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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. 915/2020 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 915/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 17.04.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza di questo Ufficio del
31.10.2024, ritualmente comunicata alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
1 (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 minore (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio Persona_1 C.F._3 dell'Avv. NESCI SERGIO (pec: , che li rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
attori
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MICELI
CARMELO (pec: , che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
convenuto
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 convenuta contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nelle date del 23-28.07.2020, e , Parte_1 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore hanno Persona_1 evocato in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla loro figlia, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c.
A tali fini esponevano: che in data 4.06.2015, alle ore 23:00 circa, la minore si Persona_1 trovava, in compagnia dei propri genitori, presso la sala giardino del ristorante dell'
[...]
sito in Roccella Ionica (RC), allorquando, mentre era intenta a giocare con altri bambini CP_1
“nella vicina area giochi situata nel giardino dell scarsamente illuminata, nel tentativo di CP_1 scendere dalla giostrina girevole, poggiando il piede su una sostanza liquida non meglio identificata scivolava andando a finire contro la parte inferiore della giostrina stessa”; che,
2 prestate le prime cure, la minore veniva trasportata dai genitori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove i sanitari le diagnosticavano “frattura composta 3° distale Tibia e perone dx”; che, al termine di una prolungata terapia medica, la minore veniva dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale; che la responsabilità dell'occorso era da ascrivere all' ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex CP_1 art. 2043 c.c.; che, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. versata in atti, i danni patiti dalla minore ammonterebbero complessivamente ad € 23.263,14, oltre al danno da incapacità lavorativa generica, stimabile tra la metà e i due terzi del danno biologico, considerato che la bambina, dedita con costanza e promettenti risultati alla danza, aveva dovuto abbandonare tale attività a causa dei postumi permanenti residuati dal sinistro per cui è causa;
che gli odierni attori avevano attivato la procedura risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice del Controparte_3 CP_1 in forza della polizza R.C. n. 42116941; che, tuttavia, i tentativi stragiudiziali di ottenere
[...] il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante, con sede in Via SS 106 - C/da Controparte_1
Lacchi - 89047 - Roccella Jonica, per tutti i danni subiti dalla minore in Persona_1 conseguenza del fatto illecito dedotto in giudizio, per le ragioni di cui in narrativa;
b) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante, e la Controparte_4
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Stalingrado, 45 Controparte_5
– 40128 BOLOGNA, giusti accordi contrattuali in virtù della polizza assicurativa portante il n°
42116941, a risarcire, in solido, i sigg.ri , n. q., per i danni subiti dalla figlia minore Parte_3
quantificati in complessivi € 23.263,14, oltre il danno da incapacità lavorativa generica, Per_1 nella misura che va da ½ a 2/3 del danno biologico per come determinato dal ctp, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma riconosciuta periodo per periodo rivalutata, dal giorno dell'evento e fino al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.12.2020, si è costituito in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_1
3 integralmente la ricostruzione dei fatti così come prospettata ex adverso. In particolare, parte convenuta ha contestato la dinamica dell'occorso, sostenendo che la caduta non si sarebbe verificata durante la fase di discesa dalla giostra, bensì mentre la minore si trovava ancora all'interno di essa, come del resto riferito dalla madre in sede di spontanee dichiarazioni (cfr. all.
4), e che pertanto l'evento dovesse attribuirsi ad “una caduta accidentale conseguente ad un'azione imprevedibile e/o incauta della minore, molto probabilmente dovuta ad un improvviso movimento/azione della stessa minore che si trovava al parco giochi da sola”, in assenza di adeguata sorveglianza da parte della madre, sicché la res doveva intendersi mera occasione dell'evento, risultando integrato il caso fortuito;
contestava infine il quantum dell'avversa pretesa risarcitoria. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda avanzata dai sig.ri e Parte_1 [...]
nella qualità di genitori della minore 2) Nel denegato caso di Parte_2 Persona_1 accoglimento della domanda di parte attrice, e sempre per le ragioni di cui alla narrativa, ridurre grandemente il quantum debeatur”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
La benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo interrogatorio formale di e prova testimoniale. Parte_2
Con ordinanza del 31.10.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024, ritenuta superflua la c.t.u. medico-legale chiesta dalla parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, benché Controparte_2 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, esercitando - in virtù del principio iura novit curia - il potere di qualificazione giuridica della domanda prospettata dagli attori, ritiene questo Giudice che il fatto per cui è causa sia sussumibile nello schema della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la cui operatività è stata nella specie pur invocata in via principale dagli attori.
4 Questi ultimi, infatti, hanno dedotto che il danno patito dalla minore di cui hanno Persona_1 chiesto il ristoro nel presente giudizio, sarebbe stato cagionato dalla presenza di un'insidia e/o trabocchetto, ossia da “una sostanza liquida non meglio identificata” - non segnalata e non visibile in ragione del fatto che l'area giochi collocata nel giardino del ristorante dell' fosse CP_1
“scarsamente illuminata” - su cui la minore sarebbe scivolata “nel tentativo di scendere dalla giostrina girevole”, poggiandovi il piede ed andando “a finire contro la parte inferiore della giostrina”, evocando quindi la responsabilità del custode per i danni subiti dalla loro figlia.
Tale prospettazione fattuale consente di inquadrare giuridicamente la vicenda nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., atteso che il bene sul quale si sarebbe verificato l'evento dannoso è suscettibile di un effettivo potere di controllo e di vigilanza da parte del custode.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, deve qualificarsi custode, ai fini dell'art. 2051 c.c., chi si trovi in condizioni di esercitare un potere effettivo sulla cosa, tale da consentirgli di prevenire o eliminare i pericoli da essa derivanti, a prescindere dalla titolarità formale del bene. È stato infatti precisato che “si deve considerare custode colui che, anche senza esserne proprietario, controlla di fatto le modalità d'uso e di conservazione della cosa, trovandosi nelle condizioni di gestire i rischi a essa connessi” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.
3, n. 4279/2008; Cass. civ., Sez. 3, n. 11016/2011).
Ritenuta dunque l'applicabilità - nel caso di specie - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo quanto stabilito dall'invocata norma, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste un rapporto di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto sulla stessa un potere di governo che gli consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte (cfr. Tribunale Reggio Calabria n. 1105/2022; Tribunale Grosseto
n. 468/2016).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, infatti, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la res, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
5 condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 15761/2016, in motivazione).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito;
solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 18496/2013).
Il nesso di causalità si reputa oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (es. buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati) (cfr. nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 6306/2013; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Torino, Sez. IV, n. 2943/2025).
Ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 18865/1015;
Cass. civ., Sez. 6, n. 27724/2018).
6 Ne discende che, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di custodia con la res sussumibile entro lo schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la responsabilità del soggetto a cui è affidata la custodia del bene.
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, in conformità al precedente consolidato orientamento, hanno affermato che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità (Cass. civ., Sez. Un. n. 20943/2022: “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia
e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e
l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità”).
La responsabilità del custode è invece esclusa, come efficacemente sottolineato dalla Suprema
Corte, quando la cosa svolge solo il ruolo di “occasione” dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, situazione in cui “si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 2430/2004; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 12663/2024; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Bari, sez. III, n. 3748/2024).
7 In questo contesto, quindi, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 3, n. 21675/2023, in motivazione).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha efficacemente riassunto i richiamati principi statuendo altresì che debba ritenersi ormai “superato quell'indirizzo … secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il
8 fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord.
n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. 3, n.
2376/2024).
Pertanto, riconosciuta la sussistenza del rapporto di custodia da ricondurre nello schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la responsabilità del custode del bene: la sequenza muove, invero, dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per poi proseguire con la verifica del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, concludendosi con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale quest'ultimo è liberato soltanto attraverso la prova del caso fortuito. Ed invero, la responsabilità della parte convenuta resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sulla medesima parte, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità del custode, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato (cfr.
Tribunale Bari, n. 3748/2024, cit.).
9 Conseguentemente, sul piano probatorio, spetta al danneggiato provare il pregiudizio subito e il relativo nesso di causalità tra questo e il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete al custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ben potendo, non solo il fatto del terzo ma anche il comportamento colposo del danneggiato, integrante il fortuito “liberatorio”, rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (ex multis, Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorrerà dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 21212/2015; più di recente, Cass. civ., Sez. 6, n. 2184/2021: “In tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”).
Pertanto, l'accertamento del nesso causale non può che procedere, come detto, anche con la verifica contestuale del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la res custodita (e l'eventuale situazione di potenziale pericolo da essa rappresentata) può degradare a concausa del danno, fino a scemare a mera occasione di esso, a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura determinato.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, a parere di questo Giudice la domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, alla luce delle emergenze probatorie in atti, non è possibile individuare in termini sufficientemente cristallini il fattore materiale che ha cagionato la caduta della minore, essendo
10 risultata contraddittoria ed incerta la stessa dinamica del sinistro prospettata dagli attori, nonché per come emersa all'esito della prova orale espletata in corso di causa.
Ad avviso della scrivente, nella vicenda in esame residuano seri e concreti dubbi circa l'esatta ricostruzione della dinamica dell'infortunio occorso alla minore, tali da escludere che possano ritenersi sussistenti i presupposti per affermare la responsabilità a carico del soggetto convenuto.
Innanzitutto, merita osservarsi che, nell'atto di citazione, non vengono descritte con esattezza le circostanze che avrebbero provocato la caduta della minore, avendo gli attori allegato che “in data
04/06/2015, verso le ore 23:00 circa, la minore si trovava, in compagnia dei Persona_1 propri genitori, presso la sala giardino del ristorante dell quando, intenta a CP_1 giocare in compagnia con altri bambini, nella vicina arca giochi situata nel giardino dell CP_1 scarsamente illuminata, nel tentativo di scendere dalla giostrina girevole, poggiando il piede su una sostanza liquida non meglio identificata scivolava andando a finire contro la parte inferiore della giostrina stessa”. Dalla ricostruzione che precede, infatti, non è dato comprendere con sufficiente certezza dove si trovasse la “sostanza liquida” (se all'interno della giostrina o sul terreno su cui detta giostrina poggiava), né di che tipo di sostanza si trattasse (avendo gli stessi attori genericamente allegato che fosse una sostanza liquida “non meglio identificata”).
Né tali elementi emergono dal compendio fotografico in atti, atteso che l'immagine “foto giostrina” allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte attrice, pur riconosciuta dai testimoni degli attori come ritraente la oggetto di causa, non reca alcuna data certa e, CP_6 certamente, non raffigura lo stato dei luoghi al momento del sinistro (anche considerato che l'immagine è stata scattata di giorno, mentre l'evento oggetto del presente giudizio si è verificato verso le ore 23:00).
Le lacune lasciate dalla pressoché carente descrizione del fatto contenuta nell'atto di citazione non possono nemmeno ritenersi colmate dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata, con la conseguente impossibilità di stabilire l'esatta sequenza fattuale che ha condotto alle lesioni personali lamentate dalla minore e di ricondurle, con un ragionevole grado di probabilità e su di un piano strettamente causale, alla res custodita dall' . CP_1
Ed invero, i testimoni escussi (fatta eccezione per ) hanno dichiarato di non Testimone_1 aver visto la dinamica della caduta.
11 La teste ha infatti riferito: “… Ero seduta allo stesso tavolo con la sig.ra Testimone_2
, stavamo facendo la cena di fine anno scolastico. C'erano altre mamme con i Parte_2 rispettivi figli: ricordo , ma non ricordo chi fossero le altre. L'illuminazione Persona_2 dell'area giochi c'era ma era fioca. La giostrina teatro del sinistro era simile a quella che mi viene esibita (Il Giudice dà atto che viene esibita alla teste la foto allegata alla memoria n. 2 di parte attrice); era invece diversa dalla giostra che mi viene altresì esibita (Il Giudice dà atto che viene esibita alla teste la foto allegata alla memoria n. 2 di parte convenuta): ricordo che c'era la ghiaia e non l'erbetta. Ricordo ciò perché c'era una pozzanghera alla base della giostra e la bambina aveva il piedino bagnato. Io mi sono anche sporcata. Ricordo che era una giostrina vecchiotta e che quando ero seduta guardavo i bambini e vedevo che la giostra ondeggiava.
Ricordo anche che quando mi sono avvicinata ho notato che era rovinata nella parte in cui si esce, era consumata, aveva un avvallamento. Non ho visto com'è caduta la bambina: posso solo dire che quando siamo arrivati la bambina aveva il piede sotto la giostrina ed il piede era bagnato. Confermo che c'era una piccola pozzanghera (…)” (cfr. verbale d'udienza del
22.12.2021); la teste (di parte convenuta) è sopraggiunta sui luoghi dopo il Testimone_3 verificarsi dell'evento (cfr. verbale d'udienza del 26.10.2022: “All'epoca dei fatti avvenuti nel giugno del 2015 io mi trovavo nel locale adibito a Pizzeria gestita da mio marito
[...]
, che faceva parte dell' ADR Ricordo che era sera tardi verso le Persona_3 CP_1
10-11:00 io mi trovavo in pizzeria quando ho sentito delle urla che provenivano dal giardino dove erano allocate delle giostrine e ho visto gente che si recava da quella parte … Mi sono avvicinata per capire cosa fosse successo e ho visto una mamma che stava prendendo in braccio una bambina che urlava e dopo alla mia domanda se occorreva qualcosa, ho fatto portare del ghiaccio”); il teste ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ero Testimone_4 presente al momento del sinistro. Il sinistro è avvenuto in estate, mi pare nel 2015, ero a cena.
Credo fossero le 22.30-23.00. L'incidente è avvenuto presso il Ristorante la Pineta – Hotel
Kennedy: eravamo all'esterno, nel giardino dove c'è anche l'area giochi, in fondo, lato mare.
Posso dire che l'illuminazione era scarsa, era buio, anche nella zona in cui mangiavamo.
Confermo che la giostrina era del genere di quella della foto esibitami (il Giudice dà atto che viene esibita al teste la foto allegata alla memoria istruttoria di parte attrice). La base di appoggio era in terra e pietrisco come nella foto esibitami. Non ho assistito alla dinamica della
12 caduta; sono intervenuto dopo che gli altri si erano avvicinati. La bambina era ancora in terra con il piede incastrato sotto la giostrina, bloccato. La madre cercava di liberarla. Posso dire che tutta la zona dove c'erano i giochi era bagnata, c'era fango. I bambini infatti erano sporchi. Tutto intorno alla giostra era bagnato. La bambina si lamentava tanto, l'ha portata via in braccio la madre” (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023).
L'unica ad aver dichiarato di aver assistito alla caduta è stata la teste , la Testimone_1 quale ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ero presente al momento del sinistro. Mio figlio frequentava l'ultimo anno di asilo, ora frequenta l'ultimo anno delle scuole medie. Quindi il sinistro è avvenuto 8 anni fa, a giugno, durante una cena organizzata per il saluto finale dei compagnetti di classe. Eravamo circa a metà cena, non so dire l'orario esatto.
Dopo il sinistro, siamo rimasti un altro poco. L'incidente è avvenuto presso il Ristorante la Pineta
– Hotel Kennedy: eravamo all'aperto, nel giardino dove ci sono sia i tavoli che lato mare l'area giochi. Non ricordo se l'illuminazione fosse idonea. Mi pare ci fossero dei lampioni, non era buio, ma non so dire se la luce fosse sufficiente. Confermo che la giostrina era del genere di quella della foto esibitami (il Giudice dà atto che viene esibita alla teste la foto allegata alla memoria istruttoria di parte attrice). Non mi ricordo esattamente il piano di appoggio della giostrina: forse ghiaia. Confermo che il terreno mi pare fosse come emerge dalla foto mostratami. Confermo che
è caduta ed il piede le si è incastrat[o] nello spazio esistente tra la base della giostrina ed Per_1 il pavimento. Non ricordo se ci fosse sostanza liquida. Confermo che la bambina si è fatta male al piede, piangeva, non riusciva ad appoggiarlo … A domanda dell'avv. Gangemi risponde: “mi pare che la bambina fosse in terra dopo la caduta, quando è stata presa in braccio, non ricordo se dalla madre. Dopo ricordo che era in braccio alla madre”. “Preciso che stavo fumando una sigaretta e ho visto la bambina che rimaneva con il piede incastrato. Ho assistito al sinistro. Ero a circa 4-5 metri”” (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023).
Tuttavia, le dichiarazioni rese in forma dubitativa dalla testimone oculare (“Eravamo circa a metà cena, non so dire l'orario esatto … Non ricordo se l'illuminazione fosse idonea. Mi pare ci fossero dei lampioni, non era buio, ma non so dire se la luce fosse sufficiente … Non mi ricordo esattamente il piano di appoggio della giostrina: forse ghiaia. Confermo che il terreno mi pare fosse come emerge dalla foto mostratami … Non ricordo se ci fosse sostanza liquida … mi pare
13 che la bambina fosse in terra dopo la caduta”) rendono il suo narrato generico, inducendo la scrivente a ritenere non adeguatamente circostanziata la ricostruzione dalla medesima offerta.
A ben vedere, peraltro, le propalazioni rese da tutti i testimoni di parte attrice sollevano dubbi in ordine alla loro attendibilità, stanti le incongruenze in cui i medesimi sono incorsi nel descrivere la vicenda: innanzitutto, la teste ha riferito di una pozzanghera alla base della giostra, Tes_2 mentre la teste ha dichiarato di non ricordare se ci fosse sostanza liquida e, ancora, il teste Tes_1
ha addirittura riferito che tutto intorno alla giostra era bagnato e che ci fosse del fango;
Tes_4 inoltre, mentre la teste ha dichiarato che l'illuminazione dell'area giochi c'era ma era Tes_2 fioca, la teste ha riferito: “non ricordo se l'illuminazione fosse idonea. Mi pare ci fossero Tes_1 dei lampioni, non era buio, ma non so dire se la luce fosse sufficiente”, mentre il teste ha Tes_4 dichiarato: “l'illuminazione era scarsa, era buio, anche nella zona in cui mangiavamo”.
Vieppiù, la credibilità dei testimoni escussi in giudizio appare ulteriormente minata dalla produzione documentale operata dall' , consistente nelle dichiarazioni spontanee CP_1 rese da , nonché da taluni testimoni poi escussi in giudizio, al fiduciario della Parte_2 compagnia assicurativa interessata, tale più volte citato come teste dal convenuto Testimone_5 nel presente giudizio e mai presentatosi innanzi all'Autorità Giudiziaria, sino ad indurre il convenuto – anche per esigenze di economia processuale – a rinunciare alla sua audizione.
Premesso che, con riguardo all'efficacia probatoria delle dichiarazioni spontanee rese all'incaricato della compagnia assicurativa, le stesse - con specifico riguardo alle dichiarazioni di contenuto sfavorevole al dichiarante - debbano essere qualificate ai sensi dell'art. 2735 c.c. come confessioni stragiudiziali rese ad un terzo, sicché possono essere liberamente apprezzate dal
Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Tribunale Locri n. 324/2024; Tribunale Napoli, Sez. X, n.
989/2025), deve evidenziarsi che in dette dichiarazioni stragiudiziali si legge che sia
[...]
(attrice e madre di , sia abbiano riferito di aver Parte_2 Persona_1 Testimone_2 visto che la minore fosse caduta “all'interno della giostra girevole posta sul lato sinistro del parco”.
Sul punto, la teste – sentita sulle circostanze articolate da parte convenuta – ha risposto: Tes_2
“Confermo di aver reso la dichiarazione rilasciata il 23.03.2016, che mi viene sottoposta in visione. Riconosco la mia firma ma non è vero quello che lì è scritto che la bambina era caduta dentro la giostrina. Io avevo detto che la bambina era caduta dalla giostrina, non dentro. Non
14 ricordo se ho riletto la dichiarazione, probabilmente no” (cfr. verbale d'udienza del 22.12.2021, ove anche , durante il proprio interrogatorio formale, ha riferito: “Confermo di Parte_2 aver reso la dichiarazione rilasciata il 23.03.2016, che mi viene sottoposta in visione. Riconosco la mia firma ma non è vero quello che lì è scritto che io ho sollevato la bambina e l'ho appoggiata
a terra. Ho firmato fidandomi che fosse stato scritto quello che avevo detto”).
In disparte l'operatività del principio di autoresponsabilità con riferimento alla sottoscrizione di proprie dichiarazioni senza previa rilettura del contenuto (malgrado, comunque, le sottoscrizioni nella fattispecie siano state apposte in corrispondenza della dicitura “fatto, letto, confermato e sottoscritto”) e considerato che, nel presente giudizio, la circostanza che il teste non si sia Tes_5 mai presentato per essere sentito come testimone è stata sanzionata con l'ammenda di € 200,00
(cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023) – esulando, quindi, dal thema decidendum ogni verifica in ordine all'eventuale alterazione del contenuto delle dichiarazioni rese all' da parte della Tes_5
e della – merita comunque rilevarsi che le circostanze sulle quali l' avrebbe Pt_2 Tes_2 Tes_5 dovuto essere sentito come testimone, anche laddove dal medesimo confermate, non avrebbero avuto una specifica incidenza sull'oggetto del contendere, vertendo su profili non prettamente dirimenti ai fini del decidere ma, al più, valutabili ai fini della verifica dell'attendibilità dei testimoni di parte attrice. Pertanto, in ossequio al principio di economia processuale e considerata la reiterata mancata presentazione dell' innanzi al Giudice per essere sentito come testimone, Tes_5 la sua audizione è stata oggetto di rinuncia con le formalità di cui all'art. 245 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024).
Orbene, a fronte dell'assenza di idonei dettagli in merito all'esatta dinamica della caduta ed alla potenziale pericolosità della giostrina per la sua mancata rispondenza agli standard di analoghi manufatti destinati alle aree giochi (circostanza, quest'ultima, mai allegata dagli attori entro i termini di legge per le preclusioni assertive), nonché ribadito che le deposizioni testimoniali acquisite sono risultate tra loro non pienamente congruenti, non può ritenersi sufficientemente corroborata l'esatta dinamica del sinistro in esame, né individuato il fattore materiale che ha cagionato la caduta della minore.
Dunque, alla luce di quanto precede, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito idonei e sufficienti elementi a fondamento della dedotta responsabilità della controparte, dovendosi ritenere
15 che la giostrina non sia stata la causa (o la concausa) dell'evento, bensì una semplice occasione di esso.
In ogni caso, quand'anche la dinamica descritta in citazione avesse trovato integrale riscontro nelle propalazioni dei testimoni e fosse stato ritenuto esistente il nesso causale tra la res e il danno subito da la responsabilità della parte convenuta sarebbe stata parimenti esclusa, in Persona_1 quanto, a parere della scrivente, l'evento dannoso oggetto di causa deve essere integralmente ascritto alla condotta inescusabilmente disattenta della madre, idonea ad integrare il caso fortuito
(cfr. in senso analogo Tribunale Termini Imerese, n. 993/2024).
Nel caso di specie, la tenera età della minore, che all'epoca dei fatti aveva soli sei anni, e l'assenza di luce solare al momento del fatto – avvenuto, secondo la ricostruzione attorea, alle 23:00 circa – inducono questo Giudice a ritenere che la caduta della piccola fosse un evento certamente Per_1 prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza, costituendo massima di comune esperienza il principio per il quale la vigilanza nei confronti dei minori deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione soprattutto nei confronti di quelli di tenera età, in relazione al comportamento esuberante e, a volte, incontrollato dei bambini a quell'età, ampiamente prevedibile dagli stessi genitori, tale da poter astrattamente compromettere l'uso ordinario e normale dei giochi dagli stessi adoperati (cfr. Tribunale Bari n. 3748/2024, cit.; Cass. civ., Sez. 3, n. 18167/2014, in motivazione: “La responsabilità civile conseguente ai danni riportati dai bambini all'interno di un parco giochi è venuta in altre circostanze all'esame di questa Corte. Sono da richiamare, in proposito, la sentenza 6 agosto 1997, n. 7276, che riguardava il caso di un minore caduto da un'altalena in un giardino comunale;
la sentenza 21 maggio 2013, n. 12401, relativa alla diversa ipotesi di una caduta dal dondolo di una giostra collocata nel parco giochi all'interno di un ristorante, e la recentissima sentenza 26 maggio 2014,
n. 11657, relativa alla caduta da uno scivolo all'interno di un parco comunale in ora notturna.
Nella prima pronuncia la Corte ha escluso la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 CP_7 cod. civ., sul semplice rilievo che l'altalena, pur presentando in astratto qualche elemento di pericolosità, era comunque adeguata agli standard dei manufatti del genere destinati ai parchi giochi. La seconda sentenza, invece, ha stabilito che la messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d'arte, da parte del titolare di un ristorante non implica, a carico di costui, alcun obbligo di sorveglianza sui minori che usano dette attrezzature. Nell'ultima e più recente
16 pronuncia, questa Corte ha specificato che la caduta di un bambino (in quel caso, di cinque anni di età) da uno scivolo è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza”).
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose
e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino (nella specie, di quasi sei anni di età) in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata,
l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare” (Cass. civ., Sez. 3, n. 18167/2014, cit.; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 12549/2022).
Nella fattispecie in esame, – attrice nonché madre della minore – Parte_2 Persona_1 sentita in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “1) è vero che il giorno 4 giugno 2015 mi trovavo insieme a mia figlia e ad altre persone, nei locali ristorante di proprietà Persona_1
Le persone presenti erano ed altre due mamme, Controparte_1 Testimone_2 ma non ricordo chi fossero;
2) è vero che ero seduta al tavolo per consumare la cena insieme alle persone che ho indicato ad una distanza di circa 7 metri, massimo 8, dall'area giochi in cui si trovava mia figlia. Ogni tanto mi giravo per controllare che facesse;
3) è vero che ad un certo punto, mentre consumavo la cena, ho sentito gridare, ma non sapevo fosse mia figlia;
4) mi sono avvicinata e mi sono accorta che mia figlia era caduta fuori dalla giostrina girevole, con il piedino destro incastrato;
la giostrina era vecchia;
5) non ho visto come sia caduta la bambina;
non so come siano andate le cose” (cfr. verbale d'udienza del 22.12.2021).
Appare quindi evidente che la circostanza che la madre di una bambina di appena sei anni stesse cenando con le madri di altri bambini ad una distanza di 7-8 metri dall'area giochi ove si trovava la figlia, limitandosi a girarsi di tanto in tanto per controllare cosa stesse facendo, senza peraltro rendersi conto immediatamente che fosse la piccola a gridare – il che corrobora l'idea che Per_1 la madre non stesse prestando alcuna sorveglianza nei confronti della bambina – induce questo
17 Giudice a ritenere che la condotta della madre abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto assorbente nella verificazione dell'evento, essendo la situazione di possibile danno ampiamente suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato (nella specie, del genitore tenuto alla vigilanza e sorveglianza sulla propria figlia), delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., Sez. 3,
n. 21675/2023, cit.), assumendo quindi la giostrina il ruolo di semplice “occasione” della caduta.
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio, vale la pena richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L., n.
5231/2001: “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi, per implicito, tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”; Cass civ., Sez. L., n. 11933/2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 12362/2006; Tribunale
Bari n. 3748/2024, cit.).
Dalle considerazioni che precedono discende la superfluità dell'invocata e non disposta c.t.u. medico-legale, certamente inidonea a colmare le dette carenze probatorie in ordine all'esatta dinamica della caduta.
Ed invero, al riguardo occorre evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
18 legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 6, 30.10.2019, n. 27776; Cass., sez. lav., 01.04.2019, n. 9020; Cass. civ., sez. 6, 15.04.2015, n. 7639; Cass. civ., sez. 6, 22.01.2014, n.
1299).
Ad abundantiam, sulla scorta dell'istruttoria espletata, le considerazioni che precedono valgono anche rispetto all'alternativa dell'inquadramento della responsabilità per cui è causa nell'ambito della previsione dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 999/2014, in motivazione: “questa
Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476). Tali principi valgono, a maggior ragione, ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 cod. civ., come la Corte
d'appello ha fatto nel caso di specie richiamando le figure dell'insidia e del trabocchetto”).
Ne consegue che la domanda attorea debba essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di e Parte_1 [...]
, in solido, alla rifusione delle stesse nei confronti del Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 66,40 per esborsi (intimazioni testi).
Nulla deve disporsi sulle spese di lite con riguardo al rapporto tra gli attori e la
[...]
stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_8
19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- rigetta la domanda attorea;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in € 4.800,00 per compensi ed € 66,40 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nulla sulle spese con riguardo al rapporto tra gli attori e la Controparte_8 stante la contumacia di quest'ultima.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 28/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
20
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 915/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 17.04.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza di questo Ufficio del
31.10.2024, ritualmente comunicata alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
1 (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 minore (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio Persona_1 C.F._3 dell'Avv. NESCI SERGIO (pec: , che li rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti;
attori
E
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MICELI
CARMELO (pec: , che lo rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti;
convenuto
NONCHÉ CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 convenuta contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nelle date del 23-28.07.2020, e , Parte_1 Parte_2 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore hanno Persona_1 evocato in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2 ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla loro figlia, ai sensi dell'art. 2051 e/o 2043 c.c.
A tali fini esponevano: che in data 4.06.2015, alle ore 23:00 circa, la minore si Persona_1 trovava, in compagnia dei propri genitori, presso la sala giardino del ristorante dell'
[...]
sito in Roccella Ionica (RC), allorquando, mentre era intenta a giocare con altri bambini CP_1
“nella vicina area giochi situata nel giardino dell scarsamente illuminata, nel tentativo di CP_1 scendere dalla giostrina girevole, poggiando il piede su una sostanza liquida non meglio identificata scivolava andando a finire contro la parte inferiore della giostrina stessa”; che,
2 prestate le prime cure, la minore veniva trasportata dai genitori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri, ove i sanitari le diagnosticavano “frattura composta 3° distale Tibia e perone dx”; che, al termine di una prolungata terapia medica, la minore veniva dichiarata clinicamente guarita, con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale; che la responsabilità dell'occorso era da ascrivere all' ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex CP_1 art. 2043 c.c.; che, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. versata in atti, i danni patiti dalla minore ammonterebbero complessivamente ad € 23.263,14, oltre al danno da incapacità lavorativa generica, stimabile tra la metà e i due terzi del danno biologico, considerato che la bambina, dedita con costanza e promettenti risultati alla danza, aveva dovuto abbandonare tale attività a causa dei postumi permanenti residuati dal sinistro per cui è causa;
che gli odierni attori avevano attivato la procedura risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice del Controparte_3 CP_1 in forza della polizza R.C. n. 42116941; che, tuttavia, i tentativi stragiudiziali di ottenere
[...] il risarcimento si erano rivelati infruttuosi, così come l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in persona del legale rappresentante, con sede in Via SS 106 - C/da Controparte_1
Lacchi - 89047 - Roccella Jonica, per tutti i danni subiti dalla minore in Persona_1 conseguenza del fatto illecito dedotto in giudizio, per le ragioni di cui in narrativa;
b) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante, e la Controparte_4
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Stalingrado, 45 Controparte_5
– 40128 BOLOGNA, giusti accordi contrattuali in virtù della polizza assicurativa portante il n°
42116941, a risarcire, in solido, i sigg.ri , n. q., per i danni subiti dalla figlia minore Parte_3
quantificati in complessivi € 23.263,14, oltre il danno da incapacità lavorativa generica, Per_1 nella misura che va da ½ a 2/3 del danno biologico per come determinato dal ctp, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma riconosciuta periodo per periodo rivalutata, dal giorno dell'evento e fino al soddisfo, per i motivi di cui in narrativa”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.12.2020, si è costituito in giudizio il in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_1
3 integralmente la ricostruzione dei fatti così come prospettata ex adverso. In particolare, parte convenuta ha contestato la dinamica dell'occorso, sostenendo che la caduta non si sarebbe verificata durante la fase di discesa dalla giostra, bensì mentre la minore si trovava ancora all'interno di essa, come del resto riferito dalla madre in sede di spontanee dichiarazioni (cfr. all.
4), e che pertanto l'evento dovesse attribuirsi ad “una caduta accidentale conseguente ad un'azione imprevedibile e/o incauta della minore, molto probabilmente dovuta ad un improvviso movimento/azione della stessa minore che si trovava al parco giochi da sola”, in assenza di adeguata sorveglianza da parte della madre, sicché la res doveva intendersi mera occasione dell'evento, risultando integrato il caso fortuito;
contestava infine il quantum dell'avversa pretesa risarcitoria. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda avanzata dai sig.ri e Parte_1 [...]
nella qualità di genitori della minore 2) Nel denegato caso di Parte_2 Persona_1 accoglimento della domanda di parte attrice, e sempre per le ragioni di cui alla narrativa, ridurre grandemente il quantum debeatur”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
La benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_2
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, a mezzo interrogatorio formale di e prova testimoniale. Parte_2
Con ordinanza del 31.10.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024, ritenuta superflua la c.t.u. medico-legale chiesta dalla parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale, benché Controparte_2 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, esercitando - in virtù del principio iura novit curia - il potere di qualificazione giuridica della domanda prospettata dagli attori, ritiene questo Giudice che il fatto per cui è causa sia sussumibile nello schema della responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la cui operatività è stata nella specie pur invocata in via principale dagli attori.
4 Questi ultimi, infatti, hanno dedotto che il danno patito dalla minore di cui hanno Persona_1 chiesto il ristoro nel presente giudizio, sarebbe stato cagionato dalla presenza di un'insidia e/o trabocchetto, ossia da “una sostanza liquida non meglio identificata” - non segnalata e non visibile in ragione del fatto che l'area giochi collocata nel giardino del ristorante dell' fosse CP_1
“scarsamente illuminata” - su cui la minore sarebbe scivolata “nel tentativo di scendere dalla giostrina girevole”, poggiandovi il piede ed andando “a finire contro la parte inferiore della giostrina”, evocando quindi la responsabilità del custode per i danni subiti dalla loro figlia.
Tale prospettazione fattuale consente di inquadrare giuridicamente la vicenda nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., atteso che il bene sul quale si sarebbe verificato l'evento dannoso è suscettibile di un effettivo potere di controllo e di vigilanza da parte del custode.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, deve qualificarsi custode, ai fini dell'art. 2051 c.c., chi si trovi in condizioni di esercitare un potere effettivo sulla cosa, tale da consentirgli di prevenire o eliminare i pericoli da essa derivanti, a prescindere dalla titolarità formale del bene. È stato infatti precisato che “si deve considerare custode colui che, anche senza esserne proprietario, controlla di fatto le modalità d'uso e di conservazione della cosa, trovandosi nelle condizioni di gestire i rischi a essa connessi” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez.
3, n. 4279/2008; Cass. civ., Sez. 3, n. 11016/2011).
Ritenuta dunque l'applicabilità - nel caso di specie - della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., occorre rammentare che, secondo quanto stabilito dall'invocata norma, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste un rapporto di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto sulla stessa un potere di governo che gli consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte (cfr. Tribunale Reggio Calabria n. 1105/2022; Tribunale Grosseto
n. 468/2016).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, infatti, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa ed una relazione di fatto tra un soggetto e la res, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare
5 condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 15761/2016, in motivazione).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha dunque carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito;
solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
n. 18496/2013).
Il nesso di causalità si reputa oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto); qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (es. buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati) (cfr. nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 3, n. 6306/2013; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Torino, Sez. IV, n. 2943/2025).
Ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 18865/1015;
Cass. civ., Sez. 6, n. 27724/2018).
6 Ne discende che, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di custodia con la res sussumibile entro lo schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la responsabilità del soggetto a cui è affidata la custodia del bene.
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, in conformità al precedente consolidato orientamento, hanno affermato che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità (Cass. civ., Sez. Un. n. 20943/2022: “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia
e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e
l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità”).
La responsabilità del custode è invece esclusa, come efficacemente sottolineato dalla Suprema
Corte, quando la cosa svolge solo il ruolo di “occasione” dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, situazione in cui “si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, n. 2430/2004; più di recente, Cass. civ., Sez. 3, n. 12663/2024; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Bari, sez. III, n. 3748/2024).
7 In questo contesto, quindi, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata;
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ., Sez. 3, n. 21675/2023, in motivazione).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha efficacemente riassunto i richiamati principi statuendo altresì che debba ritenersi ormai “superato quell'indirizzo … secondo cui, “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035). Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il
8 fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord.
n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente «suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943)” (Cass. civ., Sez. 3, n.
2376/2024).
Pertanto, riconosciuta la sussistenza del rapporto di custodia da ricondurre nello schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la responsabilità del custode del bene: la sequenza muove, invero, dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per poi proseguire con la verifica del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, concludendosi con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale quest'ultimo è liberato soltanto attraverso la prova del caso fortuito. Ed invero, la responsabilità della parte convenuta resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sulla medesima parte, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità del custode, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato (cfr.
Tribunale Bari, n. 3748/2024, cit.).
9 Conseguentemente, sul piano probatorio, spetta al danneggiato provare il pregiudizio subito e il relativo nesso di causalità tra questo e il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete al custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ben potendo, non solo il fatto del terzo ma anche il comportamento colposo del danneggiato, integrante il fortuito “liberatorio”, rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (ex multis, Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n.
15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorrerà dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 21212/2015; più di recente, Cass. civ., Sez. 6, n. 2184/2021: “In tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”).
Pertanto, l'accertamento del nesso causale non può che procedere, come detto, anche con la verifica contestuale del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la res custodita (e l'eventuale situazione di potenziale pericolo da essa rappresentata) può degradare a concausa del danno, fino a scemare a mera occasione di esso, a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura determinato.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso in esame, a parere di questo Giudice la domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, alla luce delle emergenze probatorie in atti, non è possibile individuare in termini sufficientemente cristallini il fattore materiale che ha cagionato la caduta della minore, essendo
10 risultata contraddittoria ed incerta la stessa dinamica del sinistro prospettata dagli attori, nonché per come emersa all'esito della prova orale espletata in corso di causa.
Ad avviso della scrivente, nella vicenda in esame residuano seri e concreti dubbi circa l'esatta ricostruzione della dinamica dell'infortunio occorso alla minore, tali da escludere che possano ritenersi sussistenti i presupposti per affermare la responsabilità a carico del soggetto convenuto.
Innanzitutto, merita osservarsi che, nell'atto di citazione, non vengono descritte con esattezza le circostanze che avrebbero provocato la caduta della minore, avendo gli attori allegato che “in data
04/06/2015, verso le ore 23:00 circa, la minore si trovava, in compagnia dei Persona_1 propri genitori, presso la sala giardino del ristorante dell quando, intenta a CP_1 giocare in compagnia con altri bambini, nella vicina arca giochi situata nel giardino dell CP_1 scarsamente illuminata, nel tentativo di scendere dalla giostrina girevole, poggiando il piede su una sostanza liquida non meglio identificata scivolava andando a finire contro la parte inferiore della giostrina stessa”. Dalla ricostruzione che precede, infatti, non è dato comprendere con sufficiente certezza dove si trovasse la “sostanza liquida” (se all'interno della giostrina o sul terreno su cui detta giostrina poggiava), né di che tipo di sostanza si trattasse (avendo gli stessi attori genericamente allegato che fosse una sostanza liquida “non meglio identificata”).
Né tali elementi emergono dal compendio fotografico in atti, atteso che l'immagine “foto giostrina” allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. di parte attrice, pur riconosciuta dai testimoni degli attori come ritraente la oggetto di causa, non reca alcuna data certa e, CP_6 certamente, non raffigura lo stato dei luoghi al momento del sinistro (anche considerato che l'immagine è stata scattata di giorno, mentre l'evento oggetto del presente giudizio si è verificato verso le ore 23:00).
Le lacune lasciate dalla pressoché carente descrizione del fatto contenuta nell'atto di citazione non possono nemmeno ritenersi colmate dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata, con la conseguente impossibilità di stabilire l'esatta sequenza fattuale che ha condotto alle lesioni personali lamentate dalla minore e di ricondurle, con un ragionevole grado di probabilità e su di un piano strettamente causale, alla res custodita dall' . CP_1
Ed invero, i testimoni escussi (fatta eccezione per ) hanno dichiarato di non Testimone_1 aver visto la dinamica della caduta.
11 La teste ha infatti riferito: “… Ero seduta allo stesso tavolo con la sig.ra Testimone_2
, stavamo facendo la cena di fine anno scolastico. C'erano altre mamme con i Parte_2 rispettivi figli: ricordo , ma non ricordo chi fossero le altre. L'illuminazione Persona_2 dell'area giochi c'era ma era fioca. La giostrina teatro del sinistro era simile a quella che mi viene esibita (Il Giudice dà atto che viene esibita alla teste la foto allegata alla memoria n. 2 di parte attrice); era invece diversa dalla giostra che mi viene altresì esibita (Il Giudice dà atto che viene esibita alla teste la foto allegata alla memoria n. 2 di parte convenuta): ricordo che c'era la ghiaia e non l'erbetta. Ricordo ciò perché c'era una pozzanghera alla base della giostra e la bambina aveva il piedino bagnato. Io mi sono anche sporcata. Ricordo che era una giostrina vecchiotta e che quando ero seduta guardavo i bambini e vedevo che la giostra ondeggiava.
Ricordo anche che quando mi sono avvicinata ho notato che era rovinata nella parte in cui si esce, era consumata, aveva un avvallamento. Non ho visto com'è caduta la bambina: posso solo dire che quando siamo arrivati la bambina aveva il piede sotto la giostrina ed il piede era bagnato. Confermo che c'era una piccola pozzanghera (…)” (cfr. verbale d'udienza del
22.12.2021); la teste (di parte convenuta) è sopraggiunta sui luoghi dopo il Testimone_3 verificarsi dell'evento (cfr. verbale d'udienza del 26.10.2022: “All'epoca dei fatti avvenuti nel giugno del 2015 io mi trovavo nel locale adibito a Pizzeria gestita da mio marito
[...]
, che faceva parte dell' ADR Ricordo che era sera tardi verso le Persona_3 CP_1
10-11:00 io mi trovavo in pizzeria quando ho sentito delle urla che provenivano dal giardino dove erano allocate delle giostrine e ho visto gente che si recava da quella parte … Mi sono avvicinata per capire cosa fosse successo e ho visto una mamma che stava prendendo in braccio una bambina che urlava e dopo alla mia domanda se occorreva qualcosa, ho fatto portare del ghiaccio”); il teste ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ero Testimone_4 presente al momento del sinistro. Il sinistro è avvenuto in estate, mi pare nel 2015, ero a cena.
Credo fossero le 22.30-23.00. L'incidente è avvenuto presso il Ristorante la Pineta – Hotel
Kennedy: eravamo all'esterno, nel giardino dove c'è anche l'area giochi, in fondo, lato mare.
Posso dire che l'illuminazione era scarsa, era buio, anche nella zona in cui mangiavamo.
Confermo che la giostrina era del genere di quella della foto esibitami (il Giudice dà atto che viene esibita al teste la foto allegata alla memoria istruttoria di parte attrice). La base di appoggio era in terra e pietrisco come nella foto esibitami. Non ho assistito alla dinamica della
12 caduta; sono intervenuto dopo che gli altri si erano avvicinati. La bambina era ancora in terra con il piede incastrato sotto la giostrina, bloccato. La madre cercava di liberarla. Posso dire che tutta la zona dove c'erano i giochi era bagnata, c'era fango. I bambini infatti erano sporchi. Tutto intorno alla giostra era bagnato. La bambina si lamentava tanto, l'ha portata via in braccio la madre” (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023).
L'unica ad aver dichiarato di aver assistito alla caduta è stata la teste , la Testimone_1 quale ha riferito: “posso rispondere sui fatti di causa in quanto io ero presente al momento del sinistro. Mio figlio frequentava l'ultimo anno di asilo, ora frequenta l'ultimo anno delle scuole medie. Quindi il sinistro è avvenuto 8 anni fa, a giugno, durante una cena organizzata per il saluto finale dei compagnetti di classe. Eravamo circa a metà cena, non so dire l'orario esatto.
Dopo il sinistro, siamo rimasti un altro poco. L'incidente è avvenuto presso il Ristorante la Pineta
– Hotel Kennedy: eravamo all'aperto, nel giardino dove ci sono sia i tavoli che lato mare l'area giochi. Non ricordo se l'illuminazione fosse idonea. Mi pare ci fossero dei lampioni, non era buio, ma non so dire se la luce fosse sufficiente. Confermo che la giostrina era del genere di quella della foto esibitami (il Giudice dà atto che viene esibita alla teste la foto allegata alla memoria istruttoria di parte attrice). Non mi ricordo esattamente il piano di appoggio della giostrina: forse ghiaia. Confermo che il terreno mi pare fosse come emerge dalla foto mostratami. Confermo che
è caduta ed il piede le si è incastrat[o] nello spazio esistente tra la base della giostrina ed Per_1 il pavimento. Non ricordo se ci fosse sostanza liquida. Confermo che la bambina si è fatta male al piede, piangeva, non riusciva ad appoggiarlo … A domanda dell'avv. Gangemi risponde: “mi pare che la bambina fosse in terra dopo la caduta, quando è stata presa in braccio, non ricordo se dalla madre. Dopo ricordo che era in braccio alla madre”. “Preciso che stavo fumando una sigaretta e ho visto la bambina che rimaneva con il piede incastrato. Ho assistito al sinistro. Ero a circa 4-5 metri”” (cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023).
Tuttavia, le dichiarazioni rese in forma dubitativa dalla testimone oculare (“Eravamo circa a metà cena, non so dire l'orario esatto … Non ricordo se l'illuminazione fosse idonea. Mi pare ci fossero dei lampioni, non era buio, ma non so dire se la luce fosse sufficiente … Non mi ricordo esattamente il piano di appoggio della giostrina: forse ghiaia. Confermo che il terreno mi pare fosse come emerge dalla foto mostratami … Non ricordo se ci fosse sostanza liquida … mi pare
13 che la bambina fosse in terra dopo la caduta”) rendono il suo narrato generico, inducendo la scrivente a ritenere non adeguatamente circostanziata la ricostruzione dalla medesima offerta.
A ben vedere, peraltro, le propalazioni rese da tutti i testimoni di parte attrice sollevano dubbi in ordine alla loro attendibilità, stanti le incongruenze in cui i medesimi sono incorsi nel descrivere la vicenda: innanzitutto, la teste ha riferito di una pozzanghera alla base della giostra, Tes_2 mentre la teste ha dichiarato di non ricordare se ci fosse sostanza liquida e, ancora, il teste Tes_1
ha addirittura riferito che tutto intorno alla giostra era bagnato e che ci fosse del fango;
Tes_4 inoltre, mentre la teste ha dichiarato che l'illuminazione dell'area giochi c'era ma era Tes_2 fioca, la teste ha riferito: “non ricordo se l'illuminazione fosse idonea. Mi pare ci fossero Tes_1 dei lampioni, non era buio, ma non so dire se la luce fosse sufficiente”, mentre il teste ha Tes_4 dichiarato: “l'illuminazione era scarsa, era buio, anche nella zona in cui mangiavamo”.
Vieppiù, la credibilità dei testimoni escussi in giudizio appare ulteriormente minata dalla produzione documentale operata dall' , consistente nelle dichiarazioni spontanee CP_1 rese da , nonché da taluni testimoni poi escussi in giudizio, al fiduciario della Parte_2 compagnia assicurativa interessata, tale più volte citato come teste dal convenuto Testimone_5 nel presente giudizio e mai presentatosi innanzi all'Autorità Giudiziaria, sino ad indurre il convenuto – anche per esigenze di economia processuale – a rinunciare alla sua audizione.
Premesso che, con riguardo all'efficacia probatoria delle dichiarazioni spontanee rese all'incaricato della compagnia assicurativa, le stesse - con specifico riguardo alle dichiarazioni di contenuto sfavorevole al dichiarante - debbano essere qualificate ai sensi dell'art. 2735 c.c. come confessioni stragiudiziali rese ad un terzo, sicché possono essere liberamente apprezzate dal
Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Tribunale Locri n. 324/2024; Tribunale Napoli, Sez. X, n.
989/2025), deve evidenziarsi che in dette dichiarazioni stragiudiziali si legge che sia
[...]
(attrice e madre di , sia abbiano riferito di aver Parte_2 Persona_1 Testimone_2 visto che la minore fosse caduta “all'interno della giostra girevole posta sul lato sinistro del parco”.
Sul punto, la teste – sentita sulle circostanze articolate da parte convenuta – ha risposto: Tes_2
“Confermo di aver reso la dichiarazione rilasciata il 23.03.2016, che mi viene sottoposta in visione. Riconosco la mia firma ma non è vero quello che lì è scritto che la bambina era caduta dentro la giostrina. Io avevo detto che la bambina era caduta dalla giostrina, non dentro. Non
14 ricordo se ho riletto la dichiarazione, probabilmente no” (cfr. verbale d'udienza del 22.12.2021, ove anche , durante il proprio interrogatorio formale, ha riferito: “Confermo di Parte_2 aver reso la dichiarazione rilasciata il 23.03.2016, che mi viene sottoposta in visione. Riconosco la mia firma ma non è vero quello che lì è scritto che io ho sollevato la bambina e l'ho appoggiata
a terra. Ho firmato fidandomi che fosse stato scritto quello che avevo detto”).
In disparte l'operatività del principio di autoresponsabilità con riferimento alla sottoscrizione di proprie dichiarazioni senza previa rilettura del contenuto (malgrado, comunque, le sottoscrizioni nella fattispecie siano state apposte in corrispondenza della dicitura “fatto, letto, confermato e sottoscritto”) e considerato che, nel presente giudizio, la circostanza che il teste non si sia Tes_5 mai presentato per essere sentito come testimone è stata sanzionata con l'ammenda di € 200,00
(cfr. verbale d'udienza del 22.02.2023) – esulando, quindi, dal thema decidendum ogni verifica in ordine all'eventuale alterazione del contenuto delle dichiarazioni rese all' da parte della Tes_5
e della – merita comunque rilevarsi che le circostanze sulle quali l' avrebbe Pt_2 Tes_2 Tes_5 dovuto essere sentito come testimone, anche laddove dal medesimo confermate, non avrebbero avuto una specifica incidenza sull'oggetto del contendere, vertendo su profili non prettamente dirimenti ai fini del decidere ma, al più, valutabili ai fini della verifica dell'attendibilità dei testimoni di parte attrice. Pertanto, in ossequio al principio di economia processuale e considerata la reiterata mancata presentazione dell' innanzi al Giudice per essere sentito come testimone, Tes_5 la sua audizione è stata oggetto di rinuncia con le formalità di cui all'art. 245 c.p.c. (cfr. verbale d'udienza del 26.09.2024).
Orbene, a fronte dell'assenza di idonei dettagli in merito all'esatta dinamica della caduta ed alla potenziale pericolosità della giostrina per la sua mancata rispondenza agli standard di analoghi manufatti destinati alle aree giochi (circostanza, quest'ultima, mai allegata dagli attori entro i termini di legge per le preclusioni assertive), nonché ribadito che le deposizioni testimoniali acquisite sono risultate tra loro non pienamente congruenti, non può ritenersi sufficientemente corroborata l'esatta dinamica del sinistro in esame, né individuato il fattore materiale che ha cagionato la caduta della minore.
Dunque, alla luce di quanto precede, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito idonei e sufficienti elementi a fondamento della dedotta responsabilità della controparte, dovendosi ritenere
15 che la giostrina non sia stata la causa (o la concausa) dell'evento, bensì una semplice occasione di esso.
In ogni caso, quand'anche la dinamica descritta in citazione avesse trovato integrale riscontro nelle propalazioni dei testimoni e fosse stato ritenuto esistente il nesso causale tra la res e il danno subito da la responsabilità della parte convenuta sarebbe stata parimenti esclusa, in Persona_1 quanto, a parere della scrivente, l'evento dannoso oggetto di causa deve essere integralmente ascritto alla condotta inescusabilmente disattenta della madre, idonea ad integrare il caso fortuito
(cfr. in senso analogo Tribunale Termini Imerese, n. 993/2024).
Nel caso di specie, la tenera età della minore, che all'epoca dei fatti aveva soli sei anni, e l'assenza di luce solare al momento del fatto – avvenuto, secondo la ricostruzione attorea, alle 23:00 circa – inducono questo Giudice a ritenere che la caduta della piccola fosse un evento certamente Per_1 prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza, costituendo massima di comune esperienza il principio per il quale la vigilanza nei confronti dei minori deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione soprattutto nei confronti di quelli di tenera età, in relazione al comportamento esuberante e, a volte, incontrollato dei bambini a quell'età, ampiamente prevedibile dagli stessi genitori, tale da poter astrattamente compromettere l'uso ordinario e normale dei giochi dagli stessi adoperati (cfr. Tribunale Bari n. 3748/2024, cit.; Cass. civ., Sez. 3, n. 18167/2014, in motivazione: “La responsabilità civile conseguente ai danni riportati dai bambini all'interno di un parco giochi è venuta in altre circostanze all'esame di questa Corte. Sono da richiamare, in proposito, la sentenza 6 agosto 1997, n. 7276, che riguardava il caso di un minore caduto da un'altalena in un giardino comunale;
la sentenza 21 maggio 2013, n. 12401, relativa alla diversa ipotesi di una caduta dal dondolo di una giostra collocata nel parco giochi all'interno di un ristorante, e la recentissima sentenza 26 maggio 2014,
n. 11657, relativa alla caduta da uno scivolo all'interno di un parco comunale in ora notturna.
Nella prima pronuncia la Corte ha escluso la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 CP_7 cod. civ., sul semplice rilievo che l'altalena, pur presentando in astratto qualche elemento di pericolosità, era comunque adeguata agli standard dei manufatti del genere destinati ai parchi giochi. La seconda sentenza, invece, ha stabilito che la messa a disposizione di un parco giochi, a perfetta regola d'arte, da parte del titolare di un ristorante non implica, a carico di costui, alcun obbligo di sorveglianza sui minori che usano dette attrezzature. Nell'ultima e più recente
16 pronuncia, questa Corte ha specificato che la caduta di un bambino (in quel caso, di cinque anni di età) da uno scivolo è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza”).
Secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose
e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto (il che non è, nella specie, sulla base di quanto detto) - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino (nella specie, di quasi sei anni di età) in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata,
l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare” (Cass. civ., Sez. 3, n. 18167/2014, cit.; Cass. civ., Sez. 6-3, n. 12549/2022).
Nella fattispecie in esame, – attrice nonché madre della minore – Parte_2 Persona_1 sentita in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “1) è vero che il giorno 4 giugno 2015 mi trovavo insieme a mia figlia e ad altre persone, nei locali ristorante di proprietà Persona_1
Le persone presenti erano ed altre due mamme, Controparte_1 Testimone_2 ma non ricordo chi fossero;
2) è vero che ero seduta al tavolo per consumare la cena insieme alle persone che ho indicato ad una distanza di circa 7 metri, massimo 8, dall'area giochi in cui si trovava mia figlia. Ogni tanto mi giravo per controllare che facesse;
3) è vero che ad un certo punto, mentre consumavo la cena, ho sentito gridare, ma non sapevo fosse mia figlia;
4) mi sono avvicinata e mi sono accorta che mia figlia era caduta fuori dalla giostrina girevole, con il piedino destro incastrato;
la giostrina era vecchia;
5) non ho visto come sia caduta la bambina;
non so come siano andate le cose” (cfr. verbale d'udienza del 22.12.2021).
Appare quindi evidente che la circostanza che la madre di una bambina di appena sei anni stesse cenando con le madri di altri bambini ad una distanza di 7-8 metri dall'area giochi ove si trovava la figlia, limitandosi a girarsi di tanto in tanto per controllare cosa stesse facendo, senza peraltro rendersi conto immediatamente che fosse la piccola a gridare – il che corrobora l'idea che Per_1 la madre non stesse prestando alcuna sorveglianza nei confronti della bambina – induce questo
17 Giudice a ritenere che la condotta della madre abbia avuto un'efficacia eziologica del tutto assorbente nella verificazione dell'evento, essendo la situazione di possibile danno ampiamente suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato (nella specie, del genitore tenuto alla vigilanza e sorveglianza sulla propria figlia), delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., Sez. 3,
n. 21675/2023, cit.), assumendo quindi la giostrina il ruolo di semplice “occasione” della caduta.
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio, vale la pena richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L., n.
5231/2001: “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi, per implicito, tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”; Cass civ., Sez. L., n. 11933/2003; Cass. civ., Sez. 3, n. 12362/2006; Tribunale
Bari n. 3748/2024, cit.).
Dalle considerazioni che precedono discende la superfluità dell'invocata e non disposta c.t.u. medico-legale, certamente inidonea a colmare le dette carenze probatorie in ordine all'esatta dinamica della caduta.
Ed invero, al riguardo occorre evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi
18 legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 6, 30.10.2019, n. 27776; Cass., sez. lav., 01.04.2019, n. 9020; Cass. civ., sez. 6, 15.04.2015, n. 7639; Cass. civ., sez. 6, 22.01.2014, n.
1299).
Ad abundantiam, sulla scorta dell'istruttoria espletata, le considerazioni che precedono valgono anche rispetto all'alternativa dell'inquadramento della responsabilità per cui è causa nell'ambito della previsione dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 999/2014, in motivazione: “questa
Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476). Tali principi valgono, a maggior ragione, ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell'art. 2043 cod. civ., come la Corte
d'appello ha fatto nel caso di specie richiamando le figure dell'insidia e del trabocchetto”).
Ne consegue che la domanda attorea debba essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di e Parte_1 [...]
, in solido, alla rifusione delle stesse nei confronti del Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento in base al disputatum (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai medi), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 4.800,00, oltre € 66,40 per esborsi (intimazioni testi).
Nulla deve disporsi sulle spese di lite con riguardo al rapporto tra gli attori e la
[...]
stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_8
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- rigetta la domanda attorea;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 Parte_2 confronti del in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in € 4.800,00 per compensi ed € 66,40 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (ove dovuti);
- nulla sulle spese con riguardo al rapporto tra gli attori e la Controparte_8 stante la contumacia di quest'ultima.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 28/07/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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