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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 337/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gabriele a Beccara, con domicilio eletto presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Rosmini n. 45, in virtù di procura allegata in atti
-Appellante - NEI CONFRONTI DI
- (ora Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto D'Archi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Verona (VR), alla Via Rotaldo n. 2, in virtù di procura allegata in atti
- Appellata –
**** OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 255 del 31 Luglio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa e da comparse conclusionali e memorie di replica depositate in telematico.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, la parte appellante ha dedotto: a) che, la sentenza del Giudice di Pace di Trento ha accolto la domanda attorea, condannando e Controparte_3
, in solido tra di lo di Parte_1
della somma di Euro 6.948,71, oltre I.V.A., a Parte_2 mento dei danni materiali subiti ed agli interessi maturati;
b) che, ha condannato e Controparte_3 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento in favore di
[...] [...] delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 Pt_2 ioni ed Euro 5.077,00 per compenso, oltre al 15 per cento di spese generali, C.P.A. e I.V.A.; c) che, ha posto definitivamente a carico di e Controparte_3 di le spese di C.T.U., liquid o Parte_1 dd 23 e ha condannato Controparte_1
a tenere indenne
[...] Parte_1 stato condannato a pagare in favore di parte attrice”; d) che, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trento risulta parzialmente errata e viene formalmente impugnata, laddove ha omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento del diritto di ad ottenere da il Parte_1 Controparte_1 pa se da lui sostenut el giudizio di primo grado, in tal modo respingendo la domanda di condanna che il signor aveva proposto in forza del Pt_1 disposto dall'art. 1917, c. 3, c.c. (ovvero dell'art. 91 c.p.c.); e) che, ha segnalato l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure a e si è dichiarato disponibile ad Controparte_1 addive izione bonaria che evitasse l'instaurazione del presente giudizio di appello, ma senza esito;
f) che, il presente appello viene proposto solo ed esclusivamente nei confronti di e viene notificato a Controparte_1
a soli fini della litis Controparte_3 Parte_2 denuntiatio (art. 332 c.p.c.), e senza la proposizione di alcuna domanda nei loro confronti;
g) che, al momento dell'incidente il furgone Iveco Daily tg. EX 616 HC di era regolarmente assicurato per la Pt_1 responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di pag. 2/14 veicoli, nel rispetto dell'art. 122 cod. ass. priv., con la
[...]
a mezzo della polizza n. 00000933341531 CP_1
h) che, non appena ricevuta la notifica dell'atto di citazione della ha provveduto ad inviarne copia a e ad Pt_2 Pt_1 CP_1
o quanto previsto nelle condizi lizza (tramite la clausola sulla gestione delle vertenze), ad assumere la gestione diretta della lite tramite un proprio legale fiduciario, così da evitare all'assicurato i costi della costituzione in giudizio per la propria difesa e per la chiamata in causa della compagnia;
i) che, ha tuttavia rifiutato di assumere la difesa diretta CP_1 dell'assicurato, omettendo di rispondere alle sollecitazioni ricevute in tal senso;
l) che, il diniego di corrispondere il risarcimento della Compagnia obbligata a gestire il sinistro come assicuratrice della parte danneggiata ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv. (cd. procedura di risarcimento diretto) ha, quindi, costretto a difendersi “in Pt_1 proprio”, onde azionare la garanzia di p erso la propria Compagnia della responsabilità civile: rimanendo inerte il signor avrebbe, infatti, corso il rischio di venire condannato al Pt_1 ento dei danni provocati al mezzo dell'attrice, senza poter beneficiare della manleva contrattualmente dovuta a suo favore da parte di;
CP_1
m) che, si è costituito in proprio nel giudizio di primo Pt_1 grado s o la propria difesa ed operando, ai sensi dell'art. 1917, c. 4, c.c., la chiamata in causa della Controparte_1 sia al fine di esserne tenuto indenne rispe pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda avanzata dalla signora sia al fine di ottenerne la Pt_2 condanna al pagamento ese per la propria difesa nel giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 1917, c. 2, c.c. e dall'art. 91 c.p.c. (oltreché delle condizioni generali di contratto); n) che, la sentenza di primo grado risulta errata, dal punto di vista processuale, per violazione dell'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e, dal punto di vista sostanziale, per violazione dell'art. 1917, c. 3, c.c., essendo preciso ed inderogabile il diritto dell'assicurato di ottenere dal proprio assicuratore della responsabilità civile il rimborso integrale delle spese, legali e tecniche, affrontate per la propria difesa nel giudizio instaurato dal terzo danneggiato;
pag. 3/14 o) che, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese legali e peritali Controparte_1 sostenute per la propria difesa da , anche in base al Pt_1 principio di soccombenza (art. 91 dal momento che l'odierno appellante ha sempre riconosciuto la fondatezza delle domande spiegate dalla signora immotivatamente Pt_2 contestate da Controparte_3
p) che, il Giu larato la piena fondatezza delle pretese dell'attrice, così confermando la correttezza della posizione processuale assunta da , da cui discende la Pt_1 soccombenza di la quale, nel resistere alle Controparte_1 domande avanz ha ingiustificatamente Pt_2 ignorato quanto rappresentatole , aderendo alle Pt_1 infondate contestazioni svolte da Controparte_3
q) che, per quanto riguarda il quantum debeatur appare corretto che venga condannata al pagamento in favore Controparte_1 spese legali, da liquidarsi in misura pari a Pt_1 quelle che ice di Pace di Trento ha accordato alla difesa della signora attesa l'identità dell'attività svolta, oltre alle Pt_2 spese perital orto pari ad Euro 341,60 come attestato dalla fattura pro forma del 20 febbraio 2023 allegata alla nota spese dimessa nel giudizio di primo grado. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito testualmente riportate:
“In parziale riforma dell'impugnata della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 255/2023 dd. 31 luglio 2023, non notificata, condannarsi la (ora Controparte_4 pore, Controparte_2
917 III comma c.c., alla rifusione a favore del signor delle spese legali e peritali affrontate per la propria difesa Parte_1 nel giudizio di primo grado, nella misura di cui in narrativa;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali di primo e secondo grado nella misura di legge rifusi”.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata,
[...]
attualmente Controparte_1 Controparte_2
a) che, preliminarmente occorre distinguere tra il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (ovvero quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo, cioè nel nostro caso del pag. 4/14 danneggiato); il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso) e il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
b) che, l'appello verte unicamente sulle spese di resistenza sub lett. a), ex art. 1917 c.c.; c) che, l'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005 e l'art. 1, c. 1, lettera d), del d.P.R. n. 254/2006 (“Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”) individua una serie di condizioni, ai fini dell'applicabilità della procedura di indennizzo diretto;
d) che, la procedura di indennizzo diretto trova, poi, ulteriori limiti di applicabilità sotto il profilo della tipologia di danno risarcibile in quanto, ai sensi dell'art. 149 d. lgs. n. 209/2005, i danni risarcibili sono unicamente: quelli materiali subiti dal veicolo assicurato;
quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
le lesioni di lieve entità subite dal conducente;
e) che, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9948/17, nel ribadire il principio già sancito da Cass. n. 5479/15, esclude la refusione delle spese di resistenza in giudizio, di cui all'art. 1917, comma 3, nel caso in cui l'assicurato decida di costituirsi in giudizio senza avere interesse o senza che tale attività possa produrgli utilità; f) che, secondo l'art. 1914 c.c., l'assicurato deve fare in modo di evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio, che costituisce una specificazione del generale obbligo di correttezza e buona fede) e non deve, dunque, aggravare i costi dell'assicuratore, assumendo iniziative che non gli arrecheranno vantaggio;
g) che, si è costituito in giudizio senza alcun interesse, Pt_1 avendo la danneggiata scelto la procedura di indennizzo diretto e appesantendo di inutili costi la propria compagnia di assicurazione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Nel merito, previa revoca della declaratoria di contumacia della convenuta
, respingere l'appello avversario per i suesposti motivi. Controparte_5
Con vittoria delle spese di procedimento oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”.
pag. 5/14 3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. All'esito dell'udienza del 5 Giugno 2024, è stata verificata la ritualità della notifica nei confronti delle controparti e ne è stata dichiarata la contumacia, con rinvio all'udienza del 27 Novembre 2024, ai fini della remissione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con la concessione dei relativi termini decorrenti a ritroso. All'udienza del 27 Novembre 2024, questo Giudice, vista la costituzione tardiva della ne ha revocato la Controparte_2 declaratoria di contumacia e ha trattenuto la causa in decisione. Occorre emendare in questa sede il refuso contenuto nel verbale di udienza del 27 Novembre 2024, ove viene revocata la declaratoria di contumacia di da intendersi Controparte_3 quale ora Controparte_1 Controparte_2
3.1. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte appellante ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, eccependo la tardività delle eccezioni avversarie non costituenti mere difese, stante la costituzione in giudizio oltre i termini previsti dal codice di rito civile e ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha posto a carico di le spese di resistenza e quelle di Controparte_6 chiamata ittoria di spese e competenze di lite.
3.2. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte appellata ha precisato che le argomentazioni spese in sede di giudizio di secondo grado costituiscono mere difese e non eccezioni in senso stretto e, pertanto, non sono soggette al regime delle preclusioni processuali previsto in caso di tardiva costituzione in giudizio. Per il resto, l'appellata ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Ciò posto, l'appello è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova scrutinare in via preliminare l'eccezione sollevata dalla parte appellata in sede di comparsa conclusionale in ordine alla pag. 6/14 decadenza della controparte dal potere di sollevare eccezioni e questioni inerenti alla sfera applicativa dell'art. 1917, c. 3, c.c., in ragione della tardiva costituzione in giudizio, avvenuta a seguito dell'udienza di prima comparizione e della fissazione del rinvio per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con decorrenza dei termini per il deposito delle note conclusive a ritroso. Orbene, questo Giudice ritiene l'eccezione proposta dalla parte appellante infondata. Sul punto, è opportuno richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio. Invero, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'167, c. 2, c.p.c. Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese, ma non prevede alcuna preclusione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 28793 del 2023). Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando quanto segue: “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” La mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, l'elemento costitutivo della domanda, non è soggetta, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., comma 2, ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata d'ufficio dal giudice, senza che rilevi l'onere, sullo stesso gravante ai sensi del comma 1, della medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, non prevedendo il comma 1, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, alcuna decadenza” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 2951 del 2016, punti 64 e 65).
