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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BI RE OS, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 458/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante 36 50013 Campi Bisenzio FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
I.c.a. - Imposte LI FF - Spa - 02478610583
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Pag. 1 di 4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 29984661 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 29984662 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
: “per il ricorrente In via principale:
1. annullare totalmente le ingiunzioni di pagamento impugnate, perché del tutto illegittime per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti;
2. condannare il Comune di Campi Bisenzio alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92 nella misura che si riterrà di giustizia”;
per il Comune di Campi Bisenzio: “Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata opposizione e, o per l'effetto, rigettarla, concedendo alla ICA di poter ricalcolare l'ingiunzione di pagamento n. 155 ID Pratica 29984661 del 06.03.2025 per la metà delle somme richieste e l'ingiunzione di pagamento n. 164 ID Pratica 29984662 del 06.03.2025 per la metà delle somme relativamente al solo anno 2014. 8 Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso datato 19/5/2025 Ricorrente_1 impugnava:
- l'ingiunzione di pagamento n°155 del 6/3/2025 (partita 29984661) afferente l'ICI – anni di imposta 2007 e 2008 – recante l'importo complessivo di €.24.040,00;
- l'ingiunzione di pagamento n°164 del 6/3/2025 (partita 29984662) afferente l'IMU – anni di imposta 2013 e 2014 – recante il complessivo importo di €.9.051,00, entrambe notificategli il 25/3/2025.
Esponeva che:
- egli è erede di Nominativo_1 i cui beni gli sono pertoccati in successione nella quota di ½;
- l'altra quota di ½ è pertoccata a Nominativo_2.
Soggiungeva che gli importi sopra specificati costituiscono il debito integrale afferente la intera proprietà dei beni e che, successivamente alla notifica effettuata alla de cuius delle ingiunzioni analoghe a quelle in contestazione, l'ICA SPA – ente concessionario del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Campi Bisenzio - ne aveva provveduto al parziale sgravio relativamente alle sanzioni irrogate in considerazione del sopravvenuto decesso della destinataria.
Pag. 2 di 4 Di tal che l'importo dovuto da esso ricorrente era stato ridotto sino all'ammontare di
€.18.473,34.
Affidava il ricorso ai motivi di seguito succintamente enucleati:
nullità delle ingiunzioni per omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici agli - I – eredi;
violazione dell'art. 1, co. 162, L.296/2006 – prescrizione dei crediti e decadenza dal - II – potere di riscossione;
- III – illegittimità delle ingiunzioni per l'erronea applicazione dell'istituto della solidarietà passiva al debito de quo in violazione della responsabilità parziaria dei coeredi.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) La società ICA SPA si costituiva con controdeduzioni datate 29/9/2025. Rilevava in primo luogo che l'avviso di accertamento già notificato al de cuius non deve essere nuovamente notificato all'erede.
In secondo luogo, dava atto della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art.1, co.
162, L.296/2006 quanto all'IMU afferente l'anno . 2013 Diversamente però, quanto all'ICI afferente gli anni 2007 e 2008 e all'IMU - anno 2014 - essa aveva provveduto a notificare utilmente alla de cuius gli atti interruttivi che essa non aveva impugnato, con conseguente irretrattabilità della pretesa.
I crediti erano stati poi reclamati nei confronti del ricorrente tramite le ingiunzioni impugnate, notificate entro i termini prescrizionali e decadenziali come prorogati dalla disciplina cd. Covid19, in forza della quale detti termini, pendenti alla data dell'8/3/2020, erano stati differiti di giorni 542.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con facoltà di ridurre le somme ingiunte nell'ammontare della metà effettivamente dovuta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La Corte osserva preliminarmente che la resistente ha riconosciuto la intervenuta decadenza dal potere di riscossione dell'IMU afferente l'anno 2013. Con la conseguenza che l'ingiunzione di pagamento n°164 non può dirsi legittima in parte qua, ossia con riguardo al relativo debito.
B) La Corte rileva peraltro un ulteriore profilo di illegittimità che investe entrambe le ingiunzioni spiccate al nome dell'odierno ricorrente e notificate all'indirizzo della sua residenza.
Esse recano l'importo integrale del debito ICI ed IMU – anni 2007, 2008 e 2014, benché Pag. 3 di 4 dette imposte riguardino immobili già in proprietà di Nominativo_1 che è deceduta lasciando due eredi pro quota di identica entità, uno dei quali è appunto Ricorrente_1.
In effetti gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno ex artt.1295 e 752 c.c..
Tale principio generale opera anche per i debiti tributari salvo che norme speciali non vi deroghino come è nel caso – in via esemplificativa – delle imposte dirette sui redditi (IRPEF) ovvero dell'imposta di successione, per le quali rispettivamente gli artt. 65 DPR 600/1973 e
36 D.Lgs. 346/1990 prescrivono la responsabilità solidale degli eredi.
Analoghe norme non si rinvengono nella disciplina ICI ed IMU.
Per tali imposte opera quindi il principio generale della responsabilità parziaria sopraricordato (Cass.2014 n°22426; Cass. 2017 n°30966, Cass. 2025 n°11097).
Così stando le cose l'ingiunzione di pagamento dell'integrale debito ICI ed IMU spiccata C) nei confronti di un solo coerede che la contesti in toto – come nel caso di specie - non può ritenersi legittima neppure in parte qua ed i suoi effetti finalizzati alla procedura riscossiva, vanno annullati.
La condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite è giustificata dalla condotta della resistente che ha spiccato le ingiunzioni di pagamento senza procedere alla preventiva ed idonea verifica della identità degli eredi della debitrice ed altresì della sua soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di intimazione.
Condanna la resistente ICA SPA alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in €.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Pag. 4 di 4
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BI RE OS, Presidente e Relatore BIANCO ANTONIO, Giudice DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 458/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Campi Bisenzio - Piazza Dante 36 50013 Campi Bisenzio FI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
I.c.a. - Imposte LI FF - Spa - 02478610583
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Pag. 1 di 4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 29984661 I.C.I.
- INGIUNZIONE n. 29984662 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
: “per il ricorrente In via principale:
1. annullare totalmente le ingiunzioni di pagamento impugnate, perché del tutto illegittime per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti;
2. condannare il Comune di Campi Bisenzio alle spese, ai diritti e agli onorari, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92 nella misura che si riterrà di giustizia”;
per il Comune di Campi Bisenzio: “Voglia Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune: - accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata opposizione e, o per l'effetto, rigettarla, concedendo alla ICA di poter ricalcolare l'ingiunzione di pagamento n. 155 ID Pratica 29984661 del 06.03.2025 per la metà delle somme richieste e l'ingiunzione di pagamento n. 164 ID Pratica 29984662 del 06.03.2025 per la metà delle somme relativamente al solo anno 2014. 8 Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso datato 19/5/2025 Ricorrente_1 impugnava:
- l'ingiunzione di pagamento n°155 del 6/3/2025 (partita 29984661) afferente l'ICI – anni di imposta 2007 e 2008 – recante l'importo complessivo di €.24.040,00;
- l'ingiunzione di pagamento n°164 del 6/3/2025 (partita 29984662) afferente l'IMU – anni di imposta 2013 e 2014 – recante il complessivo importo di €.9.051,00, entrambe notificategli il 25/3/2025.
Esponeva che:
- egli è erede di Nominativo_1 i cui beni gli sono pertoccati in successione nella quota di ½;
- l'altra quota di ½ è pertoccata a Nominativo_2.
Soggiungeva che gli importi sopra specificati costituiscono il debito integrale afferente la intera proprietà dei beni e che, successivamente alla notifica effettuata alla de cuius delle ingiunzioni analoghe a quelle in contestazione, l'ICA SPA – ente concessionario del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Campi Bisenzio - ne aveva provveduto al parziale sgravio relativamente alle sanzioni irrogate in considerazione del sopravvenuto decesso della destinataria.
