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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Fracesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11324/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Giusti Niccolò); Parte_1
E
nata a [...] l'[...] (con l'avv. Magnasco Eliana); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Pistoia, con decreto del 09/01/2009;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
23/06/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. ed in Parte_1 favore della Sig.ra dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
2) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra gli assegni Parte_1 CP_1 di mantenimento pregressi, già scaduti e non prescritti, per l'importo complessivo di euro
6.000,00 (euro seimila/00) in rate mensili di euro 200,00 (duecento,00) con decorrenza luglio
2025, a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno venti di ogni mese;
Al contempo, la sig.ra si impegna a rimettere la querela presentata nei CP_1 confronti del ricorrente, per omesso versamento dell'assegno di mantenimento, da cui è scaturito il giudizio penale n. 1998/2023 R.G.N.R. presso la Procura della repubblica del
Tribunale di Pistoia, entro e non oltre il giorno venti ottobre 2025;
3) le parti rinunciano ad ogni domanda accessoria e/o pretesa e dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con compensazione delle spese di lite.”
(cfr. accordo sosttoscritto in data 23/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 28/07/1980, da , nato a Parte_1
Palermo (PA) l'8/11/1958, e da nata a [...] l'[...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 679, parte II, serie A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Fracesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11324/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Giusti Niccolò); Parte_1
E
nata a [...] l'[...] (con l'avv. Magnasco Eliana); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale e note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Pistoia, con decreto del 09/01/2009;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
23/06/2025 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. ed in Parte_1 favore della Sig.ra dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
2) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra gli assegni Parte_1 CP_1 di mantenimento pregressi, già scaduti e non prescritti, per l'importo complessivo di euro
6.000,00 (euro seimila/00) in rate mensili di euro 200,00 (duecento,00) con decorrenza luglio
2025, a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno venti di ogni mese;
Al contempo, la sig.ra si impegna a rimettere la querela presentata nei CP_1 confronti del ricorrente, per omesso versamento dell'assegno di mantenimento, da cui è scaturito il giudizio penale n. 1998/2023 R.G.N.R. presso la Procura della repubblica del
Tribunale di Pistoia, entro e non oltre il giorno venti ottobre 2025;
3) le parti rinunciano ad ogni domanda accessoria e/o pretesa e dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, con compensazione delle spese di lite.”
(cfr. accordo sosttoscritto in data 23/06/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 28/07/1980, da , nato a Parte_1
Palermo (PA) l'8/11/1958, e da nata a [...] l'[...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 679, parte II, serie A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.