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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente do- Parte_1
miciliata presso l'Avv. NASO DOMENICO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri Controparte_2
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio AS D'LI CP_3
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso al giudice del lavoro esponeva di essere dipendente a Parte_1
Cont tempo indeterminato di , qualifica di Assistente Amministrativo, in servizio presso l'IIS "S. Grandis" di Cuneo;
di aver superato, con esito favorevole, appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in una graduatoria di ri- chiedenti, e di aver quindi acquisito con decorrenza 01.09.2011, la seconda posizione economica prevista per il personale A.T.A. ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modali- tà di attribuzione di cui all'art.2, co. 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008; aveva pertanto maturato dal 01.09.2011 il diritto a percepire il beneficio economico annuo di € 1.800,00 previsto dall'art.50
CCNL Comparto Scuola per l'acquisizione della seconda posizione economica del
1 personale ATA appartenente all'Area B;
tale importo peraltro, a causa del conteni- mento delle spese disposto dal D.L. n.78/25010 – nota come Legge Tremonti- non le era mai stato corrisposto così come a tutti i lavoratori ATA che ne erano già titolari dall'anno scolastico 2011/12, e con conseguente blocco del pagamento delle posizioni Cont economiche acquisite negli anni seguenti;
il , per dar corso all'Accordo Sindaca- le sottoscritto in data 07.08.2014 sbloccava nuovamente, in favore del personale
ATA, il pagamento del beneficio economico previsto per le posizioni acquisite ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/09, attraverso la pubblicazione di apposite graduatorie, in cui, però, l'emolumento veniva riconosciuto, incomprensi- bilmente, soltanto con decorrenza 1° Gennaio 2015; lamentava che il pagamento delle posizioni economiche avrebbe dovuto essere sbloccato non solo a decorrere dal 1
Gennaio 2015, ma anche per tutto il periodo antecedente l'annualità 2015; invece il aveva negato il pagamento delle posizioni economiche a Controparte_5 tutti i dipendenti ATA che ne erano già titolari a decorrere dal 01/09/2011.
Chiedeva quindi che il giudice accertasse e dichiarasse il suo diritto a percepire il be- neficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica
ATA acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decor- renza 01.09.2011 e, per l'effetto, condannasse il l pagamento in suo favore del CP_4 beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica
A.T.A. acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 con decor- renza 01.09.2011, pari a complessivi € 21.600,00, o altra somma meglio vista oltre ac- cessori e spese legali.
si costituiva in giudizio contestando la doman- Controparte_6
da avversaria e chiedendone il rigetto;
previa preliminare eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. di ogni diritto maturato anteriormente al quin- quennio decorrente, a ritroso, dalla data di notifica del ricorso e cioè dal 17.3.2024, eccepiva che la seconda posizione economica di € 1.800 annui da corrispondere in tredi- ci mensilità al personale dell'Area B pretesa dalla ricorrente viene attribuita progressi- vamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 dell' Accordo integrativo nazionale, diretto al personale util- mente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test (l'Accordo Nazionale del 12 marzo 2009 regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della seconda
2 posizione economica e dispone : “La posizione economica è attribuita a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collo- cato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il supera- mento della prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato.), ribadiva la procedura definita per tale for- mazione articolata in 3 segmenti per contestare che la ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria di richiedenti, non ha concluso la formazione prevista, avendo fre- quentato e concluso solo il I segmento (Modulo del corso di qualificazione di cui all'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004) e che quindi solo il mancato svolgimento della formazione richiesta le ha impedito di ottenere, mentre la seconda posizione econo- mica è stata attribuita sin dall'1.9.2011 a 14 assistenti amministrativi richiedenti, utilmente collocati in graduatoria ed in possesso dell'intera formazione prevista
(come da doc. 3).
La domanda va respinta per le ragioni che si espongono.
Appare fondata l'eccezione di prescrizione per le somme anteriori – di 5 anni e più- al 17.3.24 data di notifica del ricorso, non risultando atti interruttivi.
Appare peraltro risolutiva l'eccezione del convenuto per la quale la ricorrente non ha concluso l'intero iter formativo previsto per ottenere il beneficio, iter stabilito dall'Accordo nazionale del 2009 già citato e articolato in tre segmenti formativi;
sul punto invero difetta la prova dell'avvenuto completamento della formazione richie- sta.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disatte- sa o assorbita,
Respinge il ricorso di Parte_1
Compensa le spese di lite.
Motivazione in gg 60
Così deciso in Cuneo, il 12.2.25.
