TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 333/2021 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Niscemi in via Canova 47, rappresentata e difesa dall' avv. CASSERO MARIA SELENE parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MANCUSO GANDOLFO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in intestazione ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile Controparte_1 dell'evento verificatosi in data 21.06.2019, intorno alle ore 10.00, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, camminava lungo la via Canova, allorquando nei pressi dell'incrocio con la via I. Nevio, inciampava in una buca stradale cadendo a terra. Per i traumi subìti la ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico Pt_2 dell'Ospedale di Niscemi, dove gli è stata diagnosticata una “frattura alla testa omerale destra con distacco del trochite”; a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
La richiesta risarcitoria per il danno alla persona, così come l'invito alla negoziazione assistita avanzati nei confronti del non hanno avuto seguito. CP_1
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 14.336,44 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Si è costituito il contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, Controparte_1 sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del ricorrente.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le relative domande eccezioni e difese e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Espletata la prova dichiarativa, è stata rigettata la richiesta di parte attrice di nomina del CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa posta in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 10.05.2022 in uno al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dalle testi escusse sono chiare ed esaustive sulla reale condizione dello stato dei luoghi;
per quel che interessa, affermano che nel tratto di strada in cui si è verificata la caduta, la buca in questione era presente già da tempo, che “allora come oggi la strada è tutta disastrata” ed elemento ulteriore per pervenire alla conclusione che il pericolo fosse prevedibile è la circostanza narrata dalla teste , secondo cui la buca si trovasse sulla stessa via dell'abitazione Tes_1 dell'attrice quindi la stessa era a conoscenza della condizione del manto stradale di quel tratto viario.
Le dichiarazioni de quibus devono ritenersi genuine e attendibili atteso che trovano conferma nella documentazione fotografica prodotta (rappresentativa dello stato dei luoghi) da cui emerge l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale.
Infatti, la situazione riferita in citazione è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attore è incappato è superata dalle generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre a maggior cautela nel transitare su di essa.
Se così è, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'attrice, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attrice integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
L'attrice, tenuto conto dell'evidente cattiva condizione del manto stradale di via Canova, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che le avrebbe consentito di evitare la buca e la conseguente caduta;
a fortiori vi è da dire che la stessa percorreva giornalmente quel tratto viario trovandosi sullo stesso tragitto che conduce alla propria abitazione.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013). Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto, senza che rilevi l'ammissione della parte attrice soccombente al patrocinio a spese dello Stato, in quanto operante ex art. 74, co.1, T.U. spese giustizia, previo dimezzamento ex art. 130 T.U. spese giustizia, solo per il compenso del suo difensore ex art. 131 T.U. spese giustizia (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 10053/2012, principio di diritto:
“L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1 che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.600,00 oltre al 15% del
[...]
compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 26.05.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 333/2021 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Niscemi in via Canova 47, rappresentata e difesa dall' avv. CASSERO MARIA SELENE parte attrice
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MANCUSO GANDOLFO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in intestazione ha convenuto in giudizio il in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile Controparte_1 dell'evento verificatosi in data 21.06.2019, intorno alle ore 10.00, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, camminava lungo la via Canova, allorquando nei pressi dell'incrocio con la via I. Nevio, inciampava in una buca stradale cadendo a terra. Per i traumi subìti la ha avuto necessità delle cure da parte del personale medico Pt_2 dell'Ospedale di Niscemi, dove gli è stata diagnosticata una “frattura alla testa omerale destra con distacco del trochite”; a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti.
La richiesta risarcitoria per il danno alla persona, così come l'invito alla negoziazione assistita avanzati nei confronti del non hanno avuto seguito. CP_1
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 14.336,44 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Si è costituito il contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, Controparte_1 sia sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del ricorrente.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le relative domande eccezioni e difese e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Espletata la prova dichiarativa, è stata rigettata la richiesta di parte attrice di nomina del CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa posta in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provata l'intrinseca pericolosità della res causativa della caduta.
A tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 10.05.2022 in uno al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice.
Ed invero, le circostanze narrate dalle testi escusse sono chiare ed esaustive sulla reale condizione dello stato dei luoghi;
per quel che interessa, affermano che nel tratto di strada in cui si è verificata la caduta, la buca in questione era presente già da tempo, che “allora come oggi la strada è tutta disastrata” ed elemento ulteriore per pervenire alla conclusione che il pericolo fosse prevedibile è la circostanza narrata dalla teste , secondo cui la buca si trovasse sulla stessa via dell'abitazione Tes_1 dell'attrice quindi la stessa era a conoscenza della condizione del manto stradale di quel tratto viario.
Le dichiarazioni de quibus devono ritenersi genuine e attendibili atteso che trovano conferma nella documentazione fotografica prodotta (rappresentativa dello stato dei luoghi) da cui emerge l'assoluta non configurabilità né della imprevedibilità né dell'invisibilità dell'alterazione del manto di copertura della sede stradale.
Infatti, la situazione riferita in citazione è evidente e manifesta, rendendo chiaramente percepibile la situazione di pericolo e ciò con specifico riferimento al rischio che si è concretato (vale a dire, caduta al suolo da ricollegare alle irregolarità del manto stradale).
Né, d'altro canto, il dato addotto dalla difesa attorea quale elemento in base al quale ritenere che la situazione di pericolo fosse imprevedibile ed invisibile (omesso posizionamento di segnaletica o transenne atte ad evidenziare la situazione di pericolo) risulta essere idoneo ad integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, visto che l'omessa segnalazione della specifica criticità in cui l'attore è incappato è superata dalle generali e diffuse condizioni di dissesto della strada in questione che avrebbero dovuto indurre a maggior cautela nel transitare su di essa.
Se così è, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'attrice, in occasione della caduta, costituisca da sola condizione necessaria e sufficiente all'interruzione del nesso eziologico tra la res e il danno prodottosi.
Ed invero, volendo aderire alla pacifica giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il comportamento dell'attrice integri gli elementi del caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi esso stesso all'origine del danno in via esclusiva.
L'attrice, tenuto conto dell'evidente cattiva condizione del manto stradale di via Canova, avrebbe quindi dovuto tenere un comportamento più responsabile nel percorrere la strada, cosa, questa, che le avrebbe consentito di evitare la buca e la conseguente caduta;
a fortiori vi è da dire che la stessa percorreva giornalmente quel tratto viario trovandosi sullo stesso tragitto che conduce alla propria abitazione.
Nel caso di specie vi è stata la violazione di quel dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa, rapportata alle circostanze del caso concreto: una volta accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, che la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi “sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito” ( principio ribadito da Cassazione. civile Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013). Sulle spese legali
La domanda azionata deve quindi essere rigettata e le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, dall'assenza di questioni rilevanti in fatto e in diritto, senza che rilevi l'ammissione della parte attrice soccombente al patrocinio a spese dello Stato, in quanto operante ex art. 74, co.1, T.U. spese giustizia, previo dimezzamento ex art. 130 T.U. spese giustizia, solo per il compenso del suo difensore ex art. 131 T.U. spese giustizia (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 10053/2012, principio di diritto:
“L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1 che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 2.600,00 oltre al 15% del
[...]
compenso per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 26.05.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca