Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/06/2025, n. 12112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12112 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12112/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06550/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6550 del 2022, proposto da
NA IA, GE PO, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Galeani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra IA NA a favore del sig. PO GE, emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 9.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori NA IA e GE PO hanno impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra IA NA a favore del sig. PO GE, emesso dal Prefetto della Provincia di Roma in data 9.3.2022.
In particolare, in tale provvedimento si è rilevato che “ in sede di convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione in data 28/01/2022, le parti si sono presentate e, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti ex art.103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno esibito tra l’altro passaporto n. BG9111636 intestato al lavoratore PO GE recante il timbro di ingresso in data 11/06/2021, oltre 6 mesi dopo la data di decesso della madre, come si evince dalla copia del certificato di decesso plurilingue depositato; inoltre risultava mancare il pagamento del contributo forfettario ex art.8 c.2 del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno e la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa ex art.5 bis T.U. Immigrazione ”; cosicché, “ preso atto della carenza della presenza ininterrotta sul Territorio Nazionale dall’ 8 marzo 2020, al lavoratore sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata, invitando lo stesso a comunicare eventuali osservazioni e/o documenti utili ai fini della conclusione dell’istanza, contenente altresì l’avviso che la mancata e/o parziale trasmissione della suddetta documentazione avrebbe comportato il rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 ”; nondimeno, “ viste le osservazioni prodotte dall’interessato, non ritenute idonee da parte di questo Sportello a far venir meno i motivi ostativi rilevati in quanto, seppur giustificabile l’uscita dal Territorio Nazionale a seguito del decesso della madre (avvenuto in data 10/01/2021), non può ritenersi dettato da causa di forza maggiore il rientro in Italia solo in data 11/06/2021 (cioè cinque mesi dopo il predetto decesso) e la conseguente permanenza all’estero per tutto il periodo intervallato tra le predette date, anche in considerazione del fatto che, stando alle comunicazioni obbligatorie Unilav, il signor PO GE era in costanza di rapporto di lavoro, denunciato nell’ambito della procedura di emersione ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti, tre, motivi:
1°) violazione dell’art.103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 77/2020;
2°) errata motivazione ed eccesso di potere;
3°) violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (14.7.2022).
Con ordinanza n. 5655 dell’8 settembre 2022 è stata accolta la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, sussistono i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti; rilevato, in particolare, che le motivazioni poste a fondamento del diniego non paiono specificamente individuate nella comunicazione ex art. 10 bis L. nr. 241/1990, né le giustificazioni offerte dallo straniero in relazione al periodo di assenza dall’Italia risultano adeguatamente vagliate ed oggetto di specifica motivazione; ritenuto, pertanto di dover disporre il riesame della posizione del ricorrente, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste, da effettuare nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza; ritenuto di dover rinviare la trattazione del fascicolo all’udienza in camera di consiglio del 6 dicembre 2022 ”.
In esito al riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento del 12.5.2023, con cui ha nuovamente respinto la domanda dei ricorrenti, dopo la trasmissione del preavviso di rigetto in data 21.11.2022, rilevandosi che “ ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti ex art.103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno esibito tra l’altro passaporto n. BG9111636 intestato al lavoratore PO GE recante il timbro di ingresso a Roma Fiumicino in data 11/06/2021, prova del fatto che il lavoratore ha lasciato il Territorio Nazionale, quindi “Seppur giustificabile l’uscita dal Territorio Nazionale a seguito del decesso della madre avvenuto in data 10/01/2021, come da certificato plurilingue depositato, non può ritenersi dettato da causa di forza maggiore il rientro in Italia solo in data 11/06/2021, cioè cinque mesi dopo il predetto decesso, e la conseguente permanenza all’estero per tutto il periodo intervallato tra le predette date, anche in considerazione del fatto che, stando alle comunicazioni obbligatorie Unilav, il signor PO GE era in costanza di rapporto di lavoro con la sig.ra IA NA, denunciato nell’ambito della procedura di emersione”. Viste le osservazioni al preavviso di rigetto di cui al precedente capoverso, non ritenute idonee da parte di questo Sportello a far venir meno i motivi ostativi rilevati nella fase consultiva del presente procedimento amministrativo, in quanto non hanno evidenziato e documentato alcun motivo di forza maggiore e/o legittimo impedimento che ha determinato il mancato reingresso del lavoratore nel Territorio dello Stato per ben sei mesi a decorrere dal decesso della madre ”.
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 13 giugno 2025; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, tenuto conto della pacifica circostanza, ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4 c.p.a., che i ricorrenti non hanno impugnato il successivo provvedimento di diniego emesso in esito al disposto riesame, in tal modo prestando acquiescenza alle valutazioni istruttorie ed alla finale determinazione dell’Amministrazione.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO