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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 56/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20.09.1971;
, c.f. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
23.8.1938; entrambe residenti in [...]; rappresentate e difese dall'avv. Genny Quercia e dall'avv. l'avv. Alberto
Bargoni, elettivamente domiciliate in Torino, Corso Rodolfo Montevecchio n. 58
ATTRICI contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 sede legale in Conegliano (TV) alla via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale
€. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F.
e P.I. , ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35892.9, P.IVA_1 rappresentata da in forza di procura speciale a rogito Controparte_3
Notaio Dott. di Pordenone del 20.04.2022 Rep. Persona_1
33134 – Racc. 22224, registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti
Pubblici di Pordenone in data 26.04.2022 al n. 5704 serie 1T, con sede in
Milano alla via Bastioni di Porta Nuova, 19, capitale sociale 600.000,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
1031 1000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 Testo Unico
Pag. 1 a 7 delle Leggi di Pubblica sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro-tempore della Questura di Milano Cat. 13D – Div.
P.A.V. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato Dott. , con atto Controparte_4 autenticato nelle firme dal notaio Dott. in Milano ai numeri Persona_2 rep/racc 10860/6173, in data 2 agosto 2023 e registrato in Milano in data
09.08.2023, ai numeri 83073, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Fedele (c.f. , pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in (87027) Paola (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo;
CONVENUTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - FINANZIAMENTO
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 1255/2023 emesso (provvisoriamente esecutivo) in data
21.11.2023 nei confronti di , , CP_1 Controparte_5 Pt_1 per il pagamento in via solidale della somma capitale di €
[...]
487.219,52, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quote residue di finanziamento erogato con contratto di mutuo stipulato per atto pubblico in data 27.05.2011 (rep. 21938, racc. 14407) con Controparte_6
I debitori ingiunti, e , hanno proposto Parte_1 CP_1 tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
1) nullità del decreto ingiuntivo, per irrituale vocatio in ius dei debitori e in proprio e non anche in qualità di Parte_1 CP_1 eredi dell'altro condebitore defunto, ; Parte_2
2) mancanza di prova scritta del credito e falsità della certificazione ex art. 50 T.U.B. (in relazione al quale ha chiesto di essere autorizzata alla proposizione di querela di falso);
3) nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
4) carenza di legittimazione attiva di in qualità di Controparte_2 cessionaria;
5) indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale;
6) abusività delle clausole contrattuali (rispetto a ); Parte_1
Pag. 2 a 7 7) contrarietà a buona fede della condotta della per essersi CP_7 avvalsa della condizione risolutiva espressa prevista dall'art. 15 D.P.R. 7/1976 dopo quattro anni dall'ultima rata pagata (settembre
2018).
Sulla base di questi motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, in via subordinata, l'accertamento che il credito è di importo inferiore a quanto richiesto.
costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa del Controparte_2
29.02.2024, ha resistito all'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., espletata la mediazione con esito negativo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione a seguito di discussione all'udienza del 29.01.2025, tenutasi in modalità cartolare.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla richiesta di interrogatorio formale e/o giuramento decisorio sulla certificazione ex art. 50 T.U.B., alla richiesta di espletamento della consulenza tecnica e di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte opponente, atteso che i mezzi istruttori sono irrilevanti ai fini della decisione sulla causa per le ragioni di seguito esplicitate.
§ Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della società
Controparte_2
La società ha agito in giudizio per il recupero del credito Controparte_2 in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, TE
AN LO, in virtù di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, conclusa con atto del 19.04.2022 e oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993.
Parte attrice ha contestato che la società non ha fornito Controparte_2 prova dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito
Pag. 3 a 7 controverso nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con TE AN LO, prova necessaria a far ritenere che il credito sia entrato nella sfera di titolarità della convenuta.
A fronte di tale contestazione, la convenuta opposta aveva il preciso onere di fornire la prova sia dell'esistenza stessa del contratto di cessione sia, conseguentemente, dell'inclusione del credito nella cessione.
La prova sull'esistenza della cessione poteva essere fornita con ogni mezzo, anche indiziario, dal momento che il contratto di cessione non è soggetta a vincoli di forma.
La prova dell'inclusione, invece, poteva essere offerta anche sulla base del contenuto dell'avviso di cessione, laddove dal medesimo fossero desumibili indicazioni (sulle caratteristiche dei crediti ceduti) sufficientemente specifiche per poter accertare che il credito controverso fosse stato incluso nell'oggetto della cessione (così ex multis Cass. 17944 del 18.05.2023).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha anzitutto offerto elementi a prova dell'esistenza stessa del contratto, quali esemplificativamente il contratto di cessione concluso con TE AN LO (eventualmente corredato dall'elenco dei crediti ceduti) oppure una dichiarazione della cedente ricognitiva dell'avvenuta cessione del credito controverso (n.d.r. documento che possiede un rilevante valore indiziario, trattandosi di atto sfavorevole al dichiarante;
cfr. Corte di Appello Milano n. 220 del
24.01.2023; Cass. n. 10200 del 11.12.2020).
Lo stesso contratto di mutuo, prodotto come doc. 4 fas. monitorio, è una copia sprovvista della formula esecutiva per cui è privo di qualsivoglia valenza indiziaria.
Del pari, la convenuta opposta non ha fornito nemmeno la prova dell'inclusione del credito controverso nella cessione.
Invero, anche volendo ritenere dimostrata in giudizio l'esistenza del contratto di cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del
19.04.2022, prodotto dalla convenuta sub. doc. 3, non contiene indicazioni specifiche che consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Pag. 4 a 7 Il tenore dell'avviso è il seguente (cfr. doc. 3 f. monitorio): “La societa'
societa' unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, Controparte_2
31015 Conegliano (TV), Italia (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti (il
"Contratto di Cessione") concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro- soluto da con sede legale in Piazza AN Carlo, Controparte_6
156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA (la P.IVA_2 P.IVA_3
"Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_6 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio
2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199”.
Dalla lettura dell'avviso, pubblicato dalla società Controparte_2 emerge che la cessione di crediti perfezionatasi tra TE AN LO e ha avuto ad oggetto soltanto “taluni crediti” (non tutti) Controparte_2 della cedente, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022.
Ebbene, la delimitazione dell'oggetto della cessione, derivante dall'impiego della locuzione “taluni” crediti nell'avviso, non permette di appurare con certezza che il credito per cui è causa sia stato effettivamente incluso nel novero dei crediti ceduto in locco da TE AN
LO nell'ambito dell'operazione di cessione conclusa con CP_2 in data 19.04.2022.
[...]
Con particolare riguardo all'utilizzo della locuzione “taluni” nell'avviso di cessione, la stessa giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie similare a quella per cui è causa, ha escluso la legittimazione sostanziale del creditore assumendo che “in base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla ricorrente (nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti
Pag. 5 a 7 oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo
“taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli. Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso”.
Alcun elemento di segno contrario può essere tratto dall'esame della certificazione ex art. 50 T.U.B., sottoscritta da in data Controparte_6
13.09.2023 (prodotta come doc. 2.9), tenuto conto che il documento non contiene alcun riferimento all'operazione di cessione de quo ma si limita a riportare la situazione debitoria di Parte_1 Controparte_5 in relazione al mutuo contrassegnato dall'identificativo CP_8
8600060984744, alla data del 10.04.2022.
A fronte della genericità del contenuto dell'avviso di cessione, la società convenuta, aveva l'onere di dimostrare la propria Controparte_2 legittimazione sostanziale offrendo altri elementi di prova (tra cui, esemplificativamente, la dichiarazione del cedente ricognitiva della cessione). Trattavasi di un onere probatorio che poteva essere assolto dalla convenuta senza eccezionali difficoltà, tenuto conto del principio di vicinanza (o prossimità) della prova.
Per tutti questi motivi, in conclusione, il motivo di opposizione è ritenuto fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di e . Parte_1 CP_1
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 260.000,00 - 520,000,00 (in ragione dell'importo del credito monitorio), liquidato il compenso in base ai valori minimi tenuto conto dell'esito globale del giudizio e del modesto grado di difficoltà delle questioni trattate.
Pag. 6 a 7 La domanda ex art. 96 c.p.c. non è accolta non potendosi ritenere che la pur infondata iniziativa giudiziaria, considerate tutte le circostanze del caso, sia stata totalmente pretestuosa e strumentale al punto da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi. Di tal che, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U. 22405/2018, va esclusa l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 56/2024 così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1255/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 21.11.2023 nei confronti di e;
Parte_1 CP_1
2) condanna al rimborso delle spese di lite a favore Controparte_2 di parte opponente che liquida in € 11.230,00 per onorari, € 634,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Ivrea, 25.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 56/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
c.f. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20.09.1971;
, c.f. , nata a [...], il CP_1 C.F._2
23.8.1938; entrambe residenti in [...]; rappresentate e difese dall'avv. Genny Quercia e dall'avv. l'avv. Alberto
Bargoni, elettivamente domiciliate in Torino, Corso Rodolfo Montevecchio n. 58
ATTRICI contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 sede legale in Conegliano (TV) alla via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale
€. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F.
e P.I. , ai sensi della legge 130/1999 iscritta al n. 35892.9, P.IVA_1 rappresentata da in forza di procura speciale a rogito Controparte_3
Notaio Dott. di Pordenone del 20.04.2022 Rep. Persona_1
33134 – Racc. 22224, registrata presso l'Ufficio Territoriale degli Atti
Pubblici di Pordenone in data 26.04.2022 al n. 5704 serie 1T, con sede in
Milano alla via Bastioni di Porta Nuova, 19, capitale sociale 600.000,00
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
1031 1000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 Testo Unico
Pag. 1 a 7 delle Leggi di Pubblica sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro-tempore della Questura di Milano Cat. 13D – Div.
P.A.V. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato Dott. , con atto Controparte_4 autenticato nelle firme dal notaio Dott. in Milano ai numeri Persona_2 rep/racc 10860/6173, in data 2 agosto 2023 e registrato in Milano in data
09.08.2023, ai numeri 83073, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Fedele (c.f. , pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1 studio in (87027) Paola (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo;
CONVENUTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - FINANZIAMENTO
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 1255/2023 emesso (provvisoriamente esecutivo) in data
21.11.2023 nei confronti di , , CP_1 Controparte_5 Pt_1 per il pagamento in via solidale della somma capitale di €
[...]
487.219,52, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quote residue di finanziamento erogato con contratto di mutuo stipulato per atto pubblico in data 27.05.2011 (rep. 21938, racc. 14407) con Controparte_6
I debitori ingiunti, e , hanno proposto Parte_1 CP_1 tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
1) nullità del decreto ingiuntivo, per irrituale vocatio in ius dei debitori e in proprio e non anche in qualità di Parte_1 CP_1 eredi dell'altro condebitore defunto, ; Parte_2
2) mancanza di prova scritta del credito e falsità della certificazione ex art. 50 T.U.B. (in relazione al quale ha chiesto di essere autorizzata alla proposizione di querela di falso);
3) nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
4) carenza di legittimazione attiva di in qualità di Controparte_2 cessionaria;
5) indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale;
6) abusività delle clausole contrattuali (rispetto a ); Parte_1
Pag. 2 a 7 7) contrarietà a buona fede della condotta della per essersi CP_7 avvalsa della condizione risolutiva espressa prevista dall'art. 15 D.P.R. 7/1976 dopo quattro anni dall'ultima rata pagata (settembre
2018).
Sulla base di questi motivi, parte opponente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, in via subordinata, l'accertamento che il credito è di importo inferiore a quanto richiesto.
costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa del Controparte_2
29.02.2024, ha resistito all'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., espletata la mediazione con esito negativo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione a seguito di discussione all'udienza del 29.01.2025, tenutasi in modalità cartolare.
§ Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla richiesta di interrogatorio formale e/o giuramento decisorio sulla certificazione ex art. 50 T.U.B., alla richiesta di espletamento della consulenza tecnica e di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte opponente, atteso che i mezzi istruttori sono irrilevanti ai fini della decisione sulla causa per le ragioni di seguito esplicitate.
§ Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della società
Controparte_2
La società ha agito in giudizio per il recupero del credito Controparte_2 in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, TE
AN LO, in virtù di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, conclusa con atto del 19.04.2022 e oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993.
Parte attrice ha contestato che la società non ha fornito Controparte_2 prova dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito
Pag. 3 a 7 controverso nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con TE AN LO, prova necessaria a far ritenere che il credito sia entrato nella sfera di titolarità della convenuta.
A fronte di tale contestazione, la convenuta opposta aveva il preciso onere di fornire la prova sia dell'esistenza stessa del contratto di cessione sia, conseguentemente, dell'inclusione del credito nella cessione.
La prova sull'esistenza della cessione poteva essere fornita con ogni mezzo, anche indiziario, dal momento che il contratto di cessione non è soggetta a vincoli di forma.
