iuris tantum" che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi.
Pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare, a norma dell'art. 1102 c.c. il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass. Sez. 2, 28.4.1993, n. 5006).
3. In tale contesto giuridico il godimento separato dei beni ereditari non comporta possesso in termini di esclusività potendo esso, invero, ben essere una forma di realizzazione delle utilità assicurate dalla quota indivisa, con concentrazione del godimento stesso su un particolare oggetto della comunione stessa.
Ciò è, in sostanza, quanto accaduto nel caso concreto, in cui la dante causa delle attrici, , 13 prese a godere dell'immobile di cui al fg. 11, particella 731, sub. 6 alla morte del padre, in data CP_ Per_ 4.7.1971, mentre gli altri coeredi ( , , , , e ) presero a CP_5 CP_2 Per_1 CP_4 godere di un appartamento ciascuno. , che godeva dall'aperta successione Controparte_5 dell'immobile di cui al fg. 11, particella 731, sub. 7 venne a mancare il 9.9.2019 istituendo quale sua unica erede la sorella , però ad ella premorta il 19.12.2018. Le attrici, figlie di 13 [...]
, si sono nella sostanza affermate eredi tanto della madre che di , per 13 Controparte_5 rappresentazione.
Come si vede, il godimento dei beni ereditari da parte di e non è 13 Controparte_5 sintomatico di alcun possesso in termini di esclusività essendo, piuttosto riconducibile ad un godimento separato dei beni ereditari, inidoneo perciò a condurre alla usucapione della esclusiva proprietà. Né sono stati allegati specifici accordi che, in ipotesi, potrebbero denotare la volontà delle parti di addivenire a una divisione, seppure di fatto, certamente inidonea a produrre l'effetto divisionale in via immediata (per difetto di forma scritta) ma valorizzabile quanto alla possibilità di desumere un possesso attuato non più uti condominus ma uti dominus, riconoscibile a tutti i coeredi e superando
5 pure le presunzioni di tolleranza che, in ambito di rapporti familiari, sono compatibili con una protratta durata del godimento (Cass. Sez. 2, 20.9.2007, n. 19478; Cass. Sez. 2, 27.4.2006, n. 9661).
Né può essere utilmente invocata la successione nel possesso di cui all'art. 1146, co. 1 c.c. posto che si tratta di fenomeno che implica la mera sostituzione dell'erede nella medesima situazione possessoria del de cuius (in locum et ius defuncti) seppure senza soluzione di continuità. Non viene, poi, in considerazione l'ipotesi di accessione del possesso ex art. 1146, co. 2 c.c. supponendo, questa, un rapporto giuridico tra due possessori, per cui la traditio sia atto esecutivo di un negozio traslativo o di una disposizione di ultima volontà a titolo particolare, astrattamente idonei (Cass. Sez. 2, 27.3.2023,
n. 8579).
Sulla scorta delle riscontrate carenze assertive si è ritenuta la causa matura per la decisione.
4. La domanda delle attrici deve essere, dunque, rigettata.
Non potrebbe darsi rilievo, in senso contrario, alla condotta dei convenuti che hanno dichiarato di
“aderire alla domanda”. Una simile dichiarazione, risolvendosi nel riconoscimento della domanda stessa, non spiega effetti vincolanti in diritto per il giudice: il principio dispositivo che informa il processo civile comporta che le parti possano disporre delle prove e, per mezzo di queste, in qualche misura dell'esito del giudizio (tanto che è ben nota la categoria dei c.d. “processi indiretti”) pervenendo finanche a realizzare processi in frode alla legge, ma ogni potere delle parti è limitato ai soli fatti dai quali muove il sillogismo del giudizio. Si vuole, in sostanza, affermare che compiere una dichiarazione di riconoscimento della domanda potrebbe dare luogo, semmai, a confessione ove oggetto della stessa fossero pure (implicitamente) i fatti costitutivi ma di certo non vincola il giudice a una pronuncia conforme sulla base della ritenuta fondatezza in iure della domanda. Né la predetta dichiarazione conduce a cessazione della materia del contendere non realizzando l'interesse dell'attore (munirsi di sentenza al fine di procedere alla trascrizione), che infatti insiste per l'accoglimento della domanda.
