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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 4801/2021 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to IASCIOTTI ADRIANA, per procura in atti,
Parte attrice
nei confronti di c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to MAMMUCARI CAROLINA, per procura in atti;
Parte convenuta
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva Parte_1
in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: Accertare e
dichiarare la responsabilità di in ordine ai danni arrecati all'unità Controparte_1 immobiliare sita in LI (Rm), Via di Porta S. Anna n. 2, in comproprietà
dell'attrice, descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni in favore della SI.ra che si Parte_1
quantificano forfettariamente in € 70.552,60, o nella misura che verrà ritenuta
secondo Giustizia. Accettare e dichiarare la responsabilità di in Controparte_1
ordine ai danni arrecati all'unità immobiliare sita in LI (Rm), Via di Porta S.
Anna m. 2, in comproprietaria dell'attrice, descritti in narrativa e, per l'effetto,
condannare al risarcimento del danno cagionato all'attrice nella Controparte_2
voce del lucro cessante per non avere potuto la medesima locare l'immobile de quo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore
dell'Avv. Adriana Iasciotti che si dichiara procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale concludeva: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione ex
adverso dedotta disattesa o rejetta,
In via preliminare: - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo
alla SI.ra e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o Parte_1
l'improcedibilità delle domande attoree.
Nel merito: - Rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice e/o dichiararle
inammissibili e/o improcedibili in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi su
esposti; - in via subordinata, accertare e dichiarare comunque prescritto ogni diritto
al risarcimento dei danni per i fatti di causa. – In via istruttoria, riservandosi di articolare istanze, in ogni caso, si chiede di essere
ammessi a prova contraria su quella eventualmente ammessa a controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 27/11/24 dinanzi a questo Giudice.
*****
In primis deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice.
Infatti, l'odierna attrice risulta essere proprietaria per ¼ dell'unità immobiliare sita in
LI (Rm), Via di Porta S. Anna n. 2, oggetto di causa, distinta al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 5, part. 712, sub. 501, piani T-1-2, cat. A/4, cl.
2, vani 4,5, RC € 141,77, destinata a civile abitazione, in virtù dei seguenti titoli di provenienza: successione legittima in morte del di lei padre, SI. Persona_1
(LI RM 13.01.1918 – 13.03.1967), come da dichiarazione di
[...]
successione presentata in data 29.09.1990 presso l'Ufficio del Registro di Tivoli al n.
37 Vol. 2, nonché per successione legittima in morte della di lei madre, SI.ra
(LI RM 29.09.1929 – 02.01.2012), come da dichiarazione di Persona_2
successione presentata in data 02.12.2012 presso l'Ufficio Territoriale di Tivoli al n. Conseguentemente, se è responsabile dei danni lamentati dalla parte CP_1
attrice, indifferente risulta la circostanza che l'utenza idrica sia intestata ad altro soggetto.
Nel merito, si osserva come debba essere accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla odierna attrice, comproprietaria dell'abitazione in LI
(Rm), Via Porta Sant'Anna n. 2, sussistendo il nesso di causalità tra l'omessa manutenzione e i danni da infiltrazioni d'acqua provocati all'immobile per effetto della vetustà di una parte delle tubazioni che compongono la fognatura, rendendo lo stesso incommerciabile e quindi improduttivo di frutti civili stante le precarie condizioni igieniche dei suoi ambienti dovute all'insalubrità dell'aria nonché la pericolosità dell'impianto elettrico.
In materia di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni d'acqua provenienti dal sistema fognario, la giurisprudenza ha stabilito che il danneggiato ha l'onere di provare sia il danno emergente che il lucro cessante.
Danno emergente: Riguarda le spese effettivamente sostenute per riparare i danni causati dalle infiltrazioni. Ad esempio, nella sentenza n. 16430 del 9 giugno 2023, la
Corte di Cassazione ha sottolineato l'importanza di fornire prove specifiche delle spese sostenute, escludendo la possibilità di avvalersi di preventivi generici.
Lucro cessante: Si riferisce al mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare o locare l'immobile a causa dei danni subiti. La giurisprudenza richiede una prova concreta di tale perdita economica. Ad esempio, nella sentenza n. 24918 del 20
ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per ottenere il risarcimento del lucro cessante, è necessario dimostrare il mancato guadagno patrimoniale provocato dall'inadempimento o dall'illecito, fornendo elementi concreti come contratti di locazione non conclusi o opportunità di vendita sfumate.
Vi è prova in atti che:
dalla relazione di consulenza tecnica è emerso che “nel locale A è presente un
controsoffitto che lo copre interamente (foto n. 9) e sulla parete ovest, quasi
completamente intonacata con intonaco a base di gesso e pitturata di un colore
giallo chiaro, sono visibili danni dovuti ad infiltrazioni idriche: screpolatura della
superficie e caduta della vernice e dell'intonaco, crescita di muffe;
che in corrispondenza della base della rampa di scale che porta al piano superiore,
si nota una sezione di parete larga circa 70-80 cm priva di intonaco, dove è stato
evidentemente eseguito uno scavo, risarcito con malta a base di cemento, di colore
più scuro (foto n. 7). Dalla documentazione depositata in atti si evince che una
tubazione in PVC è presente in quel tratto di parete: facendo parte di una rete
fognaria mista, essa convoglia le acque di scarico e quelle di origine meteorica che
cadono sui terrazzi e sui tetti di alcuni edifici soprastanti (corte esclusiva della
sagrestia della chiesa dell'Assunta) verso la rete fognaria comunale, che passa sulla
pubblica via di Porta S. Anna;
che dopo opportune verifiche e misure, riportate in fig. 5 e testimoniati dalle foto n.
14-18, è emersa una percentuale di umidità relativa nella norma in gran parte della
parete intonacata;
che solamente in corrispondenza di una macchia di colore più scuro sulla parete e in
un altro punto, posto sul bordo del solaio interpiano, dove si trova la tromba delle
scale che porta al piano secondo, le misurazioni hanno rilevato una percentuale
anomala di umidità:
che, dopo numerosi interventi dell'attrice per porre fine al fenomeno lamentato, il
personale dell' che esegue due video ispezioni che rinvenivano molte lesioni CP_1
nei tratti di fognatura passante nella proprietà di parte attrice;
che nel mese di gennaio 2021 il personale dell' sostituiva i tratti Controparte_1
di tubazione lesionata, risarcendo la parte di parete demolita con malta a base di
cemento, oggi visibile, sostituendo anche due lastre di graniglia di marmo con altre
di diverso aspetto. Si deve, quindi, ritenere che da quest'ultimo momento sia cessata
la principale causa delle infiltrazioni”.
Il ctu calcolava i danni subiti rilevando che:
“I danni subiti dalla sig.ra sono quantificabili sommando le seguenti due Parte_1
voci: • costo C delle opere edili necessarie ad eliminare tutte le cause delle
infiltrazioni e ripristinare l'appartamento a regola d'arte • risarcimento R per il
mancato guadagno da locazione. Le opere edili necessarie al ripristino sono
raggruppabili nelle seguenti fasi: 1) eliminazione infestanti sulla parete del terrazzo
e riparazione ed impermeabilizzazione della stessa, 2) smontaggio e smaltimento
controsoffitto ammalorato, 3) sostituzione delle parti del vecchio impianto elettrico
poste sulla parete interessata dalle infiltrazioni al piano primo, 4) raschiatura,
rasatura e tinteggiatura delle pareti interessate dalle infiltrazioni, previa asciugatura completa delle pareti, 5) posa in opera di un nuovo controsoffitto, 6) sostituzione
delle mattonelle di tipo differente alla base della scala al piano primo e di fronte alla
porta di ingresso all'appartamento, 7) riparazione del portoncino blindato
d'ingresso.
Nell'allegato n. 6 è presente un sommario computo metrico estimativo delle fasi
indicate, redatto sulla base del Prezzario Ufficiale della Regione Lazio per le opere
Pubbliche Edili ed Impiantistiche - aggiornamento infrannuale del 23 gennaio 2023:
i lavori di cui al punto 1), per un totale (A) di 1.576 €, saranno a carico di parte
attrice, in quanto non riconducibili alle tubazioni vetuste o danneggiate di proprietà
dell' mentre per i restanti, B = C = 3.163 €. CP_1
Il mancato guadagno da locazione si deve calcolare in riferimento alla superficie lorda dell'immobile sulla base dei valori medi rinvenibili nella Banca Dati
dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI – v. allegato n. 8) per il periodo in cui l'appartamento avrebbe potuto essere affittato ma ciò è stato impedito dalla presenza delle infiltrazioni, causate principalmente dalla perdita nelle tubazioni fognarie, cioè dal mese di febbraio 2014 (da quando la sig.ra Parte_2
ha preso residenza nell'appartamento, v. allegato n. 7) alla data in cui sono terminati gli ultimi lavori di riparazione da parte di (gennaio 2021). CP_1
Pertanto il valore del risarcimento per mancato guadagno da locazione (R) è
pari a 13.752 €. I danni complessivamente subiti da parte attrice sono quantificabili come segue: C + R = 3.163 + 13.752 = 16.915 €.
La domanda è accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie la domanda attrice;
dichiara la responsabilità di nella causazione dei CP_1
danni lamentati e la condanna al risarcimento della complessiva somma di euro
16.915,00 oltre interessi legali dalla domanda e come specificati in parte motiva;
2)condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.835,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 18/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1610 Vol. 9990.