pag. 7/14 Nel caso che ci occupa, la parte appellata ha solo lamentato che non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 1917, c. 3, c.c., negando la titolarità del diritto fatto valere in giudizio dall'appellante, non contrapponendo allo stesso fatti impeditivi o modificativi della pretesa, costituenti invece eccezioni in senso stretto, soggette al regime delle preclusioni ed ai termini di decadenza previsti dal codice di rito civile.
4.2. Venendo al merito della controversia, occorre considerare che la stessa è attratta nell'ambito applicativo dell'art. 1917, c. 3, c.c., secondo cui le spese del giudizio, nel quale sia stato condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano la prestazione dovuta dall'assicuratore e vanno ricomprese nel massimale di polizza. L'obbligazione dell'assicuratore sorge quando il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile e il massimale della polizza delimita il quantum dell'obbligazione. Il superamento del massimale potrebbe verificarsi, dunque, solo in caso di espressa deroga pattizia. L'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (cd. spese di soccombenza), entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alle pretese di quegli (cd. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, c. 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18076 del 2020). L'obbligo relativo alle spese di cui al comma 3 del citato disposto costituisce debito proprio dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14171 del 2019). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui l'assicurato sia chiamato in giudizio per il risarcimento di un danno coperto dalla polizza assicurativa, questi ha sempre diritto alla rifusione delle cosiddette “spese di resistenza”, vale a dire quelle spese sostenute per farsi difendere da un avvocato di fiducia, ciò anche quando la stessa polizza assicurativa preveda la cosiddetta “tutela legale”. Non può escludersi la facoltà dell'assicurato di scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, mediante un pag. 8/14 proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell'art. 1917, c. 3, c.c. Di fatto, anche in caso di stipula della cosiddetta clausola di tutela legale, l'Assicurazione si riserva il diritto di decidere se nominare o meno un legale a difesa dell'assicurato e di scegliere detto legale. Ovviamente questa clausola non può elidere il diritto costituzionalmente sancito a che l'assicurato chiamato in giudizio possa difendersi autonomamente, avvalendosi di un proprio legale di fiducia. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che: “Se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 3011 del 2021). Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, come già evidenziato sopra, ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza. Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (si v. art. 1374 c.c.) ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, c. 1, c.c.). Ammettere che l'assicuratore della responsabilità civile, per determinati fatti commessi dall'assicurato, possa essere obbligato a manlevare l'assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a rifondergli le spese di resistenza, significherebbe derogare all'art. 1917 c. 3, c.c., deroga, come s'è detto, vietata dall'art. 1932 c.c. Se, dunque, la medesima persona stipula un contratto che copre, contestualmente ed uno actu, sia la propria responsabilità civile, sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali, ricorre una tipica ipotesi di assicurazione cd. multirischio.
pag. 9/14 A nulla rilevano, a riguardo, le censure sollevate dalla parte appellata e il richiamo giurisprudenziale operato nella comparsa di costituzione e risposta. Invero, la Corte di Cassazione, nella pronuncia citata, ha precisato che: “Il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. L'assicurato, infatti, in virtù del generale dovere di correttezza e buona fede, di cui è indice normativo l'obbligo di salvataggio previsto dall'articolo 1914 c.c., non può aggravare la posizione dell'assicuratore con iniziative che, al momento in cui vengono tenute, non appaiano idonee ad arrecargli alcun concreto vantaggio. Pertanto, in mancanza della dimostrazione che, al momento della costituzione in giudizio, la condotta dell'assicuratore potesse apparire potenzialmente pregiudizievole per l'operato dell'assicurato, il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza deve essere escluso, in quanto tali spese sono state avventatamente sostenute” (cfr. Cass. Civ., sent. 9948 del 2017). Giova considerare che la parte appellante, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, pur non eccependo la fondatezza della pretesa avversaria sotto il profilo dell'an debeatur, ha contestato se una parte del danno alla parte inferiore dei paraurti del veicolo attoreo fosse preesistente o meno al sinistro che lo ha visto coinvolto;
se le spese sostenute e indicate nella fattura fossero congrue e se i danni lamentati dall'attrice presentassero i profili di gravità denunciati. Di tal guisa, non si palesa una situazione in cui l'assicurato abbia deciso di difendersi all'avversa domanda senza avervi interesse o senza ricavarne alcuna utilità e tale assunto ricostruttivo è avvalorato dal fatto che, ai fini della valutazione e quantificazione dei danni, il Giudice di prime cure ha disposto apposita CTU, all'esito della quale è addivenuto alla definizione della lite e alle cui conclusioni ha aderito lo stesso assicurato, prendendo atto della quantificazione dei danni ivi operata sulla base della descritta dinamica del sinistro. Non emerge, dunque, alcuna condotta in capo all'assicurato volta ad aggravare la posizione dell'assicuratore e tale da elidere i pag. 10/14 presupposti per procedere alla liquidazione delle spese di resistenza in favore dell'odierno appellante. Occorre, poi, ribadire che l'assicurato, che una volta convenuto in giudizio dal danneggiato chiami in causa l'assicuratore per essere tenuto indenne, vanta, nei confronti di quest'ultimo, tre distinte ragioni di credito: il diritto al rimborso delle spese di lite, sostenute per la chiamata in causa;
il diritto alla rifusione delle spese di resistenza, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, che sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso. Il primo credito scaturisce dalla sentenza e presuppone la soccombenza, reale o virtuale, dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato ex art. 91 c.p.c., mentre i due restanti crediti originano, invece, dal contratto di assicurazione e scontano i limiti quantitativi, rispetto al massimale, indicati all'art. 1917, commi 1 e 3, c.c. Trattandosi di diritti eterodeterminati, tutti e tre i crediti devono costituire oggetto di altrettante domande, che l'assicurato ha l'onere di formulare chiaramente e in modo univoco, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4275 del 2024). Nel caso che ci occupa, la parte appellante ha proposto nell'atto costitutivo in seno al giudizio di primo grado, apposita domanda volta, non solo ad essere manlevato dalla propria Compagnia assicurativa delle somme che lo stesso sarebbe stato tenuto a versare all'attrice a titolo di danni, spese, interessi e spese legali all'esito del procedimento (si v. capo A della comparsa, p. 24- fascicolo di primo grado), ma ha anche chiesto, previa istanza di chiamata in causa del terzo, che venisse accertata la mancata assunzione della gestione della lite da parte della
[...]
(oggi , con Controparte_7 Controparte_2 condanna della medesima ai sensi dell'art. 1917, c. 3, c.c. e rifusione in favore di del compenso Parte_1 professionale, oltre accessori B della comparsa, p. 24, fascicolo di primo grado. Analoghe conclusioni sono state ribadite nelle note conclusive autorizzate alle lett. C) e D), sub doc. 15 del fascicolo di primo grado). Per tali motivi, a fronte di una espressa domanda, in tal senso, dell'odierno appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto farne oggetto di scrutinio, in sede di redazione della motivazione della sentenza, e ritenerne sussistenti o meno i presupposti pag. 11/14 applicativi dell'art. 1917, c. 3, c.c., con conseguente statuizione in apposito capo del dispositivo. La mancata statuizione, sul punto, da parte del Giudice di Pace integra gli estremi del vizio di omessa motivazione dedotto dall'appellante, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c. che impone al Giudicante di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Per tali motivi, l'appello è suscettivo di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla condanna dell'odierna appellata alla rifusione, in favore di , delle spese legali Parte_1 sostenute e da quantificarsi orto liquidato dal Giudice di Pace di Trento in favore di stante CP_8
l'identità dell'attività processuale svol ancata impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado. Nelle spese di lite devono ritenersi comprese sia le spese di CTU che quelle di CTP, le quali ultime hanno natura di allegazione difensiva e vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa. Nel caso di specie, la produzione della notula del CTP era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, non ricorrente nel caso di specie, a fronte dell'importo richiesto e liquidato al CTU (Euro 951,93 per vacazioni ed Euro 8,40 per spese documentate) rispetto a quello domandato per le spese di CTP (Euro 341,60), dall'odierno appellante (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26729 del 2024). Di tal guisa, stante l'operare della polizza assicurativa conclusa tra le parti del presente procedimento nei limiti di cui al massimale, in merito ai quali non è sorta contestazione tra le parti, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento, occorre condannare la oggi anche ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 1917, c. 3, c.c., alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese legali e peritali (di CTU, nella pag. 12/14 dispositivo della sentenza di primo grado a carico dell'appellante, in solido con e di CTP, nelle misure già Controparte_3 quantificate in atti e sopra richiamate).
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 2.699,00, di cui Euro 425,00 per la fase di studio;
Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria/trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale, nonché Euro 147,00 per esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato), tenuto conto del valore della controversia compreso tra gli Euro 1.000,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello, pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 255 del 2023, condanna la parte appellata, anche ai sensi dell'art. 1917, c. 3, c.c., alla rifusione in favore della parte appellante delle spese legali del giudizio di primo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, e delle spese peritali (CTU e CTP) nella misura indicata in narrativa;
2) condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.699,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 27 Gennaio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
pag. 13/14 pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 337/2024 R.G.A.C., pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Gabriele a Beccara, con domicilio eletto presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Rosmini n. 45, in virtù di procura allegata in atti
-Appellante - NEI CONFRONTI DI
- (ora Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto D'Archi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Verona (VR), alla Via Rotaldo n. 2, in virtù di procura allegata in atti
- Appellata –
**** OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento, n. 255 del 31 Luglio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa e da comparse conclusionali e memorie di replica depositate in telematico.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione, la parte appellante ha dedotto: a) che, la sentenza del Giudice di Pace di Trento ha accolto la domanda attorea, condannando e Controparte_3
, in solido tra di lo di Parte_1
della somma di Euro 6.948,71, oltre I.V.A., a Parte_2 mento dei danni materiali subiti ed agli interessi maturati;
b) che, ha condannato e Controparte_3 Parte_1
, in solido tra di loro, al pagamento in favore di
[...] [...] delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 Pt_2 ioni ed Euro 5.077,00 per compenso, oltre al 15 per cento di spese generali, C.P.A. e I.V.A.; c) che, ha posto definitivamente a carico di e Controparte_3 di le spese di C.T.U., liquid o Parte_1 dd 23 e ha condannato Controparte_1
a tenere indenne
[...] Parte_1 stato condannato a pagare in favore di parte attrice”; d) che, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trento risulta parzialmente errata e viene formalmente impugnata, laddove ha omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento del diritto di ad ottenere da il Parte_1 Controparte_1 pa se da lui sostenut el giudizio di primo grado, in tal modo respingendo la domanda di condanna che il signor aveva proposto in forza del Pt_1 disposto dall'art. 1917, c. 3, c.c. (ovvero dell'art. 91 c.p.c.); e) che, ha segnalato l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure a e si è dichiarato disponibile ad Controparte_1 addive izione bonaria che evitasse l'instaurazione del presente giudizio di appello, ma senza esito;
f) che, il presente appello viene proposto solo ed esclusivamente nei confronti di e viene notificato a Controparte_1
a soli fini della litis Controparte_3 Parte_2 denuntiatio (art. 332 c.p.c.), e senza la proposizione di alcuna domanda nei loro confronti;
g) che, al momento dell'incidente il furgone Iveco Daily tg. EX 616 HC di era regolarmente assicurato per la Pt_1 responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione di pag. 2/14 veicoli, nel rispetto dell'art. 122 cod. ass. priv., con la
[...]
a mezzo della polizza n. 00000933341531 CP_1
h) che, non appena ricevuta la notifica dell'atto di citazione della ha provveduto ad inviarne copia a e ad Pt_2 Pt_1 CP_1
o quanto previsto nelle condizi lizza (tramite la clausola sulla gestione delle vertenze), ad assumere la gestione diretta della lite tramite un proprio legale fiduciario, così da evitare all'assicurato i costi della costituzione in giudizio per la propria difesa e per la chiamata in causa della compagnia;
i) che, ha tuttavia rifiutato di assumere la difesa diretta CP_1 dell'assicurato, omettendo di rispondere alle sollecitazioni ricevute in tal senso;
l) che, il diniego di corrispondere il risarcimento della Compagnia obbligata a gestire il sinistro come assicuratrice della parte danneggiata ai sensi dell'art. 149 cod. ass. priv. (cd. procedura di risarcimento diretto) ha, quindi, costretto a difendersi “in Pt_1 proprio”, onde azionare la garanzia di p erso la propria Compagnia della responsabilità civile: rimanendo inerte il signor avrebbe, infatti, corso il rischio di venire condannato al Pt_1 ento dei danni provocati al mezzo dell'attrice, senza poter beneficiare della manleva contrattualmente dovuta a suo favore da parte di;
CP_1
m) che, si è costituito in proprio nel giudizio di primo Pt_1 grado s o la propria difesa ed operando, ai sensi dell'art. 1917, c. 4, c.c., la chiamata in causa della Controparte_1 sia al fine di esserne tenuto indenne rispe pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda avanzata dalla signora sia al fine di ottenerne la Pt_2 condanna al pagamento ese per la propria difesa nel giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 1917, c. 2, c.c. e dall'art. 91 c.p.c. (oltreché delle condizioni generali di contratto); n) che, la sentenza di primo grado risulta errata, dal punto di vista processuale, per violazione dell'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e, dal punto di vista sostanziale, per violazione dell'art. 1917, c. 3, c.c., essendo preciso ed inderogabile il diritto dell'assicurato di ottenere dal proprio assicuratore della responsabilità civile il rimborso integrale delle spese, legali e tecniche, affrontate per la propria difesa nel giudizio instaurato dal terzo danneggiato;
pag. 3/14 o) che, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese legali e peritali Controparte_1 sostenute per la propria difesa da , anche in base al Pt_1 principio di soccombenza (art. 91 dal momento che l'odierno appellante ha sempre riconosciuto la fondatezza delle domande spiegate dalla signora immotivatamente Pt_2 contestate da Controparte_3
p) che, il Giu larato la piena fondatezza delle pretese dell'attrice, così confermando la correttezza della posizione processuale assunta da , da cui discende la Pt_1 soccombenza di la quale, nel resistere alle Controparte_1 domande avanz ha ingiustificatamente Pt_2 ignorato quanto rappresentatole , aderendo alle Pt_1 infondate contestazioni svolte da Controparte_3
q) che, per quanto riguarda il quantum debeatur appare corretto che venga condannata al pagamento in favore Controparte_1 spese legali, da liquidarsi in misura pari a Pt_1 quelle che ice di Pace di Trento ha accordato alla difesa della signora attesa l'identità dell'attività svolta, oltre alle Pt_2 spese perital orto pari ad Euro 341,60 come attestato dalla fattura pro forma del 20 febbraio 2023 allegata alla nota spese dimessa nel giudizio di primo grado. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito testualmente riportate:
“In parziale riforma dell'impugnata della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 255/2023 dd. 31 luglio 2023, non notificata, condannarsi la (ora Controparte_4 pore, Controparte_2
917 III comma c.c., alla rifusione a favore del signor delle spese legali e peritali affrontate per la propria difesa Parte_1 nel giudizio di primo grado, nella misura di cui in narrativa;
- compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali di primo e secondo grado nella misura di legge rifusi”.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata,
[...]
attualmente Controparte_1 Controparte_2
a) che, preliminarmente occorre distinguere tra il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (ovvero quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo, cioè nel nostro caso del pag. 4/14 danneggiato); il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso) e il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
b) che, l'appello verte unicamente sulle spese di resistenza sub lett. a), ex art. 1917 c.c.; c) che, l'art. 149 del d.lgs. n. 209/2005 e l'art. 1, c. 1, lettera d), del d.P.R. n. 254/2006 (“Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”) individua una serie di condizioni, ai fini dell'applicabilità della procedura di indennizzo diretto;
d) che, la procedura di indennizzo diretto trova, poi, ulteriori limiti di applicabilità sotto il profilo della tipologia di danno risarcibile in quanto, ai sensi dell'art. 149 d. lgs. n. 209/2005, i danni risarcibili sono unicamente: quelli materiali subiti dal veicolo assicurato;
quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
le lesioni di lieve entità subite dal conducente;
e) che, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 9948/17, nel ribadire il principio già sancito da Cass. n. 5479/15, esclude la refusione delle spese di resistenza in giudizio, di cui all'art. 1917, comma 3, nel caso in cui l'assicurato decida di costituirsi in giudizio senza avere interesse o senza che tale attività possa produrgli utilità; f) che, secondo l'art. 1914 c.c., l'assicurato deve fare in modo di evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio, che costituisce una specificazione del generale obbligo di correttezza e buona fede) e non deve, dunque, aggravare i costi dell'assicuratore, assumendo iniziative che non gli arrecheranno vantaggio;
g) che, si è costituito in giudizio senza alcun interesse, Pt_1 avendo la danneggiata scelto la procedura di indennizzo diretto e appesantendo di inutili costi la propria compagnia di assicurazione. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Nel merito, previa revoca della declaratoria di contumacia della convenuta
, respingere l'appello avversario per i suesposti motivi. Controparte_5
Con vittoria delle spese di procedimento oltre rimborso forfetario ed accessori di legge”.
pag. 5/14 3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. All'esito dell'udienza del 5 Giugno 2024, è stata verificata la ritualità della notifica nei confronti delle controparti e ne è stata dichiarata la contumacia, con rinvio all'udienza del 27 Novembre 2024, ai fini della remissione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con la concessione dei relativi termini decorrenti a ritroso. All'udienza del 27 Novembre 2024, questo Giudice, vista la costituzione tardiva della ne ha revocato la Controparte_2 declaratoria di contumacia e ha trattenuto la causa in decisione. Occorre emendare in questa sede il refuso contenuto nel verbale di udienza del 27 Novembre 2024, ove viene revocata la declaratoria di contumacia di da intendersi Controparte_3 quale ora Controparte_1 Controparte_2
3.1. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte appellante ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, eccependo la tardività delle eccezioni avversarie non costituenti mere difese, stante la costituzione in giudizio oltre i termini previsti dal codice di rito civile e ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha posto a carico di le spese di resistenza e quelle di Controparte_6 chiamata ittoria di spese e competenze di lite.
3.2. In comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica, la parte appellata ha precisato che le argomentazioni spese in sede di giudizio di secondo grado costituiscono mere difese e non eccezioni in senso stretto e, pertanto, non sono soggette al regime delle preclusioni processuali previsto in caso di tardiva costituzione in giudizio. Per il resto, l'appellata ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'appello. Con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Ciò posto, l'appello è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova scrutinare in via preliminare l'eccezione sollevata dalla parte appellata in sede di comparsa conclusionale in ordine alla pag. 6/14 decadenza della controparte dal potere di sollevare eccezioni e questioni inerenti alla sfera applicativa dell'art. 1917, c. 3, c.c., in ragione della tardiva costituzione in giudizio, avvenuta a seguito dell'udienza di prima comparizione e della fissazione del rinvio per la rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con decorrenza dei termini per il deposito delle note conclusive a ritroso. Orbene, questo Giudice ritiene l'eccezione proposta dalla parte appellante infondata. Sul punto, è opportuno richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio. Invero, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'167, c. 2, c.p.c. Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese, ma non prevede alcuna preclusione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 28793 del 2023). Preme ricordare che, sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite affermando quanto segue: “La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” La mera difesa, con la quale il convenuto si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio e, dunque, l'elemento costitutivo della domanda, non è soggetta, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, al termine di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c., comma 2, ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalla predetta disposizione o sollevata d'ufficio dal giudice, senza che rilevi l'onere, sullo stesso gravante ai sensi del comma 1, della medesima norma, di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, non prevedendo il comma 1, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, alcuna decadenza” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 2951 del 2016, punti 64 e 65).
pag. 7/14 Nel caso che ci occupa, la parte appellata ha solo lamentato che non ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 1917, c. 3, c.c., negando la titolarità del diritto fatto valere in giudizio dall'appellante, non contrapponendo allo stesso fatti impeditivi o modificativi della pretesa, costituenti invece eccezioni in senso stretto, soggette al regime delle preclusioni ed ai termini di decadenza previsti dal codice di rito civile.
4.2. Venendo al merito della controversia, occorre considerare che la stessa è attratta nell'ambito applicativo dell'art. 1917, c. 3, c.c., secondo cui le spese del giudizio, nel quale sia stato condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano la prestazione dovuta dall'assicuratore e vanno ricomprese nel massimale di polizza. L'obbligazione dell'assicuratore sorge quando il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile e il massimale della polizza delimita il quantum dell'obbligazione. Il superamento del massimale potrebbe verificarsi, dunque, solo in caso di espressa deroga pattizia. L'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (cd. spese di soccombenza), entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alle pretese di quegli (cd. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, c. 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 18076 del 2020). L'obbligo relativo alle spese di cui al comma 3 del citato disposto costituisce debito proprio dell'assicuratore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14171 del 2019). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui l'assicurato sia chiamato in giudizio per il risarcimento di un danno coperto dalla polizza assicurativa, questi ha sempre diritto alla rifusione delle cosiddette “spese di resistenza”, vale a dire quelle spese sostenute per farsi difendere da un avvocato di fiducia, ciò anche quando la stessa polizza assicurativa preveda la cosiddetta “tutela legale”. Non può escludersi la facoltà dell'assicurato di scegliere liberamente se difendersi in giudizio e, soprattutto, mediante un pag. 8/14 proprio legale di fiducia diverso da quello proposto dalla Compagnia Assicurativa, conservando il diritto alla rifusione delle spese sostenute per detto legale da parte della propria Compagnia di Assicurazione. Ciò in virtù dell'art. 1917, c. 3, c.c. Di fatto, anche in caso di stipula della cosiddetta clausola di tutela legale, l'Assicurazione si riserva il diritto di decidere se nominare o meno un legale a difesa dell'assicurato e di scegliere detto legale. Ovviamente questa clausola non può elidere il diritto costituzionalmente sancito a che l'assicurato chiamato in giudizio possa difendersi autonomamente, avvalendosi di un proprio legale di fiducia. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che: “Se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 3011 del 2021). Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, come già evidenziato sopra, ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza. Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (si v. art. 1374 c.c.) ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932, c. 1, c.c.). Ammettere che l'assicuratore della responsabilità civile, per determinati fatti commessi dall'assicurato, possa essere obbligato a manlevare l'assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a rifondergli le spese di resistenza, significherebbe derogare all'art. 1917 c. 3, c.c., deroga, come s'è detto, vietata dall'art. 1932 c.c. Se, dunque, la medesima persona stipula un contratto che copre, contestualmente ed uno actu, sia la propria responsabilità civile, sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali, ricorre una tipica ipotesi di assicurazione cd. multirischio.
pag. 9/14 A nulla rilevano, a riguardo, le censure sollevate dalla parte appellata e il richiamo giurisprudenziale operato nella comparsa di costituzione e risposta. Invero, la Corte di Cassazione, nella pronuncia citata, ha precisato che: “Il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio. L'assicurato, infatti, in virtù del generale dovere di correttezza e buona fede, di cui è indice normativo l'obbligo di salvataggio previsto dall'articolo 1914 c.c., non può aggravare la posizione dell'assicuratore con iniziative che, al momento in cui vengono tenute, non appaiano idonee ad arrecargli alcun concreto vantaggio. Pertanto, in mancanza della dimostrazione che, al momento della costituzione in giudizio, la condotta dell'assicuratore potesse apparire potenzialmente pregiudizievole per l'operato dell'assicurato, il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese di resistenza deve essere escluso, in quanto tali spese sono state avventatamente sostenute” (cfr. Cass. Civ., sent. 9948 del 2017). Giova considerare che la parte appellante, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, pur non eccependo la fondatezza della pretesa avversaria sotto il profilo dell'an debeatur, ha contestato se una parte del danno alla parte inferiore dei paraurti del veicolo attoreo fosse preesistente o meno al sinistro che lo ha visto coinvolto;
se le spese sostenute e indicate nella fattura fossero congrue e se i danni lamentati dall'attrice presentassero i profili di gravità denunciati. Di tal guisa, non si palesa una situazione in cui l'assicurato abbia deciso di difendersi all'avversa domanda senza avervi interesse o senza ricavarne alcuna utilità e tale assunto ricostruttivo è avvalorato dal fatto che, ai fini della valutazione e quantificazione dei danni, il Giudice di prime cure ha disposto apposita CTU, all'esito della quale è addivenuto alla definizione della lite e alle cui conclusioni ha aderito lo stesso assicurato, prendendo atto della quantificazione dei danni ivi operata sulla base della descritta dinamica del sinistro. Non emerge, dunque, alcuna condotta in capo all'assicurato volta ad aggravare la posizione dell'assicuratore e tale da elidere i pag. 10/14 presupposti per procedere alla liquidazione delle spese di resistenza in favore dell'odierno appellante. Occorre, poi, ribadire che l'assicurato, che una volta convenuto in giudizio dal danneggiato chiami in causa l'assicuratore per essere tenuto indenne, vanta, nei confronti di quest'ultimo, tre distinte ragioni di credito: il diritto al rimborso delle spese di lite, sostenute per la chiamata in causa;
il diritto alla rifusione delle spese di resistenza, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo e il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza, che sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso. Il primo credito scaturisce dalla sentenza e presuppone la soccombenza, reale o virtuale, dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato ex art. 91 c.p.c., mentre i due restanti crediti originano, invece, dal contratto di assicurazione e scontano i limiti quantitativi, rispetto al massimale, indicati all'art. 1917, commi 1 e 3, c.c. Trattandosi di diritti eterodeterminati, tutti e tre i crediti devono costituire oggetto di altrettante domande, che l'assicurato ha l'onere di formulare chiaramente e in modo univoco, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi (cfr. Cass. Civ., sent. n. 4275 del 2024). Nel caso che ci occupa, la parte appellante ha proposto nell'atto costitutivo in seno al giudizio di primo grado, apposita domanda volta, non solo ad essere manlevato dalla propria Compagnia assicurativa delle somme che lo stesso sarebbe stato tenuto a versare all'attrice a titolo di danni, spese, interessi e spese legali all'esito del procedimento (si v. capo A della comparsa, p. 24- fascicolo di primo grado), ma ha anche chiesto, previa istanza di chiamata in causa del terzo, che venisse accertata la mancata assunzione della gestione della lite da parte della
[...]
(oggi , con Controparte_7 Controparte_2 condanna della medesima ai sensi dell'art. 1917, c. 3, c.c. e rifusione in favore di del compenso Parte_1 professionale, oltre accessori B della comparsa, p. 24, fascicolo di primo grado. Analoghe conclusioni sono state ribadite nelle note conclusive autorizzate alle lett. C) e D), sub doc. 15 del fascicolo di primo grado). Per tali motivi, a fronte di una espressa domanda, in tal senso, dell'odierno appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto farne oggetto di scrutinio, in sede di redazione della motivazione della sentenza, e ritenerne sussistenti o meno i presupposti pag. 11/14 applicativi dell'art. 1917, c. 3, c.c., con conseguente statuizione in apposito capo del dispositivo. La mancata statuizione, sul punto, da parte del Giudice di Pace integra gli estremi del vizio di omessa motivazione dedotto dall'appellante, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c. che impone al Giudicante di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Per tali motivi, l'appello è suscettivo di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla condanna dell'odierna appellata alla rifusione, in favore di , delle spese legali Parte_1 sostenute e da quantificarsi orto liquidato dal Giudice di Pace di Trento in favore di stante CP_8
l'identità dell'attività processuale svol ancata impugnazione di tale capo della sentenza di primo grado. Nelle spese di lite devono ritenersi comprese sia le spese di CTU che quelle di CTP, le quali ultime hanno natura di allegazione difensiva e vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa. Nel caso di specie, la produzione della notula del CTP era sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività, non ricorrente nel caso di specie, a fronte dell'importo richiesto e liquidato al CTU (Euro 951,93 per vacazioni ed Euro 8,40 per spese documentate) rispetto a quello domandato per le spese di CTP (Euro 341,60), dall'odierno appellante (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26729 del 2024). Di tal guisa, stante l'operare della polizza assicurativa conclusa tra le parti del presente procedimento nei limiti di cui al massimale, in merito ai quali non è sorta contestazione tra le parti, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento, occorre condannare la oggi anche ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 1917, c. 3, c.c., alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese legali e peritali (di CTU, nella pag. 12/14 dispositivo della sentenza di primo grado a carico dell'appellante, in solido con e di CTP, nelle misure già Controparte_3 quantificate in atti e sopra richiamate).
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 2.699,00, di cui Euro 425,00 per la fase di studio;
Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria/trattazione ed Euro 851,00 per la fase decisionale, nonché Euro 147,00 per esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato), tenuto conto del valore della controversia compreso tra gli Euro 1.000,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello, pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 255 del 2023, condanna la parte appellata, anche ai sensi dell'art. 1917, c. 3, c.c., alla rifusione in favore della parte appellante delle spese legali del giudizio di primo grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge, e delle spese peritali (CTU e CTP) nella misura indicata in narrativa;
2) condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.699,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 27 Gennaio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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