Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 401
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza del credito per mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'atto di contestazione, prodromico alla cartella, sia stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data anteriore.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica tempestiva dell'atto di contestazione, avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, renda legittima la cartella esattoriale.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'atto di contestazione sia stato regolarmente notificato, rendendo legittima la cartella.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per intervenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la notifica tempestiva dell'atto di contestazione abbia rispettato i termini di prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 401
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 401
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo