Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, in persona della dr.ssa Clara Ruggiero, ha pronunciato, all'udienza del 09/05/2025 svoltasi con modalità cartolari la seguente sentenza nella causa iscritta al n.27523 /2024 r.g. vertente tra
, Parte_1
rapp.to e difeso dall' avv.to IMPROTA EMANUELE e dall' Avv.
Salvatore Mauriello, presso cui elett.te domicilia, in Indirizzo
Telematico , come in atti;
ricorrente e
in persona del suo Presidente p.t., rapp.to e difeso, come in CP_1
atti; resistente
OGGETTO: Riconoscimento ratei successivi ad omologa
Conclusioni e ragioni della decisione
1. Parte ricorrente, dedotto di aver ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l' assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/84 con decreto di omologa del 7.8.2024 ( all. n.4 al ricorso) notificato all' ente previdenziale e di aver presentato in- fruttuosamente all tutta la documentazione occorrente per la CP_1 liquidazione della prestazione riconosciutale in sede giudiziale, rileva che l' non ha provveduto alla liquidazione nel termine CP_1 previsto di 120 gg. previsto dalla legge.
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All' odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato alle parti, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata.
La parte ricorrente ha infatti documentato la sussistenza del requisi- to sanitario funzionale al beneficio invocato (c.f.r. decreto di omo- loga positivo) oltre che dei presupposti amministrativi richiesti dalla legge e cioè almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di con- tribuzione e assicurazione) nell'arco totale della vita lavorativa di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa, come si evince dall'estratto contributivo allegato in atti (cfr. all.6 produz. ricorrente)..
L' d' altro canto, pur essendo stato compulsato, non ha prov- CP_1 veduto ad adempiere e, citato in giudizio, non ha dimostrato di aver liquidato la prestazione previdenziale richiesta dall' interessato sulla scorta del decreto di omologa positivo notificato all' ente pre- videnziale. Neppure si è opposto alla domanda essendosi costituito, a ben vedere, con memoria difensiva inconferente.
Pertanto, va condannato l' ente previdenziale a corrispondere alla parte ricorrente l' assegno ordinario di invalidità con la decorrenza già indicata in sede di omologa (1.4.2023), oltre interessi nella mi- sura legale. I conteggi sviluppati in ricorso , per il periodo chiuso da Aprile 2023 a Gennaio 2024 , che determinano l'importo comples- sivo spettante di €12.960,14, appaiono coerenti con i parametri di legge e non contestati dal convenuto ditalchè vanno condivisi.
Per il principio della soccombenza, l' va condannato al paga- CP_1 mento delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronun- ciando sulla domanda proposta nei confronti dell' così provve- CP_1 de:
a) condanna l' a versare ad l' assegno CP_1 Parte_1 ordinario di invalidità, nella misura di legge, a decorrere dal 1.4.2023, oltre interessi, liquidandolo ,per il periodo chiuso da
[...]
a Gennaio 2024, nell'importo complessivo di €12.960,14, Pt_2 oltre interessi come per legge;
b) condanna altresì l' al pagamento delle spese processuali, CP_1 liquidate, in € 1.400,00 per compenso professionale, comprese le spese generali, oltre iva e cpa, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 09/05/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Clara Ruggiero.
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