Pag. 2 di 4 Di tal che l'importo dovuto da esso ricorrente era stato ridotto sino all'ammontare di
€.18.473,34.
Affidava il ricorso ai motivi di seguito succintamente enucleati:
nullità delle ingiunzioni per omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici agli - I – eredi;
violazione dell'art. 1, co. 162, L.296/2006 – prescrizione dei crediti e decadenza dal - II – potere di riscossione;
- III – illegittimità delle ingiunzioni per l'erronea applicazione dell'istituto della solidarietà passiva al debito de quo in violazione della responsabilità parziaria dei coeredi.
Rassegnava le sopratrascritte conclusioni.
2) La società ICA SPA si costituiva con controdeduzioni datate 29/9/2025. Rilevava in primo luogo che l'avviso di accertamento già notificato al de cuius non deve essere nuovamente notificato all'erede.
In secondo luogo, dava atto della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art.1, co.
162, L.296/2006 quanto all'IMU afferente l'anno . 2013 Diversamente però, quanto all'ICI afferente gli anni 2007 e 2008 e all'IMU - anno 2014 - essa aveva provveduto a notificare utilmente alla de cuius gli atti interruttivi che essa non aveva impugnato, con conseguente irretrattabilità della pretesa.
I crediti erano stati poi reclamati nei confronti del ricorrente tramite le ingiunzioni impugnate, notificate entro i termini prescrizionali e decadenziali come prorogati dalla disciplina cd. Covid19, in forza della quale detti termini, pendenti alla data dell'8/3/2020, erano stati differiti di giorni 542.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con facoltà di ridurre le somme ingiunte nell'ammontare della metà effettivamente dovuta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La Corte osserva preliminarmente che la resistente ha riconosciuto la intervenuta decadenza dal potere di riscossione dell'IMU afferente l'anno 2013. Con la conseguenza che l'ingiunzione di pagamento n°164 non può dirsi legittima in parte qua, ossia con riguardo al relativo debito.
B) La Corte rileva peraltro un ulteriore profilo di illegittimità che investe entrambe le ingiunzioni spiccate al nome dell'odierno ricorrente e notificate all'indirizzo della sua residenza.
Esse recano l'importo integrale del debito ICI ed IMU – anni 2007, 2008 e 2014, benché Pag. 3 di 4 dette imposte riguardino immobili già in proprietà di Nominativo_1 che è deceduta lasciando due eredi pro quota di identica entità, uno dei quali è appunto Ricorrente_1.
In effetti gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alle quote ereditarie di ciascuno ex artt.1295 e 752 c.c..
Tale principio generale opera anche per i debiti tributari salvo che norme speciali non vi deroghino come è nel caso – in via esemplificativa – delle imposte dirette sui redditi (IRPEF) ovvero dell'imposta di successione, per le quali rispettivamente gli artt. 65 DPR 600/1973 e
36 D.Lgs. 346/1990 prescrivono la responsabilità solidale degli eredi.
Analoghe norme non si rinvengono nella disciplina ICI ed IMU.
Per tali imposte opera quindi il principio generale della responsabilità parziaria sopraricordato (Cass.2014 n°22426; Cass. 2017 n°30966, Cass. 2025 n°11097).
Così stando le cose l'ingiunzione di pagamento dell'integrale debito ICI ed IMU spiccata C) nei confronti di un solo coerede che la contesti in toto – come nel caso di specie - non può ritenersi legittima neppure in parte qua ed i suoi effetti finalizzati alla procedura riscossiva, vanno annullati.
La condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite è giustificata dalla condotta della resistente che ha spiccato le ingiunzioni di pagamento senza procedere alla preventiva ed idonea verifica della identità degli eredi della debitrice ed altresì della sua soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di intimazione.
Condanna la resistente ICA SPA alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in €.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Firenze, 20/10/2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
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