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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO e dell'avv. BICOCCHI P.IVA_1
CHIARA ( ) VIA AMENDOLA 2 42122 ; C.F._1 CP_1 Parte_1
( ) VIA AMENDOLA 2 ; , elettivamente
[...] C.F._2 CP_1 domiciliato in Via Amendola 2 42122 presso il difensore avv. SALVAGGIO CP_1
GIUSEPPE DANILO
-Appellante-
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CORRADI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE SANTAFIORA
N. 7 43121 PARMA presso il difensore avv. CORRADI ROBERTO
-Appellata-
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 E SS. L.
689/1981 RELATIVE A SANZIONI IN MATERIA ALIMENTARE
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
APPELLANTE: << - Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1071/2024 resa dal Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio R.G. n. 1662/2024 pubblicata in data 04.11.2024, per i capi specificamente impugnati, disattendere
pagina 1 di 7 tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Conseguentemente confermare la legittimità dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. 2024/0058074 del 30.04.2024, comminata dall' Parte_2
, per la somma pari ad euro 5.519,00, disposta sulla base del verbale
[...] di violazione amministrativa n. 21/2023 del 20.02.2023, redatto dal Sanità Pubblica Pt_3 Veterinaria (SSPV) – Area Territoriale Veterinaria di dell' CP_1 Parte_4
nei confronti del Sig. in qualità di legale rappresentante della società
[...] Testimone_1
“ ”. Parte_5 Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti.”.
APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, rigettare in quanto infondato e non provato o come meglio, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'appello proposto dall' contro la sentenza del Parte_4
Tribunale di Reggio Emilia n. 1071 del 4 novembre 2024, pronunciata nell'ambito della causa RG n. 1662/2024, confermandola integralmente.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, IVA e CPA rifuse, rimborso forfettario 15 %. Con ogni riserva, anche istruttoria.”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La (anche solo ) proponeva Controparte_2 CP_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 2024/0058074 del 30 aprile 2024, notificata in data 18 maggio 2024, che faceva seguito al verbale di accertamento n. 21/2023, con la quale l ordinava il Controparte_1 pagamento della sanzione di euro 5.519,00 per violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 193/2007, attuativo della direttiva CE n. 41/2004, per non aver effettuato la comunicazione dell'aggiornamento all'Autorità competente in relazione alla propria attività di trasformazione di latte bovino, conformemente alla contestazione contenuta nel verbale di accertamento per aver la Parte_6
“… effettuato attività di trasformazione latte bovino a partire al 01/01/2023 nello
[...] stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 con Approved Number IT 08788CE, sito in
Casalgrande (RE) Via Canale n. 54, senza aver comunicato all'Autorità competente l'aggiornamento dl riconoscimento. A tutt'oggi l'approved number IT 08788CE risulta attribuito con atto n. 25/2010 del
19/05/2010 , protocollo invio Comune e Regione, allo stabilimento della Parte_7
[...]
B. L'opponente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione perché:
1) emessa in spregio del principio del legittimo affidamento, essendo stata la stessa Pt_4 di a comunicare alla che non doveva essere effettuata
[...] CP_1 Parte_6 alcuna variazione dell'atto di riconoscimento;
2) emessa in violazione dell'art. 1 ter, comma 3, della Legge n. 71/2021, atteso che l' Pt_4 avrebbe dovuto procedere con la diffida, invece che con la sanzione, trattandosi di violazione
[...] sanabile, mai contestata prima e che non aveva causato pericoli;
pagina 2 di 7 3) risultava violata la riserva di legge ex art. 1 Legge n. 689/1981, essendo stata maggiorata la sanzione di euro 500,00 per asserite spese procedurali.
C. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-
[...] ingiunzione, in quanto trattarsi di attività di trasformazione del latte, che doveva necessariamente essere comunicata per ottenere il riconoscimento, a nulla rilevando l'essere subentrata a precedente attività gestita da terzi e già munita del riconoscimento CE.
