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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
3724/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3724/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ed C.F._2 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'adito Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in Parte_1 Parte_2 data 7 febbraio 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2015 al N. 2, parte II, serie A, vol. 01, alle seguenti CONDIZIONI
- I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia Persona_1 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, ciascuno in parti uguali. E ciò anche con riferimento alle spese ordinarie, straordinarie, nonché ad ogni altra necessità della figlia.
- I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o contribuzione al mantenimento. Danno altresì atto di avere già regolato separatamente ogni altra questione di natura patrimoniale.
1 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 18.11.2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Padova il 7.2.2015 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015), e deducevano che:
- dall'unione era nata la figlia l'8.11.2007; Per_1
- con decreto n. 8743/2019, depositato in data 20.9.2019, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 11.9.2019;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- avvocato, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito Parte_2 pari a 5.438,00 euro netti, mentre , dipendente di un istituto Parte_1 bancario, aveva percepito nel medesimo anno d'imposta un reddito pari a 31.436,34 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
La presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 22.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 8743/2019, depositato in data 20.9.2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 11.9.2019 (cfr. doc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
2 Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3724/2025 R.V.G. promossa da e da con il parere del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Padova il 7.2.2015 (trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 22 dicembre 2025
il Presidente estensore
OL Di FR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3724/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ed C.F._2 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'adito Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in Parte_1 Parte_2 data 7 febbraio 2015, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2015 al N. 2, parte II, serie A, vol. 01, alle seguenti CONDIZIONI
- I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia Persona_1 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, ciascuno in parti uguali. E ciò anche con riferimento alle spese ordinarie, straordinarie, nonché ad ogni altra necessità della figlia.
- I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o contribuzione al mantenimento. Danno altresì atto di avere già regolato separatamente ogni altra questione di natura patrimoniale.
1 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 18.11.2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Padova il 7.2.2015 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015), e deducevano che:
- dall'unione era nata la figlia l'8.11.2007; Per_1
- con decreto n. 8743/2019, depositato in data 20.9.2019, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 11.9.2019;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- avvocato, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un reddito Parte_2 pari a 5.438,00 euro netti, mentre , dipendente di un istituto Parte_1 bancario, aveva percepito nel medesimo anno d'imposta un reddito pari a 31.436,34 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
La presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 22.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 8743/2019, depositato in data 20.9.2019, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 11.9.2019 (cfr. doc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
2 Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3724/2025 R.V.G. promossa da e da con il parere del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Padova il 7.2.2015 (trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 22 dicembre 2025
il Presidente estensore
OL Di FR
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