Rigetto
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/05/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04282/2025REG.PROV.COLL.
N. 06577/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6577 del 2023, proposto da
NG SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1200/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento datato 11.06.2018 prot. 48281 del 15.06.2018 del Comune di LI con il quale si ingiunge alla ricorrente di provvedere alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese, delle opere edilizie realizzate in LI (NA) alla via Provinciale Pianura n. 35.
Le opere consistono nella “realizzazione di un manufatto di mq 150 circa, che si sviluppa su due livelli: un piano seminterrato adibito a deposito ed un primo piano adibito ad abitazione. Il piano seminterrato non è stato ispezionato all’interno, dall’esterno si rilevano sette finestroni e una porta in ferro a due battenti. Il primo piano completo di cassa scale è costituito da un appartamento, terrazzo completo di una scala esterna. Il solaio di copertura è chiuso da un parapetto in muratura.”
L’ordinanza di demolizione è motivata con riferimento alla circostanza che le opere sono state intraprese senza il prescritto permesso a costruire e che l’intero territorio del Comune di LI con d. m. del 12 settembre 1957 è stato dichiarato di notevole interesse pubblico.
2. Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata perché non sarebbe stata riconosciuta la preesistenza del manufatto.
Il manufatto sarebbe stato solo oggetto di un intervento di ristrutturazione, senza alcuna modifica delle sue caratteristiche plano-volumetriche, come da perizia prodotta.
Fa riferimento alla circostanza che l’obbligo di munirsi della licenza edilizia in tutte le zone del territorio comunale è stato introdotto dall'art. 10 della L. 6 agosto 1967 n. 765.
Parte appellante lamenta che con la sentenza appellata non sarebbe stata individuata la corretta tipologia dei lavori eseguiti.
Infatti sarebbero stati eseguiti lavori di consolidamento statico, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tali opere sarebbe sufficiente la denuncia d’inizio attività.
Fa riferimento all’art. 149 del D. Lgs 42/2004 che prevede la possibilità di porre in essere lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento statico del manufatto senza l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Richiama l’art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia che prevede la sola sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio attività che parte appellante riconosce di non avere presentato.
Parte appellante lamenta che l’ordinanza di demolizione è stata adottata molto tempo dopo la realizzazione del manufatto. Si sarebbe così determinato un legittimo affidamento del privato cittadino.
Sarebbe così mancata una motivazione più concreta, analitica, argomentata riguardante l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e la comparazione, con valutazione prevalente, dello stesso con all’interesse privato dell’appellante.
Vi dovrebbe essere altresì una motivazione espressa nel provvedimento finale che confuta e riscontra le osservazioni rese nel procedimento amministrativo da parte del singolo cittadino.
Parte appellante lamenta che il Comune di LI avrebbe ingiunto all’odierna appellante la demolizione di tutta l’opera senza considerare la preesistenza legittima.
La P.A. avrebbe potuto ordinare, quindi, solo il ripristino delle eventuali difformità alla stessa preesistenza, eliminando le opere eseguite, eventualmente, in difformità alla stessa ovvero, in alternativa, motivare ed argomentare l’impossibilità tecnica al ripristino dello stato dei luoghi.
Richiama l’art. 33 del Testo Unico dell’Edilizia che, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, prevede la ricostituzione dell’originario organismo edilizio.
3. L’appello è infondato.
Il Tar ha congruamente motivato che parte ricorrente non ha fornito la prova della preesistenza del manufatto.
Infatti la relazione peritale depositata dalla ricorrente il 07 dicembre 2022, si limita a rappresentare che gli immobili erano già presenti in accatastamento in data 5 giugno 2012.
Ne consegue l’evidente inidoneità della perizia a dimostrare la preesistenza degli immobili al 1967, asserita da parte appellante.
L’ordinanza di demolizione è congruamente motivata in relazione all’accertamento dell’esecuzione di opere senza titolo di cui è fornita precisa descrizione.
Trattasi infatti di realizzazione di un manufatto di mq 150 circa, che si sviluppa su due livelli: un piano seminterrato adibito a deposito ed un primo piano adibito ad abitazione. Si rilevano sette finestroni e una porta in ferro a due battenti. Il primo piano completo di cassa scale è costituito da un appartamento, terrazzo completo di una scala esterna. Il solaio di copertura è chiuso da un parapetto in muratura.
Ne consegue altresì l’infondatezza della tesi di parte appellante secondo cui si sarebbe trattato di una mera ristrutturazione di immobile
Trattasi al contrario di intero manufatto realizzato ex novo sine titulo, con conseguente legittimità, sotto questo profilo, dell’ordine di demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2011.
Infatti ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore del paesaggio, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
Il collegio osserva al riguardo che il territorio del Comune di LI è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico.
L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico. Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata; ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico (così Consiglio di Stato VII n° 9557 del 6 novembre 2023).
Il collegio osserva altresì che dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve tenere conto del lasso di tempo intercorso (così Consiglio di Stato VII n° 1653 del 19 febbraio 2024, II n° 2816 del 2 aprile 2025).
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO