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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/11/2024, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1248+1354/2024R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi
promossa con ricorso da:
nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
residente in [...] – BOSCONERO (TO), elettivamente domiciliato in
Torino Via San Quintino nr. 31, presso lo studio dell'avv. Carlo Aiello, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, Via San Quintino n.40, presso lo studio dell'Avv. Stefania BERTACCHI che la rappresenta e difende per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Pronunciare la separazione personale tra i signori e alle CP_1 Parte_1
seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale con gli arredi che la compongono, sita in Bosconero (TO) – Via Leoncavallo
CP_ CP_ Ruggero n. 2, di proprietà della RA viene assegnata alla medesima RA la
quale vi abiterà unitamente ai tre figli minori. Il signor si è già allontanato da tale Pt_1
abitazione ed ha già ritirato tutti i suoi effetti personali.
Per_ 2) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 Per_3
con esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi che gli stessi trascorrono con
ciascun genitore.
3) La residenza anagrafica dei tre figli minori sarà presso l'abitazione materna.
4) Considerata l'attuale dislocazione dell'attività lavorativa del signor questi potrà Pt_1
vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola dei figli sino alla domenica sera, con
accompagnamento dei minori presso la casa materna alternativamente prima o dopo cena, a
seconda delle esigenze lavorative del padre e comunicandolo alla madre all'inizio del fine
settimana;
-durante il periodo infrasettimanale, allorquando si trova in Piemonte e comunicandolo alla
madre con almeno un giorno di preavviso;
-durante le vacanze natalizie, per il periodo di una settimana, dal 23 al 30 dicembre o dal 31
dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre. A prescindere da tale alternanza, ogni anno i
tre minori trascorreranno comunque indicativamente la Vigilia di Natale con la mamma ed il
Per_ pranzo del 25 con il papà. Per l'anno 2024 ed trascorreranno la prima Per_2 Per_3
settimana con la mamma e la seconda con il papà;
-le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori in via alternata con uno o con l'altro genitore.
La prossima Pasqua 2025 verrà trascorsa con il papà;
-nel periodo delle vacanze estive, i tre figli minori trascorreranno quindici giorni con il padre
durante il mese di agosto in periodo da concordare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno. In Per_ difetto di accordo, il signor potrà tenere con sé ed i primi quindici Pt_1 Per_2 Per_3
giorni di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli anni dispari. Per agosto dell'anno
2025 i figli minori trascorreranno le prime settimane con la mamma e le ultime due con il papà.
5) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li tiene presso
di sé. Inoltre, il signor contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre, Pt_1
prevalente collocataria, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
CP_ bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA
6) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori nella
percentuale del 50%.
7) Gli assegni unici relativi ai tre minori verranno percepiti dai genitori come per legge, ovvero
nella misura del 50% ciascuno.”
Il P.M. ha reso in data 29.10.2024 le sue conclusioni: “V.to, il P.M. conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 29.4.2024,
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale Parte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie,
disponendo l'affido condiviso dei figli (nata il [...]), e Per_1 Per_3 Per_2
(entrambi nati il 06/02/2019) ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre cui andava pertanto assegnata la casa coniugale e contribuzione al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 150,00 cadauno;
il ricorrente ha chiesto che in via di urgenza fosse disposta la ripresa degli incontri padre/figli asseritamente ostacolati dalla madre.
La moglie ha proposto a sua volta ricorso il 9.5.2024, chiedendo che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, disponendosi l'affido esclusivo dei figli alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, contributo al mantenimento dei minori a carico del padre di € 300,00 cadauno, ed incontri padre/figli con la mediazione dei Servizi Sociali (lamentando comportamenti inadeguati del padre). Nel medesimo ricorso, la madre ha chiesto che ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c. fossero adottati provvedimenti limitativi della responsabilità del padre, con divieto per lo stesso di avvicinarsi alla casa coniugale e sospensione degli incontri padre/figli, adducendo comportamenti del padre agiti in presenza della figlia che ne sarebbe rimasta Per_1
spaventata.
Con provvedimento del 14.5.2024, è stata disposta la riunione dei due procedimenti ed in relazione all'istanza di provvedimenti indifferibili avanzata dalla , è stata CP_1
disposta l'apertura di apposito sub-procedimento. Nell'ambito di tale sub-
procedimento, all'udienza del giorno 11 giugno 2024, dopo ampio confronto tra i coniugi, le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio per la ripresa immediata degli incontri padre/figli in maniera assolutamente tutelante per i minori nell'attesa dei necessari approfondimenti da parte dei Servizi Sociali e di NPI/Psicologia Età evolutiva ed hanno chiesto differirsi all'esito anche l'istanza della madre ex art. 473 bis.15 c.p.c..
Alla successiva udienza del 24 luglio 2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
la moglie, essendosi profilata la possibilità di una definizione concordata dell'intero procedimento, ha rinunciato ai provvedimenti cautelari (tra cui il divieto di avvicinamento) rinuncia accettata da parte del ricorrente, con conseguente declaratoria di estinzione del sub-
procedimento RG 1248+1354-1/2024.
Successivamente, all'udienza del 7 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti avendo raggiunto l'accordo, hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il P.M. in data 29.10.2024 ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza. In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi (che inizialmente hanno entrambi richiesto l'addebito della separazione alla controparte),
l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio nel Comune di Brandizzo (TO) il 28.2.2015, atto n. 4 P.I (doc. 1 di parte ricorrente).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli,
oltre che relativamente ai rapporti economico-patrimoniali tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (oltre che al principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo l'accesso dei minori ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato) possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, l'attività di monitoraggio e sostegno demandata ai Servizi Sociali
e dal Servizio di Psicologia ha fatto registrare un rasserenamento dei rapporti tra i genitori (che paiono avere nuovamente trovato una buona relazione tra loro), che i rapporti sono più distesi e che adesso anche la figlia ha ripreso ad incontrare il Per_4
padre; la madre ha chiesto la prosecuzione del percorso psicologico per sé e per la minore;
i genitori hanno anche riferito che ora la casa del padre è adatta anche ad ospitare i figli ed hanno richiesto un percorso di conoscenza di da parte della Per_1
Psicologa (percorso già iniziato e che proseguirà)(cfr. relazioni trasmesse il giorno
1.10.2024 e 3.10.2024).
Come da richiesta delle parti e nel superiore interesse della prole va dunque disposta prosecuzione del percorso psicologico per la madre e per la minore fino Per_1
a quanto ritenuto utile da parte dei Servizi e degli interessati.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione del carattere concordato delle conclusioni rese dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio nel Comune di Comune di Brandizzo (TO) il CP_1
28.2.2015, atto n. 4 P.I. Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
2) La casa coniugale con gli arredi che la compongono, sita in Bosconero (TO) – Via
Leoncavallo Ruggero n. 2, di proprietà della RA , viene assegnata alla CP_1
medesima RA , la quale vi abiterà unitamente ai tre figli minori. Il signor CP_1
si è già allontanato da tale abitazione ed ha già ritirato tutti i suoi effetti Pt_1
personali.
3) I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi che gli stessi trascorrono con ciascun genitore.
La residenza anagrafica dei tre figli minori sarà presso l'abitazione materna.
4) Considerata l'attuale dislocazione dell'attività lavorativa del signor questi Pt_1
potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola dei figli sino alla domenica sera, con accompagnamento dei minori presso la casa materna alternativamente prima o dopo cena, a seconda delle esigenze lavorative del padre e comunicandolo alla madre all'inizio del fine settimana;
-durante il periodo infrasettimanale, allorquando si trova in Piemonte e comunicandolo alla madre con almeno un giorno di preavviso;
-durante le vacanze natalizie, per il periodo di una settimana, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre. A prescindere da tale alternanza, ogni anno i tre minori trascorreranno comunque indicativamente la Vigilia
di Natale con la mamma ed il pranzo del 25 con il papà. Per l'anno 2024 Per_1 Per_2
ed trascorreranno la prima settimana con la mamma e la seconda con il papà; Per_3 -le vacanze pasquali verranno trascorse dai minori in via alternata con uno o con l'altro genitore. La prossima Pasqua 2025 verrà trascorsa con il papà;
-nel periodo delle vacanze estive, i tre figli minori trascorreranno quindici giorni con il padre durante il mese di agosto in periodo da concordare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il signor potrà tenere con sé ed Pt_1 Per_1 Per_2
i primi quindici giorni di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli Per_3
anni dispari. Per agosto dell'anno 2025 i figli minori trascorreranno le prime settimane con la mamma e le ultime due con il papà.
5) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li tiene presso di sé. Inoltre, il signor contribuirà al mantenimento dei figli Pt_1
versando alla madre, prevalente collocataria, la somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
RA . CP_1
6) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori nella percentuale del 50%.
7) Gli assegni unici relativi ai tre minori verranno percepiti dai genitori come per legge,
ovvero nella misura del 50% ciascuno.
8) Dispone la prosecuzione del percorso psicologico per la madre (che lo ha richiesto) e per la minore fino a quanto ritenuto utile da parte dei Servizi e degli interessati. Per_1
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 ottobre 2024
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)