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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 2967/2024
TRA
Parte_1
Avv. Alessandro La Delfa appellante E
CP_1
Avv. Michele Sordillo
Controparte_2
Avv. Antonia Romano appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8068/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 07.05.2024, Parte_1 conveniva l' e l' innanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_2
Roma, in funzione del giudice del lavoro, al fine di sentir accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità e inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249029004987/000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720100191281662000, nonché degli avvisi di addebito n. 39720120009376649000, n. 39720120027357185000, n. 39720130006207655000, n. 39720130016415015000 e n. 39720140006503925000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, per difetto di notifica ed intervenuta prescrizione.
2. Costituitisi in giudizio, l e l' Controparte_3 CP_1 concludevano per il rigetto della domanda, eccependo:
- preliminarmente, stante la puntuale e tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti, l'inammissibilità dell'azione intentata dalla per intervenuto Parte_1 decorso dei termini per impugnare;
- con riferimento alle eccezioni di intervenuta prescrizione dedotte dall'odierna appellante, che il menzionato termine di prescrizione fosse stato in realtà oggetto di sospensione dalla data dell'8 marzo 2020 alla data del 31 agosto 2021 a motivo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, notificati all'odierna appellante tra il 2015 e il 2023. 3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, stante l'esistenza di sei atti interruttivi della prescrizione “regolarmente notificati all'opponente tra il 2015 e il 2023, costituiti da cinque intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo (all.ti 4-9 alla memoria), che, a quanto risulta dalla documentazione versata dalle parti, non sono mai stati impugnati dalla ricorrente.”. 4. Avverso la suindicata pronuncia, la proponeva appello, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
- omessa allegazione di un documento indispensabile ai fini della decisione. ammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello;
- error in iudicando.
Parte appellante, dolendosi della decisione assunta dal Giudice di prime cure, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare, la inesistenza giuridica e/o la nullità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249029004987/000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720100191281662000, nonché degli avvisi di addebito n. 39720120009376649000, n. 39720120027357185000, n. 39720130006207655000, n. 39720130016415015000 e n. 39720140006503925000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, per estinzione di qualsiasi pretesa creditoria degli enti resistenti avendo emesso il provvedimento CP_1
710.14/06/2023.0289873 con oggetto “CONVALIDA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO in materia di “contributi – Commercianti” ed aver provveduto allo sgravio degli avvisi stessi;
2) Accertare e dichiarare il comportamento contra legem dei resistenti, per aver agito/resistito in giudizio in palese dolo e mala fede non comunicando di aver sgravato gli avvisi impugnati in palese violazione dell'art. 97 Cost.; 3) dichiarare in ogni caso, non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 09720249029004987/000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720100191281662000, nonché degli avvisi di addebito n.
2 39720120009376649000, n. 39720120027357185000, n. 39720130006207655000, n. 39720130016415015000 e n. 39720140006503925000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per tutte le ragioni espresse in narrativa, con condanna di parte appellata alle spese di giudizio, con refusione altresì delle spese del primo grado di giudizio. In via istruttoria si chiede sin da ora ammettersi giuramento decisorio ex art. 2937 c.c. e art. 233 c.p.c. nonché richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. come meglio articolati in narrativa.”
5. L , costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_2 contestava le deduzioni della deducendo l'inammissibilità dell'atto di Parte_1 appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e per violazione del divieto di ius novorum. La convenuta, dunque, concludeva per l'integrale conferma della gravata sentenza.
6. L' , altresì costituito in giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello, CP_1 confutando quanto asserito dalla in merito all'asserito provvedimento di Parte_1 sgravio degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, e chiedeva la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
7. In data 02.07.2025 il difensore di parte appellante depositava una dichiarazione di rinuncia agli atti del procedimento ex art. 306 c.p.c.
8. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti formulata dalla parte appellante, giacché, come affermato dalla S.C. nella sentenza 19 maggio 1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749/2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'intervenuta rinuncia al gravame determina la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 9. In applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 306 c.p.c. si condanna la parte rinunciante alla refusione delle spese del grado, che si liquida in € 3.473,00 per ciascuna parte appellata costituita, oltre 15% per spese forfettarie;
P.Q.M.
La Corte Dichiara il giudizio estinto;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, per ciascuna parte appellata costituita, oltre 15% per spese forfettarie.
3 Roma, 23.10.2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Enrico Vetrone.
4
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
all'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 2967/2024
TRA
Parte_1
Avv. Alessandro La Delfa appellante E
CP_1
Avv. Michele Sordillo
Controparte_2
Avv. Antonia Romano appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8068/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato il 07.05.2024, Parte_1 conveniva l' e l' innanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_2
Roma, in funzione del giudice del lavoro, al fine di sentir accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità e inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249029004987/000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720100191281662000, nonché degli avvisi di addebito n. 39720120009376649000, n. 39720120027357185000, n. 39720130006207655000, n. 39720130016415015000 e n. 39720140006503925000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, per difetto di notifica ed intervenuta prescrizione.
2. Costituitisi in giudizio, l e l' Controparte_3 CP_1 concludevano per il rigetto della domanda, eccependo:
- preliminarmente, stante la puntuale e tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti, l'inammissibilità dell'azione intentata dalla per intervenuto Parte_1 decorso dei termini per impugnare;
- con riferimento alle eccezioni di intervenuta prescrizione dedotte dall'odierna appellante, che il menzionato termine di prescrizione fosse stato in realtà oggetto di sospensione dalla data dell'8 marzo 2020 alla data del 31 agosto 2021 a motivo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, notificati all'odierna appellante tra il 2015 e il 2023. 3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava il ricorso, stante l'esistenza di sei atti interruttivi della prescrizione “regolarmente notificati all'opponente tra il 2015 e il 2023, costituiti da cinque intimazioni di pagamento e un preavviso di fermo amministrativo (all.ti 4-9 alla memoria), che, a quanto risulta dalla documentazione versata dalle parti, non sono mai stati impugnati dalla ricorrente.”. 4. Avverso la suindicata pronuncia, la proponeva appello, Parte_1 articolando i seguenti motivi di gravame:
- omessa allegazione di un documento indispensabile ai fini della decisione. ammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello;
- error in iudicando.
Parte appellante, dolendosi della decisione assunta dal Giudice di prime cure, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare, la inesistenza giuridica e/o la nullità e/o comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720249029004987/000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720100191281662000, nonché degli avvisi di addebito n. 39720120009376649000, n. 39720120027357185000, n. 39720130006207655000, n. 39720130016415015000 e n. 39720140006503925000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, per estinzione di qualsiasi pretesa creditoria degli enti resistenti avendo emesso il provvedimento CP_1
710.14/06/2023.0289873 con oggetto “CONVALIDA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO in materia di “contributi – Commercianti” ed aver provveduto allo sgravio degli avvisi stessi;
2) Accertare e dichiarare il comportamento contra legem dei resistenti, per aver agito/resistito in giudizio in palese dolo e mala fede non comunicando di aver sgravato gli avvisi impugnati in palese violazione dell'art. 97 Cost.; 3) dichiarare in ogni caso, non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento n. 09720249029004987/000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720100191281662000, nonché degli avvisi di addebito n.
2 39720120009376649000, n. 39720120027357185000, n. 39720130006207655000, n. 39720130016415015000 e n. 39720140006503925000 ed ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per tutte le ragioni espresse in narrativa, con condanna di parte appellata alle spese di giudizio, con refusione altresì delle spese del primo grado di giudizio. In via istruttoria si chiede sin da ora ammettersi giuramento decisorio ex art. 2937 c.c. e art. 233 c.p.c. nonché richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. come meglio articolati in narrativa.”
5. L , costituitasi ritualmente in giudizio, Controparte_2 contestava le deduzioni della deducendo l'inammissibilità dell'atto di Parte_1 appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e per violazione del divieto di ius novorum. La convenuta, dunque, concludeva per l'integrale conferma della gravata sentenza.
6. L' , altresì costituito in giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello, CP_1 confutando quanto asserito dalla in merito all'asserito provvedimento di Parte_1 sgravio degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, e chiedeva la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
7. In data 02.07.2025 il difensore di parte appellante depositava una dichiarazione di rinuncia agli atti del procedimento ex art. 306 c.p.c.
8. Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti formulata dalla parte appellante, giacché, come affermato dalla S.C. nella sentenza 19 maggio 1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999, 23749/2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L'intervenuta rinuncia al gravame determina la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 9. In applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 306 c.p.c. si condanna la parte rinunciante alla refusione delle spese del grado, che si liquida in € 3.473,00 per ciascuna parte appellata costituita, oltre 15% per spese forfettarie;
P.Q.M.
La Corte Dichiara il giudizio estinto;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, per ciascuna parte appellata costituita, oltre 15% per spese forfettarie.
3 Roma, 23.10.2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Enrico Vetrone.
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