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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei giudici dott.ssa Laura CECCON Presidente dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore dott. Marco SARAN Giudice, letti gli atti del procedimento di reclamo n. 4961/2024 R.G., a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 14/01/2025; rilevato che la parte reclamante Avv. , “in proprio quale procuratore CP_1 speciale della sig.ra , rappresentato e difeso da se stesso, nonché Parte_1 per la sig.ra ”, impugna l'ordinanza con la quale il Giudice Parte_1 dell'Esecuzione, a seguito di opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice, ha sospeso il procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) avviato dalla parte creditrice, odierna reclamante;
rilevato che la reclamante lamenta che la decisione del Giudice di prime cure sarebbe errata, deducendo quanto segue:
- di avere rimesso a i conteggi di quanto dovuto per le spettanze Controparte_2 professionali sulla base della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 687/2024 del
Tribunale di Salerno, nonché copia della procura speciale per quanto concerneva la sorte capitale, che avrebbe dovuto essere versata al reclamante, quale procuratore speciale della creditrice Parte_1
- che avrebbe provveduto al pagamento di quanto spettante per sorte CP_2 capitale con assegno circolare intestato a Parte_1
- che l'assegno sarebbe stato restituito e sarebbe stato, quindi, notificato atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, avverso il quale avrebbe CP_2 CP_ promosso opposizione, valorizzando il fatto che l'Avv. non avrebbe fornito alcuna prova della sua legittimazione attiva ad intraprendere la procedura esecutiva;
- che la decisione del Giudice di prime cure sarebbe errata, in quanto l'esecutante
CP_ non sarebbe soggetto diverso dal creditore, essendo l'Avv. procuratore speciale
CP_ della creditrice l'Avv. avrebbe semplicemente indicato, ai fini del Pt_1
CP_ pagamento, l'IBAN di un conto intestato all'associazione professionale cui l'Avv. sarebbe associato;
peraltro, l'opponente non avrebbe in alcun modo contestato
CP_ l'intervenuta restituzione dell'assegno da parte dell'Avv. in quanto modalità di pagamento difforme da quella indicata;
ancora, il pagamento a mezzo assegno circolare
1 operato da non poteva costituire valido adempimento con effetto liberatorio, a CP_2
CP_ fronte delle indicazioni per il pagamento a mezzo bonifico fornite dall'Avv. ; quanto CP_ alla distinzione tra il creditore legittimato a chiedere il pagamento, Avv. , e l'associazione professionale intestataria del conto corrente beneficiario, essa non giustificherebbe l'ostruzionismo di all'effettuazione del pagamento nella CP_2 modalità concordata, essendo l'associazione priva di personalità giuridica;
rilevato che la reclamata si oppone all'accoglimento del reclamo, Controparte_3 ribadendo tutto quanto già dedotto nel ricorso in opposizione, come meglio di seguito riepilogato:
- contesta l'intervenuta pattuizione di qualsivoglia modalità di pagamento, allegando CP_ che l'Avv. avrebbe dapprima chiesto l'accredito delle somme - anche spettanti alla creditrice - su un conto intestato allo (in realtà Pt_1 Controparte_4 intestato ad altro studio associato), quindi sul suo conto personale;
successivamente, con il pignoramento, il pagamento sarebbe stato richiesto su un ulteriore conto intestato allo studio, recante un IBAN differente da quello precedentemente indicato;
CP_ peraltro, il pignoramento sarebbe stato chiesto dal solo Avv. , mentre nella comparsa nel giudizio in opposizione si sarebbe costituita anche la parte Pt_1 sulla base di una procura datata 20.8.2024; CP_
- dalla procura notarile rilasciata dalla creditrice a favore dell'Avv. non Pt_1 si evincerebbe nessun riferimento allo studio associato a favore del quale viene richiesto il pagamento, e difetterebbe altresì la prova della legittimazione attiva dello stesso, mancando qualsivoglia riferimento agli accordi tra gli associati;
CP_
- il rifiuto da parte dell'Avv. del pagamento effettuato a mezzo assegno circolare intestato alla parte creditrice sarebbe del tutto ingiustificato;
- in ogni caso, ben il reclamante avrebbe potuto incassare il titolo di credito precitato, sulla scorta dei riferiti poteri di rappresentanza desumibili dalla procura prodotta;
rilevato che la terza OR , pur regolarmente citata, non Controparte_5 si è costituita in giudizio;
ritenuta l'infondatezza del reclamo;
risultano, invero, pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
- esiste un diritto di credito a favore di nei confronti di Parte_1 [...]
basato sulla sentenza n. 687/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno;
CP_3
- la debitrice ha pacificamente trasmesso all'avv. , Controparte_3 CP_1 procuratore di assegno circolare intestato a favore della predetta Parte_1
2 recante una somma costituente saldo integrale del debito di cui Parte_1 si discute nei confronti della precitata Parte_1 CP_
- tale assegno è stato restituito dall'avv. alla parte reclamata;
ritenuto, preliminarmente, quanto al principale motivo di opposizione sollevato dalla debitrice avanti al G.E. nel ricorso in opposizione all'esecuzione, ovvero se sussista il diritto di procedere esecutivamente in capo all'Avv. Andrea Iorio – Controparte_4
soggetto del tutto estraneo alla procura notarile rilasciata da parte della
[...] creditrice che è pur vero che, per giurisprudenza costante, uno Parte_1 studio professionale associato - cui la legge (art. 36 c.c.) attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – può avere legittimazione attiva rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11940 del
03/05/2024); purtuttavia, la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, va accertata dal giudice del merito sulla base degli accordi tra gli associati in ordine all'ordinamento interno e all'amministrazione delle singole associazioni;
nel caso di CP_ specie, malgrado l'opposizione di l'Avv. non ha nemmeno avuto cura di CP_2 dimettere lo statuto dell'associazione professionale di cui dichiara – non documentandolo - di essere parte, non consentendo alcuna delibazione in merito;
ritenuto, in secondo luogo, quanto all'ulteriore questione se la presenza della procura speciale notarile, conferita da a favore dell'avv. , Parte_1 CP_1 legittimasse quest'ultimo a rifiutare il pagamento a mezzo di assegno circolare intestato alla creditrice persona fisica, per come trasmesso ad opera della debitrice – questione che ha prospettato sin dal ricorso in opposizione, cfr. pag. 4 del ricorso stesso, CP_2
e su cui il G.E. ha poi fondato in via pressoché esclusiva il provvedimento di sospensione -, che, sulla base della disamina del contenuto di detta procura, che CP_ contiene il potere dell'avv. di “rilasciare quietanza, di incassare somme, di consegnare il presente mandato alla cassa pagatrice, la quale viene dichiarata esente da qualsiasi responsabilità per il pagamento che andrà ad effettuare”, deve concludersi che non vi erano impedimenti al fatto che il procuratore incassasse l'assegno circolare emesso a favore della sua assistita (e mandante); dunque, il rifiuto di procedere all'incasso della somma, di converso, costituisce iniziativa assunta in violazione degli artt. 1175 e 1206 c.c., da rileggersi in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 1188, co. 1, c.c., che prescrive che il pagamento “deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge
3 o dal giudice a riceverlo”, come ritualmente avvenuto nella fattispecie, con emissione di assegno circolare a favore della creditrice e consegna del titolo di credito al procuratore della creditrice espressamente legittimato all'incasso, in nome e per conto della predetta;
richiamata, a sostegno di quanto osservato, la condivisibile pronuncia di legittimità secondo cui il mandato a riscuotere un credito non priva il mandante della titolarità del credito, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato (cfr. Cassazione, sez. 1, n. 6972 del 20/06/1991, oltretutto resa in ipotesi di mandato in rem propriam, ovvero contraddistinto da poteri più ampi rispetto a quelli oggetto di odierna disamina – cfr. infra); ritenuto, invero, che i termini della questione non mutano neppure ove si consideri che la debitrice, a seguito della restituzione dell'assegno, non ha effettivamente CP_ proceduto all'emissione di un ulteriore titolo di credito, atteso che l'avv. ha continuato a reiterare richieste di pagamento del credito esclusivamente a suo diretto favore (ovvero a favore dello studio associato di cui afferma di essere parte), in assenza di una procura speciale che a tal fine lo legittimasse (quello in questione, infatti, non risulta un mandato in rem propriam); infatti, in alcuna parte della procura di cui si CP_ discute conferisce potere all'avv. di pretendere pagamenti a Parte_1 proprio diretto favore, atteso che il procuratore ha la più limitata facoltà di “rilasciare quietanza, di incassare somme”, con una formulazione da interpretarsi in modo restrittivo, in quanto contenuta in una mera “procura speciale”, per quanto di natura notarile e contenente nel suo alveo un novero di poteri anche di natura sostanziale;
l'inciso di cui sopra, infatti, non può qualificarsi quale frazione di natura meramente esemplificativa di più ampi ed integrali poteri conferiti nell'alveo di una procura generale, posto che - come sopra esposto - l'atto di cui trattasi non risulta avere il suddetto contenuto;
considerato, inoltre, che, nelle obbligazioni pecuniarie, il debitore ha facoltà di pagare anche a mezzo di assegno circolare, potendo il creditore rifiutare il pagamento in detti termini solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva (cfr. Sezioni Unite n. 26617 del 18 dicembre 2007); nel caso di specie, il rifiuto del pagamento a mezzo di assegno circolare specificamente intestato alla titolare del credito è arbitrario, non avendo in alcun modo il reclamante giustificato detta condotta;
4
ritenuto che
, per tutti i predetti motivi, il provvedimento di sospensione emesso dal
G.E. in data 10.10.2024 vada confermato, attesa la sussistenza dei gravi motivi prescritti dall'art. 624 c.p.c., e il reclamo rigettato, in quanto infondato;
ritenuto che
, in ragione della soccombenza, le spese di lite debbano essere poste a carico del reclamante;
esse vengono liquidate in base allo scaglione di riferimento ai sensi del d.m. 147/22 (giudizi sino ad € 26.000,00), in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della modalità di svolgimento del giudizio, con celebrazione di una sola udienza in presenza, in cui le parti si sono sostanzialmente riportate agli atti difensivi;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede ex art. 669terdecies c.p.c.:
1) rigetta il reclamo, in quanto infondato, con conferma del provvedimento del G.E. di data 10.10.2024 di sospensione della procedura di espropriazione presso terzi n. r.g.e.
1313/2024;
2) condanna il reclamante alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a favore della reclamata costituita, liquidate in € 1.664,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Treviso, 25/03/2025
Il Presidente
dott.ssa Laura CECCON
5
Sezione Terza Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei giudici dott.ssa Laura CECCON Presidente dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore dott. Marco SARAN Giudice, letti gli atti del procedimento di reclamo n. 4961/2024 R.G., a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 14/01/2025; rilevato che la parte reclamante Avv. , “in proprio quale procuratore CP_1 speciale della sig.ra , rappresentato e difeso da se stesso, nonché Parte_1 per la sig.ra ”, impugna l'ordinanza con la quale il Giudice Parte_1 dell'Esecuzione, a seguito di opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice, ha sospeso il procedimento esecutivo (pignoramento presso terzi) avviato dalla parte creditrice, odierna reclamante;
rilevato che la reclamante lamenta che la decisione del Giudice di prime cure sarebbe errata, deducendo quanto segue:
- di avere rimesso a i conteggi di quanto dovuto per le spettanze Controparte_2 professionali sulla base della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 687/2024 del
Tribunale di Salerno, nonché copia della procura speciale per quanto concerneva la sorte capitale, che avrebbe dovuto essere versata al reclamante, quale procuratore speciale della creditrice Parte_1
- che avrebbe provveduto al pagamento di quanto spettante per sorte CP_2 capitale con assegno circolare intestato a Parte_1
- che l'assegno sarebbe stato restituito e sarebbe stato, quindi, notificato atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi, avverso il quale avrebbe CP_2 CP_ promosso opposizione, valorizzando il fatto che l'Avv. non avrebbe fornito alcuna prova della sua legittimazione attiva ad intraprendere la procedura esecutiva;
- che la decisione del Giudice di prime cure sarebbe errata, in quanto l'esecutante
CP_ non sarebbe soggetto diverso dal creditore, essendo l'Avv. procuratore speciale
CP_ della creditrice l'Avv. avrebbe semplicemente indicato, ai fini del Pt_1
CP_ pagamento, l'IBAN di un conto intestato all'associazione professionale cui l'Avv. sarebbe associato;
peraltro, l'opponente non avrebbe in alcun modo contestato
CP_ l'intervenuta restituzione dell'assegno da parte dell'Avv. in quanto modalità di pagamento difforme da quella indicata;
ancora, il pagamento a mezzo assegno circolare
1 operato da non poteva costituire valido adempimento con effetto liberatorio, a CP_2
CP_ fronte delle indicazioni per il pagamento a mezzo bonifico fornite dall'Avv. ; quanto CP_ alla distinzione tra il creditore legittimato a chiedere il pagamento, Avv. , e l'associazione professionale intestataria del conto corrente beneficiario, essa non giustificherebbe l'ostruzionismo di all'effettuazione del pagamento nella CP_2 modalità concordata, essendo l'associazione priva di personalità giuridica;
rilevato che la reclamata si oppone all'accoglimento del reclamo, Controparte_3 ribadendo tutto quanto già dedotto nel ricorso in opposizione, come meglio di seguito riepilogato:
- contesta l'intervenuta pattuizione di qualsivoglia modalità di pagamento, allegando CP_ che l'Avv. avrebbe dapprima chiesto l'accredito delle somme - anche spettanti alla creditrice - su un conto intestato allo (in realtà Pt_1 Controparte_4 intestato ad altro studio associato), quindi sul suo conto personale;
successivamente, con il pignoramento, il pagamento sarebbe stato richiesto su un ulteriore conto intestato allo studio, recante un IBAN differente da quello precedentemente indicato;
CP_ peraltro, il pignoramento sarebbe stato chiesto dal solo Avv. , mentre nella comparsa nel giudizio in opposizione si sarebbe costituita anche la parte Pt_1 sulla base di una procura datata 20.8.2024; CP_
- dalla procura notarile rilasciata dalla creditrice a favore dell'Avv. non Pt_1 si evincerebbe nessun riferimento allo studio associato a favore del quale viene richiesto il pagamento, e difetterebbe altresì la prova della legittimazione attiva dello stesso, mancando qualsivoglia riferimento agli accordi tra gli associati;
CP_
- il rifiuto da parte dell'Avv. del pagamento effettuato a mezzo assegno circolare intestato alla parte creditrice sarebbe del tutto ingiustificato;
- in ogni caso, ben il reclamante avrebbe potuto incassare il titolo di credito precitato, sulla scorta dei riferiti poteri di rappresentanza desumibili dalla procura prodotta;
rilevato che la terza OR , pur regolarmente citata, non Controparte_5 si è costituita in giudizio;
ritenuta l'infondatezza del reclamo;
risultano, invero, pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
- esiste un diritto di credito a favore di nei confronti di Parte_1 [...]
basato sulla sentenza n. 687/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno;
CP_3
- la debitrice ha pacificamente trasmesso all'avv. , Controparte_3 CP_1 procuratore di assegno circolare intestato a favore della predetta Parte_1
2 recante una somma costituente saldo integrale del debito di cui Parte_1 si discute nei confronti della precitata Parte_1 CP_
- tale assegno è stato restituito dall'avv. alla parte reclamata;
ritenuto, preliminarmente, quanto al principale motivo di opposizione sollevato dalla debitrice avanti al G.E. nel ricorso in opposizione all'esecuzione, ovvero se sussista il diritto di procedere esecutivamente in capo all'Avv. Andrea Iorio – Controparte_4
soggetto del tutto estraneo alla procura notarile rilasciata da parte della
[...] creditrice che è pur vero che, per giurisprudenza costante, uno Parte_1 studio professionale associato - cui la legge (art. 36 c.c.) attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – può avere legittimazione attiva rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 11940 del
03/05/2024); purtuttavia, la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, va accertata dal giudice del merito sulla base degli accordi tra gli associati in ordine all'ordinamento interno e all'amministrazione delle singole associazioni;
nel caso di CP_ specie, malgrado l'opposizione di l'Avv. non ha nemmeno avuto cura di CP_2 dimettere lo statuto dell'associazione professionale di cui dichiara – non documentandolo - di essere parte, non consentendo alcuna delibazione in merito;
ritenuto, in secondo luogo, quanto all'ulteriore questione se la presenza della procura speciale notarile, conferita da a favore dell'avv. , Parte_1 CP_1 legittimasse quest'ultimo a rifiutare il pagamento a mezzo di assegno circolare intestato alla creditrice persona fisica, per come trasmesso ad opera della debitrice – questione che ha prospettato sin dal ricorso in opposizione, cfr. pag. 4 del ricorso stesso, CP_2
e su cui il G.E. ha poi fondato in via pressoché esclusiva il provvedimento di sospensione -, che, sulla base della disamina del contenuto di detta procura, che CP_ contiene il potere dell'avv. di “rilasciare quietanza, di incassare somme, di consegnare il presente mandato alla cassa pagatrice, la quale viene dichiarata esente da qualsiasi responsabilità per il pagamento che andrà ad effettuare”, deve concludersi che non vi erano impedimenti al fatto che il procuratore incassasse l'assegno circolare emesso a favore della sua assistita (e mandante); dunque, il rifiuto di procedere all'incasso della somma, di converso, costituisce iniziativa assunta in violazione degli artt. 1175 e 1206 c.c., da rileggersi in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 1188, co. 1, c.c., che prescrive che il pagamento “deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge
3 o dal giudice a riceverlo”, come ritualmente avvenuto nella fattispecie, con emissione di assegno circolare a favore della creditrice e consegna del titolo di credito al procuratore della creditrice espressamente legittimato all'incasso, in nome e per conto della predetta;
richiamata, a sostegno di quanto osservato, la condivisibile pronuncia di legittimità secondo cui il mandato a riscuotere un credito non priva il mandante della titolarità del credito, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato (cfr. Cassazione, sez. 1, n. 6972 del 20/06/1991, oltretutto resa in ipotesi di mandato in rem propriam, ovvero contraddistinto da poteri più ampi rispetto a quelli oggetto di odierna disamina – cfr. infra); ritenuto, invero, che i termini della questione non mutano neppure ove si consideri che la debitrice, a seguito della restituzione dell'assegno, non ha effettivamente CP_ proceduto all'emissione di un ulteriore titolo di credito, atteso che l'avv. ha continuato a reiterare richieste di pagamento del credito esclusivamente a suo diretto favore (ovvero a favore dello studio associato di cui afferma di essere parte), in assenza di una procura speciale che a tal fine lo legittimasse (quello in questione, infatti, non risulta un mandato in rem propriam); infatti, in alcuna parte della procura di cui si CP_ discute conferisce potere all'avv. di pretendere pagamenti a Parte_1 proprio diretto favore, atteso che il procuratore ha la più limitata facoltà di “rilasciare quietanza, di incassare somme”, con una formulazione da interpretarsi in modo restrittivo, in quanto contenuta in una mera “procura speciale”, per quanto di natura notarile e contenente nel suo alveo un novero di poteri anche di natura sostanziale;
l'inciso di cui sopra, infatti, non può qualificarsi quale frazione di natura meramente esemplificativa di più ampi ed integrali poteri conferiti nell'alveo di una procura generale, posto che - come sopra esposto - l'atto di cui trattasi non risulta avere il suddetto contenuto;
considerato, inoltre, che, nelle obbligazioni pecuniarie, il debitore ha facoltà di pagare anche a mezzo di assegno circolare, potendo il creditore rifiutare il pagamento in detti termini solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva (cfr. Sezioni Unite n. 26617 del 18 dicembre 2007); nel caso di specie, il rifiuto del pagamento a mezzo di assegno circolare specificamente intestato alla titolare del credito è arbitrario, non avendo in alcun modo il reclamante giustificato detta condotta;
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ritenuto che
, per tutti i predetti motivi, il provvedimento di sospensione emesso dal
G.E. in data 10.10.2024 vada confermato, attesa la sussistenza dei gravi motivi prescritti dall'art. 624 c.p.c., e il reclamo rigettato, in quanto infondato;
ritenuto che
, in ragione della soccombenza, le spese di lite debbano essere poste a carico del reclamante;
esse vengono liquidate in base allo scaglione di riferimento ai sensi del d.m. 147/22 (giudizi sino ad € 26.000,00), in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, in ragione della modalità di svolgimento del giudizio, con celebrazione di una sola udienza in presenza, in cui le parti si sono sostanzialmente riportate agli atti difensivi;
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede ex art. 669terdecies c.p.c.:
1) rigetta il reclamo, in quanto infondato, con conferma del provvedimento del G.E. di data 10.10.2024 di sospensione della procedura di espropriazione presso terzi n. r.g.e.
1313/2024;
2) condanna il reclamante alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a favore della reclamata costituita, liquidate in € 1.664,00 per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Si comunichi.
Treviso, 25/03/2025
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