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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7660/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- nella persona della dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7660 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Proprietà” e promossa
DA
u.e.s.d.p. (Unità Fondo speciale per la Pt_1 Parte_2 previdenza e assistenza ex art. 2117 c.c.), P. Iva C.F. , con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Caivano, alla Via Campiglione 34, in persona dell' Amm.re e legale rapp. te p.t. dott. CP_1
e Fondo speciale per la previdenza Controparte_2 Controparte_3
e assistenza ex art. 2117 c.c.), con sede in Pomigliano d'Arco alla via Passariello, 180 cod. fisc.
partita IVA in persona dell'Amm.re e legale rapp .te p.t. dott.ssa Rachele P.IVA_3 P.IVA_4
Lizzi, elettivamente domiciliate in Aversa, alla Via F. Saporito, 56 presso lo studio dell'avv. Carlo
IA ER che le rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Casavatore Controparte_4 C.F._1 alla Via G. Gigante, 3 presso lo studio dell'avv. Sabino Pacifico che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le istanti, sulla premessa di essere, ciascuna per la quota pari ad 1/2, comproprietarie dell'immobile sito in Caivano, alla Via Mercadante, 20 -censito in catasto urbano alla partita 1410, foglio 22, p.lla 595, sub 2, in virtù di atto del 9 luglio 2020, per TA
, rep. 6700, racc.3676, trascritto a Napoli 2, il 31 luglio 2020, registrato a Napoli Persona_1 il 28 luglio 2020, al n.25885/1T- deducevano che: il convenuto, , era proprietario Controparte_4 di un'unità limitrofa, identificata in catasto alla partita 1410, foglio 22, p.lla 595, sub 3; lo stesso si era impossessato della intercapedine ivi realizzata, annettendola al proprio appartamento al piano terra, come da documentazione fotografica in atti;
di fatto, il suddetto accorpamento era da ritenersi
1 R.G. n. 7660/2022
illegittimo, in quanto non conforme al contenuto degli atti di provenienza del bene di proprietà delle istanti;
dalla consultazione delle planimetrie e catastali afferenti la proprietà di parte convenuta emergeva l'assenza dell'intercapedine de quo, non citata neppure nel relativo atto di compravendita per TA , da Caivano, del 12 settembre 1994, rep. 130602, racc. 20606, trascritto a Persona_2
Napoli 2 il 28 settembre 1994 RG 28791 RF 21778, registrato a Napoli il 20 settembre 1994 al n.16903 tra in cui si legge testualmente: il acquista un terraneo all'interno del Pt_3 CP_4 cortile del fabbricato in Caivano alla Via Mercadante 20, confinante con cortile, con proprietà
, proprietà e proprietà aliena. Riportato in catasto alla partita 1008600, foglio 22, Per_3 Per_4
n.595, sub 3, cat A/5.
Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio , concludendo affinché il Controparte_4
Tribunale adito, una volta accertata l'illegittimità dell'accorpamento de quo, procedesse all'accertamento in capo alle istanti u.e.s.d.p. e u.e.s.d.p. della proprietà Pt_1 CP_2 dell'intercapedine sovrastante l'immobile di relativa proprietà (censito nel Catasto urbano alla partita
1410, foglio 22, mappa 595, sub 2), con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della stessa, con vittoria di spese.
Con comparsa del 22 dicembre 2022 si costituiva , il quale, contestando Controparte_4 integralmente le avverse domande, in via preliminare eccepiva sia l'improcedibilità delle stesse per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria sia la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, contestando che l'intercapedine rivendicata fosse ricompresa nella proprietà attorea, chiedeva il rigetto della domanda;
in riconvenzionale eccepiva l'intervenuta usucapione della stessa.
A tal fine, concludeva come di seguito: “1. in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda per violazione del dettame ex art. 5 comma 1 bis e ss. D. LGS. 28/20210 e ss. modd. e int. in materia di MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
2. ancora in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comb. disp. artt. 163, comma 3 n° 4 e 164 cpc e dichiarare comunque la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea;
3. nel merito, rigettare
– comunque – la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto” con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 23 dicembre 2022, preso atto della rinuncia di parte convenuta all'eccezione preliminare di improcedibilità- stante l'effettivo esperimento della procedura di mediazione- il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c..
Espletata l'istruttoria previa escussione dei testi ammessi su istanza di parte attrice e disposta la CTU
(nomina del CTU ing. che depositava giuramento telematico il 20 novembre 2023), Persona_5 all'udienza del 30 maggio 2025, tenuta in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in
2 R.G. n. 7660/2022
decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.6.2025 comunicata il 17-6-2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.
Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di proprietà (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alle memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., I termine, depositate in data 30 gennaio 2023).
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione per incertezza del petitum.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164 , quarto comma c.p.c. si produce solo quando
“l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” prescritta dal numero 4 dell'art.163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della domanda deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese ( cfr. Cass. n..11751 del 15/5/2013).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, "la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), in modo da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa (cfr. Cass. 12.11.2003, n. 17023).
Si evidenzia, altresì, che secondo la Suprema Corte "la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo
3 R.G. n. 7660/2022
dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n. 3911).
Tanto premesso, considerato che, nel caso di specie, il convenuto ha diffusamente contro dedotto nel merito alle avverse prospettazioni, deve ritenersi che il predetto abbia "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa (cfr. Corte appello Lecce, sez. II, sentenza 27.1.2016 n. 60; Cassazione civile, sez. II, sentenza 29.1.2015, n. 1681), ragion per cui l'eccezione di nullità della citazione non è meritevole di accoglimento.
Tanto premesso, va, in primo luogo, delimitato l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda principale, afferente all'accertamento della proprietà esclusiva dell'intercapedine de quo, in capo alle società istanti, con conseguente condanna del convenuto al rilascio della stessa;
di converso il convenuto, seppur in conseguenza alle avverse deduzioni, ha eccepito in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione della suddetta intercapedine.
Deve osservarsi che il convenuto si costituiva in giudizio tardivamente, con deposito della relativa comparsa del 22 dicembre 2022 (udienza in citazione fissata alla data del 22 dicembre 2022).
Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione è inammissibile, in quanto formulata oltre i limiti delle preclusioni stabilite dagli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., che stando al previgente codice, applicabile ratione temporis, erano maturate.
Parimenti, questo Tribunale ritiene inammissibile la documentazione denominata “Scrittura privata febbraio 1995”, versata in atti da parte convenuta con deposito dell' 8 giugno 2023, ovvero una volta spirati i termini di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma, non essendo stata addotta alcuna motivazione giustificativa rispetto al non tempestivo deposito della documentazione suddetta.
Venendo al merito della res controversa, la domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto delle istanti di godere in via esclusiva dell'intercapedine per cui è causa, in quanto proprietarie legittime.
È incontrovertibile ed incontestato che, così come si evince dagli atti versati e dalla relazione di
C.T.U. depositata, che l'immobile di cui al giudizio consiste in un singolo vano sito al piano terra, con accesso da corte interna, avente una superficie lorda di 35 mq, ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano al foglio 22, p.lla 595, sub 2.
Risulta per tabulas provato che le società odierne istanti sono proprietarie, ciascuna per la quota pari ad ½, del suddetto vano, in virtù di atto del 9 luglio 2020, per TA , rep. 6700, Persona_1 racc.3676, trascritto a Napoli 2, il 31 luglio 2020, registrato a Napoli il 28 luglio 2020, al n.25885/1T, ove viene riportata la seguente descrizione dei beni: “vano terraneo posto a sinistra del portone principale di ingresso dalla strada, con annesso ripostiglio posto a destra del predetto portone principale di ingresso, precisamente sotto la scala esterna di collegamento del piano terra con il
4 R.G. n. 7660/2022
primo piano;
confinante con proprietà o aventi causa, con il cortile condominiale e con CP_1 proprietà alinea;
riportato nel catasto fabbricati di Caivano al foglio 22, particella 595, sub. , via
Saverio Mercadante n. 20, paino terra, cat. A/5, classe 5, vani 1,0, superficie catastale totale 35 mq, escluse aree scoperte”.
Ciò posto, all'esito dell'esame della documentazione versata in atti, il Tribunale ritiene che l'intercapedine oggetto del presente contenzioso non fa parte del vano identificato in Catasto alla partita 2091, foglio 22, mappale 595, sub 2, in Caivano, Via Mercadante 20, piano T, cat A/5 di proprietà di parte attrice e che, pertanto, la relativa domanda di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà vada integralmente rigettata.
In particolare, parte istante ha lamentato l'illegittimo accorpamento da parte del convenuto di un'intercapedine posta in corrispondenza dell'ingresso al predetto vano, avente altezza all'intradosso pari ad 1,05 metri, ricavata nella muratura sovrastante il solaio di copertura del locale in oggetto, rivendicandone la proprietà.
Sul punto il CTU le cui conclusioni si condividono (cfr. relazione versata in atti con deposito del
22 maggio 2024, a firma del CTU ing. ), dopo aver svolto un sopralluogo presso i Persona_5 luoghi di causa e all'esito dell'esame documentale, segnatamente all'unico quesito posto, ha concluso riferendo la non appartenenza della suddetta intercapedine alla proprietà delle istanti (cfr. pag. 9 della CTU Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi medianti rilievi fotografici e metrici, ed espletate ogni altra opportuna indagine, lo scrivente per le motivazioni suindicate ha accertato che l'intercapedine oggetto di causa non fa parte del vano identificato in Catasto alla partita 2091, foglio 22, mappale 595, sub 2, in Caivano, Via Mercadante 20, piano T, cat A/5 di proprietà di parte attrice).
Invero, dall'esame dell'atto di scrittura privata versato in atti dalla parte convenuta, quale allegato n.1 di cui alla comparsa di costituzione, si evince che nel 1988 gli allora proprietari confinanti -
[...]
e decisero di livellare i solai tra le due proprietà all'altezza del CP_5 Testimone_1 terrazzo adiacente di proprietà del ed insistente al di sopra del sub 2, ricavandone al di sopra Per_4 un'intercapedine ad oggi esistente, senza modificarne la consistenza del sottostante locale sub 2 (cfr. pagina 7 della relazione di C.T.U.), nella disponibilità del sig. e dei suoi Testimone_1 successivi aventi causa- a fronte della realizzazione a proprie spese esclusive delle opere di demolizione di una scaletta in muratura di accesso alla proprietà Per_4
Parimenti, il CTU, a seguito di raffronto dello stato dei luoghi riferiva quanto di seguito. “si riscontrava una pluviale posta a quota del solaio di copertura al sub 2, la cui altezza rispetto alla quota cortile, individua la pluviale con bocchettone di raccolta acque piovane che originariamente era a servizio del solaio a copertura del sub 2. Evidentemente l'altezza originaria della pluviale, o
5 R.G. n. 7660/2022
meglio del bocchettone di raccolta acque, si arrestava in corrispondenza del solaio del sub 2, quest'ultimo posto a copertura e confinante all'epoca con l'esterno, avente una quota ad oggi di h =
3,60 metri (comprensivo dello spessore del solaio). Difatti dal rilievo fotografico eseguito in sito (cfr.
All.1 Rilievo fotografico stato dei luoghi), nella fattispecie si evince che al di sopra del bocchettone di raccolta delle acque piovane originario, il quale quest'ultimo raccoglieva le acque provenienti dalla copertura del sub 2, è stato eseguito successivamente un prolungamento della pluviale, per la raccolta delle acque del terrazzo sovrastante ad oggi esistente. Altresì si visionava anche l'interno del locale in oggetto (sub 2) e non si costatava a soffitto botola interna di ingresso all'intercapedine sovrastante”.
Rileva, altresì il Tribunale che le conclusioni di cui all'esperita C.T.U. appaiono suffragate anche delle deposizioni del teste escusso, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili, anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi di soggetto che si è recato con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque ha avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi.
In particolare il teste proprietario del vano terraneo adibito a garage, Testimone_2 indicato sub 2, a decorrere dal 1990 sino al febbraio 2019 (cfr. atto per notar del 22 febbraio Per_6
2019, doc. 5 di cui alla produzione attorea), ha riferito “Io accedevo soltanto nel garage. Non c'era nessuna scala. Io entravo nel vano garage e c'era un soffitto vecchio. L'intercapedine non era mio, non era utilizzato da me e dai miei familiari. Non ho mai ritenuto essere mio né sono mai andato utilizzando una scala. Pure mio padre non l'ho mai utilizzato”.
In ultimo, dall'esame della documentazione notarile versata in atti da parte istante, in particolare dell'atto per notaio , rep. 6700, racc.3676, trascritto a Napoli 2, il 31 luglio 2020, Persona_1 registrato a Napoli il 28 luglio 2020, al n.25885/1T, in sede di descrizione del bene oggetto di acquisto, non viene menzionata l'appartenenza dell'intercapedine in oggetto al sub 2, né tantomeno viene citata come sua pertinenza.
Alla luce di quanto sovra esposto, non essendovi, inoltre, prova dell'esistenza di eventuali patti tra le parti e danti causa in riferimento all'intercapedine oggetto di causa e alla regolamentazione dell'esercizio della stessa, si ritine non meritevole di accoglimento la domanda promossa da parte istante.
Le spese della CTU, già liquidate con decreto dell' 1 luglio 2024 in € 2.451,53, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, attesa la soccombenza di parte attrice in ordine alla formulata domanda di accertamento, la stesse devono essere fatte gravare, in via definitiva e solidale, a carico delle istanti (ossia Pt_1
u.e.s.d.p. in persona dell' Amm.re e legale rapp. te p.t. dott. e u.e.s.d.p. in CP_1 CP_2
6 R.G. n. 7660/2022
persona dell'Amm.re e legale rapp. te p.t. dott.ssa Rachele Lizzi).
Avuto riguardo alle spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversa e considerata la parziale reciproca soccombenza (in ordine alle eccezioni preliminari nonché all'usucapione) ritiene il
Tribunale opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7660/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Proprietà”, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'eccezione formulata in via riconvenzionale dal convenuto,
[...]
; CP_4
• Rigetta integralmente la domanda attorea, alla luce delle considerazioni spiegate in parte motiva;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Pone definitivamente a carico delle parti istanti, in solido, le spese di CTU già liquidate con decreto dell' 1 luglio 2024 in € 2.451,53, oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa 13 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- nella persona della dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7660 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Proprietà” e promossa
DA
u.e.s.d.p. (Unità Fondo speciale per la Pt_1 Parte_2 previdenza e assistenza ex art. 2117 c.c.), P. Iva C.F. , con sede in P.IVA_1 P.IVA_2
Caivano, alla Via Campiglione 34, in persona dell' Amm.re e legale rapp. te p.t. dott. CP_1
e Fondo speciale per la previdenza Controparte_2 Controparte_3
e assistenza ex art. 2117 c.c.), con sede in Pomigliano d'Arco alla via Passariello, 180 cod. fisc.
partita IVA in persona dell'Amm.re e legale rapp .te p.t. dott.ssa Rachele P.IVA_3 P.IVA_4
Lizzi, elettivamente domiciliate in Aversa, alla Via F. Saporito, 56 presso lo studio dell'avv. Carlo
IA ER che le rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Casavatore Controparte_4 C.F._1 alla Via G. Gigante, 3 presso lo studio dell'avv. Sabino Pacifico che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le istanti, sulla premessa di essere, ciascuna per la quota pari ad 1/2, comproprietarie dell'immobile sito in Caivano, alla Via Mercadante, 20 -censito in catasto urbano alla partita 1410, foglio 22, p.lla 595, sub 2, in virtù di atto del 9 luglio 2020, per TA
, rep. 6700, racc.3676, trascritto a Napoli 2, il 31 luglio 2020, registrato a Napoli Persona_1 il 28 luglio 2020, al n.25885/1T- deducevano che: il convenuto, , era proprietario Controparte_4 di un'unità limitrofa, identificata in catasto alla partita 1410, foglio 22, p.lla 595, sub 3; lo stesso si era impossessato della intercapedine ivi realizzata, annettendola al proprio appartamento al piano terra, come da documentazione fotografica in atti;
di fatto, il suddetto accorpamento era da ritenersi
1 R.G. n. 7660/2022
illegittimo, in quanto non conforme al contenuto degli atti di provenienza del bene di proprietà delle istanti;
dalla consultazione delle planimetrie e catastali afferenti la proprietà di parte convenuta emergeva l'assenza dell'intercapedine de quo, non citata neppure nel relativo atto di compravendita per TA , da Caivano, del 12 settembre 1994, rep. 130602, racc. 20606, trascritto a Persona_2
Napoli 2 il 28 settembre 1994 RG 28791 RF 21778, registrato a Napoli il 20 settembre 1994 al n.16903 tra in cui si legge testualmente: il acquista un terraneo all'interno del Pt_3 CP_4 cortile del fabbricato in Caivano alla Via Mercadante 20, confinante con cortile, con proprietà
, proprietà e proprietà aliena. Riportato in catasto alla partita 1008600, foglio 22, Per_3 Per_4
n.595, sub 3, cat A/5.
