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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 4622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4622 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6179/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
; ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, con l'Avv.to E' ROBERTA e con l'Avv.to Parte_3 C.F._3
E' US ) elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
C.F._4
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to GIUSTINIANI MARCELLO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in C/O AVV. CARLA DEHÒ VIA MAGELLANO, 38 MONZA;
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive da ricalcolo della retribuzione nel periodo feriale.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21/5/2025 i ricorrenti , , convenivano in giudizio al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
«Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità o comunque l'inopponibilità al ricorrente delle clausole contenute: Co
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art.31.5 del
Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie venga retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2,
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal
Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016
(“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Controparte_1
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC P.IVA_1 al pagamento in favore del sig. della somma di Euro Email_1 Parte_1
2.990,13 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la
2 società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC al pagamento in Email_1 favore del sig. della somma di Euro 1.383,06 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP Parte_2 per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, P.IVA_1
PEC al pagamento in favore del sig. della somma di Email_1 Parte_3
Euro 1.817,02 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute;
- condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC al Email_1 pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre
CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari che ne fanno espressa dichiarazione».
Allegano i ricorrenti di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta in qualità di tecnici specializzati/macchinisti e di avere nel tempo percepito con continuità mensile somme a titolo di IUP nonché per assenza residenza, nonché ulteriori voci variabili di cui nel computo della retribuzione spettante per le ferie fruite non si era tenuto alcun conto, in ragione dei CCNL 2003, 2012,
2016, 2022 del CCA Gruppo FS 2003, 2012, 2016, che non avevano mai previsto la corresponsione di una qualsivoglia retribuzione variabile durante le giornate di ferie fruite.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento di voci e indennità quale base di calcolo della retribuzione spettante nel periodo di ferie, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
L'odierno ricorso appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
La questione giuridica devoluta alla cognizione dell'odierno giudicante è stata in ripetute occasioni affrontata e risolta, in senso favorevole alle ragioni dispiegate dai lavoratori, aventi qualifica di
Macchinista o Capo Treno, con motivazioni in questa sede integralmente condivise dalla giurisprudenza di questo distretto. Si intende, in particolare, richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le deduzioni svolte nel precedente Trib. Milano, est. Caroleo, 9/12/2020, riferibile a personale avente
3 qualifica di Macchinista, nel quale appaiono affrontate e risolte le questioni oggi dedotte, ivi inclusa quella della decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto, in considerazione del particolare regime di stabilità che contraddistingue il rapporto degli odierni lavoratori, ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, come riformulato dalla l. 92/2012, orientamento per altro consolidatosi per effetto dell'intervento della nota sentenza Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246.
La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dal Tribunale di Milano con le sentenze nn.
1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020 e 1283/2020 e dalla Corte di
Appello di Milano, con le sentenze n. 649/2019 e 32/2020. Con tali sentenze - le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- è stato riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale , CP_3 nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1283/2020 anche la c.d. indennità di assenza dalla residenza è stata ritenuta voce da includere nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
3. Sul punto è, inoltre, intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (cfr. Cass. n. 13425/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» Persona_1 di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 Persona_2 nonché )…
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C- 155/10, e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in Per_3 linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
4 retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (…)
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_3 pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza Williams e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata In modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE”.
Nel caso di specie appare evidente che le indennità per attività di condotta e per le giornate di riserva siano importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora di
5 conduzione del treno. E non è prospettabile l'attività di condotta sarebbe compensativa di una modalità di svolgimento della prestazione connessa al luogo di lavoro, e non di una qualità intrinseca alla mansione stessa. Ciò poiché il compito qualificante del macchinista è la condotta del treno, di cui il medesimo è responsabile, e tale attività evidentemente può essere svolta solo a bordo del treno. Inoltre, la voce retributiva in oggetto è anche compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione.
A tale proposito, si richiama il precedente specifico della Corte di Appello di Milano, sentenza n. 684/2019, relativo alla categoria dei piloti di aerei di linea (assimilabile sotto molti profili a quella dei macchinisti dei treni) che ha ritenuto rientranti nella categoria di cui è causa le indennità corrisposte ai piloti per il tempo trascorso in volo.
La seconda indennità è conferita per le giornate in cui il macchinista resta a disposizione presso l'impianto di appartenenza. Il servizio “di riserva”, invero, è considerato dal CCNL (art. 27, par. 2, “Disciplina particolare per il personale mobile”) come lavoro effettivo, insieme all'attività di condotta e ad altre mansioni proprie del personale mobile, la cui attività continuativa è indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività aziendale.
Anche la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 684/2019, già citata, ha considerato l'“indennità di riserva in aeroporto o in hotel” come rientrante nella base di calcolo della retribuzione feriale dei piloti di aereo.
Si tratta, quindi, di indennità previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista, il quale di norma, come si è visto, o procede alla conduzione del treno oppure resta presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali condotte che dovessero rendersi necessarie.
Inoltre, tali indennità sono valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a mansione (cfr. App.
Milano nn. 32/2020, 684/2019).
Richiamando quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia sopra citata, appare quindi evidente la necessità di considerare le indennità in questione nell'ambito della retribuzione ordinaria che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale.
È fondata anche la domanda relativa alla indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del
CCNL.
Tale disposizione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del
6 treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità, indennità di trasferta ed indennità di assenza dalla residenza, il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Per l'indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di , che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto CP_3 pagato a parte con buoni pasto).
Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta.
La società convenuta ha sostenuto che le indennità richieste in ricorso trovino soddisfazione nella voce “patto di competitività”: si tratta, in particolare, di una voce avente misura fissa e corrisposta ogni mese indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, nella quale sono confluite alcune componenti retributive riconosciute nel ramo , da cui provengono i ricorrenti. CP_1
Tale assunto non può essere condiviso. Come osservato da questo Tribunale con sentenza n. 453/2020: “a prescindere dall'origine della voce patto di non competitività, si deve considerare che i ricorrenti hanno percepito sia tale emolumento sia l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva. Si tratta, infatti, di due emolumenti previsti da norme distinte del CCA Trenord: rispettivamente, l'art. 64 e l'art. 54. Non si può ritenere,
7 quindi, che le parti sociali abbiano inteso sostituire o assorbire, in tutto o in parte, l'incidenza nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'incentivo per attività di condotta e dell'indennità per le giornate di riserva con l'erogazione in misura fissa mensile per dodici mesi (e quindi anche durante le ferie) del patto di non competitività, calcolato con riferimento a voci della retribuzione che, secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta, comprendevano sia l'attività di condotta sia l'attività di riserva.
Semplicemente, l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva sono state utilizzate nella base di calcolo del patto di non competitività, ma la loro erogazione è stata mantenuta in aggiunta allo stesso”.
Anche la tesi, di parte convenuta, circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento. A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai macchinisti di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Il fatto che gli attori abbiamo sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
Per queste ragioni, va dichiarata la nullità dell'art. 31, comma 6 del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale , nella parte in cui non includono, nella CP_3 retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CP_3
CCNL.
Conseguentemente, va affermato il diritto degli attori a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2020, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St.
Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
8 Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del 1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib. Milano, Sez. Lav.,
n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue: “Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr.
Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n.
19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale
n. 63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti. Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di
9 completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966)
"per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo". La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U.,
12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399). Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass., 20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137). Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n.
4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553). Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18
L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Si tratta di argomentazioni alle quali il
Tribunale intende dare continuità.
10 Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo il rapporto ancora in corso e vertendosi su crediti retributivi che, al più, risalgono al 2013, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione”.
Quanto ai criteri di calcolo, ci si riporta a quanto evidenziato nel precedente Trib. Milano, est.
Mariani 11/2/2022.
«10. Quanto ai criteri di calcolo, amenta che il valore giornaliero delle indennità richieste dai Controparte_1 ricorrenti sia stato calcolato dividendo il totale annuo per dodici, ottenendone così il valore mensile. Il valore mensile era stato poi diviso per 22, o per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese (sempre inferiore a 26), per ottenere il valore giornaliero da moltiplicare poi per i giorni di ferie.
Osserva he l'art. 68 punto 6 del CCNL dispone che per ottenere il valore giornaliero di una Controparte_1 voce retributiva mensile si debba dividere “la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto
1.1. ed alla lettera d) del punto 1.2” (dell'art. 68) per 26. Se si fosse applicato questo criterio, si sarebbero ottenuti valori inferiori a quelli indicati nel ricorso.
La citata norma contrattuale (l'art. 68, punto 6, del CCNL) riguarda il calcolo delle quote orarie o giornaliere della retribuzione fissa, quote che si ricavano da divisori convenzionali da utilizzare in tutti i casi di retribuzione delle assenze o di trattenuta per mancata prestazione.
Ciò non è un ragionamento pertinente al calcolo della retribuzione durante il periodo di ferie: come rilevato supra (§ 3)
“la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria [legata all'effettiva attività svolta, e non alla parte fissa delle medesima] del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Dunque, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti. In tal senso si sono del resto pronunziate due recenti sentenze di questo Tribunale (sent. 2678/2021 est.
e sent. 7453/22 est. ). Per_4 Per_5
In merito all'indennità di utilizzazione professionale ci si riporta altresì alle diffuse motivazioni rese in Trib. Milano, est. Di Leo, n. 1433/2022 che ha così argomentato:
«A) L'INDENNITÀ DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE (IUP) Ha chiarito la convenuta, nel proprio atto, con riguardo alla indennità di utilizzazione professionale (IUP), che è stata introdotta con l'approvazione
11 del CCNL 1990 – 1991, tra gli elementi che componevano la retribuzione del Personale di Bordo, composta a sua volta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d. IUP “media di impianto” (cfr. allegato 7 al CCNL 1990 – 1991 sub doc. 6 res.). Nel luglio 2012, con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Aziendale di
Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività (art. 30 CA
28.6.2012, doc. 4 res.). Nel luglio 2012, le parti collettive hanno convenuto di quantificare il salario di produttività sommando la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza 2003 al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 ai successivi incrementi della stessa disposti nel 2004 (doc. 7 res.). Con l'approvazione del CA del 16.12.2016, attualmente in vigore, le parti hanno, poi, mantenuto sia il salario di produttività, sia la sua quantificazione (cfr. art. 30 del CA 2016 sub doc. 5 res.). Il salario di produttività è riconosciuto a tutti i dipendenti del Gruppo FS, anche ai neoassunti, viene corrisposto anche nelle giornate di ferie ed è attribuito in funzione della figura professionale, del livello e del parametro/posizione retributiva (cfr. ancora docc. 4 e 5 res.). La IUP variabile è stata anch'essa inserita nella disciplina con il CCNL 1990 – 1991 (v. art. 1, punto 1, lettera b), Allegato 7, doc. 6 res.). Per assicurare al Personale di Bordo un valore medio a titolo di IUP variabile anche nelle giornate di assenza o di non attività (tra cui le giornate di ferie), il CCNL 1990 – 1991 aveva, inoltre, introdotto la IUP c.d. “media di impianto”. Quest'ultima era calcolata come un compenso ragguagliato ad una giornata piena di IUP fissa e alla media di impianto della IUP variabile (v. art. 1, punto 3, Allegato 7, doc. 6 res.) e veniva corrisposta anche nelle giornate di ferie. Con l'Accordo di Confluenza al
CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, la IUP “media di impianto” è stata superata e in sua sostituzione le parti collettive hanno concordato l'introduzione dell'indennità di utilizzazione professionale giornaliera (IUP giornaliera), di cui all'art 34, punto 8.4 del predetto Accordo di Confluenza (doc. 7 res.) L'art 34, punto 8.4 dell'Accordo di
Confluenza 2003, per semplificare la struttura retributiva del Personale di Bordo, ha individuato 3 misure della IUP giornaliera (ex IUP media di impianto) in base ai valori di determinati impianti produttivi, individuati in specifici allegati (doc. 7 res.). Con l'approvazione del Contratto aziendale del Gruppo FS del 20.7.2012, sempre nella logica di semplificare la struttura retributiva, le parti collettive hanno, poi, riconosciuto a tutto il Personale di Bordo, a titolo di
IUP giornaliera (ex IUP media d'impianto), l'importo più alto tra quelli previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di
Confluenza del 2003, vale a dire gli attuali euro 4,50 (cfr. CA Gruppo FS, art. 31, punto 5 sub doc. 4 res.). Il CA del 16.12.2016, attualmente in vigore, ha confermato le previsioni del precedente CA del 2012 in tema di IUP giornaliera (cfr. art., 31, punto 5, sub doc. 5 res.). Sin dalla sua introduzione nel 2012, la IUP giornaliera viene corrisposta nelle giornate di ferie e in altre giornate in cui la prestazione lavorativa non è completa. In particolare, sia l'art. 31, CA 2012, sia il CA 2016 dispongono che: “nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a
12 decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50” (docc. 4 e 5 res.). In definitiva, nella giornata di ferie, il dipendente percepisce: a) la “vecchia” IUP fissa, in quanto inclusa e confluita nel salario di produttività (art. 30 CA
2012 e 2016 docc. 4 e 5); b) la “vecchia” IUP media di impianto (concepita per sostituire la IUP variabile in caso di prestazione mancante o incompleta e calcolata sommando sia una aliquota di IUP fissa, sia la media di impianto della
IUP variabile), in quanto inclusa nella nuova IUP giornaliera (art. 31 CA 2012 e 2016, docc. 4 e 5). L'articolo 68, punto 6, del CCNL 2012 e 2016 detta il calcolo della retribuzione giornaliera (e oraria) della retribuzione mensile, considerati gli elementi retributivi dell'art. 68, punto 1.1. (minimi contrattuali, aumenti periodici di anzianità, A.P. per Con APA) e il punto 1.2. lettera d) cioè il salario professionale. La è disciplinata, invece, a livello aziendale ed è quindi esclusa da tale meccanismo: il suo inserimento tra gli elementi che compongono la retribuzione del giorno di ferie è dettato solo dall'art. 14, lett. e) del CA 2012 e 2016 Nel succedersi dei contratti aziendali, le parti hanno rivisitato le Con componenti della , mantenendo la parte variabile e sostituendo, quindi, sia la parte fissa sia la media di impianto con altre voci.
Tutto ciò posto - per come tratto dalla stessa memoria della resistente e dai documenti prodotti - si può rilevare come l'indennità in questione, anche nella forma variabile, sia ancora corrisposta, nel periodo ordinario di lavoro, a tutti i lavoratori con tali mansioni per ogni ora trascorsa a bordo treno, cosicché appare un emolumento intrinsecamente e imprescindibilmente collegato alla esecuzione delle incombenze di e da inserirsi nella retribuzione feriale in Parte_4 proporzione a quanto percepito per anno (cfr. art. 31, comma quattro, CA 2012 e 2016, doc. 4 e 5 res.). Tale emolumento, risulta infatti da corrispondersi per ogni ora di lavoro a bordo treno e risulta, quindi, rientrare sempre nel rapporto sinallagmatico per l'attività normalmente svolta. Ovviamente, il versamento è dovuto previa deduzione, nei conteggi di causa, degli euro 12,80 di IUP giornaliera, come di fatto effettuato da parte ricorrente. Infatti, come anticipato tale entità monetaria serve per considerare proprio la IUP variabile nell'ambito delle ferie, ma, non determinando l'effetto di un compenso paritetico a quello del periodo ordinario, deve essere versata per la differenza non pagata rispetto agli euro
12,80 suddetti. Sicché, in ragione della motivazione della Corte di cassazione appena riportata, da tutto ciò deriva la necessità di considerare la IUP variabile nella sua interezza nell'ambito della retribuzione ordinaria che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale (cfr., negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, CH e altri, punto 58).
Da ultimo, è intervenuta anche la Corte di cassazione su questioni identiche a quella oggetto del presente scrutinio, che ha espresso le seguenti motivazioni :”Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte
d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale della medesima Controparte_1 sede, che, in accoglimento del ricorso proposto dai due lavoratori in epigrafe indicati, entrambi dipendenti di con CP_1 la qualifica di macchinisti, aveva accertato il loro diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione
13 comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione professionale (in sigla
“IUP”), calcolate sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto, e aveva quindi condannato detta società a corrispondere agli attori le differenze retributive maturate, per i titoli ed il periodo indicati, come quantificate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo. […] Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è già espressa sulla massima parte delle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a motivi di ricorso per cassazione di altra società ( CP_6
parzialmente analoghi a quelli ora in esame.
9.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att.
[...]
c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede. 10. Tanto rilevato, i primi sette motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. […] Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che “la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora”. 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità “sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-
10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. […] Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza” in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza).
11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa
“costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”.
14 11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro- spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. 12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. 13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette Con indennità dovessero essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione “europea” di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle» (Cass., sez. lav., 10 maggio 2024,
n. 13972).
Tanto detto con riferimento all'an, il quantum va determinato nella misura di cui alle conclusioni e segnatamente: in favore del sig. della somma di € 2.990,13 già detratto l'importo fisso Parte_1 corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024; in favore del sig. della somma di € 1.383,06 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di Parte_2
IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, in favore del sig. della somma di € 1.817,02 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per Parte_3
i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
15 Non è accoglibile l'eccezione, svolta dalla difesa di parte resistente, secondo cui l'eventuale inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle voci indennitarie deve avere riguardo al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 (nonché, nell'ordinamento italiano, dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003) in “quattro settimane”.
Tale eccezione non tiene, difatti, nella sua concreta declinazione, conto della circostanza secondo cui i giorni di ferie del ricorrente risultano essere variabili di anno in anno, talvolta in misura inferiore alle quattro settimane e talvolta in misura superiore, in relazione a meccanismi di recupero delle ferie non fruite negli anni precedenti, nei limiti delle quattro settimane, con la conseguenza che, non risultando specificato se ed in quale misura i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane non siano riconducibili a recuperi di ferie non fruite, nei limiti delle quattro settimane, tutti i giorni computati nei conteggi di parte ricorrente appaiono da retribuire, sulla base delle corrette modalità di computo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla retribuzione dei giorni di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei ricorrenti, calcolando gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sulla base dell'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);. dell'art.31, punto 4, tabella B, e punto
5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”);
e per l'effetto condanna al pagamento in favore di sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.990,13 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024; in favore del sig. della somma di € 1.383,06 Parte_2 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, in favore del sig. della somma di € 1.817,02 già detratto Parte_3
l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, contributo unificato ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Milano, 29/10/2025
16
Il Giudice
TO LO
17
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
; ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, con l'Avv.to E' ROBERTA e con l'Avv.to Parte_3 C.F._3
E' US ) elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
C.F._4
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to GIUSTINIANI MARCELLO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in C/O AVV. CARLA DEHÒ VIA MAGELLANO, 38 MONZA;
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive da ricalcolo della retribuzione nel periodo feriale.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 21/5/2025 i ricorrenti , , convenivano in giudizio al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
«Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità o comunque l'inopponibilità al ricorrente delle clausole contenute: Co
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art.31.5 del
Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie venga retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2,
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal
Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016
(“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Controparte_1
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC P.IVA_1 al pagamento in favore del sig. della somma di Euro Email_1 Parte_1
2.990,13 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la
2 società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC al pagamento in Email_1 favore del sig. della somma di Euro 1.383,06 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP Parte_2 per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, P.IVA_1
PEC al pagamento in favore del sig. della somma di Email_1 Parte_3
Euro 1.817,02 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute;
- condannare la società in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC al Email_1 pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre
CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari che ne fanno espressa dichiarazione».
Allegano i ricorrenti di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta in qualità di tecnici specializzati/macchinisti e di avere nel tempo percepito con continuità mensile somme a titolo di IUP nonché per assenza residenza, nonché ulteriori voci variabili di cui nel computo della retribuzione spettante per le ferie fruite non si era tenuto alcun conto, in ragione dei CCNL 2003, 2012,
2016, 2022 del CCA Gruppo FS 2003, 2012, 2016, che non avevano mai previsto la corresponsione di una qualsivoglia retribuzione variabile durante le giornate di ferie fruite.
Chiedevano, pertanto, il riconoscimento di voci e indennità quale base di calcolo della retribuzione spettante nel periodo di ferie, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
L'odierno ricorso appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
La questione giuridica devoluta alla cognizione dell'odierno giudicante è stata in ripetute occasioni affrontata e risolta, in senso favorevole alle ragioni dispiegate dai lavoratori, aventi qualifica di
Macchinista o Capo Treno, con motivazioni in questa sede integralmente condivise dalla giurisprudenza di questo distretto. Si intende, in particolare, richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le deduzioni svolte nel precedente Trib. Milano, est. Caroleo, 9/12/2020, riferibile a personale avente
3 qualifica di Macchinista, nel quale appaiono affrontate e risolte le questioni oggi dedotte, ivi inclusa quella della decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto, in considerazione del particolare regime di stabilità che contraddistingue il rapporto degli odierni lavoratori, ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970, come riformulato dalla l. 92/2012, orientamento per altro consolidatosi per effetto dell'intervento della nota sentenza Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246.
La questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dal Tribunale di Milano con le sentenze nn.
1703/2018, 2000/2018, 971/2019, 2469/2019, 453/2020, 1033/2020 e 1283/2020 e dalla Corte di
Appello di Milano, con le sentenze n. 649/2019 e 32/2020. Con tali sentenze - le cui conclusioni ed argomentazioni sono integralmente condivise dal giudicante e vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.- è stato riconosciuto il diritto dei macchinisti a percepire, per ogni giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, previa declaratoria della nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l'inclusione di tali voci, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale , CP_3 nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
Con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1283/2020 anche la c.d. indennità di assenza dalla residenza è stata ritenuta voce da includere nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
3. Sul punto è, inoltre, intervenuta la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (cfr. Cass. n. 13425/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che “per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento» a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» Persona_1 di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 Persona_2 nonché )…
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C- 155/10, e altri ( punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in Per_3 linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della
4 retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (…)
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_3 pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza Williams e altri cit., PROC. nr . 20450/2014 punto
24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit.,punto 28)”.
La Suprema Corte ha poi ribadito “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)”.
Pertanto la normativa interna, laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione, deve essere interpretata In modo conforme al diritto dell'Unione ed è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE”.
Nel caso di specie appare evidente che le indennità per attività di condotta e per le giornate di riserva siano importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del macchinista. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora di
5 conduzione del treno. E non è prospettabile l'attività di condotta sarebbe compensativa di una modalità di svolgimento della prestazione connessa al luogo di lavoro, e non di una qualità intrinseca alla mansione stessa. Ciò poiché il compito qualificante del macchinista è la condotta del treno, di cui il medesimo è responsabile, e tale attività evidentemente può essere svolta solo a bordo del treno. Inoltre, la voce retributiva in oggetto è anche compensativa di uno status professionale, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione.
A tale proposito, si richiama il precedente specifico della Corte di Appello di Milano, sentenza n. 684/2019, relativo alla categoria dei piloti di aerei di linea (assimilabile sotto molti profili a quella dei macchinisti dei treni) che ha ritenuto rientranti nella categoria di cui è causa le indennità corrisposte ai piloti per il tempo trascorso in volo.
La seconda indennità è conferita per le giornate in cui il macchinista resta a disposizione presso l'impianto di appartenenza. Il servizio “di riserva”, invero, è considerato dal CCNL (art. 27, par. 2, “Disciplina particolare per il personale mobile”) come lavoro effettivo, insieme all'attività di condotta e ad altre mansioni proprie del personale mobile, la cui attività continuativa è indispensabile per il corretto svolgimento dell'attività aziendale.
Anche la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 684/2019, già citata, ha considerato l'“indennità di riserva in aeroporto o in hotel” come rientrante nella base di calcolo della retribuzione feriale dei piloti di aereo.
Si tratta, quindi, di indennità previste e dovute in maniera continuativa in quanto connesse alla prestazione tipica del macchinista, il quale di norma, come si è visto, o procede alla conduzione del treno oppure resta presso l'impianto di appartenenza a disposizione per eventuali condotte che dovessero rendersi necessarie.
Inoltre, tali indennità sono valutabili anche come elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a mansione (cfr. App.
Milano nn. 32/2020, 684/2019).
Richiamando quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia sopra citata, appare quindi evidente la necessità di considerare le indennità in questione nell'ambito della retribuzione ordinaria che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale.
È fondata anche la domanda relativa alla indennità di assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del
CCNL.
Tale disposizione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del
6 treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità, indennità di trasferta ed indennità di assenza dalla residenza, il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Per l'indennità di assenza dalla residenza l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: si tratta, quindi, di indennità intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore. Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il macchinista di , che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto CP_3 pagato a parte con buoni pasto).
Sul punto, al di là del richiamo alle disposizioni del CCNL sopra citate, non si rinvengono difese o contestazioni specifiche da parte della società convenuta.
La società convenuta ha sostenuto che le indennità richieste in ricorso trovino soddisfazione nella voce “patto di competitività”: si tratta, in particolare, di una voce avente misura fissa e corrisposta ogni mese indipendentemente dall'effettiva presenza in servizio dei dipendenti, nella quale sono confluite alcune componenti retributive riconosciute nel ramo , da cui provengono i ricorrenti. CP_1
Tale assunto non può essere condiviso. Come osservato da questo Tribunale con sentenza n. 453/2020: “a prescindere dall'origine della voce patto di non competitività, si deve considerare che i ricorrenti hanno percepito sia tale emolumento sia l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva. Si tratta, infatti, di due emolumenti previsti da norme distinte del CCA Trenord: rispettivamente, l'art. 64 e l'art. 54. Non si può ritenere,
7 quindi, che le parti sociali abbiano inteso sostituire o assorbire, in tutto o in parte, l'incidenza nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'incentivo per attività di condotta e dell'indennità per le giornate di riserva con l'erogazione in misura fissa mensile per dodici mesi (e quindi anche durante le ferie) del patto di non competitività, calcolato con riferimento a voci della retribuzione che, secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta, comprendevano sia l'attività di condotta sia l'attività di riserva.
Semplicemente, l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva sono state utilizzate nella base di calcolo del patto di non competitività, ma la loro erogazione è stata mantenuta in aggiunta allo stesso”.
Anche la tesi, di parte convenuta, circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento. A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai macchinisti di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. Il fatto che gli attori abbiamo sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
Per queste ragioni, va dichiarata la nullità dell'art. 31, comma 6 del C.C.N.L. mobilità e attività ferroviarie del
20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale , nella parte in cui non includono, nella CP_3 retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto n. 2, CP_3
CCNL.
Conseguentemente, va affermato il diritto degli attori a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2020, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St.
Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
8 Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del 1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib. Milano, Sez. Lav.,
n. 3324/2016).
Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue: “Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr.
Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n.
19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale
n. 63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti. Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di
9 completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966)
"per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo". La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U.,
12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399). Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass., 20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137). Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n.
4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553). Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18
L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Si tratta di argomentazioni alle quali il
Tribunale intende dare continuità.
10 Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo il rapporto ancora in corso e vertendosi su crediti retributivi che, al più, risalgono al 2013, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione”.
Quanto ai criteri di calcolo, ci si riporta a quanto evidenziato nel precedente Trib. Milano, est.
Mariani 11/2/2022.
«10. Quanto ai criteri di calcolo, amenta che il valore giornaliero delle indennità richieste dai Controparte_1 ricorrenti sia stato calcolato dividendo il totale annuo per dodici, ottenendone così il valore mensile. Il valore mensile era stato poi diviso per 22, o per i giorni di effettiva presenza in servizio nel mese (sempre inferiore a 26), per ottenere il valore giornaliero da moltiplicare poi per i giorni di ferie.
Osserva he l'art. 68 punto 6 del CCNL dispone che per ottenere il valore giornaliero di una Controparte_1 voce retributiva mensile si debba dividere “la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto
1.1. ed alla lettera d) del punto 1.2” (dell'art. 68) per 26. Se si fosse applicato questo criterio, si sarebbero ottenuti valori inferiori a quelli indicati nel ricorso.
La citata norma contrattuale (l'art. 68, punto 6, del CCNL) riguarda il calcolo delle quote orarie o giornaliere della retribuzione fissa, quote che si ricavano da divisori convenzionali da utilizzare in tutti i casi di retribuzione delle assenze o di trattenuta per mancata prestazione.
Ciò non è un ragionamento pertinente al calcolo della retribuzione durante il periodo di ferie: come rilevato supra (§ 3)
“la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria [legata all'effettiva attività svolta, e non alla parte fissa delle medesima] del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Dunque, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti. In tal senso si sono del resto pronunziate due recenti sentenze di questo Tribunale (sent. 2678/2021 est.
e sent. 7453/22 est. ). Per_4 Per_5
In merito all'indennità di utilizzazione professionale ci si riporta altresì alle diffuse motivazioni rese in Trib. Milano, est. Di Leo, n. 1433/2022 che ha così argomentato:
«A) L'INDENNITÀ DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE (IUP) Ha chiarito la convenuta, nel proprio atto, con riguardo alla indennità di utilizzazione professionale (IUP), che è stata introdotta con l'approvazione
11 del CCNL 1990 – 1991, tra gli elementi che componevano la retribuzione del Personale di Bordo, composta a sua volta da una parte fissa (IUP fissa), una parte variabile (IUP variabile) e dalla c.d. IUP “media di impianto” (cfr. allegato 7 al CCNL 1990 – 1991 sub doc. 6 res.). Nel luglio 2012, con l'entrata in vigore del nuovo Contratto Aziendale di
Gruppo, le parti hanno soppresso la IUP fissa, che è stata assorbita dal “nuovo” salario di produttività (art. 30 CA
28.6.2012, doc. 4 res.). Nel luglio 2012, le parti collettive hanno convenuto di quantificare il salario di produttività sommando la IUP fissa prevista dall'Accordo di Confluenza 2003 al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 ai successivi incrementi della stessa disposti nel 2004 (doc. 7 res.). Con l'approvazione del CA del 16.12.2016, attualmente in vigore, le parti hanno, poi, mantenuto sia il salario di produttività, sia la sua quantificazione (cfr. art. 30 del CA 2016 sub doc. 5 res.). Il salario di produttività è riconosciuto a tutti i dipendenti del Gruppo FS, anche ai neoassunti, viene corrisposto anche nelle giornate di ferie ed è attribuito in funzione della figura professionale, del livello e del parametro/posizione retributiva (cfr. ancora docc. 4 e 5 res.). La IUP variabile è stata anch'essa inserita nella disciplina con il CCNL 1990 – 1991 (v. art. 1, punto 1, lettera b), Allegato 7, doc. 6 res.). Per assicurare al Personale di Bordo un valore medio a titolo di IUP variabile anche nelle giornate di assenza o di non attività (tra cui le giornate di ferie), il CCNL 1990 – 1991 aveva, inoltre, introdotto la IUP c.d. “media di impianto”. Quest'ultima era calcolata come un compenso ragguagliato ad una giornata piena di IUP fissa e alla media di impianto della IUP variabile (v. art. 1, punto 3, Allegato 7, doc. 6 res.) e veniva corrisposta anche nelle giornate di ferie. Con l'Accordo di Confluenza al
CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003, la IUP “media di impianto” è stata superata e in sua sostituzione le parti collettive hanno concordato l'introduzione dell'indennità di utilizzazione professionale giornaliera (IUP giornaliera), di cui all'art 34, punto 8.4 del predetto Accordo di Confluenza (doc. 7 res.) L'art 34, punto 8.4 dell'Accordo di
Confluenza 2003, per semplificare la struttura retributiva del Personale di Bordo, ha individuato 3 misure della IUP giornaliera (ex IUP media di impianto) in base ai valori di determinati impianti produttivi, individuati in specifici allegati (doc. 7 res.). Con l'approvazione del Contratto aziendale del Gruppo FS del 20.7.2012, sempre nella logica di semplificare la struttura retributiva, le parti collettive hanno, poi, riconosciuto a tutto il Personale di Bordo, a titolo di
IUP giornaliera (ex IUP media d'impianto), l'importo più alto tra quelli previsti dall'art. 34, punto 8.3 dell'Accordo di
Confluenza del 2003, vale a dire gli attuali euro 4,50 (cfr. CA Gruppo FS, art. 31, punto 5 sub doc. 4 res.). Il CA del 16.12.2016, attualmente in vigore, ha confermato le previsioni del precedente CA del 2012 in tema di IUP giornaliera (cfr. art., 31, punto 5, sub doc. 5 res.). Sin dalla sua introduzione nel 2012, la IUP giornaliera viene corrisposta nelle giornate di ferie e in altre giornate in cui la prestazione lavorativa non è completa. In particolare, sia l'art. 31, CA 2012, sia il CA 2016 dispongono che: “nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a
12 decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80, b) Personale di bordo: € 4,50” (docc. 4 e 5 res.). In definitiva, nella giornata di ferie, il dipendente percepisce: a) la “vecchia” IUP fissa, in quanto inclusa e confluita nel salario di produttività (art. 30 CA
2012 e 2016 docc. 4 e 5); b) la “vecchia” IUP media di impianto (concepita per sostituire la IUP variabile in caso di prestazione mancante o incompleta e calcolata sommando sia una aliquota di IUP fissa, sia la media di impianto della
IUP variabile), in quanto inclusa nella nuova IUP giornaliera (art. 31 CA 2012 e 2016, docc. 4 e 5). L'articolo 68, punto 6, del CCNL 2012 e 2016 detta il calcolo della retribuzione giornaliera (e oraria) della retribuzione mensile, considerati gli elementi retributivi dell'art. 68, punto 1.1. (minimi contrattuali, aumenti periodici di anzianità, A.P. per Con APA) e il punto 1.2. lettera d) cioè il salario professionale. La è disciplinata, invece, a livello aziendale ed è quindi esclusa da tale meccanismo: il suo inserimento tra gli elementi che compongono la retribuzione del giorno di ferie è dettato solo dall'art. 14, lett. e) del CA 2012 e 2016 Nel succedersi dei contratti aziendali, le parti hanno rivisitato le Con componenti della , mantenendo la parte variabile e sostituendo, quindi, sia la parte fissa sia la media di impianto con altre voci.
Tutto ciò posto - per come tratto dalla stessa memoria della resistente e dai documenti prodotti - si può rilevare come l'indennità in questione, anche nella forma variabile, sia ancora corrisposta, nel periodo ordinario di lavoro, a tutti i lavoratori con tali mansioni per ogni ora trascorsa a bordo treno, cosicché appare un emolumento intrinsecamente e imprescindibilmente collegato alla esecuzione delle incombenze di e da inserirsi nella retribuzione feriale in Parte_4 proporzione a quanto percepito per anno (cfr. art. 31, comma quattro, CA 2012 e 2016, doc. 4 e 5 res.). Tale emolumento, risulta infatti da corrispondersi per ogni ora di lavoro a bordo treno e risulta, quindi, rientrare sempre nel rapporto sinallagmatico per l'attività normalmente svolta. Ovviamente, il versamento è dovuto previa deduzione, nei conteggi di causa, degli euro 12,80 di IUP giornaliera, come di fatto effettuato da parte ricorrente. Infatti, come anticipato tale entità monetaria serve per considerare proprio la IUP variabile nell'ambito delle ferie, ma, non determinando l'effetto di un compenso paritetico a quello del periodo ordinario, deve essere versata per la differenza non pagata rispetto agli euro
12,80 suddetti. Sicché, in ragione della motivazione della Corte di cassazione appena riportata, da tutto ciò deriva la necessità di considerare la IUP variabile nella sua interezza nell'ambito della retribuzione ordinaria che «deve essere mantenuta» durante il periodo feriale (cfr., negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, CH e altri, punto 58).
Da ultimo, è intervenuta anche la Corte di cassazione su questioni identiche a quella oggetto del presente scrutinio, che ha espresso le seguenti motivazioni :”Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte
d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale della medesima Controparte_1 sede, che, in accoglimento del ricorso proposto dai due lavoratori in epigrafe indicati, entrambi dipendenti di con CP_1 la qualifica di macchinisti, aveva accertato il loro diritto a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione
13 comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'intera indennità di utilizzazione professionale (in sigla
“IUP”), calcolate sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 già riconosciuto, e aveva quindi condannato detta società a corrispondere agli attori le differenze retributive maturate, per i titoli ed il periodo indicati, come quantificate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo. […] Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è già espressa sulla massima parte delle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n.
19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a motivi di ricorso per cassazione di altra società ( CP_6
parzialmente analoghi a quelli ora in esame.
9.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att.
[...]
c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede. 10. Tanto rilevato, i primi sette motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno disattesi. […] Rileva allora il Collegio che nell'ambito in particolare del primo motivo la ricorrente asserisce che “la sentenza impugnata (come molte altre) muove dall'erronea percezione che la IUP variabile di cui al comma 4 dell'art. 31 CA 2012 e 2016 (la cui incidenza viene rivendicata in causa) sia l'intero, il tutto, il compenso che percepisce il macchinista quando fa il suo lavoro, mentre la IUP giornaliera in misura fissa di cui al punto 5 sia solo una parte, un minus per quando il macchinista non lavora”. 10.9. Sennonché, tale specifica affermazione così attribuita alla Corte distrettuale e nel contempo censurata dalla ricorrente neppure si riscontra nel testo dell'impugnata sentenza, la quale, con precipuo riferimento all'indennità di utilizzazione professionale (in sigla IUP), ha svolto tutt'altro genere di considerazioni, legate essenzialmente all'incidenza di tale indennità “sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito”; indagine, questa, che la stessa Corte ha operato accertando le decurtazioni subite a riguardo da entrambi i lavoratori all'epoca appellati (cfr. in extenso facciate 8-
10 della sua decisione). 10.10. E tale accertamento è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 10.11. Inoltre, con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito che nella specie ha plausibilmente dato conto delle ragioni per le quali l'ha ravvisata. […] Quanto all'indennità di assenza dalla residenza, come premesso in narrativa, la Corte di merito ne ha motivatamente ritenuto la natura “di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza” in precedenza richiamata (cfr. in extenso facciate 10-11 della sua sentenza).
11.1. A fronte di tale argomentata qualificazione di detta indennità, la ricorrente assume essenzialmente che essa
“costituisce un ristoro forfettizzato delle micro-spese variabili (considerato anche l'importo esiguo) che il macchinista deve sopportare quando si trova fuori dall'impianto”, sicché si tratterebbe di emolumento che avrebbe “natura realmente indennitaria” oppure “natura e funzione risarcitoria”.
14 11.2. Tale tesi, però, è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto “indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro- spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato.
11.3. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”. 12. Le considerazioni innanzi richiamate, espressive dell'indirizzo di questa Corte in subiecta materia, valgono a respingere anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso. 13. Più nello specifico, con riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo, la Corte d'appello non ha certamente fatto un'applicazione in via generale ed astratta dei principi espressi dalla CGUE nella materia che ci occupa, ma, avuto riguardo all'orientamento delineato nelle due decisioni di questa Corte Suprema che ha richiamato, a loro volta basate su estesa considerazione della specifica giurisprudenza di detta Corte UE (cfr. facciate 5-8 della sua sentenza), e tenendo conto di conformazione, natura ed incidenza delle indennità in questione secondo la contrattazione collettiva di settore e aziendale, ha concluso che dette Con indennità dovessero essere incluse (integralmente, nel caso della ) nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. E si è già chiarito, del resto, che precipue disposizioni collettive, ove risultanti in contrato con la nozione “europea” di retribuzione come recepita nel nostro ordinamento, possano essere giudicate nulle» (Cass., sez. lav., 10 maggio 2024,
n. 13972).
Tanto detto con riferimento all'an, il quantum va determinato nella misura di cui alle conclusioni e segnatamente: in favore del sig. della somma di € 2.990,13 già detratto l'importo fisso Parte_1 corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024; in favore del sig. della somma di € 1.383,06 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di Parte_2
IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, in favore del sig. della somma di € 1.817,02 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per Parte_3
i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
15 Non è accoglibile l'eccezione, svolta dalla difesa di parte resistente, secondo cui l'eventuale inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle voci indennitarie deve avere riguardo al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 (nonché, nell'ordinamento italiano, dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003) in “quattro settimane”.
Tale eccezione non tiene, difatti, nella sua concreta declinazione, conto della circostanza secondo cui i giorni di ferie del ricorrente risultano essere variabili di anno in anno, talvolta in misura inferiore alle quattro settimane e talvolta in misura superiore, in relazione a meccanismi di recupero delle ferie non fruite negli anni precedenti, nei limiti delle quattro settimane, con la conseguenza che, non risultando specificato se ed in quale misura i giorni di ferie eccedenti le quattro settimane non siano riconducibili a recuperi di ferie non fruite, nei limiti delle quattro settimane, tutti i giorni computati nei conteggi di parte ricorrente appaiono da retribuire, sulla base delle corrette modalità di computo.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
accerta e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla retribuzione dei giorni di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei ricorrenti, calcolando gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sulla base dell'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);. dell'art.31, punto 4, tabella B, e punto
5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/formazione/traghettamento”);
e per l'effetto condanna al pagamento in favore di sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 2.990,13 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024; in favore del sig. della somma di € 1.383,06 Parte_2 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, in favore del sig. della somma di € 1.817,02 già detratto Parte_3
l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2021 sino al mese di dicembre 2024, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, contributo unificato ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Milano, 29/10/2025
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Il Giudice
TO LO
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