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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8295/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Cristina Abbati Controparte_1
e
, con l'avv. Marisa Scartazza CP_2
- Ricorrenti – con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena;
Udita la lettura delle conclusioni delle parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, e - premesso che avevano Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio in Sestri Levante (GE) il 16/09/2002 e che dall'unione coniugale era nato, in data 10/12/2002, il figlio – esponevano che con sentenza n.1412/2023 del 19-23/10/2023 Per_1
il Tribunale di Parma aveva dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Essendo ormai trascorsi i termini di cui all'art. 3, comma 4, L. 898/1970, senza aver mai ripreso la convivenza, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
1 *****
Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898, con conseguente declaratoria- come richiesto- della perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio ormai Per_1
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Sestri Levante (GE) il 16/09/2002, trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 CP_2
Matrimonio del Comune di Sestri Levante al n.60, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni tutte dalle parti concordate come sopra riportate;
2) dichiara la perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestri Levante (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, il 16 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8295/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con l'Avv. Cristina Abbati Controparte_1
e
, con l'avv. Marisa Scartazza CP_2
- Ricorrenti – con l'intervento del P.M. in sede in punto a: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
*****
Udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena;
Udita la lettura delle conclusioni delle parti;
Esaminati gli atti e i documenti di causa, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, e - premesso che avevano Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio in Sestri Levante (GE) il 16/09/2002 e che dall'unione coniugale era nato, in data 10/12/2002, il figlio – esponevano che con sentenza n.1412/2023 del 19-23/10/2023 Per_1
il Tribunale di Parma aveva dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Essendo ormai trascorsi i termini di cui all'art. 3, comma 4, L. 898/1970, senza aver mai ripreso la convivenza, i coniugi hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle concordate condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
1 *****
Le parti hanno concordemente attestato che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza celebrata dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e che da allora non vi è stata alcuna riconciliazione.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), L.
1.12.1970 n. 898, con conseguente declaratoria- come richiesto- della perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio ormai Per_1
maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Sestri Levante (GE) il 16/09/2002, trascritto nel Registro degli Atti di CP_1 CP_2
Matrimonio del Comune di Sestri Levante al n.60, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni tutte dalle parti concordate come sopra riportate;
2) dichiara la perdita in capo alla moglie del cognome maritale che aveva aggiunto al proprio;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestri Levante (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, il 16 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
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