Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 novembre 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 novembre 2010 |
Commentari • 42
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed implicazioni giuridicheSimona Vitale · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La promulgazione della Legge 170/2010 ha introdotto, nella già corposa legislazione scolastica, la categoria degli allievi con DSA (disturbi specifici d'apprendimento ) e avviato un processo di ridefinizione delle tipologie di allievi “con modalità di apprendimento diverse” che è sfociato, nel 2012, con l'assunzione dell'acronimo BES – Bisogni Educativi Speciali, già in uso in Europa dalla fine del secolo scorso. Particolarmente, l'art. 5 della succitata L. n. 170/2010 prescrive : “gli alunni hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari” e, dunque, …
Leggi di più… - 3. Dalla scuola della separazione alla scuola di tutti: evoluzione giuridica e culturale dell’inclusione scolastica in ItaliaDi : Luca Caponetti · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 27 ottobre 2025
testo integrale con note e bibliografia 1. Introduzione In una società che tendenzialmente può apparire per certi versi impegnata e superficiale perché tendente a semplificare i concetti, le relazioni, i percorsi, le attese, i traguardi, occorre guardarsi con autoriflessione e senso critico, riflettendo su quel velato spirito che forse ogni tanto può coinvolgere qualcuno inconsciamente. Mi sto riferendo a quella gelosia sottile e inconscia, che nasce nel vedere qualcuno godere di una tutela o attenzione speciale: non un'invidia esplicita, ma un senso velato di ingiustizia o esclusione, come se quel privilegio altrui mettesse in dubbio il proprio valore o la propria sicurezza. È …
Leggi di più… - 4. Redditi PF 2019, le novitàhttps://www.fiscooggi.it/
- 5. Modello 730/2024: detraibilità spese soggetti DSARedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 4 settembre 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 357Provvedimento: RG 1413/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa da (C.F. ), in persona di Parte_1 C.F._1 Parte_2 quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sassari, Viale Umberto I n. 42; RICORRENTE contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n. 68; CONVENUTO OGGETTO: opposizione …Leggi di più...
- spese CTU·
- art. 445-bis c.p.c.·
- difficoltà persistenti·
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- opposizione ATPO·
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- 2. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/08/2025, n. 15612Provvedimento: Pubblicato il 20/08/2025 N. 15612/2025 REG.PROV.COLL. N. 09232/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9232 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Marras, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Magistrale Statale -OMISSIS-, …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- valutazione alunni con BES·
- oscuramento dati personali·
- spese di lite·
- misure compensative e dispensative·
- diritto all'istruzione·
- non ammissione classe successiva·
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- 3. Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 2178Provvedimento: T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 1 ottobre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2474/2025 R.G. e vertente TRA , c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 13/04/1978, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura in atti. RICORRENTE CONTRO , c.f. Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 Natalia Cimino, giusta procura in atti. RESISTENTE …Leggi di più...
- art. 29 CCNL 2001·
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- 4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 435Provvedimento: Pubblicato il 17/10/2024 N. 00435/2024 REG.PROV.COLL. N. 00244/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Velia Nazzarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Istituto omnicomprensivo statale di …Leggi di più...
- efficacia retroattiva annullamento·
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- valutazione scolastica·
- obblighi informativi scuola-famiglia
- 5. TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/12/2024, n. 1311Provvedimento: Pubblicato il 17/12/2024 N. 01311/2024 REG.PROV.COLL. N. 00917/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 917 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Zanellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di I° Grado -OMISSIS-, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Finalita' 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale. - Art. 3. Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.