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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI OV, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2162/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006121954000 SANZ. PECUNIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore proponeva impugnazione avverso Cartella di pagamento n. 030 2024 00061219 54000, notificata a mezzo pec in data 16 aprile 2024 da parte della
Agenzia Entrate SI ed avente ad oggetto: Sanzioni anno 2018 – importo € 7.278,21.
Eccepiva, in particolare, l'inesistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate e l'insussistenza del diritto dell'Agenzia Entrate SI di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta della cartella di pagamento stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento e l'intervenuta impugnazione.
Concludeva chiedendo “.. che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, contrariis reiectis, e previa concessione dell'inibitoria e di ogni altra opportuna declaratoria, voglia: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
AN – Ufficio Controlli per i motivi ampiamente specificati in ricorso, segnatamente per intervenuta prescrizione ex art. 20 III comma D.Lgs. 472/1997; 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AN – Ufficio Controlli - e l'insussistenza del diritto dell'Agenzia Entrate SI di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta della cartella di pagamento impugnata per i motivi esplicitati nel ricorso, segnatamente per intervenuta prescrizione ex art. 20 III comma D.Lgs. 472/1997, e, per l'effetto, dichiararne la nullità,
l'inesistenza e/o inefficacia;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che la cartella opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione dell'atto di contestazione prodromico alla cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta, invero, che l'atto di contestazione è stato regolarmente notificato con PEC in data 27/10/2023 ed indirizzato a Email_4.
Di conseguenza la notifica tempestiva dell'atto (entro il quinto anno successivo), non impugnato, rende pienamente legittima la cartella esattoriale impugnata.
Quanto sopra esposto comporta, altresì, il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta intervenuta prescrizione in ragione della data della notifica della cartella, nel pieno rispetto del termine prescrizione. A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 736,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI OV, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2162/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006121954000 SANZ. PECUNIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore proponeva impugnazione avverso Cartella di pagamento n. 030 2024 00061219 54000, notificata a mezzo pec in data 16 aprile 2024 da parte della
Agenzia Entrate SI ed avente ad oggetto: Sanzioni anno 2018 – importo € 7.278,21.
Eccepiva, in particolare, l'inesistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate e l'insussistenza del diritto dell'Agenzia Entrate SI di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta della cartella di pagamento stante la mancata notifica dell'avviso di accertamento e l'intervenuta impugnazione.
Concludeva chiedendo “.. che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, contrariis reiectis, e previa concessione dell'inibitoria e di ogni altra opportuna declaratoria, voglia: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
AN – Ufficio Controlli per i motivi ampiamente specificati in ricorso, segnatamente per intervenuta prescrizione ex art. 20 III comma D.Lgs. 472/1997; 2) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AN – Ufficio Controlli - e l'insussistenza del diritto dell'Agenzia Entrate SI di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta della cartella di pagamento impugnata per i motivi esplicitati nel ricorso, segnatamente per intervenuta prescrizione ex art. 20 III comma D.Lgs. 472/1997, e, per l'effetto, dichiararne la nullità,
l'inesistenza e/o inefficacia;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate SI contestando il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deduce parte ricorrente che la cartella opposta non è stata preceduta dalla rituale notificazione dell'atto di contestazione prodromico alla cartella di pagamento.
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta, invero, che l'atto di contestazione è stato regolarmente notificato con PEC in data 27/10/2023 ed indirizzato a Email_4.
Di conseguenza la notifica tempestiva dell'atto (entro il quinto anno successivo), non impugnato, rende pienamente legittima la cartella esattoriale impugnata.
Quanto sopra esposto comporta, altresì, il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta intervenuta prescrizione in ragione della data della notifica della cartella, nel pieno rispetto del termine prescrizione. A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 736,00 per compensi, oltre accessori come per legge.