D. Il Tribunale di Reggio Emilia giudicava fondata l'opposizione limitatamente al secondo motivo, assorbito il terzo, sostenendo come fosse irrilevante il profilo del legittimo affidamento, perché al più ingenerato dopo l'inizio dell'attività di trasformazione del latte in formaggio Parmigiano
Reggiano, avvenuta in data 01.01.2023, mentre riteneva fondata la natura sanabile dell'illecito amministrativo, che, pertanto, riteneva assoggettato alla preventiva diffida, di cui all'art. 1 ter, comma
3, della Legge n. 71/2021, diffida mai effettuata;
mancanza da cui discendeva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, che per l'effetto annullava
E. Avverso la suddetta sentenza ricorreva in appello l' lamentando un unico articolato Pt_8 motivo.
F. Si costituiva in giudizio la , invocando nel merito il rigetto dell'appello in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto.
G. All'udienza del 28.03.2025 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' affida le proprie censure ad un unico motivo di appello, che identifica il vizio della Pt_8 sentenza in una “erronea qualificazione degli elementi di diritto”, in quanto il Tribunale “incorre nel vizio di considerare come illegittima l'ordinanza ingiunzione perché l' Parte_4 avrebbe dovuto diffidare la ad adempiere alle prescrizioni violate e solo in Parte_6 caso di mancata ottemperanza alle predette prescrizioni sanzionarla. La motivazione di dette conclusioni è contraddittoria perché utilizza la circolare ma non applica le indicazioni ministeriali che escludono l'operatività dell'istituto della diffida nei casi di violazioni degli obblighi di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 852 e 853/2004 in cui rientra la contestazione mossa alla CP_2 [...]
”. (Cfr. appello pag. 8). Controparte_2
In particolare si afferma che “Nella suddetta circolare sono elencati i settori esclusi dall'applicazione dell'istituto della diffida, stante la rilevanza igienico/sanitaria degli stessi e l'efficacia general preventiva delle sanzioni previste dalla normativa rientrante nei settori esclusi. Le indicazioni del Ministero della Salute prevedono sotto la rubrica “Campo di applicazione” sezione
“Indicazioni specifiche” che “Fatte salve le indicazioni generali fornite e premesso che la valutazione Co dell'applicabilità della diffida alla fattispecie specifica è sempre in capo all' si ritiene, comunque, utile fornire alcuni chiarimenti relativi agli specifici ambiti di seguito riportati.
[…] La violazione degli obblighi di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 852 e 853/2004 è da considerare tra le violazioni non sanabili per le quali non è applicabile l'istituto della diffida” (Pag 4 e 5 Circ. Ministero della Salute).” (Cfr. Appello pag. 6/7, enfasi del sottolineato e del grassetto proprie all'originale).
1.1 L'appello è infondato. pagina 3 di 7 L'appellante in estrema sintesi si duole del fatto che il Tribunale non si sia adeguato e non abbia fatto applicazione della Circolare del Ministero della Salute, datata 04.07.2023, ad oggetto “Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd
“ ”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive CP_4 modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021.”
(Cfr. doc. 12 , secondo la quale le violazioni in materia degli obblighi di riconoscimento ai sensi Pt_8 dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004 sono da considerarsi non sanabili e come tali sottratte all'applicabilità dell'istituto della preventiva, rispetto alla sanzione amministrativa, diffida, previsto dall'art. 1, 3° co., DL 91/2014, conv. con mod. in L. 11.08.2014 n. 116 e, poi, modificato dalla L.
21.05.2021 n. 71 di conversione con modifiche del DL 22.03.2021 n. 42., la quale prevede la comminatoria di un termine per ottemperare e solo in ipotesi d'inottemperanza l'avvio del procedimento sanzionatorio vero e proprio.
E' evidente come l'appello si risolva in una censura irricevibile, in quanto s'imputa al Tribunale di non aver applicato una Circolare Ministeriale, che, come dovrebbe essere noto, non ha alcun rilievo esterno, ritenendosi il suo contenuto vincolante esclusivamente per i destinatari della stessa;
del resto per la giurisprudenza civile ed amministrativa ed anche per la dottrina, la circolare unanimemente non costituisce un atto avente forza di legge ma un mero atto amministrativo sia pure di alta amministrazione, come suggerisce la sua provenienza, ciò del resto, costituisce nozione di diritto pubblico basilare. L'appello, infatti, non individua alcuna norma di legge nazionale o eurounitaria, violata dal Tribunale, che considerano la violazione de qua “non sanabile” e come tale insuscettibile di previa diffida, perché uno dei presupposti, perché sorga l'obbligo in capo alla PA di diffidare il trasgressore e solo successivamente in caso d'inottemperanza di procedere alla contestazione ed all'applicazione della sanzione amministrativa, è costituito dall'essere in presenza di un illecito amministrativo sanabile, oltre che commesso per la prima volta.
Ciò posto, la motivazione va integrata affermando che è compito dell'Autorità Competente individuare caso per caso, peraltro proprio come in premessa della suddetta Circolare, se si è in presenza di una violazione amministrativa sanabile ed in caso di risposta affermativa ed indipendentemente dal campo di applicazione o materia, nella concorrenza dell'essere la prima violazione, procedere alla diffida, che appare istituto di portata generale.
L non si è attenuta a questa regola di comportamento, incorrendo in una violazione di Pt_8 legge, e, pertanto l'ordinanza ingiunzione andava annullata e ben ha fatto il Tribunale ad annullarla. Infatti, la mancanza di “riconoscimento” del marchio o bollo CE ben può essere sanata nello specifico caso di subentro a precedente attività produttiva già riconosciuta, attraverso una domanda e l'iter procedurale conseguente, fatti entrambi verificatisi, tanto che, circostanza pacifica, l'appellante si è vista positivamente riconosciuta l'esercizio dell'attività casearia in data 15.03.2023, data di rilascio del nuovo riconoscimento n° 12/2023.
1.2 Infatti, la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare (Reg. CE n.
852/2004, Reg. CE 853/2004 e direttiva CE n. 41/2004), prevede che gli stabilimenti, in cui vengono realizzati generi alimentari, debbano essere autorizzati, ed ottenere il rilascio di un “atto di riconoscimento” consistente nell'attribuzione di un codice alfanumerico, il cosiddetto “bollo CE”, rilasciato a seguito di controlli pubblici nazionali, che accertano il possesso dei previsti requisiti igienico-sanitari.
pagina 4 di 7 Per la struttura produttiva (caseificio) ubicata in Casalgrande (RE), via Canale n. 54, il “bollo CE” veniva rilasciato subito dopo l'introduzione dell'obbligo di riconoscimento, ed ancora oggi corrisponde al n. . Numero_1
Con il D.Lgs. 193/2007, l'Italia si dotava dell'apparato sanzionatorio per le violazioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare, stabilendo all'art. 6, comma 2, che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per
l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000.” . È appunto la contestazione e la sanzione comminata all'odierna opposta.
L' art. 6, comma 2, del D.Lgs 193/2007, fa riferimento a due distinte fattispecie:
- la produzione di alimenti in stabilimenti non riconosciuti o il cui riconoscimento è stato sospeso o revocato;
- la produzione di alimenti in stabilimenti riconosciuti, ma per i quali non è stata data comunicazione all'Autorità per aggiornare il riconoscimento.
Si tratta di due fattispecie di “gravità” ben diversa ed il caso di specie rientra pacificamente nell'ipotesi meno grave, quella relativa all'aggiornamento del riconoscimento. Con legge n. 71/2021, avente ad oggetto la “disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, all'art. 1 ter, comma 3, il legislatore ha sostituito l'art. 1, 3° co., DL 91/2014, conv. con mod. in L. 11.08.2014 n. 116, relativo appunto all'istituto della preventiva diffida, il quale nella veste novellata stabilisce che: “Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
1.3 Come già anticipato, l'illecito de quo agitur ha una evidente natura formale, sanabile con una semplice operazione di regolarizzazione, come, poi, effettivamente avvenuto;
ciò in quanto lo stabilimento di produzione e vendita aveva già ottenuto il positivo riscontro del riconoscimento ed il solo mutamento del gestore e nuovo proprietario necessitava di una verifica dell'intatta sussistenza dei presupposti valevoli per il riconoscimento già ottenuto, ottenibile con una comunicazione di subentro all'Autorità Competente ossia all' Pt_8
Infatti, lo sviluppo dei fatti ha chiaramente dimostrato che:
1) Il verbale d'ispezione 20.02.2023 non rilevava alcun cambiamento nei requisiti igienico- sanitari dello stabilimento, ed, infatti, non vi è traccia di provvedimenti volti a vietare o limitare pagina 5 di 7 la prosecuzione della produzione con l'utilizzo dello stesso numero di riconoscimento (Cfr. all.
