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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4760/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4760/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 12.11.1981, residente a [...]Parte_1
Piazza della Repubblica 67, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
DR Vettore
e nato a [...] il [...] residente a [...]
Repubblica 67 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia C.F._2
Marchesiello
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 11.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 14.2.2022, che dalla loro unione è nata a Persona_1
Livorno il 7.2.2023 e che la è inoltre la madre di nata a [...] il Pt_1 Per_2
22.8.2015, non riconosciuta dal padre naturale e adottata dal CP_1 Con provvedimento in data 19.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 14.2.2022, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 15 P. 1 anno 2022. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata nel comune di Livorno Piazza della Repubblica 67 di proprietà esclusiva di rimarrà al suo unico ed effettivo proprietario Controparte_1 CP_1
La , fin dalla data di sottoscrizione del ricorso, si trasferirà dalla madre e il Pt_1 nulla oppone al riguardo. CP_1
3. Le figlie e DR rimarranno affidate ai genitori in modalità condivisa. Stante il Per_2 fatto che DR compirà due anni a febbraio 2025 ed è ancora allattata dalla mamma e che deve ancora elaborare la separazione, durante la settimana il padre potrà vedere Per_2
e tenere con sé le figlie due pomeriggi infrasettimanali e il sabato o la domenica, in alternanza con la madre e i pernotti li trascorreranno presso l'abitazione materna;
al compimento dei due anni di età di DR, le due figlie minori trascorreranno un fine settimana alternato presso ciascun genitore con il pernotto dal sabato alla domenica;
nonché due giorni infrasettimanali con il pernotto di una sola notte. I genitori si alterneranno nella riconsegna delle figlie, salvo quando verranno accompagnate direttamente a scuola o all'asilo dal genitore presso il quale hanno pernottato.
Il ha turni di lavoro che variano di settimana in settimana ed è pertanto CP_1 impossibile stabilire dei giorni fissi per la frequentazione delle figlie, e pertanto il padre cercherà di farle ritrovare tutte insieme ogni volta che potrà. Proprio per questo motivo il durante la settimana dovrà comunicare quali pomeriggi (e dal compimento del CP_1 secondo anno di DR i giorni con il pernotto) vorrà passare con le figlie in conseguenza dei suoi turni di lavoro;
i genitori si alterneranno nella riconsegna delle figlie.
Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere con ciascun genitore due (2) settimane anche non consecutive che gli stessi si dovranno reciprocamente comunicare entro il mese di maggio;
le festività Natalizie (suddivise nelle due settimane del Natale e del Capodanno) e Pasquali saranno godute ad anni alterni dai genitori.
4. Il mantenimento ordinario delle figlie sarà diretto e le spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il protocollo CNF del 29-11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
L'assegno unico di e DR verrà percepito dalla in misura pari al 100%. Per_2 Pt_1
5. Il finanziamento di € 190,00 a carico del di cui è garante la sarà CP_1 Pt_1 integralmente pagato dal il quale si impegna ed obbliga a tenere indenne la Sig.ra CP_1
dal pagamento;
Pt_1
5. Lo scooter BE resterà in piena proprietà al CP_1
6.L'auto modello Atos tg CT294KR di proprietà di resterà in piena Parte_1 proprietà alla stessa.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Livorno, 20.2.2025
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4760/2024 promossa da:
, nata a [...] il giorno 12.11.1981, residente a [...]Parte_1
Piazza della Repubblica 67, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
DR Vettore
e nato a [...] il [...] residente a [...]
Repubblica 67 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia C.F._2
Marchesiello
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 11.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 14.2.2022, che dalla loro unione è nata a Persona_1
Livorno il 7.2.2023 e che la è inoltre la madre di nata a [...] il Pt_1 Per_2
22.8.2015, non riconosciuta dal padre naturale e adottata dal CP_1 Con provvedimento in data 19.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.2.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'avvenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 20.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 14.2.2022, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 15 P. 1 anno 2022. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale ubicata nel comune di Livorno Piazza della Repubblica 67 di proprietà esclusiva di rimarrà al suo unico ed effettivo proprietario Controparte_1 CP_1
La , fin dalla data di sottoscrizione del ricorso, si trasferirà dalla madre e il Pt_1 nulla oppone al riguardo. CP_1
3. Le figlie e DR rimarranno affidate ai genitori in modalità condivisa. Stante il Per_2 fatto che DR compirà due anni a febbraio 2025 ed è ancora allattata dalla mamma e che deve ancora elaborare la separazione, durante la settimana il padre potrà vedere Per_2
e tenere con sé le figlie due pomeriggi infrasettimanali e il sabato o la domenica, in alternanza con la madre e i pernotti li trascorreranno presso l'abitazione materna;
al compimento dei due anni di età di DR, le due figlie minori trascorreranno un fine settimana alternato presso ciascun genitore con il pernotto dal sabato alla domenica;
nonché due giorni infrasettimanali con il pernotto di una sola notte. I genitori si alterneranno nella riconsegna delle figlie, salvo quando verranno accompagnate direttamente a scuola o all'asilo dal genitore presso il quale hanno pernottato.
Il ha turni di lavoro che variano di settimana in settimana ed è pertanto CP_1 impossibile stabilire dei giorni fissi per la frequentazione delle figlie, e pertanto il padre cercherà di farle ritrovare tutte insieme ogni volta che potrà. Proprio per questo motivo il durante la settimana dovrà comunicare quali pomeriggi (e dal compimento del CP_1 secondo anno di DR i giorni con il pernotto) vorrà passare con le figlie in conseguenza dei suoi turni di lavoro;
i genitori si alterneranno nella riconsegna delle figlie.
Durante le vacanze estive le figlie potranno trascorrere con ciascun genitore due (2) settimane anche non consecutive che gli stessi si dovranno reciprocamente comunicare entro il mese di maggio;
le festività Natalizie (suddivise nelle due settimane del Natale e del Capodanno) e Pasquali saranno godute ad anni alterni dai genitori.
4. Il mantenimento ordinario delle figlie sarà diretto e le spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il protocollo CNF del 29-11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, e verranno detratte in egual misura dai medesimi.
L'assegno unico di e DR verrà percepito dalla in misura pari al 100%. Per_2 Pt_1
5. Il finanziamento di € 190,00 a carico del di cui è garante la sarà CP_1 Pt_1 integralmente pagato dal il quale si impegna ed obbliga a tenere indenne la Sig.ra CP_1
dal pagamento;
Pt_1
5. Lo scooter BE resterà in piena proprietà al CP_1
6.L'auto modello Atos tg CT294KR di proprietà di resterà in piena Parte_1 proprietà alla stessa.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Livorno, 20.2.2025
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai