Art. 42. Riscatto della navigazione per i piloti
I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1 giugno 1957 in qualita' di "pratici locali" o di "piloti" nei porti indicati dal citato decreto presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura complessiva prevista dal precedente articolo 7.
I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
La facolta' di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreche' questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.
L'iscritto decade dalla facolta' prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.
I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1 giugno 1957 in qualita' di "pratici locali" o di "piloti" nei porti indicati dal citato decreto presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente articolo 5 e nella misura complessiva prevista dal precedente articolo 7.
I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.
La facolta' di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, sempreche' questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.
L'iscritto decade dalla facolta' prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.