La dichiarazione de qua, poi, non presenta alcun contenuto innovativo dal punto vista sostanziale, così non potendo essere ricompresa in particolare tra i negozi unilaterali di accertamento, posto che essa veicola non una manifestazione di volontà intesa al superamento dell'esistente rapporto giuridico, ma un giudizio circa la fondatezza della domanda proposta
Si evidenzia, ad ogni buon conto e in via dirimente, come la dichiarazione de qua solamente da alcune parti del processo laddove ricorre – invece – una ipotesi di litisconsorzio necessario derivante dalla inscindibilità e unitarietà del rapporto plurisoggettivo sostanziale dal lato passivo avendo la domanda ad oggetto un intero bene sul fondamento del suo possesso esclusivo (v. Cass. Sez. 2, 14.3.1988, n.
2438; Cass. Sez. 2, 1.10.1997, n. 9557) del che di certo non potrebbe pregiudicare i contumaci.
5. Le spese di lite possono ben essere compensate tra le attrici e i convenuti costituiti avendone fatta espressa e concorde richiesta (v. Cass. Sez. 2, 12.6.2018, Ord. 15326).
6 Nulla deve essere invece disposto in relazione alle parti rimaste contumaci (Cass. Sez. 3, 27.2.2023,
Ord. 5813).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA la domanda proposta dalle attrici;
- COMPESA per intero le spese di lite tra le attrici e i convenuti costituiti;
- NULLA sulle spese relativamente alle parti rimaste contumaci.
Così deciso, il 14 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano composizione monocratica, nella persona del giudice designato Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1100 del registro degli affari civili dell'anno 2021, promossa da:
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate a Carsoli (AQ), Via Roma n. 234 presso lo studio dell'Avv. Maria Lucia
SCAPPATICCI, che rappresenta e difende le stesse giusta procura in atti
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
e (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
(C.F. ) e (C.F. ) elettivamente C.F._6 Controparte_5 C.F._7 domiciliati in Roma (RM), Via Veio n. 52/B presso lo studio dell'Avv. Valeria PALOMBO, che rappresenta e difende gli stessi giusta procura in atti
CONVENUTI
Controparte_6
[...] [...]
CP_7
[...]
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
CONVENUTI - CONTUMACI
Materia: Proprietà e diritti reali - Usucapione
CONCLUSIONI
Le attrici hanno rassegnato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data
13.1.2025, che di seguito si riportato:
1 “Piaccia al Giudice, contrariis reiectis, accogliere la domanda dell'attrice e per l'effetto dichiarare le attrici, con sentenza costitutiva, comproprietarie, per intervenuta usucapione, degli immobili distinti al
Catasto Fabbricati del Comune di Pereto:
- Foglio 11, particella 731, Sub 8, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 3 vani, Rendita euro 113,10,
Via Borgo Modena, 11, piano 3;
- Foglio 11, particella 731, Sub 6, cat. A/3, Classe 1, Consistenza 4 Vani, Rendita € 150,81, Via Borgo
Modena, 11, piano 3 ed ordinare al Conservatore dei RR.II di L'Aquila di trascrivere l'emananda sentenza. Spese compensate”.
I convenuti costituiti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 16.1.2025, che appresso si riportano “I convenuti, anche in questa sede, non si oppongono all'accoglimento della domanda attrice e chiedono la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale , , , Controparte_6 Parte_3 CP_7
, , , , , CP_8 Controparte_1 Controparte_5 CP_2 Controparte_3 [...]
, e in qualità di figli ed eredi dei defunti zii , CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_2
CP_ Per_
, , e , al fine di sentir dichiarare, in proprio favore, l'acquisto della Per_1 Controparte_4 proprietà per intervenuta usucapione ordinaria degli immobili siti in Pereto (AQ), censiti al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Pereto nella specie: al fg. 11, particella 731, sub. 8, cat. A/3, classe 1, consistenza 3 vani, rendita euro 113,10, Via Borgo Modena, 11 piano 3 (di seguito immobile n. A) ed al fg. 11, particella 731, sub. 6, cat. A/3, classe 1, consistenza 4 vani, rendita euro 150,81, Via Borgo
Modena, piano 3 (di seguito immobile n. B) facenti parte dell'immobile costruito nel 1967 sul terreno sito a Pereto, Via Borgo Modena 11 catastalmente identificato al foglio 2 particella 731, dal nonno
[...]
. CP_7
CP_1 Più precisamente, premesso che a seguito del decesso di quest'ultimo i figli , , , CP_5 CP_2
CP_ Per_
, , e avrebbero iniziato a possedere ciascuno un singolo Per_1 Controparte_4 appartamento del suddetto fabbricato, hanno dedotto di aver posseduto gli immobili di cui alle lett. A e
B da oltre venti anni, uti domini, pacificamente, pubblicamente, esclusivamente ed ininterrottamente per aver unito il loro possesso, in relazione all'immobile di cui alla lett. A, con quello esercitato dalla defunta madre mentre, con riferimento all'immobile di cui alla lett. B, con quello esercitato dalla 13 defunta zia , dopo che la stessa lo trasferì loro con testamento del 21.02.2014 Controparte_5 pubblicato in data 12.10.2019.
2 A ciò hanno aggiunto che, poiché a seguito del decesso del padre la madre e gli zii (tutti CP_7 suoi eredi) avevano erroneamente presentato denuncia di successione del solo terreno, è venuta meno la continuità delle trascrizioni relative all'immobile.
Tanto premesso, hanno, quindi, citato in giudizio i suddetti convenuti in qualità di eredi dei defunti zii CP_ Per_
, , , e , domandando l'accertamento di intervenuta CP_2 Per_1 Controparte_4 usucapione ventennale in loro favore al fine di ottenere un provvedimento che gli consenta di disporre liberamente degli immobili di cui sopra.
B. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, tenutasi in data 2.3.2022, è comparsa la sola parte attrice e il magistrato in precedenza titolare del ruolo, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione alle parti convenute e non costituite, ne ha dichiarato la contumacia assegnando contestualmente alla parte attrice i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. nn. 1 e 2.
Con distinte comparse di costituzione e risposta tardivamente depositate in data 16.05.2022 e
23.05.2022, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
nonchè e non opponendosi all'accoglimento della
[...] Controparte_4 Controparte_5 domanda ex adverso proposta.
C. Disposti di vari rinvii, la causa è stata rimessa dinanzi allo scrivente all'udienza del 13.11.2024 ove è comparsa la sola parte attrice instando per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in atti.
A scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di espletamento di attività istruttoria, è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025 e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. In tema di possesso fa difetto una norma speculare all'art. 1100 c.c. ma può di certo rinvenirsi un chiaro riferimento al compossesso dall'art. 1102, co. 2 c.c. L'oggetto del compossesso sarebbe da identificare nella cosa nella sua intera estensione mentre la quota segnerebbe il limite interno nei rapporti tra compossessori. Da ultimo è stato ritenuta l'ammissibilità dell'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione (Cass. Sez. 2, 13.6.2023, Ord. 16695).
2. L'art. 1102, co. 2 c.c. stabilisce che il partecipante alla comunione non possa stendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
3 In ambito ereditario, posta l'ovvia non usucapibilità della qualità di erede, l'art. 714 c.c. prevede che il godimento separato dei beni ereditari non sia di ostacolo alla domanda di divisione salvo che si sia verificata l'usucapione. Il godimento separato, in sostanza, non è di per sé considerato, elemento costitutivo di un possesso qualificato ad usucapionem.
Il coerede infatti può usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria una vera e propria interversione del titolo del possesso, esercitando il potere di fatto sul bene in termini di esclusività.
A tal fine, peraltro, non è sufficiente che gli altri coeredi si siano astenuti dall'uso del bene in comune, occorrendo che quello fra i coeredi, il quale invochi l'usucapione, abbia goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione per il tempo utile ad usucapire
(Cass. Sez. 2, 25.9.2002, n. 13921). Ancor meglio, è stato affermato che in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem"
e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. Sez. 2, 20.9.2007, n. 19478).
In sostanza, il dominio esercitato deve essere connotato da esclusività, cioè impedire il godimento degli altri coeredi, denotando in maniera univoca l'intenzione e comunque il fatto oggettivo di possedere uti dominus e non più uti condominus precludendo l'altrui godimento e con intensità e durata tale da non poter essere giustificata dalla tolleranza fondata sui rapporti (anche familiari) tra le parti.
Il coerede che, dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. In tal senso è stato affermato che il fatto di abitare l'appartamento interessato dalla successione e di avere le chiavi del medesimo continuando ad essere il solo ad averne la disponibilità non indica, di per sé, il possesso esclusivo dell'immobile (Cass. Sez. 2, 8.4.2021, Ord. 9359).
4 In sostanza il possesso per divenire utile all'usucapione dell'intero deve essere non tanto esclusivo nel senso di massima misura dell'uso più intenso quanto, in definitiva, escludente. Superata ogni concezione della usucapione fondata su basi volontaristiche, deve dirsi che tanto più il possesso
è utile ai fini indicati quanto più si svolga in difetto dell'altrui consenso e, anzi, leda in maniera aperta, univoca e manifesta il potere degli altri compossessori.
Non rilevano, poi, certamente in tale senso atti di gestione del bene comune o atti che, comportando il soddisfacimento di soli obblighi o erogazione di spese non possono dare luogo a estensione del potere di fatto sulla cosa in danno di altro compossessore (Cass. Sez. 2, 11.8.2005, n.
16841; Cass. Sez. 2, 12.4.2018, n. 9100). Peraltro, allorché un coerede utilizzi ed amministri un bene ereditario provvedendo, tra l'altro, alla sua manutenzione, sussiste la presunzione "iuris tantum" che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi.
Pertanto, il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare, a norma dell'art. 1102 c.c. il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass. Sez. 2, 28.4.1993, n. 5006).
3. In tale contesto giuridico il godimento separato dei beni ereditari non comporta possesso in termini di esclusività potendo esso, invero, ben essere una forma di realizzazione delle utilità assicurate dalla quota indivisa, con concentrazione del godimento stesso su un particolare oggetto della comunione stessa.
Ciò è, in sostanza, quanto accaduto nel caso concreto, in cui la dante causa delle attrici, , 13 prese a godere dell'immobile di cui al fg. 11, particella 731, sub. 6 alla morte del padre, in data CP_ Per_ 4.7.1971, mentre gli altri coeredi ( , , , , e ) presero a CP_5 CP_2 Per_1 CP_4 godere di un appartamento ciascuno. , che godeva dall'aperta successione Controparte_5 dell'immobile di cui al fg. 11, particella 731, sub. 7 venne a mancare il 9.9.2019 istituendo quale sua unica erede la sorella , però ad ella premorta il 19.12.2018. Le attrici, figlie di 13 [...]
, si sono nella sostanza affermate eredi tanto della madre che di , per 13 Controparte_5 rappresentazione.
Come si vede, il godimento dei beni ereditari da parte di e non è 13 Controparte_5 sintomatico di alcun possesso in termini di esclusività essendo, piuttosto riconducibile ad un godimento separato dei beni ereditari, inidoneo perciò a condurre alla usucapione della esclusiva proprietà. Né sono stati allegati specifici accordi che, in ipotesi, potrebbero denotare la volontà delle parti di addivenire a una divisione, seppure di fatto, certamente inidonea a produrre l'effetto divisionale in via immediata (per difetto di forma scritta) ma valorizzabile quanto alla possibilità di desumere un possesso attuato non più uti condominus ma uti dominus, riconoscibile a tutti i coeredi e superando
5 pure le presunzioni di tolleranza che, in ambito di rapporti familiari, sono compatibili con una protratta durata del godimento (Cass. Sez. 2, 20.9.2007, n. 19478; Cass. Sez. 2, 27.4.2006, n. 9661).
