Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7520 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7520 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.02.1986, residente in [...], e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Gioacchino Massimiliano Tavella ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Milano, Via Uberto Visconti di Modrone n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. I Signori e continueranno a vivere separati, nel mutuo e Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto.
2. Quanto all'affidamento dei figli minori, gli stessi rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Via Giuseppe
Mazzini n. 15 – 20875 Burago di Molgora (MB).
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
• a fine settimana alternativi, dalle ore 19:00 del venerdì sino alle ore 18:00 della domenica;
• per un pomeriggio alla settimana con pernotto, dall'uscita da scuola e con accompagnamento a scuola la mattina successiva, nella giornata da concordarsi di volta in volta con la madre;
• durante le vacanze scolastiche estive, per due settimane, anche non consecutive, per il periodo da concordare con la Sig.ra entro la fine del mese di aprile di ogni anno, prevedendosi la Pt_1 possibilità di alternanza di anno in anno;
• durante le vacanze scolastiche di Natale, alternando ogni anno con la madre il periodo tra il 23.12
(ore 11:00) ed il 30.12 (ore 18:00), ovvero dal 30.12 (ore 18:00) al 06.01 (ore 18:00), salvaguardando, in ogni caso, le esigenze dei minori;
Pasqua alle ore 18:00;
• per le altre festività scolastiche, per il 2025, la madre resterà in compagnia dei figli il 1 maggio, il giorno dell'Immacolata e del Santo Patrono di Milano;
il padre durante le festività del Carnevale,
25 aprile e 2 giugno;
con alternanza tra i genitori per gli anni successivi per i suindicati periodi;
5
• il padre e la madre potranno restare in compagnia dei figli nel giorno dei rispettivi compleanni, dalle opre 10:00 sino alle ore 22:00, indipendentemente dalle altre statuizioni aventi ad oggetto il diritto di visita;
• nella giornata del compleanno di e , i genitori parteciperanno insieme ai Per_1 Per_2 festeggiamenti presso l'abitazione del genitore presso il quale il figlio si troverà in quel giorno o presso altro luogo previamente concordato;
• i genitori, inoltre, si accorderanno di volta in volta per accompagnare e riprendere i figli dalle attività extra-scolastiche settimanali, garantendo eguale impegno.
4. Quanto all'ex casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sita in Via Giuseppe Mazzini
n. 15 – 20875 Burago di Molgora (MB), la stessa, con tutti i mobili di arredo ivi contenuta, rimarrà assegnata sino all'anno 2030 alla Sig.ra che ivi vi abiterà unitamente ai figli. Pt_1
Il predetto immobile sarà messo in vendita dai coniugi dall'anno 2030. Nelle more, il mutuo stipulato per l'acquisto verrà pagato nella misura del 70% dal Sig. e Parte_2 del restante 30% dalla Sig.ra Pt_1
Con le medesime percentuali che precedono, verrà ripartito il prezzo ricavato dalla vendita, previa estinzione del mutuo.
Le utenze e le spese condominiali ordinarie relative all'immobile resteranno a carico della Sig.ra sino alla data in cui vi abiterà unitamente ai figli, mentre le spese condominiali Pt_1 straordinarie verranno ripartite nella misura del 70% a carico del Sig. e del restante 30% Parte_2
a carico della Sig.ra Pt_1
Il Sig. parteciperà inoltre nella misura del 25% alle spese per il canone di locazione Parte_2 dell'immobile in cui la Sig.ra si dovrà trasferire con i figli al momento della vendita della Pt_1 casa coniugale, a condizione che il predetto canone sia concordato, per iscritto, tra le parti. Resta inteso che ogni eventuale dissenso rispetto al canone indicato/proposto dovrà essere adeguatamente motivato.
5. Quanto al contributo al mantenimento per i figli minori, i coniugi confermano le condizioni concordate in sede di separazione, di seguito riportate:
• il Sig. contribuirà al mantenimento di entrambi i figli minori mediante il pagamento Parte_2 dell'importo mensile di € 400,00 in favore della madre, a mezzo bonifico bancario da versare in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, presso la Banca BCC di Burago di Molgora, alle seguenti coordinate: [...] 000000224964;
• a seguito della vendita della casa coniugale, il contributo al mantenimento per i figli sarà aumentato nella misura di € 100,00 per entrambi i minori ed ammonterà quindi complessivamente ad € 500,00 mensili;
• il Sig. contribuirà inoltre nella misura del 60% alle spese straordinarie, da sostenere Parte_2 nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Monza e precisamente, a mero titolo esemplificativo:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco); e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio e/o campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout);
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il messo di trasporto dei figli.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrò manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla richiesta.
6. Con l'esatto e puntuale adempimento delle predette condizioni, che congiuntamente le parti dichiarazione di accettare, i Signori e danno atto e dichiarano di aver definito Pt_1 Parte_2 ogni questione patrimoniale inerente i rapporti derivanti dal loro matrimonio.
7. I coniugi confermano sin d'ora il loro reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo del documento di identità dei figli minori valido per l'espatrio, nonché dei rispettivi analoghi documenti personali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 2.11.2021 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 4.11.2021. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 14.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 4.09.2011 (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi