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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10390/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10390/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DILETTA DIONIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AO SI e dell'avv. GIULIA CANALICCHIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Franco Bettini.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ASSISI in data 4/09/2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 114, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 25/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 274/25 depositata in data 14/04/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 25/11/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n ASSISI in data 4/09/2011, con atto trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 114, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024, così come modificate dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza tenutasi in presenza il 25/11/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASSISI di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 26/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10390/2024 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
DILETTA DIONIGI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AO SI e dell'avv. GIULIA CANALICCHIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Franco Bettini.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ASSISI in data 4/09/2011, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 114, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 25/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 274/25 depositata in data 14/04/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 25/11/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n ASSISI in data 4/09/2011, con atto trascritto nel registro degli Controparte_1 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 114, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 25/11/2024, così come modificate dalle dichiarazioni delle parti rese all'udienza tenutasi in presenza il 25/11/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASSISI di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 26/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino