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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22860 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARMANO ANNA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUCCIERO LUCA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024 da e , Parte_1 CP_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 20/03/2014; che dal matrimonio erano nati tre figli: nata e morta il 2/7/2014 - Persona_1 [...]
il 27/07/2015 e il 23/02/2018; Persona_2 Controparte_2
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati in sistemazioni abitative autonome e distinte, fermo restano gli obblighi del mutuo e reciproco rispetto;
2)l'immobile, in locazione, adibito a casa coniugale, sito in Napoli, alla Via Beato
Leonardo Murialdo n.44 int.179, viene assegnato al IG. che vi continuerà a risiedere;
la Pt_1
sig.ra si trasferirà presso immobile, di sua esclusiva proprietà sito in Napoli alla Via B. CP_1
Leonardo Murialdo,44, int.182;
3)i coniugi dichiarano di avere già regolamentato la restituzione dei beni mobili presenti nella casa coniugale, provvedendo alla loro divisione, e di non aver null'altro a pretendere per tale titolo
4)i coniugi hanno pienamente concordato che i figli e Persona_2 CP_2
verranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza privilegiata presso la madre;
con riferimento ai relativi obblighi e diritti dei genitori, si determina che gli istanti eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
il padre, nel periodo scolastico, potrà vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che lo desidera. I giorni verranno concordati direttamente con la moglie nel rispetto degli impegni lavorativi e personali di ciascun coniuge nonché degli impegni di studio e di organizzazione di vita dei minori;
5)i coniugi, altresì hanno concordato che il padre potrà tenere con sé i figli minori durante la settimana i giorni di Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato e la domenica, a settimane alterne, anche con pernottamento previo congruo avviso alla madre e concreta volontà manifestata dai minori stessi;
durante il periodo estivo il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi: il periodo verrà comunicato alla IG.ra entro la fine del mese di giugno di CP_1
ogni anno;
le feste verranno concordate di volta in volta tra i coniugi tenendo conto di un criterio
2 di alternatività ed in modo da garantire ad entrambe i genitori di stare pari tempo con i figli minori
6)il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo di mantenimento dei figli Pt_1 CP_1 la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), e la somma di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, detti importi saranno annualmente rivalutati in base agli indici
ISTAT e verranno corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario.
7) I coniugi hanno concordato l'importo attualmente percepito dal sig. , a Parte_1 titolo di assegno unico per i due minori di € 495,00 circa, verrà versato alla IG.ra , CP_1
presso la quale saranno collocati i bambini, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso;
e questo fino a quando la IG.ra CP_1 non terminerà la procedura amministrativa per conseguire direttamente l'attribuzione dall'Ente erogante;
8) il IG. contribuirà altresì, nella misura del 50% al pagamento delle spese extra Pt_1 assegno (documentate), relative ai figli regolamentate nel protocollo d'intesa del 7/03/2018 del
Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quindi:
- spese medico-sanitarie-tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mail il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono mai il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte:
- spese scolastiche che non prevedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata: d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento mezzi di trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo – a) tasse scolastiche rette assicurazioni imposti da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia ( baby sitter) se resi necessari per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in
3 caso di malattia del minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage privati;
f)spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
9) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
10) le parti dichiarano, anche in via transattiva, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, per qualsivoglia titolo o causa;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e appaiono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.3, parte II, S. A SEZ. J, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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