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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1067/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito proseguirà a vivere presso la dimora coniugale con le relative pertinenze ed arredi, di proprietà dei coniugi nella misura del 50%, acquistata in data 3.12.2020, con mutuo ipotecario cointestato sempre al 50%, sita in Seregno, Via Solferino, 75, mentre la GN si è già trasferita Pt_2 presso la dimora paterna;
pagina 1 di 3 3. La GN si obbliga a cedere la quota di sua proprietà, nella misura del 50%, dell'immobile Pt_2 suindicato al marito che ne diverrà unico proprietario, nonché unico intestatario del mutuo ipotecario insistente sull'abitazione a mezzo della procedura bancaria di accollo liberatorio, per il corrispettivo concordato tra le parti pari a euro 30.000;
4. Il Sig. verserà alla moglie la somma concordata, tramite un piano dilazionato, che prevede la Pt_1 corresponsione di ratei mensili dell'importo pari a euro 300,00, a mezzo di bonifici bancari sul conto corrente della GN , il 20 di ogni mese, sino all'estinzione totale del debito;
Pt_2
5. Nel momento in cui la banca rilascerà l'attestazione dell'avvenuto accollo liberatorio del mutuo al marito con effetti, per l'appunto, liberatori nei confronti della moglie, i ricorrenti procederanno contestualmente con la cessione della quota dell'immobile, avanti al Notaio nominato di comune accordo, secondo le modalità sopra indicate;
6. la corresponsione delle somme di cui sopra, decorreranno dalla formalizzazione dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile;
7. La moglie a partire dal mese di febbraio non corrisponderà più al marito la somma relativa alla quota di mutuo per la sua parte;
8. Le spese per l'accollo liberatorio del mutuo e quelle notarili saranno a carico esclusivo del marito, mentre le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
9. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
10. La cessione della quota dell'abitazione coniugale, così come indicata nelle condizioni, si è perfezionata e conclusa;
10. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi;
11. Spese compensate;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza Presidenziale e contestualmente,
CHIEDONO
l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno (MB), il 04.07.2016, ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c., con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB), per la relativa annotazione”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 435 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.3.2025, pubblicata il 24.3.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
pagina 2 di 3 Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Seregno (MB) il 4.7.2016 (trascritto al n. 30 Parte II Serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1067/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Martinoli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il marito proseguirà a vivere presso la dimora coniugale con le relative pertinenze ed arredi, di proprietà dei coniugi nella misura del 50%, acquistata in data 3.12.2020, con mutuo ipotecario cointestato sempre al 50%, sita in Seregno, Via Solferino, 75, mentre la GN si è già trasferita Pt_2 presso la dimora paterna;
pagina 1 di 3 3. La GN si obbliga a cedere la quota di sua proprietà, nella misura del 50%, dell'immobile Pt_2 suindicato al marito che ne diverrà unico proprietario, nonché unico intestatario del mutuo ipotecario insistente sull'abitazione a mezzo della procedura bancaria di accollo liberatorio, per il corrispettivo concordato tra le parti pari a euro 30.000;
4. Il Sig. verserà alla moglie la somma concordata, tramite un piano dilazionato, che prevede la Pt_1 corresponsione di ratei mensili dell'importo pari a euro 300,00, a mezzo di bonifici bancari sul conto corrente della GN , il 20 di ogni mese, sino all'estinzione totale del debito;
Pt_2
5. Nel momento in cui la banca rilascerà l'attestazione dell'avvenuto accollo liberatorio del mutuo al marito con effetti, per l'appunto, liberatori nei confronti della moglie, i ricorrenti procederanno contestualmente con la cessione della quota dell'immobile, avanti al Notaio nominato di comune accordo, secondo le modalità sopra indicate;
6. la corresponsione delle somme di cui sopra, decorreranno dalla formalizzazione dell'atto notarile di cessione della quota dell'immobile;
7. La moglie a partire dal mese di febbraio non corrisponderà più al marito la somma relativa alla quota di mutuo per la sua parte;
8. Le spese per l'accollo liberatorio del mutuo e quelle notarili saranno a carico esclusivo del marito, mentre le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
9. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei conti correnti;
10. La cessione della quota dell'abitazione coniugale, così come indicata nelle condizioni, si è perfezionata e conclusa;
10. I coniugi dichiarano di aver, altresì, regolato le ulteriori pendenze economiche in essere tra gli stessi;
11. Spese compensate;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza Presidenziale e contestualmente,
CHIEDONO
l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Seregno (MB), il 04.07.2016, ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c., con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB), per la relativa annotazione”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 435 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.3.2025, pubblicata il 24.3.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
pagina 2 di 3 Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Seregno (MB) il 4.7.2016 (trascritto al n. 30 Parte II Serie A del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2016) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3