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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6640/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. RUSSO GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/08/2022 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo che: a seguito di sentenza n. 1754/2019 emessa nel procedimento sub RGL 4156/2018, è stata dichiarata l'illegittimità della debitoria di € 3.484,30; in seguito della notifica della predetta sentenza, CP_ l' con mail pec del 21.10.2021, ha comunicato l'avvenuta restituzione delle somme indebitamente trattenute “pari ad euro 110,00 mensili per un totale di euro 3.484,30 oltre ad € 39,86 a titolo di interessi”; in realtà, la somma restituita è risultata essere inferiore ovvero ad € 2.713,60; in seguito alla presentazione CP_ del ricorso amministrativo, l' ha dedotto l'avvenuta trattenuta fiscale del 23% e corrisposto il netto.
Ha, pertanto, contestato le trattenute fiscali ed ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare
l'illegittimità della trattenuta Irpef applicata sulla somma oggetto di restituzione in esecuzione della sentenza n. 1754/2019 in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente CP_ ripetute e trascritte e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al rimborso della somma di € 810,56 o quella che sarà ritenuta di giustizia, in favore del ricorrente oltre accessori come per legge”.
CP_ L' ha contestato la domanda eccependo la violazione del principio del ne bis in idem deducendo che: parte ricorrente, in seguito alla definizione del procedimento RGL 4156/2018 concluso con la sentenza n. 1754/2019, ha promosso successivo ricorso giudiziario avanti il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro iscritto CP_ al n. 8039/20 R.G.L relativo alla restituzione della medesima somma, nel frattempo recuperata dall' a mezzo trattenute sulla sua pensione di reversibilità; detto giudizio si è concluso con sentenza n. 3936/21 del 05.11.2021 dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento delle CP_ somme rivendicate da parte dell'
La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
Invero, è documentalmente provato che la parte ricorrente ha intentato altro e precedente giudizio iscritto al N. 8039/2020 investente la restituzione delle somme di cui all'indebito dichiarato illegittimo con sentenza n. 1754/2019 (v. ricorso RGL 8039/2020).
Detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 3936/2021 con la quale è stata dichiarata la cessazione della CP_ materia del contendere per pagamento intervenuto da parte dell'
In specie, nella sentenza n. 3936/2021 è stato dato atto che parte ricorrente nelle note di trattazione del
2.11.2021 ha aderito alla dichiarazione della cessazione del contendere.
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta in atti ha dedotto di non avere interposto appello avverso detta sentenza per la declaratoria di bis in idem in essa contenuta;
sicchè, deve ritenersi detta sentenza passata in giudicato in mancanza di elementi di segno contrario.
Orbene, deve richiamarsi il principio del “ne bis in idem” in forza del quale è precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti (detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda - cfr. in proposito, Cass. 21.7.2005 n. 15341;
Cass.
5.4.2007 n. 8527; Cass. 18.9.2006 n. 20111).
Inoltre, deve rilevarsi che “ll giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che il giudicato sulla domanda di accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro stipulato da un dipendente delle per genericità delle mansioni da svolgere e della sede CP_2 di lavoro, precludesse l'esame in un successivo giudizio della nullità dello stesso termine per violazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 1994)” (Sez. L, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017).
Parte ricorrente ha già proposto domanda volta ad ottenere la restituzione della somma oggetto di recupero indebito dichiarato irripetibile nella sentenza n. 1754/19; in specie, il ricorso proposto per la restituzione delle somme iscritto al n. 8039/20, è stato definito con sentenza n. 8936/21 dichiarativa della cessazione della materia del contendere, passata in giudicato.
Sicchè, ogni questione relativa all'importo oggetto di restituzione avrebbe dovuto essere proposto nel predetto giudizio;
tanto, anche in considerazione che la sentenza è stata emessa in data 05.11.2021 e dalla CP_ mail inviata dalla ricorrente all' in data 10.11.2021, emerge che il pagamento è intervenuto in data
3.11.2021 ovvero in data antecedente alla definizione del predetto giudizio.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell con ricorso depositato il 26/08/2022, nella causa iscritta al n. 6640/2022 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
CP_
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite liquidate in € 340,00, oltre spese generali nella misura del 155, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6640/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. RUSSO GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/08/2022 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo che: a seguito di sentenza n. 1754/2019 emessa nel procedimento sub RGL 4156/2018, è stata dichiarata l'illegittimità della debitoria di € 3.484,30; in seguito della notifica della predetta sentenza, CP_ l' con mail pec del 21.10.2021, ha comunicato l'avvenuta restituzione delle somme indebitamente trattenute “pari ad euro 110,00 mensili per un totale di euro 3.484,30 oltre ad € 39,86 a titolo di interessi”; in realtà, la somma restituita è risultata essere inferiore ovvero ad € 2.713,60; in seguito alla presentazione CP_ del ricorso amministrativo, l' ha dedotto l'avvenuta trattenuta fiscale del 23% e corrisposto il netto.
