Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/07/2023, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2023
N. 00650/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daiana Barillaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
1. del provvedimento prot. nr. 841/2022 del Questore di Torino, emesso il 10/03/2022 e notificato a mani dell'interessato il 26/04/2022, in forza del quale veniva rigettata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 D.lgs. 286/98 presentata in data 06.08.21 mediante posta dal Sig. -ricorrente-, cittadino albanese,
2. di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’ordinanza 7 luglio 2022 n.714 questa Sezione, alla luce della notifica irregolare al ricorrente della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 con specifico riferimento al mancato sostenimento della prova di lingua italiana in che constava in atti che lo stesso avesse superato la prova di lingua l’8 aprile 2022, anteriormente alla notifica del provvedimento di reiezione dell’istanza, per cui aveva disposto che l’Amministrazione riesaminasse la propria determinazione alla luce delle integrazioni documentali che sarebbero state prodotte a cura del ricorrente previa riattivazione dell’istruttoria, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica, se anteriore, di questa ordinanza;
Considerato che con comunicazione del 13 marzo 2023 la Questura di Torino ha informato che la posizione del ricorrente è stata nuovamente istruita e che in pari data è stato revocato il provvedimento impugnato e quindi rilasciato quello richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio compensate visto il pronto rilascio del provvedimento richiesto, fatta salva la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO