Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 novembre 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 novembre 2010 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 11/09/2024, n. 13854Provvedimento: N. R.G. 42489/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione II in composizione collegiale nelle persone dei sottonotati Giudici: Dr. Federico Salvati PRESIDENTE Dr. Pietro Persico GIUDICE Dr. Claudio Patruno GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, TRA - - rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1 Mario ROSATI e Mario De Sena ed elettivamente domiciliata come da procura in atti presso il loro studio professionale sito in Roma, Viale Liegi. QUERELANTE CONTRO in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dalla …Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- art. 92 c.p.c.·
- art. 295 c.p.c.·
- difetto di interesse·
- referente BES·
- falsità materiale·
- falsità ideologica·
- querela di falso·
- compensazione spese processuali·
- art. 226 c.p.c.·
- art. 221 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- art. 100 c.p.c.
- 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/11/2024, n. 815Provvedimento: Pubblicato il 11/11/2024 N. 00815/2024 REG.PROV.COLL. N. 01103/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI GN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento …Leggi di più...
- diritto allo studio·
- responsabilità amministrativa·
- misure compensative·
- piano didattico personalizzato·
- D.M. 5669/2011·
- spese compensate·
- art. 60 c.p.a.·
- non ammissione alla classe successiva·
- valutazione scolastica·
- DSA·
- l. 170/2010·
- difetto di motivazione
- 3. Trib. Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 357Provvedimento: RG 1413/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa da (C.F. ), in persona di Parte_1 C.F._1 Parte_2 quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sassari, Viale Umberto I n. 42; RICORRENTE contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n. 68; CONVENUTO OGGETTO: opposizione …Leggi di più...
- spese CTU·
- art. 445-bis c.p.c.·
- difficoltà persistenti·
- invalidità civile·
- opposizione ATPO·
- ADHD·
- compensazione spese·
- svantaggio sociale·
- indennità di frequenza·
- DSA
- 4. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 20/08/2025, n. 15612Provvedimento: Pubblicato il 20/08/2025 N. 15612/2025 REG.PROV.COLL. N. 09232/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9232 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Marras, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18 e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Magistrale Statale -OMISSIS-, …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- valutazione alunni con BES·
- oscuramento dati personali·
- spese di lite·
- misure compensative e dispensative·
- diritto all'istruzione·
- non ammissione classe successiva·
- bisogni educativi speciali (BES)·
- piano didattico personalizzato (PDP)·
- violazione normativa inclusione scolastica
- 5. Trib. Caltanissetta, sentenza 18/06/2024, n. 291Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 549/2023 R.G.L., promossa D A , nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1 ) n.q. di genitore di nata il [...] a C.F._1 Persona_1 Enna (C.F. ), elettivamente domiciliata a San Cataldo (CL), in C.F._2 Via San Giovanni Bosco, 41, presso lo studio dell'Avv. Luisa Di Vita, C.F. , dalla quale è rappresentata e difesa per procura in documento C.F._3 separato facente parte del presente atto, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al proprio fax 0934/587019 o indirizzo di posta elettronica …Leggi di più...
- CTU medico-legale·
- gratuito patrocinio·
- misure compensative e dispensative·
- opposizione indennità di frequenza·
- compensazione spese di lite·
- art. 445 co. 6-bis c.p.c.·
- DSA·
- art. 127-ter c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Finalita' 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale. - Art. 3. Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita' di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.