Articolo 3 della Legge 4 agosto 1984, n. 428
Articolo 2
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24 agosto 1984
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: "Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all' articolo 29 della legge n. 416 del 1981 ".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 agosto 1984