TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 5506
TAR
Sentenza 25 marzo 2026
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CS
Decreto presidenziale 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia adeguatamente svolto l'istruttoria, acquisito pareri specialistici e motivato nel dettaglio le ragioni per cui le tutele del CCNL ER sono state ritenute inferiori a quelle del CCNL IZ, basandosi su un raffronto sistemico di sei parametri normativi e valutando anche gli aspetti economici. La discrezionalità tecnica della stazione appaltante è stata confermata, non ravvisandosi illogicità o arbitrarietà.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ha chiarito che l'art. 11 del Codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante di indicare un CCNL di riferimento, ma consente agli operatori economici di indicare un CCNL diverso purché garantisca tutele equivalenti. La stazione appaltante ha correttamente indicato il CCNL IZ come pertinente all'attività prevalente di edilizia. La verifica di equivalenza è obbligatoria e la discrezionalità tecnica dell'amministrazione è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o arbitrarietà, che non sono state riscontrate.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 11 del Codice sia conforme alla legge delega, la quale mira a garantire tutele ai lavoratori e a contrastare il lavoro irregolare. La stazione appaltante ha discrezionalità nell'individuare il CCNL applicabile, potendo optare per un unico contratto se questo riflette la natura prevalente delle lavorazioni. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute irrilevanti e manifestamente infondate.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 36, 39, 41, 97 Cost.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 11 non violi gli articoli costituzionali invocati. In particolare, non contrasta con l'art. 39 Cost. poiché non estende l'efficacia dei CCNL erga omnes, né con l'art. 41 Cost. in quanto la libera iniziativa economica non può contrastare con l'utilità sociale. La norma tutela i lavoratori e promuove l'efficienza delle procedure di gara, bilanciando la concorrenza con la protezione dei diritti dei lavoratori.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 49 e 56 TFUE e della Direttiva 2014/24/UE

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta di demandare alla stazione appaltante l'individuazione del CCNL pertinente non costituisca una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma una misura volta a prevenire il dumping sociale e a garantire tutele ai lavoratori. Tale impostazione è in linea con gli obiettivi del diritto europeo. Le censure di difetto di proporzionalità sono state respinte, poiché il CCNL edilizia era pertinente alle prestazioni oggetto dell'appalto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 5506
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5506
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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