La prova dell'inclusione, invece, poteva essere offerta anche sulla base del contenuto dell'avviso di cessione, laddove dal medesimo fossero desumibili indicazioni (sulle caratteristiche dei crediti ceduti) sufficientemente specifiche per poter accertare che il credito controverso fosse stato incluso nell'oggetto della cessione (così ex multis Cass. 17944 del 18.05.2023).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha anzitutto offerto elementi a prova dell'esistenza stessa del contratto, quali esemplificativamente il contratto di cessione concluso con TE AN LO (eventualmente corredato dall'elenco dei crediti ceduti) oppure una dichiarazione della cedente ricognitiva dell'avvenuta cessione del credito controverso (n.d.r. documento che possiede un rilevante valore indiziario, trattandosi di atto sfavorevole al dichiarante;
cfr. Corte di Appello Milano n. 220 del
24.01.2023; Cass. n. 10200 del 11.12.2020).
Lo stesso contratto di mutuo, prodotto come doc. 4 fas. monitorio, è una copia sprovvista della formula esecutiva per cui è privo di qualsivoglia valenza indiziaria.
Del pari, la convenuta opposta non ha fornito nemmeno la prova dell'inclusione del credito controverso nella cessione.
Invero, anche volendo ritenere dimostrata in giudizio l'esistenza del contratto di cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del
19.04.2022, prodotto dalla convenuta sub. doc. 3, non contiene indicazioni specifiche che consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Pag. 4 a 7 Il tenore dell'avviso è il seguente (cfr. doc. 3 f. monitorio): “La societa'
societa' unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, Controparte_2
31015 Conegliano (TV), Italia (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti (il
"Contratto di Cessione") concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro- soluto da con sede legale in Piazza AN Carlo, Controparte_6
156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA (la P.IVA_2 P.IVA_3
"Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_6 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio
2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/199”.
Dalla lettura dell'avviso, pubblicato dalla società Controparte_2 emerge che la cessione di crediti perfezionatasi tra TE AN LO e ha avuto ad oggetto soltanto “taluni crediti” (non tutti) Controparte_2 della cedente, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022.
Ebbene, la delimitazione dell'oggetto della cessione, derivante dall'impiego della locuzione “taluni” crediti nell'avviso, non permette di appurare con certezza che il credito per cui è causa sia stato effettivamente incluso nel novero dei crediti ceduto in locco da TE AN
LO nell'ambito dell'operazione di cessione conclusa con CP_2 in data 19.04.2022.
[...]
Con particolare riguardo all'utilizzo della locuzione “taluni” nell'avviso di cessione, la stessa giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie similare a quella per cui è causa, ha escluso la legittimazione sostanziale del creditore assumendo che “in base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla ricorrente (nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti
Pag. 5 a 7 oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo
“taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli. Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso”.
Alcun elemento di segno contrario può essere tratto dall'esame della certificazione ex art. 50 T.U.B., sottoscritta da in data Controparte_6
13.09.2023 (prodotta come doc. 2.9), tenuto conto che il documento non contiene alcun riferimento all'operazione di cessione de quo ma si limita a riportare la situazione debitoria di Parte_1 Controparte_5 in relazione al mutuo contrassegnato dall'identificativo CP_8
8600060984744, alla data del 10.04.2022.
A fronte della genericità del contenuto dell'avviso di cessione, la società convenuta, aveva l'onere di dimostrare la propria Controparte_2 legittimazione sostanziale offrendo altri elementi di prova (tra cui, esemplificativamente, la dichiarazione del cedente ricognitiva della cessione). Trattavasi di un onere probatorio che poteva essere assolto dalla convenuta senza eccezionali difficoltà, tenuto conto del principio di vicinanza (o prossimità) della prova.
Per tutti questi motivi, in conclusione, il motivo di opposizione è ritenuto fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi proposti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato nei confronti di e . Parte_1 CP_1
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 260.000,00 - 520,000,00 (in ragione dell'importo del credito monitorio), liquidato il compenso in base ai valori minimi tenuto conto dell'esito globale del giudizio e del modesto grado di difficoltà delle questioni trattate.
Pag. 6 a 7 La domanda ex art. 96 c.p.c. non è accolta non potendosi ritenere che la pur infondata iniziativa giudiziaria, considerate tutte le circostanze del caso, sia stata totalmente pretestuosa e strumentale al punto da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi. Di tal che, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U. 22405/2018, va esclusa l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 56/2024 così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1255/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 21.11.2023 nei confronti di e;
Parte_1 CP_1
2) condanna al rimborso delle spese di lite a favore Controparte_2 di parte opponente che liquida in € 11.230,00 per onorari, € 634,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Ivrea, 25.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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