10 ). CP_2
2) Con la comunicazione del 29 settembre 2024, il Direttore del dipartimento sanità pubblica dell' stabiliva “… la riduzione al minimo edittale della sanzione non essendosi Pt_8 configurati pericoli sanitari…” (Cfr. doc. 13 . Pt_8
3) L'ordinanza ingiunzione dell' prot. n. 58074/2024, a pag. 3 si afferma che “…. non Pt_8 essendosi configurati pericoli sanitari diretti….” (Cfr. all. 2 della ). CP_2
4) Con il verbale 20 febbraio 2023, l' intimava alla di procedere: “Con CP_1 CP_2 urgenza deve essere istruita pratica per subingresso o con modifica dell'atto di riconoscimento.
..”.
5) La Latteria provvedeva al subingresso con domanda del 22 febbraio 2022, così regolarizzando e sanando la propria posizione, derivante dalla precedente omessa comunicazione di subentro
(Cfr. all. 10 e 12 Latteria).
2. In conclusione, tutto quanto esposto conduce al rigetto dell'appello e alla conferma dell'impugnata sentenza,
3. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1071/2024, disattesa, respinta e
[...] assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna l' alla Controparte_1 rifusione a favore della delle spese di lite, che Controparte_2 liquida nella somma di euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 28 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO e dell'avv. BICOCCHI P.IVA_1
CHIARA ( ) VIA AMENDOLA 2 42122 ; C.F._1 CP_1 Parte_1
( ) VIA AMENDOLA 2 ; , elettivamente
[...] C.F._2 CP_1 domiciliato in Via Amendola 2 42122 presso il difensore avv. SALVAGGIO CP_1
GIUSEPPE DANILO
-Appellante-
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. CORRADI ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZALE SANTAFIORA
N. 7 43121 PARMA presso il difensore avv. CORRADI ROBERTO
-Appellata-
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 E SS. L.
689/1981 RELATIVE A SANZIONI IN MATERIA ALIMENTARE
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
APPELLANTE: << - Nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1071/2024 resa dal Tribunale di Reggio Emilia nel giudizio R.G. n. 1662/2024 pubblicata in data 04.11.2024, per i capi specificamente impugnati, disattendere
pagina 1 di 7 tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Reggio Emilia, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Conseguentemente confermare la legittimità dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. 2024/0058074 del 30.04.2024, comminata dall' Parte_2
, per la somma pari ad euro 5.519,00, disposta sulla base del verbale
[...] di violazione amministrativa n. 21/2023 del 20.02.2023, redatto dal Sanità Pubblica Pt_3 Veterinaria (SSPV) – Area Territoriale Veterinaria di dell' CP_1 Parte_4
nei confronti del Sig. in qualità di legale rappresentante della società
[...] Testimone_1
“ ”. Parte_5 Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti.”.
APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, rigettare in quanto infondato e non provato o come meglio, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'appello proposto dall' contro la sentenza del Parte_4
Tribunale di Reggio Emilia n. 1071 del 4 novembre 2024, pronunciata nell'ambito della causa RG n. 1662/2024, confermandola integralmente.
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, IVA e CPA rifuse, rimborso forfettario 15 %. Con ogni riserva, anche istruttoria.”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La (anche solo ) proponeva Controparte_2 CP_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione protocollo n. 2024/0058074 del 30 aprile 2024, notificata in data 18 maggio 2024, che faceva seguito al verbale di accertamento n. 21/2023, con la quale l ordinava il Controparte_1 pagamento della sanzione di euro 5.519,00 per violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 193/2007, attuativo della direttiva CE n. 41/2004, per non aver effettuato la comunicazione dell'aggiornamento all'Autorità competente in relazione alla propria attività di trasformazione di latte bovino, conformemente alla contestazione contenuta nel verbale di accertamento per aver la Parte_6
“… effettuato attività di trasformazione latte bovino a partire al 01/01/2023 nello
[...] stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 con Approved Number IT 08788CE, sito in
Casalgrande (RE) Via Canale n. 54, senza aver comunicato all'Autorità competente l'aggiornamento dl riconoscimento. A tutt'oggi l'approved number IT 08788CE risulta attribuito con atto n. 25/2010 del
19/05/2010 , protocollo invio Comune e Regione, allo stabilimento della Parte_7
[...]
B. L'opponente sosteneva l'illegittimità dell'ingiunzione perché:
1) emessa in spregio del principio del legittimo affidamento, essendo stata la stessa Pt_4 di a comunicare alla che non doveva essere effettuata
[...] CP_1 Parte_6 alcuna variazione dell'atto di riconoscimento;
2) emessa in violazione dell'art. 1 ter, comma 3, della Legge n. 71/2021, atteso che l' Pt_4 avrebbe dovuto procedere con la diffida, invece che con la sanzione, trattandosi di violazione
[...] sanabile, mai contestata prima e che non aveva causato pericoli;
pagina 2 di 7 3) risultava violata la riserva di legge ex art. 1 Legge n. 689/1981, essendo stata maggiorata la sanzione di euro 500,00 per asserite spese procedurali.
C. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-
[...] ingiunzione, in quanto trattarsi di attività di trasformazione del latte, che doveva necessariamente essere comunicata per ottenere il riconoscimento, a nulla rilevando l'essere subentrata a precedente attività gestita da terzi e già munita del riconoscimento CE.
D. Il Tribunale di Reggio Emilia giudicava fondata l'opposizione limitatamente al secondo motivo, assorbito il terzo, sostenendo come fosse irrilevante il profilo del legittimo affidamento, perché al più ingenerato dopo l'inizio dell'attività di trasformazione del latte in formaggio Parmigiano
Reggiano, avvenuta in data 01.01.2023, mentre riteneva fondata la natura sanabile dell'illecito amministrativo, che, pertanto, riteneva assoggettato alla preventiva diffida, di cui all'art. 1 ter, comma
3, della Legge n. 71/2021, diffida mai effettuata;
mancanza da cui discendeva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, che per l'effetto annullava
E. Avverso la suddetta sentenza ricorreva in appello l' lamentando un unico articolato Pt_8 motivo.
F. Si costituiva in giudizio la , invocando nel merito il rigetto dell'appello in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto.
G. All'udienza del 28.03.2025 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' affida le proprie censure ad un unico motivo di appello, che identifica il vizio della Pt_8 sentenza in una “erronea qualificazione degli elementi di diritto”, in quanto il Tribunale “incorre nel vizio di considerare come illegittima l'ordinanza ingiunzione perché l' Parte_4 avrebbe dovuto diffidare la ad adempiere alle prescrizioni violate e solo in Parte_6 caso di mancata ottemperanza alle predette prescrizioni sanzionarla. La motivazione di dette conclusioni è contraddittoria perché utilizza la circolare ma non applica le indicazioni ministeriali che escludono l'operatività dell'istituto della diffida nei casi di violazioni degli obblighi di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 852 e 853/2004 in cui rientra la contestazione mossa alla CP_2 [...]
”. (Cfr. appello pag. 8). Controparte_2
In particolare si afferma che “Nella suddetta circolare sono elencati i settori esclusi dall'applicazione dell'istituto della diffida, stante la rilevanza igienico/sanitaria degli stessi e l'efficacia general preventiva delle sanzioni previste dalla normativa rientrante nei settori esclusi. Le indicazioni del Ministero della Salute prevedono sotto la rubrica “Campo di applicazione” sezione
“Indicazioni specifiche” che “Fatte salve le indicazioni generali fornite e premesso che la valutazione Co dell'applicabilità della diffida alla fattispecie specifica è sempre in capo all' si ritiene, comunque, utile fornire alcuni chiarimenti relativi agli specifici ambiti di seguito riportati.
[…] La violazione degli obblighi di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 852 e 853/2004 è da considerare tra le violazioni non sanabili per le quali non è applicabile l'istituto della diffida” (Pag 4 e 5 Circ. Ministero della Salute).” (Cfr. Appello pag. 6/7, enfasi del sottolineato e del grassetto proprie all'originale).
1.1 L'appello è infondato. pagina 3 di 7 L'appellante in estrema sintesi si duole del fatto che il Tribunale non si sia adeguato e non abbia fatto applicazione della Circolare del Ministero della Salute, datata 04.07.2023, ad oggetto “Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd
“ ”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive CP_4 modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021.”
(Cfr. doc. 12 , secondo la quale le violazioni in materia degli obblighi di riconoscimento ai sensi Pt_8 dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004 sono da considerarsi non sanabili e come tali sottratte all'applicabilità dell'istituto della preventiva, rispetto alla sanzione amministrativa, diffida, previsto dall'art. 1, 3° co., DL 91/2014, conv. con mod. in L. 11.08.2014 n. 116 e, poi, modificato dalla L.
21.05.2021 n. 71 di conversione con modifiche del DL 22.03.2021 n. 42., la quale prevede la comminatoria di un termine per ottemperare e solo in ipotesi d'inottemperanza l'avvio del procedimento sanzionatorio vero e proprio.
E' evidente come l'appello si risolva in una censura irricevibile, in quanto s'imputa al Tribunale di non aver applicato una Circolare Ministeriale, che, come dovrebbe essere noto, non ha alcun rilievo esterno, ritenendosi il suo contenuto vincolante esclusivamente per i destinatari della stessa;
del resto per la giurisprudenza civile ed amministrativa ed anche per la dottrina, la circolare unanimemente non costituisce un atto avente forza di legge ma un mero atto amministrativo sia pure di alta amministrazione, come suggerisce la sua provenienza, ciò del resto, costituisce nozione di diritto pubblico basilare. L'appello, infatti, non individua alcuna norma di legge nazionale o eurounitaria, violata dal Tribunale, che considerano la violazione de qua “non sanabile” e come tale insuscettibile di previa diffida, perché uno dei presupposti, perché sorga l'obbligo in capo alla PA di diffidare il trasgressore e solo successivamente in caso d'inottemperanza di procedere alla contestazione ed all'applicazione della sanzione amministrativa, è costituito dall'essere in presenza di un illecito amministrativo sanabile, oltre che commesso per la prima volta.
Ciò posto, la motivazione va integrata affermando che è compito dell'Autorità Competente individuare caso per caso, peraltro proprio come in premessa della suddetta Circolare, se si è in presenza di una violazione amministrativa sanabile ed in caso di risposta affermativa ed indipendentemente dal campo di applicazione o materia, nella concorrenza dell'essere la prima violazione, procedere alla diffida, che appare istituto di portata generale.
L non si è attenuta a questa regola di comportamento, incorrendo in una violazione di Pt_8 legge, e, pertanto l'ordinanza ingiunzione andava annullata e ben ha fatto il Tribunale ad annullarla. Infatti, la mancanza di “riconoscimento” del marchio o bollo CE ben può essere sanata nello specifico caso di subentro a precedente attività produttiva già riconosciuta, attraverso una domanda e l'iter procedurale conseguente, fatti entrambi verificatisi, tanto che, circostanza pacifica, l'appellante si è vista positivamente riconosciuta l'esercizio dell'attività casearia in data 15.03.2023, data di rilascio del nuovo riconoscimento n° 12/2023.
1.2 Infatti, la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare (Reg. CE n.
852/2004, Reg. CE 853/2004 e direttiva CE n. 41/2004), prevede che gli stabilimenti, in cui vengono realizzati generi alimentari, debbano essere autorizzati, ed ottenere il rilascio di un “atto di riconoscimento” consistente nell'attribuzione di un codice alfanumerico, il cosiddetto “bollo CE”, rilasciato a seguito di controlli pubblici nazionali, che accertano il possesso dei previsti requisiti igienico-sanitari.
pagina 4 di 7 Per la struttura produttiva (caseificio) ubicata in Casalgrande (RE), via Canale n. 54, il “bollo CE” veniva rilasciato subito dopo l'introduzione dell'obbligo di riconoscimento, ed ancora oggi corrisponde al n. . Numero_1
Con il D.Lgs. 193/2007, l'Italia si dotava dell'apparato sanzionatorio per le violazioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare, stabilendo all'art. 6, comma 2, che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'Autorità competente per
l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000.” . È appunto la contestazione e la sanzione comminata all'odierna opposta.
L' art. 6, comma 2, del D.Lgs 193/2007, fa riferimento a due distinte fattispecie:
- la produzione di alimenti in stabilimenti non riconosciuti o il cui riconoscimento è stato sospeso o revocato;
- la produzione di alimenti in stabilimenti riconosciuti, ma per i quali non è stata data comunicazione all'Autorità per aggiornare il riconoscimento.
Si tratta di due fattispecie di “gravità” ben diversa ed il caso di specie rientra pacificamente nell'ipotesi meno grave, quella relativa all'aggiornamento del riconoscimento. Con legge n. 71/2021, avente ad oggetto la “disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, all'art. 1 ter, comma 3, il legislatore ha sostituito l'art. 1, 3° co., DL 91/2014, conv. con mod. in L. 11.08.2014 n. 116, relativo appunto all'istituto della preventiva diffida, il quale nella veste novellata stabilisce che: “Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
1.3 Come già anticipato, l'illecito de quo agitur ha una evidente natura formale, sanabile con una semplice operazione di regolarizzazione, come, poi, effettivamente avvenuto;
ciò in quanto lo stabilimento di produzione e vendita aveva già ottenuto il positivo riscontro del riconoscimento ed il solo mutamento del gestore e nuovo proprietario necessitava di una verifica dell'intatta sussistenza dei presupposti valevoli per il riconoscimento già ottenuto, ottenibile con una comunicazione di subentro all'Autorità Competente ossia all' Pt_8
Infatti, lo sviluppo dei fatti ha chiaramente dimostrato che:
1) Il verbale d'ispezione 20.02.2023 non rilevava alcun cambiamento nei requisiti igienico- sanitari dello stabilimento, ed, infatti, non vi è traccia di provvedimenti volti a vietare o limitare pagina 5 di 7 la prosecuzione della produzione con l'utilizzo dello stesso numero di riconoscimento (Cfr. all.
10 ). CP_2
2) Con la comunicazione del 29 settembre 2024, il Direttore del dipartimento sanità pubblica dell' stabiliva “… la riduzione al minimo edittale della sanzione non essendosi Pt_8 configurati pericoli sanitari…” (Cfr. doc. 13 . Pt_8
3) L'ordinanza ingiunzione dell' prot. n. 58074/2024, a pag. 3 si afferma che “…. non Pt_8 essendosi configurati pericoli sanitari diretti….” (Cfr. all. 2 della ). CP_2
4) Con il verbale 20 febbraio 2023, l' intimava alla di procedere: “Con CP_1 CP_2 urgenza deve essere istruita pratica per subingresso o con modifica dell'atto di riconoscimento.
..”.
5) La Latteria provvedeva al subingresso con domanda del 22 febbraio 2022, così regolarizzando e sanando la propria posizione, derivante dalla precedente omessa comunicazione di subentro
(Cfr. all. 10 e 12 Latteria).
2. In conclusione, tutto quanto esposto conduce al rigetto dell'appello e alla conferma dell'impugnata sentenza,
3. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
4. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR
115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale
<Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_2
nei confronti di
[...] Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1071/2024, disattesa, respinta e
[...] assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza gravata;
- condanna l' alla Controparte_1 rifusione a favore della delle spese di lite, che Controparte_2 liquida nella somma di euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 28 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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