CA
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. NZ AM - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1234/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati Antonino Rizzo e Adriana Giovanna Rizzo.
- APPELLANTE - contro
[...]
Controparte_1
- APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 27.11.2025 il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. IN FATTO Con ricorso depositato il 28.11.2023 l' ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.1931/2023, pubblicata il 1° giugno 2022, con la quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da , ritenendo che l'ente impositore Parte_2 non avesse documentato la regolare notifica degli atti opposti, aveva dichiarato la prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n.29620229002582468000, nonché ai prodromici avvisi di addebito nn.59620150004406915000, 59620160002399916000, 59620160007457904000 e 59620170004152339000. Lamenta l' appellante l'omessa valutazione da parte del decidente del Pt_1 compendio documentale (avvisi di addebito opposti e corrispondenti relate di notifica) allegato alla produzione di primo grado e la non prescrizione dei crediti ingiunti per effetto dell'entrata in vigore dell'art.68 del D.L. n.18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, fissando al 31 giugno 2021 la data ultima per il versamento di quanto dovuto, contestualmente disponendo la sospensione del termine di prescrizione. Termini finale successivamente prorogato (cfr. D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto rilancio”; D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto agosto”; D.L. n. 125/2020; D.L. n.183/2020; D.L. n.41/2021; D.L. n.73/2021; D.L. n.99/2021) fino al 31 agosto 2021. Nessuno si è costituito per gli appellati. All'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di e dell' , non costituitisi in giudizio. Parte_2 Controparte_1
Passando al merito della vertenza l'appello è fondato nei limiti di cui in seguito. Come emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta dall' in primo Pt_1 grado, gli avvisi di addebito n.59620160002399916000 e n.59620160007457904000 sono state regolarmente notificati, mediante consegna nelle mani del destinatario, rispettivamente il 13.05.2016 e il 2.11.2016, ragion per cui, considerata la sospensione dei termini poc'anzi riassunta introdotta dalla normativa emergenziale COVID, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta (evento pacificamente verificatosi il 27.05.2022), nessuna prescrizione si era ancora perfezionata. Prescrizione da escludere anche con riferimento ai crediti di cui all'avviso di addebito n.59620170004152339000, consegnato al il 2.10.2017, senza, quindi, che alla data Pt_2 del 27.05.2022 fosse ancora decorso il previsto quinquennio. Devono, invece, ritersi prescritti i crediti riportati nell'avviso di addebito n.59620150004406915000, notificato al debitore per compiuta giacenza il 17.11.2015, laddove a partire da tale ultima data, pur considerando la sospensione (istituto diverso dall'interruzione che avrebbe determinato un nuovo dies a quo) della prescrizione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento era già decorso il previsto quinquennio. Il ridimensionamento dell'originaria opposizione, accolta limitatamente ad uno solo dei quattro avvisi di pagamento opposti, induce a compensare nella misura dei due terzi le spese di primo grado, con condanna dell' alla rifusione della residua quota, Pt_1 liquidata come in dispositivo. Le spese del presente grado, stante l'accoglimento del gravame, l'esito complessivo della lite e la contumacia degli appellati, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di e dell' Parte_2 [...]
, in riforma della sentenza n.1931/2023, emessa dal Tribunale di Controparte_1 Palermo G.L. il 1° giugno 2023, dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.59620150004406915000, che per l'effetto annulla. Pt_1
Rigetta nel resto il ricorso in opposizione. Condanna l' al pagamento in favore di di 1/3 (un terzo) delle spese Pt_1 Parte_2 di lite di primo grado, compensate nella restante quota, che liquida in euro 690,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Luisa Paternò, dichiaratasi antistataria. Spese dell'appello a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Palermo il 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
NZ AM
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. NZ AM - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1234/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati Antonino Rizzo e Adriana Giovanna Rizzo.
- APPELLANTE - contro
[...]
Controparte_1
- APPELLATI CONTUMACI -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 27.11.2025 il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. IN FATTO Con ricorso depositato il 28.11.2023 l' ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1
n.1931/2023, pubblicata il 1° giugno 2022, con la quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto da , ritenendo che l'ente impositore Parte_2 non avesse documentato la regolare notifica degli atti opposti, aveva dichiarato la prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n.29620229002582468000, nonché ai prodromici avvisi di addebito nn.59620150004406915000, 59620160002399916000, 59620160007457904000 e 59620170004152339000. Lamenta l' appellante l'omessa valutazione da parte del decidente del Pt_1 compendio documentale (avvisi di addebito opposti e corrispondenti relate di notifica) allegato alla produzione di primo grado e la non prescrizione dei crediti ingiunti per effetto dell'entrata in vigore dell'art.68 del D.L. n.18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni nella legge n.27/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, fissando al 31 giugno 2021 la data ultima per il versamento di quanto dovuto, contestualmente disponendo la sospensione del termine di prescrizione. Termini finale successivamente prorogato (cfr. D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto rilancio”; D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto agosto”; D.L. n. 125/2020; D.L. n.183/2020; D.L. n.41/2021; D.L. n.73/2021; D.L. n.99/2021) fino al 31 agosto 2021. Nessuno si è costituito per gli appellati. All'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di e dell' , non costituitisi in giudizio. Parte_2 Controparte_1
Passando al merito della vertenza l'appello è fondato nei limiti di cui in seguito. Come emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta dall' in primo Pt_1 grado, gli avvisi di addebito n.59620160002399916000 e n.59620160007457904000 sono state regolarmente notificati, mediante consegna nelle mani del destinatario, rispettivamente il 13.05.2016 e il 2.11.2016, ragion per cui, considerata la sospensione dei termini poc'anzi riassunta introdotta dalla normativa emergenziale COVID, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta (evento pacificamente verificatosi il 27.05.2022), nessuna prescrizione si era ancora perfezionata. Prescrizione da escludere anche con riferimento ai crediti di cui all'avviso di addebito n.59620170004152339000, consegnato al il 2.10.2017, senza, quindi, che alla data Pt_2 del 27.05.2022 fosse ancora decorso il previsto quinquennio. Devono, invece, ritersi prescritti i crediti riportati nell'avviso di addebito n.59620150004406915000, notificato al debitore per compiuta giacenza il 17.11.2015, laddove a partire da tale ultima data, pur considerando la sospensione (istituto diverso dall'interruzione che avrebbe determinato un nuovo dies a quo) della prescrizione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento era già decorso il previsto quinquennio. Il ridimensionamento dell'originaria opposizione, accolta limitatamente ad uno solo dei quattro avvisi di pagamento opposti, induce a compensare nella misura dei due terzi le spese di primo grado, con condanna dell' alla rifusione della residua quota, Pt_1 liquidata come in dispositivo. Le spese del presente grado, stante l'accoglimento del gravame, l'esito complessivo della lite e la contumacia degli appellati, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di e dell' Parte_2 [...]
, in riforma della sentenza n.1931/2023, emessa dal Tribunale di Controparte_1 Palermo G.L. il 1° giugno 2023, dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.59620150004406915000, che per l'effetto annulla. Pt_1
Rigetta nel resto il ricorso in opposizione. Condanna l' al pagamento in favore di di 1/3 (un terzo) delle spese Pt_1 Parte_2 di lite di primo grado, compensate nella restante quota, che liquida in euro 690,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Luisa Paternò, dichiaratasi antistataria. Spese dell'appello a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Palermo il 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
NZ AM