Sulla base di tali premesse, convenivano in giudizio , concludendo affinché il Controparte_4
Tribunale adito, una volta accertata l'illegittimità dell'accorpamento de quo, procedesse all'accertamento in capo alle istanti u.e.s.d.p. e u.e.s.d.p. della proprietà Pt_1 CP_2 dell'intercapedine sovrastante l'immobile di relativa proprietà (censito nel Catasto urbano alla partita
1410, foglio 22, mappa 595, sub 2), con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della stessa, con vittoria di spese.
Con comparsa del 22 dicembre 2022 si costituiva , il quale, contestando Controparte_4 integralmente le avverse domande, in via preliminare eccepiva sia l'improcedibilità delle stesse per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria sia la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, contestando che l'intercapedine rivendicata fosse ricompresa nella proprietà attorea, chiedeva il rigetto della domanda;
in riconvenzionale eccepiva l'intervenuta usucapione della stessa.
A tal fine, concludeva come di seguito: “1. in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della domanda per violazione del dettame ex art. 5 comma 1 bis e ss. D. LGS. 28/20210 e ss. modd. e int. in materia di MEDIAZIONE OBBLIGATORIA;
2. ancora in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del comb. disp. artt. 163, comma 3 n° 4 e 164 cpc e dichiarare comunque la improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea;
3. nel merito, rigettare
– comunque – la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto” con vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 23 dicembre 2022, preso atto della rinuncia di parte convenuta all'eccezione preliminare di improcedibilità- stante l'effettivo esperimento della procedura di mediazione- il Giudice concedeva, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c..
Espletata l'istruttoria previa escussione dei testi ammessi su istanza di parte attrice e disposta la CTU
(nomina del CTU ing. che depositava giuramento telematico il 20 novembre 2023), Persona_5 all'udienza del 30 maggio 2025, tenuta in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in
2 R.G. n. 7660/2022
decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 16.6.2025 comunicata il 17-6-2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.
Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia di proprietà (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alle memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., I termine, depositate in data 30 gennaio 2023).
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della citazione per incertezza del petitum.
La nullità della citazione comminata dall'art. 164 , quarto comma c.p.c. si produce solo quando
“l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” prescritta dal numero 4 dell'art.163 c.p.c. sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della domanda deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese ( cfr. Cass. n..11751 del 15/5/2013).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, "la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), in modo da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa (cfr. Cass. 12.11.2003, n. 17023).
Si evidenzia, altresì, che secondo la Suprema Corte "la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo
3 R.G. n. 7660/2022
dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n. 3911).
Tanto premesso, considerato che, nel caso di specie, il convenuto ha diffusamente contro dedotto nel merito alle avverse prospettazioni, deve ritenersi che il predetto abbia "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa (cfr. Corte appello Lecce, sez. II, sentenza 27.1.2016 n. 60; Cassazione civile, sez. II, sentenza 29.1.2015, n. 1681), ragion per cui l'eccezione di nullità della citazione non è meritevole di accoglimento.
Tanto premesso, va, in primo luogo, delimitato l'oggetto del presente giudizio, costituito dalla domanda principale, afferente all'accertamento della proprietà esclusiva dell'intercapedine de quo, in capo alle società istanti, con conseguente condanna del convenuto al rilascio della stessa;
di converso il convenuto, seppur in conseguenza alle avverse deduzioni, ha eccepito in via riconvenzionale l'intervenuta usucapione della suddetta intercapedine.
Deve osservarsi che il convenuto si costituiva in giudizio tardivamente, con deposito della relativa comparsa del 22 dicembre 2022 (udienza in citazione fissata alla data del 22 dicembre 2022).
Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione è inammissibile, in quanto formulata oltre i limiti delle preclusioni stabilite dagli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., che stando al previgente codice, applicabile ratione temporis, erano maturate.
Parimenti, questo Tribunale ritiene inammissibile la documentazione denominata “Scrittura privata febbraio 1995”, versata in atti da parte convenuta con deposito dell' 8 giugno 2023, ovvero una volta spirati i termini di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma, non essendo stata addotta alcuna motivazione giustificativa rispetto al non tempestivo deposito della documentazione suddetta.
Venendo al merito della res controversa, la domanda proposta ha ad oggetto l'accertamento del diritto delle istanti di godere in via esclusiva dell'intercapedine per cui è causa, in quanto proprietarie legittime.
È incontrovertibile ed incontestato che, così come si evince dagli atti versati e dalla relazione di
C.T.U. depositata, che l'immobile di cui al giudizio consiste in un singolo vano sito al piano terra, con accesso da corte interna, avente una superficie lorda di 35 mq, ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano al foglio 22, p.lla 595, sub 2.
Risulta per tabulas provato che le società odierne istanti sono proprietarie, ciascuna per la quota pari ad ½, del suddetto vano, in virtù di atto del 9 luglio 2020, per TA , rep. 6700, Persona_1 racc.3676, trascritto a Napoli 2, il 31 luglio 2020, registrato a Napoli il 28 luglio 2020, al n.25885/1T, ove viene riportata la seguente descrizione dei beni: “vano terraneo posto a sinistra del portone principale di ingresso dalla strada, con annesso ripostiglio posto a destra del predetto portone principale di ingresso, precisamente sotto la scala esterna di collegamento del piano terra con il
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primo piano;
confinante con proprietà o aventi causa, con il cortile condominiale e con CP_1 proprietà alinea;
riportato nel catasto fabbricati di Caivano al foglio 22, particella 595, sub. , via
Saverio Mercadante n. 20, paino terra, cat. A/5, classe 5, vani 1,0, superficie catastale totale 35 mq, escluse aree scoperte”.
Ciò posto, all'esito dell'esame della documentazione versata in atti, il Tribunale ritiene che l'intercapedine oggetto del presente contenzioso non fa parte del vano identificato in Catasto alla partita 2091, foglio 22, mappale 595, sub 2, in Caivano, Via Mercadante 20, piano T, cat A/5 di proprietà di parte attrice e che, pertanto, la relativa domanda di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà vada integralmente rigettata.
In particolare, parte istante ha lamentato l'illegittimo accorpamento da parte del convenuto di un'intercapedine posta in corrispondenza dell'ingresso al predetto vano, avente altezza all'intradosso pari ad 1,05 metri, ricavata nella muratura sovrastante il solaio di copertura del locale in oggetto, rivendicandone la proprietà.
Sul punto il CTU le cui conclusioni si condividono (cfr. relazione versata in atti con deposito del
22 maggio 2024, a firma del CTU ing. ), dopo aver svolto un sopralluogo presso i Persona_5 luoghi di causa e all'esito dell'esame documentale, segnatamente all'unico quesito posto, ha concluso riferendo la non appartenenza della suddetta intercapedine alla proprietà delle istanti (cfr. pag. 9 della CTU Esaminata la documentazione agli atti, ispezionati i luoghi medianti rilievi fotografici e metrici, ed espletate ogni altra opportuna indagine, lo scrivente per le motivazioni suindicate ha accertato che l'intercapedine oggetto di causa non fa parte del vano identificato in Catasto alla partita 2091, foglio 22, mappale 595, sub 2, in Caivano, Via Mercadante 20, piano T, cat A/5 di proprietà di parte attrice).
Invero, dall'esame dell'atto di scrittura privata versato in atti dalla parte convenuta, quale allegato n.1 di cui alla comparsa di costituzione, si evince che nel 1988 gli allora proprietari confinanti -
[...]
e decisero di livellare i solai tra le due proprietà all'altezza del CP_5 Testimone_1 terrazzo adiacente di proprietà del ed insistente al di sopra del sub 2, ricavandone al di sopra Per_4 un'intercapedine ad oggi esistente, senza modificarne la consistenza del sottostante locale sub 2 (cfr. pagina 7 della relazione di C.T.U.), nella disponibilità del sig. e dei suoi Testimone_1 successivi aventi causa- a fronte della realizzazione a proprie spese esclusive delle opere di demolizione di una scaletta in muratura di accesso alla proprietà Per_4
Parimenti, il CTU, a seguito di raffronto dello stato dei luoghi riferiva quanto di seguito. “si riscontrava una pluviale posta a quota del solaio di copertura al sub 2, la cui altezza rispetto alla quota cortile, individua la pluviale con bocchettone di raccolta acque piovane che originariamente era a servizio del solaio a copertura del sub 2. Evidentemente l'altezza originaria della pluviale, o
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meglio del bocchettone di raccolta acque, si arrestava in corrispondenza del solaio del sub 2, quest'ultimo posto a copertura e confinante all'epoca con l'esterno, avente una quota ad oggi di h =
3,60 metri (comprensivo dello spessore del solaio). Difatti dal rilievo fotografico eseguito in sito (cfr.
All.1 Rilievo fotografico stato dei luoghi), nella fattispecie si evince che al di sopra del bocchettone di raccolta delle acque piovane originario, il quale quest'ultimo raccoglieva le acque provenienti dalla copertura del sub 2, è stato eseguito successivamente un prolungamento della pluviale, per la raccolta delle acque del terrazzo sovrastante ad oggi esistente. Altresì si visionava anche l'interno del locale in oggetto (sub 2) e non si costatava a soffitto botola interna di ingresso all'intercapedine sovrastante”.
Rileva, altresì il Tribunale che le conclusioni di cui all'esperita C.T.U. appaiono suffragate anche delle deposizioni del teste escusso, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili, anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi di soggetto che si è recato con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque ha avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi.
In particolare il teste proprietario del vano terraneo adibito a garage, Testimone_2 indicato sub 2, a decorrere dal 1990 sino al febbraio 2019 (cfr. atto per notar del 22 febbraio Per_6
2019, doc. 5 di cui alla produzione attorea), ha riferito “Io accedevo soltanto nel garage. Non c'era nessuna scala. Io entravo nel vano garage e c'era un soffitto vecchio. L'intercapedine non era mio, non era utilizzato da me e dai miei familiari. Non ho mai ritenuto essere mio né sono mai andato utilizzando una scala. Pure mio padre non l'ho mai utilizzato”.
In ultimo, dall'esame della documentazione notarile versata in atti da parte istante, in particolare dell'atto per notaio , rep. 6700, racc.3676, trascritto a Napoli 2, il 31 luglio 2020, Persona_1 registrato a Napoli il 28 luglio 2020, al n.25885/1T, in sede di descrizione del bene oggetto di acquisto, non viene menzionata l'appartenenza dell'intercapedine in oggetto al sub 2, né tantomeno viene citata come sua pertinenza.
Alla luce di quanto sovra esposto, non essendovi, inoltre, prova dell'esistenza di eventuali patti tra le parti e danti causa in riferimento all'intercapedine oggetto di causa e alla regolamentazione dell'esercizio della stessa, si ritine non meritevole di accoglimento la domanda promossa da parte istante.
Le spese della CTU, già liquidate con decreto dell' 1 luglio 2024 in € 2.451,53, seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, attesa la soccombenza di parte attrice in ordine alla formulata domanda di accertamento, la stesse devono essere fatte gravare, in via definitiva e solidale, a carico delle istanti (ossia Pt_1
u.e.s.d.p. in persona dell' Amm.re e legale rapp. te p.t. dott. e u.e.s.d.p. in CP_1 CP_2
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persona dell'Amm.re e legale rapp. te p.t. dott.ssa Rachele Lizzi).
Avuto riguardo alle spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversa e considerata la parziale reciproca soccombenza (in ordine alle eccezioni preliminari nonché all'usucapione) ritiene il
Tribunale opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7660/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Proprietà”, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'eccezione formulata in via riconvenzionale dal convenuto,
[...]
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• Rigetta integralmente la domanda attorea, alla luce delle considerazioni spiegate in parte motiva;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Pone definitivamente a carico delle parti istanti, in solido, le spese di CTU già liquidate con decreto dell' 1 luglio 2024 in € 2.451,53, oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa 13 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca Sequino
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