Né può essere utilmente invocata la successione nel possesso di cui all'art. 1146, co. 1 c.c. posto che si tratta di fenomeno che implica la mera sostituzione dell'erede nella medesima situazione possessoria del de cuius (in locum et ius defuncti) seppure senza soluzione di continuità. Non viene, poi, in considerazione l'ipotesi di accessione del possesso ex art. 1146, co. 2 c.c. supponendo, questa, un rapporto giuridico tra due possessori, per cui la traditio sia atto esecutivo di un negozio traslativo o di una disposizione di ultima volontà a titolo particolare, astrattamente idonei (Cass. Sez. 2, 27.3.2023,
n. 8579).
Sulla scorta delle riscontrate carenze assertive si è ritenuta la causa matura per la decisione.
4. La domanda delle attrici deve essere, dunque, rigettata.
Non potrebbe darsi rilievo, in senso contrario, alla condotta dei convenuti che hanno dichiarato di
“aderire alla domanda”. Una simile dichiarazione, risolvendosi nel riconoscimento della domanda stessa, non spiega effetti vincolanti in diritto per il giudice: il principio dispositivo che informa il processo civile comporta che le parti possano disporre delle prove e, per mezzo di queste, in qualche misura dell'esito del giudizio (tanto che è ben nota la categoria dei c.d. “processi indiretti”) pervenendo finanche a realizzare processi in frode alla legge, ma ogni potere delle parti è limitato ai soli fatti dai quali muove il sillogismo del giudizio. Si vuole, in sostanza, affermare che compiere una dichiarazione di riconoscimento della domanda potrebbe dare luogo, semmai, a confessione ove oggetto della stessa fossero pure (implicitamente) i fatti costitutivi ma di certo non vincola il giudice a una pronuncia conforme sulla base della ritenuta fondatezza in iure della domanda. Né la predetta dichiarazione conduce a cessazione della materia del contendere non realizzando l'interesse dell'attore (munirsi di sentenza al fine di procedere alla trascrizione), che infatti insiste per l'accoglimento della domanda.
La dichiarazione de qua, poi, non presenta alcun contenuto innovativo dal punto vista sostanziale, così non potendo essere ricompresa in particolare tra i negozi unilaterali di accertamento, posto che essa veicola non una manifestazione di volontà intesa al superamento dell'esistente rapporto giuridico, ma un giudizio circa la fondatezza della domanda proposta
Si evidenzia, ad ogni buon conto e in via dirimente, come la dichiarazione de qua solamente da alcune parti del processo laddove ricorre – invece – una ipotesi di litisconsorzio necessario derivante dalla inscindibilità e unitarietà del rapporto plurisoggettivo sostanziale dal lato passivo avendo la domanda ad oggetto un intero bene sul fondamento del suo possesso esclusivo (v. Cass. Sez. 2, 14.3.1988, n.
2438; Cass. Sez. 2, 1.10.1997, n. 9557) del che di certo non potrebbe pregiudicare i contumaci.
5. Le spese di lite possono ben essere compensate tra le attrici e i convenuti costituiti avendone fatta espressa e concorde richiesta (v. Cass. Sez. 2, 12.6.2018, Ord. 15326).
6 Nulla deve essere invece disposto in relazione alle parti rimaste contumaci (Cass. Sez. 3, 27.2.2023,
Ord. 5813).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA la domanda proposta dalle attrici;
- COMPESA per intero le spese di lite tra le attrici e i convenuti costituiti;
- NULLA sulle spese relativamente alle parti rimaste contumaci.
Così deciso, il 14 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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