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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 20.02.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 591/2024 R.g. Lavoro
TRA
nata AL (CE) il 22.05.1982, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Boccanfuso Elena e Zampieri Nicola ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26.01.2024, la parte ricorrente, in servizio al momento del deposito del ricorso presso la scuola primaria “Spiniello Acerra”, ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente in virtù di una serie di contratti Controparte_1
a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019 e a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e fino all'anno scolastico 2023/2024; in particolare ha prestato servizio presso i seguenti istituti scolastici:
1) a.s. 2018/2019 presso l'I.C. “Leonardo Da Vinci” di Limatola (BN) con decorrenza dal
11.10.2018 e cessazione al 30.06.2019 per 24 ore settimanali;
2) a.s. 2020/2021 presso l'I.C “IV Stanziale” di San Giorgio a Cremano (NA) con decorrenza dal
12.10.2020 e cassazione al 30.06.2021 per 24 ore settimanali;
3) a.s. 2021/2022 presso l'I.C “Ferrajolo -Siani” di Acerra (NA) con decorrenza dal 07.09.2021 e cassazione al 30.06.2022 per 24 ore settimanali;
4) a.s. 2022/2023 presso l'I.C “Spiniello Acerra” di Acerra (NA) con decorrenza dal 12.09.2022 e cassazione al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
5) a.s. 2023/2024 presso l'I.C “Spiniello Acerra” di Acerra (NA) con decorrenza dal 11.09.2023 e cassazione al 30.06.2024 per 24 ore settimanali.
Ha dedotto di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l.
107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14, 20 e 21 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNl di Categoria, con l'art. 282 del D. Lgs. n. 207 del 16 aprile
1994.
Tutto ciò premesso e dedotta la giurisdizione del giudice adito, ha così concluso:
- In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL.
n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, Cont 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.” Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione e maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata CP_1 la contumacia. (cfr. verbale di udienza in atti).
Letti gli atti, acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. la documentazione depositata da parte ricorrente attestante l'inserimento all'attualità nel sistema scolastico, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc, mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente va accertata la giurisdizione del Tribunale adito.
Al riguardo, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Venendo al merito, la domanda è fondata.
La stessa deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_3 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto
(Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della
L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente
è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) CP_1 provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente
DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n.
10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ricorrente ha documentato di avere stipulato diversi contratti di lavoro a tempo determinato con il
(in particolare trattasi di supplenze su organico di fatto per i periodi Controparte_1 analiticamente indicati sopra).
Parimenti consta che la parte ricorrente è ancora interna al sistema educativo scolastico.
Invero, la stessa ha documentato, in sede di note di trattazione scritta per l'odierna udienza, l'attuale svolgimento di una supplenza presso la scuola primaria “Spiniello Acerra” di Acerra dal 13.09.2024 al
30.06.2025 per n. 24 ore settimanali. Quanto all'anno scolastico 2023/2024, durante il quale la parte ricorrente ha svolto supplenza su organico di fatto, si osserva quanto segue.
La norma di cui all'articolo 15 comma 1 del Decreto legge n. 69 del 2023, convertito in legge n. 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dall'11 agosto 2023 – secondo cui: «La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo
1 comma 121, primo periodo della legge 13 luglio 2015 n. 107 è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» – deve essere letta e interpretata alla luce dei richiamati principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione. La Corte di
Cassazione, con la pronuncia richiamata - dopo avere precisato che: «la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale di tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandola in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima» - ha espressamente richiamato l'articolo 15 del decreto legge n. 69 del 2023 precisando che: «d'altra parte anche il recente intervento normativo di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15 conv. Con mod. in L. n. 103 del 2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso “per l'anno 2023” di “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La Corte di Cassazione – dopo scrutinato la compatibilità dell'articolo 1 comma 121 della legge n.
107 del 2015, che destina la Carta docenti ai soli insegnanti di ruolo, e il divieto di discriminazione alla luce della normativa e della giurisprudenza eurounitaria – ha quindi affermato che: «la L. 107 del 2015, art. 1 comma 121 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999 art. 4 comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999 art. 1 comma 2)».
Dovendosi interpretare l'articolo 15 del decreto Legge n. 69 del 2023, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, alla luce dei chiari principi sopra esposti – e in particolare il principio secondo cui:
«La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » - non vi è ragione di escludere le parti ricorrenti dal diritto ad usufruire del beneficio CP_1 economico di cui all'articolo 1 comma 121 della legge 107 del 2015 anche per l'anno scolastico
2023/2024.
Ne discende, pertanto, il diritto della parte all'adempimento in forma specifica e la condanna del all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio CP_1 di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del . CP_1
Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto, dei parametri minimi attesa la serialità della questione giuridica esaminata, espunta la fase istruttoria. Tenuto conto delle modalità di redazione del ricorso introduttivo, è fondata la domanda di maggiorazione formulata dalla difesa di parte ricorrente ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 che dispone che “ Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il all'attribuzione della Carta Docente, in CP_1 favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.339,00, già comprensivo della maggiorazione del 30% ex art. 4, comma
1, bis, DM 55/2014, oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione, oltre € 49,00 a titolo di contributo unificato.
SI COMUNICHI.
Nola, 20.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Viola