Il giudice estensore
3 Dott.ssa Natalia Fiorello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente do- Parte_1
miciliata presso l'Avv. NASO DOMENICO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE
Nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa E.Selleri Controparte_2
Cuneo-legalmente domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio AS D'LI CP_3
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso al giudice del lavoro esponeva di essere dipendente a Parte_1
Cont tempo indeterminato di , qualifica di Assistente Amministrativo, in servizio presso l'IIS "S. Grandis" di Cuneo;
di aver superato, con esito favorevole, appositi corsi di formazione diretti al personale utilmente collocato in una graduatoria di ri- chiedenti, e di aver quindi acquisito con decorrenza 01.09.2011, la seconda posizione economica prevista per il personale A.T.A. ai sensi dell'art.50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola, secondo i criteri, le procedure e le modali- tà di attribuzione di cui all'art.2, co. 3 (ex art.62 CCNL 2006/2009) della sequenza contrattuale sottoscritta in data 25.07.2008; aveva pertanto maturato dal 01.09.2011 il diritto a percepire il beneficio economico annuo di € 1.800,00 previsto dall'art.50
CCNL Comparto Scuola per l'acquisizione della seconda posizione economica del
1 personale ATA appartenente all'Area B;
tale importo peraltro, a causa del conteni- mento delle spese disposto dal D.L. n.78/25010 – nota come Legge Tremonti- non le era mai stato corrisposto così come a tutti i lavoratori ATA che ne erano già titolari dall'anno scolastico 2011/12, e con conseguente blocco del pagamento delle posizioni Cont economiche acquisite negli anni seguenti;
il , per dar corso all'Accordo Sindaca- le sottoscritto in data 07.08.2014 sbloccava nuovamente, in favore del personale
ATA, il pagamento del beneficio economico previsto per le posizioni acquisite ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/09, attraverso la pubblicazione di apposite graduatorie, in cui, però, l'emolumento veniva riconosciuto, incomprensi- bilmente, soltanto con decorrenza 1° Gennaio 2015; lamentava che il pagamento delle posizioni economiche avrebbe dovuto essere sbloccato non solo a decorrere dal 1
Gennaio 2015, ma anche per tutto il periodo antecedente l'annualità 2015; invece il aveva negato il pagamento delle posizioni economiche a Controparte_5 tutti i dipendenti ATA che ne erano già titolari a decorrere dal 01/09/2011.
Chiedeva quindi che il giudice accertasse e dichiarasse il suo diritto a percepire il be- neficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica
ATA acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con decor- renza 01.09.2011 e, per l'effetto, condannasse il l pagamento in suo favore del CP_4 beneficio economico annuo previsto in riferimento alla seconda posizione economica
A.T.A. acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 con decor- renza 01.09.2011, pari a complessivi € 21.600,00, o altra somma meglio vista oltre ac- cessori e spese legali.
si costituiva in giudizio contestando la doman- Controparte_6
da avversaria e chiedendone il rigetto;
previa preliminare eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. di ogni diritto maturato anteriormente al quin- quennio decorrente, a ritroso, dalla data di notifica del ricorso e cioè dal 17.3.2024, eccepiva che la seconda posizione economica di € 1.800 annui da corrispondere in tredi- ci mensilità al personale dell'Area B pretesa dalla ricorrente viene attribuita progressi- vamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 dell' Accordo integrativo nazionale, diretto al personale util- mente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test (l'Accordo Nazionale del 12 marzo 2009 regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della seconda
2 posizione economica e dispone : “La posizione economica è attribuita a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collo- cato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il supera- mento della prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato.), ribadiva la procedura definita per tale for- mazione articolata in 3 segmenti per contestare che la ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria di richiedenti, non ha concluso la formazione prevista, avendo fre- quentato e concluso solo il I segmento (Modulo del corso di qualificazione di cui all'art. 3 dell'Intesa 20 luglio 2004) e che quindi solo il mancato svolgimento della formazione richiesta le ha impedito di ottenere, mentre la seconda posizione econo- mica è stata attribuita sin dall'1.9.2011 a 14 assistenti amministrativi richiedenti, utilmente collocati in graduatoria ed in possesso dell'intera formazione prevista
(come da doc. 3).
La domanda va respinta per le ragioni che si espongono.
Appare fondata l'eccezione di prescrizione per le somme anteriori – di 5 anni e più- al 17.3.24 data di notifica del ricorso, non risultando atti interruttivi.
Appare peraltro risolutiva l'eccezione del convenuto per la quale la ricorrente non ha concluso l'intero iter formativo previsto per ottenere il beneficio, iter stabilito dall'Accordo nazionale del 2009 già citato e articolato in tre segmenti formativi;
sul punto invero difetta la prova dell'avvenuto completamento della formazione richie- sta.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disatte- sa o assorbita,
Respinge il ricorso di Parte_1
Compensa le spese di lite.
Motivazione in gg 60
Così deciso in Cuneo, il 12.2.25.
Il giudice estensore
3 Dott.ssa Natalia Fiorello
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