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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5692/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to ROSA C.F._1
GALLO;
RICORRENTE
E
, nato il 25/03/1965 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to NASTI MARIA ROSARIA e FREDA
DIEGO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
22.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.09.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale da con addebito al coniuge, con il quale aveva contratto Controparte_1
Per_ matrimonio in data 13.07.1991, da cui sono nati i figli (22/04/1992), e Per_2 CP_2
(17.07.1998), di cui solo , studente universitario, non autosufficiente. Chiedeva di Per_2 assegnarle la casa coniugale e di prevedere in capo al resistente la corresponsione di un assegno mensile in favore della nonché del figlio maggiorenne ma non autosufficiente. Parte_1
2. Ritualmente citato, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione, avanzava domanda di addebito in via riconvenzionale e rappresentava che la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale. Chiedeva, tenuto conto della mancata autosufficienza economica del figlio per il quale avrebbe provveduto direttamente al mantenimento, Per_2
l'assegnazione della casa coniugale.
3. All'esito dell'udienza di comparizione il Giudice delegato a funzioni presidenziali assegnava la casa coniugale al , che vi avrebbe continuato a vivere unitamente a , e prevedeva, in CP_1 Per_2 capo a quest'ultimo, la corresponsione di un assegno pari ad € 150,00 e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore. Espletata la prova orale nei limiti ammessi dal Giudice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Va dato atto che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione
2 della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2. Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di addebito.
Risulta opportuno evidenziare che, per ciò che concerne le domande di addebito vicendevolmente spiegate dalle parti, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
3 Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Alla base della domanda di addebito la ricorrente allega condotte violente ed aggressive del
, per le quali nel 2022 ha sporto denuncia, le quali sono state archiviate. CP_1
Più precisamente, le denunce hanno tutte avute esito negativo, essendo stata disposta l'archiviazione delle suddette, come documentato in atti, avendo il GIP del Tribunale di Nola evidenziato che quanto denunciato dalla non ha trovato alcun riscontro né nelle Parte_1 dichiarazioni dei figli della coppia, i quali hanno rappresentato che le denunce della ricorrente sono state effettuate a seguito della scoperta della relazione della con un altro uomo, Parte_1 né da ulteriori elementi (quali, a titolo esemplificativo, certificazioni mediche).
Ne consegue che al riguardo non vi è alcun riscontro sotto il profilo probatorio e la domanda di addebito avanzata dalla deve essere rigettata. Parte_1
Viceversa, con riferimento alla domanda avanzata dal resistente in via riconvenzionale, questi fonda la propria richiesta di addebito sulla violazione dei doveri di fedeltà da parte della ricorrente avendo questa intrapreso una relazione extraconiugale.
4 L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale. Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017;
Cass., n. 16859 del 2015).
Ne deriva che un comportamento infedele ma successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non giustifica la pronuncia di addebito, dal momento che l'evento che ha determinato il fallimento dell'unione coniugabile potrebbe non essere eziologicamente riconducibile al tradimento del coniuge.
Più dettagliatamente, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 08.06.2023, n. 16169).
Tuttavia, occorre osservare che nel caso in esame non vi è prova del momento in cui è iniziata la relazione extraconiugale dal momento che la ha dichiarato in sede di interpello formale Parte_1 di aver avuto “una conversazione telefonica con una persona, ma ciò è avvenuto dopo quattro anni dalla separazione di fatto” con il marito e non vi è prova che sia stata la violazione del suddetto dovere di fedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza. Né la denuncia orale depositata dalla può essere richiamata a tal fine dal momento che la stessa descrive la relazione Parte_1 coniugale come fortemente conflittuale e, seppur è vero che nella suddetta denuncia la stessa ammette di frequentare un altro uomo, non emerge una prova tranquillizzante circa il momento in cui la crisi coniugale è insorta e se la stessa sia poi effettivamente da ascrivere sotto il profilo eziologico alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente. Nemmeno a tal fine soccorre la documentazione depositata in sede penale (cfr. ordinanza del GIP del 7.11.2023), in cui si dà atto di una fortissima conflittualità della coppia “già in crisi da molto tempo”.
In mancanza di prova sul punto, la domanda di addebito spiegata dal deve essere CP_1 anch'essa rigettata.
3. Ancora, occorre evidenziare che la richiede di assegnare a sé medesima la casa Parte_1 coniugale, essendo venuti meno i presupposti che avevano determinato l'assegnazione al CP_1
5 della casa familiare ai sensi dell'art. 337sexies c.c. Ed invero, con ordinanza del 05.03.2023, il
Giudice delegato dal Presidente del Tribunale aveva disposto in via temporanea ed urgente la suddetta assegnazione dal momento che il figlio della coppia , studente universitario, Per_2 specializzando in Scienze motorie, non fosse ancora divenuto autosufficiente.
