Decreto presidenziale 1 giugno 2021
Sentenza 10 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 01/06/2021, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00302/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00050/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Vanzetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Sandra Spolaore in Venezia-Mestre, via A. Costa, n. 20;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa -OMISSIS-, che, nel dichiarare che l'infermità "nefrectomia dx per carcinoma renale" patita dal ricorrente non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, rigetta l'istanza di Pensione Privilegiata Ordinaria presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto che dall’esame della documentazione allegata al ricorso si evince la prova che lo stesso è stato notificato al Ministero della Difesa - Direzione Generale Pensioni Militari nella sede di Roma, viale dell'Esercito n. 186 e al Ministero della Difesa nella sede di Roma, via XX Settembre 123, mentre non è dato rinvenire la prova dell’avvenuta notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Rilevato che detta circostanza è idonea a determinare profili di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la discussione con modalità da remoto, ai sensi degli artt. 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e 4, comma 1, settimo periodo, del decreto-legge n. 28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione relativa all’ammissibilità del presente ricorso, rilevata ex officio , ai sensi dell’art. 73 c.p.a;
Rilevato che le parti che non intendano partecipare alla discussione orale, con modalità da remoto, potranno depositare note di udienza fino alle ore 12,00 del giorno antecedente all’udienza, fissata per il giorno 8 giugno 2021;
P.Q.M.
Dispone che la discussione del presente ricorso, fissato per l’udienza pubblica dell’8 giugno 2021, avvenga con modalità da remoto.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia il giorno 1 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.