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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 972/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1987 e residente in [...]dei Monti (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Gianella Alberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01/12/1988 e residente in [...]sul Po (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del Per_ matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in data [...], ancora minore.
Le parti hanno convissuto more uxorio fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione;
con sentenza n. 207 del 15/05/2024 il Tribunale di Vercelli disponeva che la figlia minore venisse affidata in modo condiviso ai genitori, con collocamento prevalente e residenza pagina 1 di 3 anagrafica presso la madre;
che la permanenza della minore presso il padre fosse, “fatti salvi accordi migliorativi … tutti i fine settimana, o il sabato o la domenica, senza pernotto, e un altro giorno settimanale da individuarsi in base agli impegni lavorativi. Con il compimento di due anni della minore (o anche qualche mese prima, se le parti lo riterranno di comune accordo adeguato) potranno essere introdotti i pernottamenti presso il padre: la permanenza presso il padre avverrà a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale. Dai quattro anni si potrà prevedere il pernottamento dal venerdì sera
e/o fino al lunedì mattina. Durante le vacanze estive, la minore, con decorrenza dall'anno prossimo, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non continuative;
durante vacanze natalizie: con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro genitore il 1° gennaio, secondo il principio dell'alternanza; durante le vacanze pasquali: con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta secondo il principio dell'alternanza”.
Infine, veniva disposto che il padre versasse alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 200 mensili, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, contribuendo altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli e che la ricorrente potesse richiedere l'assegno unico familiare per l'intero.
In seguito, le parti, di comune accordo, addivenivano ad una parziale modifica di quanto sopra previsto, raggiungendo un'intesa migliorativa delle modalità e tempi di esercizio del diritto di visita da parte del signor , sulla minore;
di recente, poi, i ricorrenti si sono nuovamente Pt_1 confrontati per valutare eventuali ulteriori modifiche e sono addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto per domandarle.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 3
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui alla sentenza n. 207 del
15/05/2024, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Per_ 1. la figlia minore sarà affidata in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, la quale eserciterà con il padre, congiuntamente, la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2. si dà atto dell'accordo tra le parti, relativamente al collocamento della minore, come segue: Per_
resterà presso l'abitazione del padre dalla domenica sera fino al giovedì pomeriggio, quando sarà riportata presso l'abitazione della madre. Dal giovedì pomeriggio fino alla Per_ domenica sera, rimarrà presso l'abitazione della madre. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia minore un fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio. In tale occasione, pertanto, la bimba rimarrà con il papà dal sabato pomeriggio fino al giovedì pomeriggio successivo. Rimangono ferme ed uguali le altre condizioni riguardanti le vacanze estive, i ponti e le festività. In ogni caso, le parti precisano che: Per_
• durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il 24 e 25 dicembre con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi;
• per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza della figlia con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà e degli impegni di lavoro;
• quanto ai “ponti” ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato;
3. il signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora l'importo di Pt_1 Pt_2 euro 150,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (come stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli), mentre l'Assegno Unico Universale sarà, ora, percepito al 50% da ciascun genitore.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 972/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1987 e residente in [...]dei Monti (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Gianella Alberto del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01/12/1988 e residente in [...]sul Po (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Greco Christian del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 18/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del Per_ matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia , nata in data [...], ancora minore.
Le parti hanno convissuto more uxorio fino a quando non hanno deciso di interrompere la loro relazione;
con sentenza n. 207 del 15/05/2024 il Tribunale di Vercelli disponeva che la figlia minore venisse affidata in modo condiviso ai genitori, con collocamento prevalente e residenza pagina 1 di 3 anagrafica presso la madre;
che la permanenza della minore presso il padre fosse, “fatti salvi accordi migliorativi … tutti i fine settimana, o il sabato o la domenica, senza pernotto, e un altro giorno settimanale da individuarsi in base agli impegni lavorativi. Con il compimento di due anni della minore (o anche qualche mese prima, se le parti lo riterranno di comune accordo adeguato) potranno essere introdotti i pernottamenti presso il padre: la permanenza presso il padre avverrà a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, oltre a un giorno infrasettimanale. Dai quattro anni si potrà prevedere il pernottamento dal venerdì sera
e/o fino al lunedì mattina. Durante le vacanze estive, la minore, con decorrenza dall'anno prossimo, trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non continuative;
durante vacanze natalizie: con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro genitore il 1° gennaio, secondo il principio dell'alternanza; durante le vacanze pasquali: con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta secondo il principio dell'alternanza”.
Infine, veniva disposto che il padre versasse alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo di euro 200 mensili, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, contribuendo altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli e che la ricorrente potesse richiedere l'assegno unico familiare per l'intero.
In seguito, le parti, di comune accordo, addivenivano ad una parziale modifica di quanto sopra previsto, raggiungendo un'intesa migliorativa delle modalità e tempi di esercizio del diritto di visita da parte del signor , sulla minore;
di recente, poi, i ricorrenti si sono nuovamente Pt_1 confrontati per valutare eventuali ulteriori modifiche e sono addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto per domandarle.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
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P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISPONE
La modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui alla sentenza n. 207 del
15/05/2024, secondo le seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
Per_ 1. la figlia minore sarà affidata in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, la quale eserciterà con il padre, congiuntamente, la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni di maggiore interesse. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2. si dà atto dell'accordo tra le parti, relativamente al collocamento della minore, come segue: Per_
resterà presso l'abitazione del padre dalla domenica sera fino al giovedì pomeriggio, quando sarà riportata presso l'abitazione della madre. Dal giovedì pomeriggio fino alla Per_ domenica sera, rimarrà presso l'abitazione della madre. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia minore un fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio. In tale occasione, pertanto, la bimba rimarrà con il papà dal sabato pomeriggio fino al giovedì pomeriggio successivo. Rimangono ferme ed uguali le altre condizioni riguardanti le vacanze estive, i ponti e le festività. In ogni caso, le parti precisano che: Per_
• durante le vacanze natalizie potrà stare con ciascun genitore, un anno il 24 e 25 dicembre con uno e 31 dicembre - 1° gennaio con l'altro e così alternativamente gli anni successivi, salvo diversi accordi tra i coniugi;
• per le altre festività, i genitori concorderanno i giorni di permanenza della figlia con uno o l'altro genitore di volta in volta, tenendo conto delle reciproche esigenze e volontà e degli impegni di lavoro;
• quanto ai “ponti” ne fruirà il genitore cui compete il weekend ad essi collegato;
3. il signor verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora l'importo di Pt_1 Pt_2 euro 150,00= a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (come stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli), mentre l'Assegno Unico Universale sarà, ora, percepito al 50% da ciascun genitore.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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