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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1732/2023
Verbale di udienza del 23/01/2025
Per la parte ricorrente è comparso l'avv. OTTAZZI MANUELA in sostituzione dell'avv. MANNO GIAN PAOLO
Per la parte resistente è comparso l'avv. BIAGI CLAUDIO
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. OTTAZZI si richiama agli atti ed alle conclusioni riportate chiedendo un termine per una memoria difensiva finale;
l'avv. BIAGI conclude come di seguito: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis
Respingere le domande tutte della controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate; Confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in ogni caso; Condannare il convenuto al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Euro 20.990,82 oltre interessi di Parte_1
cui all'art. 1284 cc quarto comma, dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di cui all'art. 1284 cc primo comma dalla data di pagamento alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sempre fino al saldo Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre spese generali, IVA e CPA come per legg da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Il Giudice
pagina 1 di 8 rigetta la richiesta di concessione di termini per memorie, in quanto non prevista dall'art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2023 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in Genova via XX Settembre n. 16/6, presso lo Studio dell'Avv. Gian Paolo
Manno, che lo assiste, rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore opponente
nei confronti di
CF: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._2
Genova, Via Assarotti, 31/6, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuta opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo ed al precetto.
Conclusioni: come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento, introdotto con ricorso depositato in data 25.10.2023, ha ad oggetto l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 437 Parte_2
pagina 3 di 8 del 04/08/2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 1114/23 R.G., nonché all'atto di precetto del 05/09/23 notificato in uno al decreto ingiuntivo in data 11/10/23.
In particolare, nell'agire in via monitoria ha dedotto che il pagamento di Parte_1
€ 30.000,00, intervenuto in favore di sulla scorta della sentenza Parte_2
del Tribunale di Massa n. 721\2018, è rimasto in parte privo di causa, a fronte della riforma della predetta sentenza da parte della Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 643 del 31/05/2022 e ne ha quindi richiesto la restituzione: domanda che è stata accolta con il decreto ingiuntivo opposto, notificato alla parte ingiunta unitamente ad atto di precetto.
Parte opponente, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ha lamentato che la sentenza n. 643 del 31/05/2022 della Corte d'Appello di Genova è stata impugnata dinanzi la Corte di Cassazione, mediante giudizio incardinato con il n.
549/2023 R.G., nell'ambito del quale ha avanzato la richiesta di Parte_2
riforma della sentenza di merito per la violazione e falsa applicazione dell'art. 905 c.c..
Da ciò discenderebbe che fino al momento della statuizione da parte della Cassazione alcun obbligo restitutorio può essere vantato da maturando questo Parte_1
solo se e quando le disposizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello di
Genova verranno confermate, in accordo al disposto dell'art. 389 c.p.c.. Inoltre,
l'opponente ha eccepito che il precetto è stato notificato forza di decreto ingiuntivo non munito della provvisoria esecuzione ed ha richiesto al Tribunale di dichiararne la nullità e\o l'inefficacia.
Tale ricostruzione non è condivisa dalla convenuta opposta, che ritiene esulanti dall'ambito del presente giudizio le questioni di fatto e diritto inerenti la vicenda attualmente oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte, sorgendo il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata in appello per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza. Per
pagina 4 di 8 ciò che attiene, invece, l'opposizione avverso il precetto parte opposta sostiene che nessuna nullità sia prescritta nell'art. 482 c.p.c., essendo indicato nel precetto un termine dilatorio di 40 giorni, e risultando quindi infondata l'eccezione formulata dalla controparte circa la mancanza del termine minimo di 10 giorni.
2. E' opinione del magistrato che l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. sia priva di pregio.
Deve anzitutto evidenziarsi come vi sia idoneo riscontro, anche ai sensi dell'art. 115
c.p.c., della dazione operata da in favore di , di Parte_1 Parte_2
complessivi € 30.000,00 a fronte della sentenza del Tribunale di Massa n. 721\2018; nonché della parziale riforma della citata sentenza da parte della Corte d'Appello di
Genova con la sentenza n. 643\2022. Non risultano puntualmente contestate, inoltre, le operazioni contabili effettuate da in via monitoria, di talché può Parte_1
ritenersi che i rapporti dare\avere tra le parti, a fronte di quanto statuito dalle predette sentenze, radichino effettivamente una posizione creditoria in capo a Parte_1
per complessivi € 20.990,82.
3. Ciò posto, deve darsi conto che la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ. 29302\2022) - facendo espresso riferimento alla sentenza a Sezioni Unite
12190\2004 (riguardante una fattispecie diversa da quella che ne occupa) - ha statuito che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (Cass. n. 19296 del 2005 e precedenti ivi richiamati); che, inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del
pagina 5 di 8 2004; Cass. n. 13454 del 2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia”. Non si tratta, come detto, di un precedente isolato, posto che già nell'arresto n. 12773\2017 la Cassazione aveva avuto modo di chiarire che: “è principio consolidato (tra le altre, Cass. n. 28167/2013, in motivazione) quello per cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia (Cass. n. 19296/2005 e precedenti ivi richiamati); che, inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190/2004; Cass. n. 13454/2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia;
che, dunque, non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio d'impugnazione e quello promosso per ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi riformata in appello”.
In altri termini, ai fini della restituzione di quanto pagato non è necessario che intervenga il giudicato in ordine alla sentenza di appello che ha caducato la pronuncia di primo grado a fronte di cui è intervenuto il pagamento, potendo la restituzione essere richiesta “immediatamente” a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio ed a dispetto da qualsivoglia scrutinio in ordine al merito dello stesso;
il che appare comprensibile in considerazione della provvisoria esecutività delle sente di appello:
pagina 6 di 8 condizione sussistente anche anteriormente alla riforma del processo civile, di cui alla l.
26 novembre 1990, n. 353, che ha previsto espressamente la provvisoria esecuzione anche per le sentenze di primo grado.
4. ha pertanto legittimamente agito in via monitoria, di talché – in Parte_1
difetto di specifiche contestazioni in punto di quantum – non si ravvisano ragioni di riformare il decreto ingiuntivo opposto. Da qui il rigetto dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c..
5. Merita accoglimento, invece, l'opposizione avanzata da con Parte_2
riguardo all'atto di precetto, da qualificarsi ex art. 615 c.p.c., dal momento che questo è stato notificato all'opponente sulla scorta di un titolo (il decreto ingiuntivo opposto) non provvisoriamente esecutivo: il Tribunale di Massa, invero, nell'emettere il decreto ingiuntivo notificato unitamente al precetto non ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 642 c.p.c..
A riguardo, vale evidenziare che l'art. 480 c.p.c. definisce il precetto come “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”. Mentre l'art. 474 c.p.c. stabilisce che: “Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”
Orbene, il difetto originario di un titolo esecutivo (non potendosi considerare tale il decreto ingiuntivo non esecutivo) comporta la nullità del precetto.
6. A fronte della soccombenza reciproca le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 1732\2023 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 7 di 8 1) rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da parte di Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 437 del 04/08/2023, emesso nell'ambito del procedimento n. 1114/23 R.G. e per l'effetto ne conferma le statuizioni dichiarandone la definitiva esecutorietà;
2) accoglie l'opposizione proposta da ex art. 615 c.p.c. Parte_2
avverso il precetto del 5.9.2023 notificato in data 11.10.23 da parte di Parte_1
[...]
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 23.1.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
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