Sentenza breve 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03582/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14406 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato AB IS , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento – previa tutela cautelare -
- del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio n. 2025//0031860, notificato il 3/10/2025;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto dell’interessato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RO MA RD ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con il gravame in esame , il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per motivi di studio - motivato sostanzialmente da difetto del requisito economico -indicato in epigrafe;
– nelle more del giudizio - la SE Diplomatica a Minsk in sede di riesame del diniego, disposto con Ordinanza n. 280 del 15/1/2026 - ha manifestato l’intento di rilasciare al ricorrente il visto precedentemente negato.
Considerato che
- con il rilascio del visto, il ricorrente consegue il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e quindi ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
- il pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo – vanno addossate al MAECI, in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto dell’interessato è stata accolta dalla competente SE solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I Quater, n. 5698/2024) e in esito al precedente remand.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in € 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI , distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente
RO MA RD, Referendario, Estensore
CE Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA RD | CE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.