Legge 8 ottobre 2010, n. 170

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  • 1TAR Roma, sez. 3S, sentenza 06/09/2024, n. 16197
    Provvedimento: Pubblicato il 06/09/2024 N. 16197/2024 REG.PROV.COLL. N. 12421/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12421 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiana Fiorani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Roma, viale Angelico n. 78, Presso; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro …
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    • maturità linguistica·
    • carenza di interesse·
    • misure compensative·
    • piano didattico personalizzato·
    • improcedibilità ricorso·
    • esame di Stato·
    • art. 85 cod. proc. amm.·
    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • compensazione spese di lite·
    • difetto di motivazione

  • 2TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/08/2025, n. 15612
    Provvedimento: Pubblicato il 20/08/2025 N. 15612/2025 REG.PROV.COLL. N. 09232/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9232 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Marras, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Magistrale Statale -OMISSIS-, …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • valutazione alunni con BES·
    • oscuramento dati personali·
    • spese di lite·
    • misure compensative e dispensative·
    • diritto all'istruzione·
    • non ammissione classe successiva·
    • bisogni educativi speciali (BES)·
    • piano didattico personalizzato (PDP)·
    • violazione normativa inclusione scolastica

  • 3Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2024, n. 291
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 549/2023 R.G.L., promossa D A , nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1 ) n.q. di genitore di nata il [...] a C.F._1 Persona_1 Enna (C.F. ), elettivamente domiciliata a San Cataldo (CL), in C.F._2 Via San Giovanni Bosco, 41, presso lo studio dell'Avv. Luisa Di Vita, C.F. , dalla quale è rappresentata e difesa per procura in documento C.F._3 separato facente parte del presente atto, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al proprio fax 0934/587019 o indirizzo di posta elettronica …
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    • CTU medico-legale·
    • gratuito patrocinio·
    • misure compensative e dispensative·
    • opposizione indennità di frequenza·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 445 co. 6-bis c.p.c.·
    • DSA·
    • art. 127-ter c.p.c.

  • 4TAR Venezia, sez. IV, sentenza 24/06/2024, n. 1592
    Provvedimento: Pubblicato il 24/06/2024 N. 01592/2024 REG.PROV.COLL. N. 00699/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 699 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Commissione D'Esame di Stato -OMISSIS-, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; Istituto di …
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    • annullamento esito esame di stato·
    • onere della prova del danno·
    • tutela risarcitoria·
    • comprovata illegittimità degli atti amministrativi·
    • responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione·
    • principio dispositivo nel processo amministrativo·
    • bisogni educativi speciali (BES)·
    • interesse legittimo·
    • art. 2043 c.c.·
    • causalità giuridica·
    • diritto all'apprendimento e al recupero scolastico

  • 5TAR Roma, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 7046
    Provvedimento: Pubblicato il 20/04/2026 N. 07046/2026 REG.PROV.COLL. N. 09692/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9692 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Armellini” di Roma, in persona dei rispettivi …
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    • art. 4 d.P.R. 122/2009·
    • violazione di legge·
    • art. 3 legge 241/1990·
    • art. 192 d.lgs. 297/1994·
    • compensazione spese·
    • art. 52 d.lgs. 196/2003·
    • giudizio di non ammissione·
    • discrezionalità tecnica·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • eccesso di potere·
    • art. 6 Regolamento UE 2016/679
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Versioni del testo

  • Art. 1. Riconoscimento e definizione di dislessia,
    disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
    2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.
    3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
    4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.
    5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
    6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
    7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. Finalita' 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
    a) garantire il diritto all'istruzione;
    b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
    c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
    d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
    e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
    f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
    g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
    h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.
  • Art. 3. Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
    2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
    3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.