Ha, pertanto, contestato le trattenute fiscali ed ha concluso chiedendo: “1) accertare e dichiarare
l'illegittimità della trattenuta Irpef applicata sulla somma oggetto di restituzione in esecuzione della sentenza n. 1754/2019 in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente CP_ ripetute e trascritte e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al rimborso della somma di € 810,56 o quella che sarà ritenuta di giustizia, in favore del ricorrente oltre accessori come per legge”.
CP_ L' ha contestato la domanda eccependo la violazione del principio del ne bis in idem deducendo che: parte ricorrente, in seguito alla definizione del procedimento RGL 4156/2018 concluso con la sentenza n. 1754/2019, ha promosso successivo ricorso giudiziario avanti il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro iscritto CP_ al n. 8039/20 R.G.L relativo alla restituzione della medesima somma, nel frattempo recuperata dall' a mezzo trattenute sulla sua pensione di reversibilità; detto giudizio si è concluso con sentenza n. 3936/21 del 05.11.2021 dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento delle CP_ somme rivendicate da parte dell'
La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, la domanda è infondata per quanto di ragione.
Invero, è documentalmente provato che la parte ricorrente ha intentato altro e precedente giudizio iscritto al N. 8039/2020 investente la restituzione delle somme di cui all'indebito dichiarato illegittimo con sentenza n. 1754/2019 (v. ricorso RGL 8039/2020).
Detto giudizio si è concluso con la sentenza n. 3936/2021 con la quale è stata dichiarata la cessazione della CP_ materia del contendere per pagamento intervenuto da parte dell'
In specie, nella sentenza n. 3936/2021 è stato dato atto che parte ricorrente nelle note di trattazione del
2.11.2021 ha aderito alla dichiarazione della cessazione del contendere.
Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta in atti ha dedotto di non avere interposto appello avverso detta sentenza per la declaratoria di bis in idem in essa contenuta;
sicchè, deve ritenersi detta sentenza passata in giudicato in mancanza di elementi di segno contrario.
Orbene, deve richiamarsi il principio del “ne bis in idem” in forza del quale è precluso l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti (detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda - cfr. in proposito, Cass. 21.7.2005 n. 15341;
Cass.
5.4.2007 n. 8527; Cass. 18.9.2006 n. 20111).
Inoltre, deve rilevarsi che “ll giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che il giudicato sulla domanda di accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro stipulato da un dipendente delle per genericità delle mansioni da svolgere e della sede CP_2 di lavoro, precludesse l'esame in un successivo giudizio della nullità dello stesso termine per violazione dell'art. 8 del c.c.n.l. 1994)” (Sez. L, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017).
Parte ricorrente ha già proposto domanda volta ad ottenere la restituzione della somma oggetto di recupero indebito dichiarato irripetibile nella sentenza n. 1754/19; in specie, il ricorso proposto per la restituzione delle somme iscritto al n. 8039/20, è stato definito con sentenza n. 8936/21 dichiarativa della cessazione della materia del contendere, passata in giudicato.
Sicchè, ogni questione relativa all'importo oggetto di restituzione avrebbe dovuto essere proposto nel predetto giudizio;
tanto, anche in considerazione che la sentenza è stata emessa in data 05.11.2021 e dalla CP_ mail inviata dalla ricorrente all' in data 10.11.2021, emerge che il pagamento è intervenuto in data
3.11.2021 ovvero in data antecedente alla definizione del predetto giudizio.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell con ricorso depositato il 26/08/2022, nella causa iscritta al n. 6640/2022 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
CP_
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite liquidate in € 340,00, oltre spese generali nella misura del 155, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro