Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6856/2019 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace”
TRA
(C.F. P.Iva , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sig. Sindaco p.t. sedente in Tramonti, (Sa), alla Casa Comunale
di Via Treviso n. 1, per l'occasione, elettivamente domiciliato in Battipaglia,
Piazza Conforti n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Buonasorte,
(C.F. ), del Foro di Salerno, che lo rappresenta e CodiceFiscale_1
difende, mandato in atti.
-APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), nato a [...].re, Controparte_1 CodiceFiscale_2
(Sa), il 10/04/1968 da se stesso rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c., nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato in Maiori, (Sa), alla
Piazza D'Amato n. 7.
-APPELLATO-
1
DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 120/2019 del Giudice di Pace di
Amalfi con la quale veniva ingiunto al la restituzione della somma Pt_1
versata a titolo di pagamento della cartella esattoriale n. 100201239674353
relativa all'avviso di accertamento ICI emesso dal Pt_1 Parte_1
n.49/11 nei confronti del sig. In data 25.10.2018 il Comune Controparte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo che si concludeva con la sentenza di rigetto qui appellata (n. 120/2019). Parte
appellante contestava la decisione del Giudice di Pace con due motivi di impugnazione 1) preliminarmente, eccepiva ex art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del Giudice Tributario, atteso che in seguito alla richiesta di rimborso dell'avv. il CP_1 Parte_1
emanava atto amministrativo di compensazione;
2) la mancata compensazione del credito vantato dall'appellato con un presunto controcredito vantato dal sulla base di presunte annualità ICI non Pt_1
pagate, racchiuse nel provvedimento interno all'Ente (n. 559 del 12.07.2016).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
previa declaratoria di ammissibilità del presente atto di appello, in riforma della
sentenza impugnata, contrariis reiectis, accogliere la proposta impugnazione e, per
l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare ex art. 37cpc, il difetto di
giurisdizione a favore del giudice tributario;
accogliere nel merito, l'opposizione
poiché fondata in fatto e diritto, con consequenziale pronuncia di nullità del decreto.
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione
all'avvocato dichiaratosi antistatario.”
2 Con comparsa depositata in data 23.10.2018 il sig. si Controparte_1
costituiva in giudizio reiterando tutte le eccezioni e difese insistendo per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza del Giudice di Pace.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa,
ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 29.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello proposto è infondato e pertanto merita di essere rigettato.
Parte appellante impugna la sentenza n.120/2019 emessa dal GDP di Amalfi
nell'ambito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del valore di euro 309,96 richiesto e ottenuto da sulla base di sentenza Controparte_1
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Campania- Sez Salerno con la quale era stato annullato un avviso di accertamento per mancato pagamento dell'ICI.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 113
secondo comma c.p.c. (il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro..) e nell'articolo 339 terzo comma c.p.c., che - nella formulazione introdotta dall'articolo 1 del Decreto
legislativo n. 40 del 2006 applicabile ratione temporis al presente giudizio in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 27 del suddetto Decreto
legislativo, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 3 Marzo 2006 - stabilisce che le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 secondo comma sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme del procedimento,
per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
3 regolatori della materia: quindi, le sentenze emesse dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili soltanto con l'appello a motivi limitati di cui al terzo comma dell'articolo 339 c.p.c., con la precisazione che la formula "violazione delle norme sul procedimento" comprende i motivi attinenti alla giurisdizione, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione delle norme sulla competenza (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 6410 del 2013).
Pertanto, in tema d'impugnazione di sentenze emesse dal Giudice di pace,
in base al combinato disposto degli articoli 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., sono da ritenersi inappellabili tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00,
a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione, ma soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme dettate dagli articoli 10 e seguenti c.p.c. in tema di competenza (in tal senso Corte di cassazione n. 4890 del 2007).
Fatta questa necessaria premessa, per come rilevato anche dalla parte appellata, esaminando i motivi di appello ritiene questo giudicante che solo il primo motivo possa essere oggetto di esame, dolendosi di fatto l'appellante della violazione delle norme costituzionali in materia di riparto della giurisdizione. Sul punto di recente si è pronunciata la Suprema Corte
che ha ribadito che per quanto riguarda le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione (Cass. civ.n. 34524/21). Non può invece essere
4 soggetto ad esame il secondo motivo di appello con il quale il Parte_1
critica l'accoglimento della domanda in quanto non vi sarebbero
[...]
prove a suo sostegno, prospettando un errore in judicando del giudice.
Quindi sotto tale profilo va dichiarato inammissibile il secondo motivo di appello.
Nel merito, ritiene questo giudicante che il primo motivo di appello è
ammissibile ma non fondato.
Il educe la sussistenza della giurisdizione del Giudice Parte_1
Tributario in luogo del G.O.
L'appellante afferma la giurisdizione del giudice Tributario in quanto devono essere decise dal giudice tributario, le controversie in cui il diritto al rimborso del contribuente sia contestato dall'erario e ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto, non rientra nell'indebito di diritto comune, dovendo per esso diversamente osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (da ultimo, Cass., SS.UU,
n. 19069/2016).
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Parte appellata ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della sentenza n. 7516/15, passata in cosa giudicata, emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale con la quale veniva annullato l'avviso di accertamento emesso dal per il mancato pagamento dell'ICI Parte_1
nell'anno 2006.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “In
tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il
diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice
5 ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza
dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione,
attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, di tutte le cause di cognizione aventi tributi per oggetto.
(Cassazione civile sez. un., 06/05/2022, n.14468)
Sempre nello stesso solco la Suprema Corte, nella pronuncia anche segnalata dalla parte appellata, ha precisato nell'esame di un caso analogo a quello sottoposto all'attenzione del Tribunale “ il diritto al rimborso di un tributo non
dovuto non si può incanalare nel modello dell'indebito di diritto comune: si devono,
invece, osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina
processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul
contenzioso tributario. E, in base a quella speciale disciplina, le controversie in
materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è
conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (specificamente, Cass.,
sez. un., 28 settembre 2016 n. 19069). Perché sia ravvisabile un indebito di diritto
comune tale da radicare la giurisdizione ordinaria occorre, quindi, un esplicito
riconoscimento del diritto del contribuente al rimborso e la quantificazione della
somma dovuta (espressamente in termini, Cass. n. 10725 del 22.07.2002; Cass. n.
21893/09, cit.). Nel caso in esame, l' ha agito innanzi al Parte_2
giudice ordinario chiedendo la condanna di al versamento di Controparte_2
somma di denaro che tale concessionario della riscossione aveva incamerato, a
seguito di pignoramento presso terzi, in esecuzione di una cartella di pagamento
impugnata dalla stessa innanzi alla Commissione tributaria provinciale la Pt_2
quale, con sentenza divenuta irrevocabile, aveva dichiarato la cessazione della
materia del contendere a seguito di provvedimenti di sgravio da parte dell'Ente
impositore. Per quel che risulta, in atti, nel costituirsi in quel Controparte_2
giudizio, oltre a rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha eccepito
6 l'esistenza di un ulteriore debito da parte dell e ha chiesto CP_3
dichiararsene la compensazione. In applicazione dei superiori, condivisi, principi
non appare revocabile in dubbio che la controversia appartenga al giudice ordinario.
Invero, pur in mancanza di formale riconoscimento da parte dell'Ente impositore,
nella particolare fattispecie, rileva la sentenza, passata in cosa giudicata, della
Commissione tributaria provinciale la quale, nel giudizio avente ad oggetto la
cartella prodromica all'atto di pignoramento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di provvedimento di sgravio dell'Ente impositore.”
Cassazione civile sez. un., 12/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 12/01/2022),
n.761.
Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, sovrapponibile a quella esaminata dalla Suprema Corte, non si può non rilevare che il decreto ingiuntivo è stato chiesto sulla base di sentenza passata in giudicato che ha annullato la pretesa dell'ente comunale. Invero nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il non ha contestato la circostanza Parte_1
che l'avviso di accertamento fosse stato annullato anzi sul punto non ha svolto contestazioni specifiche. L'ente comunale ha solo dedotto che non aveva provveduto al rimborso poiché aveva compensato il credito dell'avv.
con altro debito del predetto sempre per mancato pagamento di ICI CP_1
ma per altre annualità.
Va pertanto affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Spese processuali
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante nella misura media di cui al DM 55/2004 e successive modifiche. Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
7 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello
stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta il primo motivo di appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado .
2) Dichiara inammissibile il secondo motivo di appello.
3) Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 662.00 ( euro 131.00 per la fase di studio, euro 131.00
per la fase introduttiva, euro 200.00 per la fase istruttoria, euro 200
per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge .
4) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-
bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Salerno il 12-3-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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