Deve ritenersi che, tenuto conto dell'età di , oggi ventisettenne, del tempo trascorso dal Per_2 momento di instaurazione del presente giudizio in cui lo stesso era specializzando in Scienze
Motorie, del percorso di studi da questo intrapreso, deve ritenersi verosimile che lo stesso abbia raggiunto l'indipendenza sotto il profilo economico e, pertanto, va revocata l'assegnazione della casa coniugale al . CP_1
Occorre, tuttavia, specificare che la stessa non può essere assegnata alla ricorrente, come dalla stessa richiesto, giacché il fine del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è la tutela dell'habitat domestico.
Ne consegue che, a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, opereranno le regole ordinarie in materia di diritto di proprietà.
4. La ha richiesto di disporre in merito al proprio mantenimento. Parte_1
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma
6 idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Nel caso in esame, occorre osservare che è operaio della Fiat (i cui guadagni Controparte_1 all'epoca della separazione erano pari nel 2021 ad € 25.982,00 lordi;
nel 2022 ad € 28.967,00) e vive nella casa coniugale in comproprietà. La è casalinga, vive in locazione pagando un Parte_1 canone per la somma di € 450,00 (per cui è in corso un procedimento per convalida di sfratto per morosità).
Tanto premesso, va evidenziato che in sede presidenziale l'ammontare del mantenimento previsto in favore della era fondato anche sulla circostanza che fosse unicamente il Parte_1
a provvedere al mantenimento del figlio , non autosufficiente. Essendo mutate tali CP_1 Per_2 circostanze, come in precedenza rappresentato, e tenuto conto delle difficoltà documentate della ricorrente, si ritiene congruo prevedere un aumento dell'ammontare del mantenimento pari ad €
220,00 mensili, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
5. Considerato che sono state rigettate entrambe le domande di addebito, le parti devono ritenersi reciprocamente soccombenti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 a) dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in GL d'AR (NA) il 13.07.1991, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di GL d'AR (Atto n. 124, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1991)
b) rigetta entrambe le domande di addebito;
c) revoca l'assegnazione della casa coniugale al;
CP_1
d) dispone che versi a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 somma di € 220,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a Parte_1
[...]
e) compensa le spese di lite;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di GL d'AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5692/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to ROSA C.F._1
GALLO;
RICORRENTE
E
, nato il 25/03/1965 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to NASTI MARIA ROSARIA e FREDA
DIEGO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
22.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.09.2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale da con addebito al coniuge, con il quale aveva contratto Controparte_1
Per_ matrimonio in data 13.07.1991, da cui sono nati i figli (22/04/1992), e Per_2 CP_2
(17.07.1998), di cui solo , studente universitario, non autosufficiente. Chiedeva di Per_2 assegnarle la casa coniugale e di prevedere in capo al resistente la corresponsione di un assegno mensile in favore della nonché del figlio maggiorenne ma non autosufficiente. Parte_1
2. Ritualmente citato, si costituiva e, pur associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione, avanzava domanda di addebito in via riconvenzionale e rappresentava che la ricorrente aveva lasciato la casa coniugale. Chiedeva, tenuto conto della mancata autosufficienza economica del figlio per il quale avrebbe provveduto direttamente al mantenimento, Per_2
l'assegnazione della casa coniugale.
3. All'esito dell'udienza di comparizione il Giudice delegato a funzioni presidenziali assegnava la casa coniugale al , che vi avrebbe continuato a vivere unitamente a , e prevedeva, in CP_1 Per_2 capo a quest'ultimo, la corresponsione di un assegno pari ad € 150,00 e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore. Espletata la prova orale nei limiti ammessi dal Giudice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Va dato atto che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione
2 della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
2. Entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di addebito.
Risulta opportuno evidenziare che, per ciò che concerne le domande di addebito vicendevolmente spiegate dalle parti, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662).
3 Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Alla base della domanda di addebito la ricorrente allega condotte violente ed aggressive del
, per le quali nel 2022 ha sporto denuncia, le quali sono state archiviate. CP_1
Più precisamente, le denunce hanno tutte avute esito negativo, essendo stata disposta l'archiviazione delle suddette, come documentato in atti, avendo il GIP del Tribunale di Nola evidenziato che quanto denunciato dalla non ha trovato alcun riscontro né nelle Parte_1 dichiarazioni dei figli della coppia, i quali hanno rappresentato che le denunce della ricorrente sono state effettuate a seguito della scoperta della relazione della con un altro uomo, Parte_1 né da ulteriori elementi (quali, a titolo esemplificativo, certificazioni mediche).
Ne consegue che al riguardo non vi è alcun riscontro sotto il profilo probatorio e la domanda di addebito avanzata dalla deve essere rigettata. Parte_1
Viceversa, con riferimento alla domanda avanzata dal resistente in via riconvenzionale, questi fonda la propria richiesta di addebito sulla violazione dei doveri di fedeltà da parte della ricorrente avendo questa intrapreso una relazione extraconiugale.
4 L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale. Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017;
Cass., n. 16859 del 2015).
Ne deriva che un comportamento infedele ma successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non giustifica la pronuncia di addebito, dal momento che l'evento che ha determinato il fallimento dell'unione coniugabile potrebbe non essere eziologicamente riconducibile al tradimento del coniuge.
Più dettagliatamente, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 08.06.2023, n. 16169).
Tuttavia, occorre osservare che nel caso in esame non vi è prova del momento in cui è iniziata la relazione extraconiugale dal momento che la ha dichiarato in sede di interpello formale Parte_1 di aver avuto “una conversazione telefonica con una persona, ma ciò è avvenuto dopo quattro anni dalla separazione di fatto” con il marito e non vi è prova che sia stata la violazione del suddetto dovere di fedeltà a determinare l'intollerabilità della convivenza. Né la denuncia orale depositata dalla può essere richiamata a tal fine dal momento che la stessa descrive la relazione Parte_1 coniugale come fortemente conflittuale e, seppur è vero che nella suddetta denuncia la stessa ammette di frequentare un altro uomo, non emerge una prova tranquillizzante circa il momento in cui la crisi coniugale è insorta e se la stessa sia poi effettivamente da ascrivere sotto il profilo eziologico alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente. Nemmeno a tal fine soccorre la documentazione depositata in sede penale (cfr. ordinanza del GIP del 7.11.2023), in cui si dà atto di una fortissima conflittualità della coppia “già in crisi da molto tempo”.
In mancanza di prova sul punto, la domanda di addebito spiegata dal deve essere CP_1 anch'essa rigettata.
3. Ancora, occorre evidenziare che la richiede di assegnare a sé medesima la casa Parte_1 coniugale, essendo venuti meno i presupposti che avevano determinato l'assegnazione al CP_1
5 della casa familiare ai sensi dell'art. 337sexies c.c. Ed invero, con ordinanza del 05.03.2023, il
Giudice delegato dal Presidente del Tribunale aveva disposto in via temporanea ed urgente la suddetta assegnazione dal momento che il figlio della coppia , studente universitario, Per_2 specializzando in Scienze motorie, non fosse ancora divenuto autosufficiente.
Deve ritenersi che, tenuto conto dell'età di , oggi ventisettenne, del tempo trascorso dal Per_2 momento di instaurazione del presente giudizio in cui lo stesso era specializzando in Scienze
Motorie, del percorso di studi da questo intrapreso, deve ritenersi verosimile che lo stesso abbia raggiunto l'indipendenza sotto il profilo economico e, pertanto, va revocata l'assegnazione della casa coniugale al . CP_1
Occorre, tuttavia, specificare che la stessa non può essere assegnata alla ricorrente, come dalla stessa richiesto, giacché il fine del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è la tutela dell'habitat domestico.
Ne consegue che, a seguito della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, opereranno le regole ordinarie in materia di diritto di proprietà.
4. La ha richiesto di disporre in merito al proprio mantenimento. Parte_1
Ed invero, l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I,
22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma
6 idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Nel caso in esame, occorre osservare che è operaio della Fiat (i cui guadagni Controparte_1 all'epoca della separazione erano pari nel 2021 ad € 25.982,00 lordi;
nel 2022 ad € 28.967,00) e vive nella casa coniugale in comproprietà. La è casalinga, vive in locazione pagando un Parte_1 canone per la somma di € 450,00 (per cui è in corso un procedimento per convalida di sfratto per morosità).
Tanto premesso, va evidenziato che in sede presidenziale l'ammontare del mantenimento previsto in favore della era fondato anche sulla circostanza che fosse unicamente il Parte_1
a provvedere al mantenimento del figlio , non autosufficiente. Essendo mutate tali CP_1 Per_2 circostanze, come in precedenza rappresentato, e tenuto conto delle difficoltà documentate della ricorrente, si ritiene congruo prevedere un aumento dell'ammontare del mantenimento pari ad €
220,00 mensili, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
5. Considerato che sono state rigettate entrambe le domande di addebito, le parti devono ritenersi reciprocamente soccombenti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 a) dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in GL d'AR (NA) il 13.07.1991, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di GL d'AR (Atto n. 124, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, anno 1991)
b) rigetta entrambe le domande di addebito;
c) revoca l'assegnazione della casa coniugale al;
CP_1
d) dispone che versi a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese la Controparte_1 somma di € 220,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a Parte_1
[...]
e) compensa le spese di lite;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di GL d'AR (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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